Diritto del lavoro
Capitolo 1 - Il diritto del lavoro: oggetto, fonti e storia
In cosa consiste il diritto del lavoro
Il diritto del lavoro fa parte della grande famiglia del diritto privato. Il diritto del lavoro ha delle caratteristiche particolari che lo distinguono dal diritto privato. Una di queste caratteristiche consiste nel ruolo di un attore particolare che è il sindacato, studiato dal punto di vista del diritto come il prodotto dell’autonomia collettiva. Quando parliamo di diritto del lavoro in generale, o di leggi relative al diritto del lavoro, dobbiamo aggiungere un aggettivo che caratterizzerà tutto il corso. Questo aggettivo centrale è subordinato. Quando studiamo diritto del lavoro, dobbiamo aggiungere "rapporto di lavoro subordinato". Quindi, bisogna capire l’esatto confine di cosa è subordinato e di cosa non è subordinato.
L'origine del diritto del lavoro
Il lavoro, inteso in un’accezione molto ampia, è qualsivoglia attività umana di carattere sociale. L’origine del diritto del lavoro risale alla rivoluzione industriale, cioè indicativamente alla seconda parte dell’800. Quindi, bisogna dire che la rivoluzione industriale non fu solo una modifica strutturale della modalità di organizzazione del nascente sistema capitalistico, ma reca con sé una serie di questioni aperte.
- Una legislazione in tema di riduzione dell’orario di lavoro, in cui i legislatori intervennero riducendolo.
- Definire le parti della legislazione sociale riferita a quella che possiamo, adesso, chiamare infortuni sul lavoro o assicurazioni sociali (Inail).
Contemporaneamente, queste esigenze di una maggiore giustizia sociale trovano sfogo anche nel tramite delle forze sindacali. Quindi, troviamo, già alla fine dell’800, le prime embrionali forme di sindacato. Anche in Italia, alla fine dell’800, nascono i sindacati, con l’obiettivo di concordare le tariffe, la retribuzione, vista non solo come uno dei principali obblighi che ha il datore nei confronti del lavoratore, ma importante anche giuridicamente.
Un altro passaggio storico importante è il ventennio fascista. Il diritto del lavoro esisteva anche nel corso del fascismo ma, nell’ambito di un regime che non tollerava il dissenso e le libertà, l’organizzazione sindacale assumeva un diverso ruolo. Infatti, il sindacato era emanazione dello Stato. Il fascismo, secondo una logica di imprigionare il dissenso, prevedeva la presenza di sindacati, ma vi era sorta di sindacato unico, chiamato ordinamento corporativo. Quindi, questi sindacati sono parte della pubblica amministrazione e l’oggetto della contrattazione dei sindacati datoriali e lavoratori sono delle norme che hanno effetto di legge.
Abbiamo detto tutto ciò perché il codice civile, in vigore, risale al 1942, cioè alla fase terminale del regime, e non della Repubblica. Il fenomeno sindacale non è un’emanazione dello Stato, ma una libera associazione. Questo è centrale nel momento della seconda metà del 900, in cui si ha una costituzione repubblicana, in cui gran parte delle organizzazioni sindacali hanno combattuto il fascismo, per cui nel momento in cui si riscrive la nuova costituzione, il fenomeno lavoro e il fenomeno sindacale hanno un’importanza rilevante.
Quindi, la nostra Costituzione prevede e valorizza il lavoro fin dal primo articolo: abbiamo l’art 4 che prevede il diritto al lavoro, abbiamo poi una serie di importanti articoli della carta costituzionale che ci aiuteranno a comprendere meglio molti istituti, come l’articolo 36 che parla di retribuzione, di ferie, di orario di lavoro.
Un’altra legge molto importante è la legge 300 del 1970, il cosiddetto Statuto dei lavoratori, che ancora determina le regole. Queste regole rappresentano una disposizione di tutela non solo per il fenomeno sindacale inteso nel suo momento associativo e collettivo, ma anche di regole che toccano da vicino il contratto di lavoro.
Lo Statuto dei lavoratori è un testo caratterizzato dall’intento di dare cittadinanza ai diritti sanciti dalla Carta fondamentale, anche all’interno dei luoghi di lavoro, non solo garantendo la presenza del sindacato, ma tutelando direttamente la posizione del singolo lavoratore. Questa legge, però, ha un limite genetico, cioè è stata costruita a misura del lavoratore “classico”, occupato nella grande e media industria, con un contratto a tempo indeterminato e ad orario pieno.
Il diritto privato, infine, presuppone che le parti siano pari tra di loro: non vi è un rapporto di supremazia. La forma di parità tra contraenti si pone con una disparità che si rintraccia tra datore di lavoro e lavoratore, anche per una questione di offerta e domanda di lavoro (non c’è in tutti i rapporti lavorativi). Si cerca di riequilibrare questo rapporto; il raggiungimento di questo equilibrio è dinamico, frutto di tensioni.
