Diritto del lavoro
Libro di riferimento
Ballestrero e De Simone intitolato Diritto del Lavoro – Giappichelli 2019.
Esame e prova intermedia
L’esame è orale (si teme via Teams, ma dipende dalle condizioni della pandemia); non è previsto il salto d’appello; è prevista una prova scritta intermedia (con domande a risposta aperta, ma molto specifiche) presumibilmente alla fine di ottobre vertente su contenuto della prima parte delle lezioni; coloro che superano la prova con almeno 18/30 accedono all’orale portando solo la seconda parte del corso; il voto complessivo terrà conto della votazione della prova intermedia; il voto della prova intermedia rimane in vigore per tutto l’anno accademico 2020/2021 (fino a settembre); lo studente può rifiutare il voto della prova intermedia e sostenere l’orale intero.
Avviso: è possibile organizzare la prova intermedia in presenza per garantire l’autenticità. Se le condizioni cambiassero, la pandemia peggiorasse ed il governo impedisse la presenza in aula, la prova intermedia salterebbe.
Non si studia sulle slide, le quali peraltro saranno usate solo a supporto, per dare un flash (il testo di una legge ad esempio) che poi però necessita di un commento.
Inizio lezioni
L’origine della materia è legata ad un fenomeno di carattere economico-sociale. Il diritto del lavoro nasce durante il processo di industrializzazione. È nella fabbrica che nascono i presupposti per dare risposta alle esigenze di chi lavora all’interno di esse. La giornata lavorativa coincideva con la giornata naturale. Il lavoratore veniva trattato come un fattore della produzione. Il diritto del lavoro nasce per dare protezione a chi lavorava nelle condizioni descritte precedentemente.
In Italia l’industrializzazione avviene nella seconda metà del 1800 e con una diffusione non omogenea perché ben presto l’unica industria che riuscirà a svilupparsi è quella del Nord-Ovest (triangolo industriale: Milano-Torino-Genova). I lavoratori si rendono conto che per ottenere qualcosa dal “padrone” potrebbe essere utile unirsi. Nascono quindi i primi movimenti operai i quali pretendono migliori condizioni di lavoro: nasce il sindacalismo. L’effetto che viene prodotto racchiude lotte organizzate per obbligare l’imprenditore a scendere a patti. Tali lotte potevano essere organizzate per mestiere o tra lavoratori che operavano sotto lo stesso padrone. Nascono successivamente le organizzazioni sindacali di categoria (settore chimico, metalmeccanico, siderurgico). Le prime forme di regolamentazione sono di carattere collettivo e non di carattere statale, ma provengono dalla trattazione tra lavoratori ed imprenditore (concordato di tariffa).
Le regolamentazioni di carattere legislativo in materia lavorativa vengono prese o meno in considerazione a seconda dei governi, ma sempre con una certa riluttanza. Le prime in Italia risalgono agli anni ’80 del 1800, più precisamente al 1886 e riguardano la tutela dei fanciulli (legge Berti e dopo Carcano nel 1902), poi delle donne e successivamente solo nel 1898 sorge l’obbligo per i datori di lavoro di assicurarsi contro gli infortuni sul posto di lavoro. Tra il 1898 ed i primi anni del ‘900 nascono anche le prime leggi sulla previdenza sociale le quali prevedevano dei contributi versati a casse. Questi contributi intervenivano nel momento in cui un lavoratore non fosse più in grado di lavorare per vecchiaia o infortuni. Nascono anche le prime casse a sostegno delle madri lavoratrici.
Stato e sindacati
In quel momento il nostro Paese doveva fronteggiare altre potenze già sviluppate ed il miglior modo per progredire è abbattere i costi, in questo caso il costo del lavoro. Lo Stato inizia ad intervenire principalmente perché gli scioperi iniziano ad essere troppo frequenti, le malattie contratte sul posto di lavoro dilagano, quindi per un’esigenza di carattere pubblicistico. Lo Stato si limita a reprimere le insurrezioni violente che vanno oltre la civile convivenza. Anche lo sciopero viene represso solo nel caso in cui sia accompagnato da comportamenti che rappresentano un reato.
L’ordinamento corporativo è un’ideologia che si sviluppa in contrapposizione alla lotta di classe di origine marxista. Il regime fascista costituisce con la Legge 563 del 1926 un cambiamento del comportamento nei confronti del movimento sindacale. Nella visione fascista si vuole eliminare il conflitto da una parte considerando lo sciopero come un reato. Lo stesso vale per la chiusura decisa da parte del padrone per protesta (serrata). Anch’essa è vietata e colpita da sanzioni penali.
Organizzazioni sindacali
Nei confronti delle organizzazioni sindacali vengono poste in essere alcune regolamentazioni. Vengono introdotte delle norme di riconoscimento giuridico delle organizzazioni sindacali, norme di selezione. Esse devono essere meritevoli di essere interlocutrici nei confronti dei lavoratori. I criteri per tale riconoscimento erano in parte legati alla rappresentatività dell’organizzazione, ma ciò che era decisivo era il fatto di essere fedeli al regime politico fascista. Dal momento del riconoscimento le organizzazioni avevano la rappresentanza di tutti i lavoratori del settore rappresentato. Ciò aveva efficacia erga omnes per i contratti stipulati dai datori di lavoro e dai rappresentanti di una certa organizzazione.
Nasce il contratto collettivo dalle organizzazioni sindacali il quale ha efficacia erga omnes come se fosse una fonte del diritto in senso lato. Esso