Capitolo 2 - Il lavoro subordinato
Gli articoli del lavoro subordinato
- Art 1: l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Questo articolo, assume il lavoro inteso in senso ampio, cioè ricomprensivo di ogni attività socialmente rilevante;
- Art 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione: le parti sono formalmente paritarie. Non è solo uguaglianza formale, secondo cui tutti i cittadini sono uguali, ma il secondo comma dice che la parola lavoratori è quasi sinonimo di cittadini.
- Art 4: è compito della Repubblica riconoscere il diritto al lavoro ad ogni cittadino e promuovere le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Questo anche perché il lavoro viene visto come un’attività che concorre al progresso materiale o spirituale della società.
- Art 35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni -> il lavoro si concreta in forme differenti. Vi è un tema di grande importanza, in ordine alla formazione professionale dei lavoratori. Il diritto del lavoro si è sempre occupato di tutelare il lavoratore anche nell’ambito del rapporto di lavoro: il lavoro, negli ultimi anni, è cambiato. L’ultimo comma dice che la Repubblica italiana riconosce la libertà di emigrazione e tutela il lavoro italiano all’estero.
- Art 36: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa: il nostro Paese manca di un salario minimo legale, rispetto ad altri ordinamenti. Infatti, non è la legge a dirci quanto deve essere pagato un lavoratore, ma l’autorità salariale è il contratto collettivo nazionale. Deve quindi essere sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Secondo comma: la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge -> il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite (le ferie sono irrinunciabili).
- Art 37: disciplina di tutela per la donna lavoratrice e per i minori;
- Art 39: l’organizzazione sindacale è libera;
- Art 40: il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Lo sciopero è una tipologia di astensione collettiva dal lavoro. Non ci sono molte leggi che regolano il diritto di sciopero: ce n’è solo una che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
- Art 41: l’iniziativa economica privata è libera. Il secondo e terzo comma, però, dicono che l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana: l’iniziativa economica deve avere dei limiti, ricavati dalla lettura di questo articolo 2 comma.
Il lavoratore subordinato
Art 2094 cc: è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Quindi, il lavoratore subordinato è qualcuno che collabora nell’impresa. Non abbiamo la nozione di lavoro subordinato in maniera astratta, ma abbiamo la nozione di lavoratore subordinato.
La Cassazione dice che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere espletata nelle forme di rapporto di lavoro subordinato o autonomo: non è l’attività di per sé che ci fa dire se quel lavoro è subordinato o autonomo, ma sono le modalità del suo svolgimento. Quindi, dipende dal modo mediante il quale la prestazione viene espletata. Possiamo definire subordinato un soggetto che è “alle dipendenze e sotto la direzione” eterodirezione (o eterodeterminazione) di qualcun altro, cioè l’imprenditore che, pur nell’ambito dei tanti lavori diversi, ci dà le sue direttive. L’eterodeterminazione è, quindi, la soggezione alle altrui decisioni e direttive.
- Contratto mediante un corrispettivo, chiamato retribuzione.
- Un datore di lavoro, simile all’imprenditore perché in realtà può anche non esserlo.
- Il cuore della definizione di lavoro subordinato è “alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Il codice civile di 1865 applicava una differenza tra 2 tipi di locazione:
- Locatio operarum: in passato, e prima del 1942, il tema del contratto di lavoro era quasi da ricomprendersi in una sorta di locatio operarum, cioè il contratto era quasi da intendersi come un affitto: → affitto le energie lavorative del lavoratore stesso idea di mercificazione.
- Locatio operis: quella che ha a oggetto il lavoro del lavoratore autonomo.
La differenza è che da una parte c’era un’obbligazione di mezzi (locatio operarum) e dall’altra un’obbligazione di risultato (locatio operis). Il medico oggi non ha un obbligo di risultato nei nostri confronti nel momento in cui opera, la natura della prestazione non è diversa se lo fa da lavoratore autonomo o da lavoratore subordinato. Quindi, la distinzione tra lavoratore autonomo e lavoratore subordinato non è relativa alla natura della prestazione, perché quasi tutte le professioni possono essere svolta in maniera subordinata o autonoma, ma alla modalità con la quale essa viene resa (alle dipendenze e sotto la direzione).
Lavoro subordinato può essere lavoro del calciatore professionista, dell’impiegato, del professore, la frase “alle dipendenze e sotto la direzione” ha scarso valore qualificatore, ma l’essere eterodiretto da qualcuno qualifica solo il lavoratore subordinato? Qualcuno pensa che questa subordinazione bisogna vederla come dipendenza economica, debolezza nel mercato rispetto al datore, ma non sempre ciò è vero (vedi calciatori).
Sulla base della teoria del tipo ideale di lavoratore subordinato (stipendio mensile fisso, essere alle dipendenze dell’imprenditore, essere inserito nel contesto organizzativo, orari di lavoro definiti) e dei poteri esercitati dall’imprenditore i giudici valutano situazioni concrete.
Nel caso concreto i giudici qualificano un rapporto come lavoratore subordinato tramite gli indici della subordinazione, in particolare quando il lavoratore è sottoposto a:
- Potere direttivo
- Potere di controllo
- Potere disciplinare
Nel diritto del lavoro a prevalere è l’effettivo svolgimento del lavoro non il titolo, la sostanza e non la forma del rapporto di lavoro. Sebbene un datore di lavoro formalmente faccia aprire la partita IVA ai suoi dipendenti (per non pagare contributi) ma si comporta attraverso etero-direzione ed esercita i suoi poteri, quel rapporto sarà giudicato come un rapporto di lavoro subordinato. Il potere di determinare come il lavoratore potrà e dovrà rendersi utile spetta all'imprenditore (potere direttivo); l'etero-determinazione è la modalità con la quale si indica come svolgere l'attività lavorativa.
Gli indici della subordinazione
Gli indici della subordinazione non sono presenti nel c.c. e in nessun’altra legge perché l’origine di questi elementi è di emanazione giurisprudenziale: è la magistratura ad averli ideati. Gli indici sono diversi ma non tutti sono importanti allo stesso modo:
- La sottoposizione alle direttive tecniche impartite dal datore di lavoro, al controllo e al potere disciplinare dello stesso. Potere direttivo, di controllo e sanzionatorio sono i poteri del datore di lavoro; questo indice è l’elemento discriminante per la qualificazione di un lavoratore subordinato.
- L’inserzione del lavoratore nell’organizzazione del datore di lavoro: se il lavoratore dice che andava sempre in ufficio, aveva un orario di lavoro fisso impartito dal datore, significa che era trattato come subordinato.
- Esclusività del dipendente a un solo datore: se sei subordinato è più probabile che tu abbia un solo datore di lavoro.
- Orari di lavoro specifici, fissi e continuati.
- Retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa.
L’art. 2222 definisce cos’è il contratto d’opera, ovvero uno dei contratti autonomi esistenti.
La parasubordinazione: i contratti co.co.co.
Negli ultimi anni si sono diffusi dei contratti che si catalogano a metà tra lavoratori autonomi e subordinati, ovvero quelli dei collaboratori (codice di procedura civile art. 409), anche chiamati contratti di collaborazione coordinate e continuative (contratti co.co.co.).
Questi contratti si riferiscono a rapporti di lavoro non subordinati ma che per le loro caratteristiche si avvicinavano tanto al lavoro subordinato. I collaboratori sono funzionalmente inseriti nell'organizzazione aziendale e possono operare all'interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell'attività del lavoratore con le esigenze dell'organizzazione aziendale. Gli elementi che differenziano le collaborazioni rispetto al lavoro autonomo del Art. 2222 sono:
- La continuità: non una molteplicità ininterrotta di incarichi ma una collaborazione durevole nel tempo, anche attraverso un unico contratto di durata apprezzabile.
- La coordinazione: implica un collegamento funzionale del collaboratore con l'attività economica del committente, rispetto al cui perseguimento è strumentale.
Il legislatore si limita a specificare che il tipo di collaborazione con un rapporto coordinato è ben diverso da quello richiesto dall'articolo 2094 (lavoratore subordinato), essendo infatti il coordinamento compatibile con una certa libertà nelle modalità di esecuzione della prestazione (ad esempio assenza di vincoli di orario e conseguente libertà di organizzazione). Solo all'interno dell’art. 409 del codice di procedura civile sono state incluse le controversie relative a "rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.
Negli anni ’90, tramite questi contratti, i datori di lavoro risparmiavano circa il 50% del costo del lavoro, ma questi lavoratori avevano poco di autonomo e molto di subordinato. Su quest’ambiguità tra lavoro subordinato e coordinato era importante evidenziare il ruolo dei poteri esercitati dal committente e il legislatore si espresse nel decreto 81 del 2015.
Tramite questo decreto vengono considerati lavori subordinati quelli in cui il lavoro è etero-organizzato da qualcuno: si applica quindi la disciplina del lavoro subordinato anche ad alcuni collaboratori nel quale il lavoro richiesto è continuativo e l’attività è organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; i collaboratori però non sono un esempio di lavoro subordinato.
Vi sono però 4 eccezioni, dove allorquando vi siano delle collaborazioni etero organizzate al committente in riferimento a tempi e luoghi di lavoro non si applicherà la disciplina del rapporto subordinato ma di collaborazione:
- Contratti collettivi: quando vi sono accordi specifici con particolari deroghe in riferimento a quel tipo di contratto.
- Collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per cui è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali: (avvocato, commercialista, ingegnere...)
- Attività prestate nell’esercizio delle funzioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti a collegi/commissioni (revisore dei conti, sindaco collegiale, amministratore delegato)
- Collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali: vi sono delle federazioni che prevedono un contratto di lavoro subordinato per gli sportivi (prime tre serie di calcio) e altre che attueranno delle collaborazioni etero-organizzate.
Capitolo 3 - La costituzione del rapporto di lavoro
È evidente che, dietro un rapporto di lavoro subordinato (art. 2094), debba esserci un contratto. Dovrebbe risultare ovvio ma, in passato, molti ritenevano che a determinare il rapporto di lavoro non fosse necessariamente un contratto stipulato tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, ma bastasse il fatto che il soggetto lavorava all’interno di un’azienda per determinare la nascita di un rapporto.
Le cose sono cambiate un bel po’ oggi: nel diritto privato, un contratto è un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico.
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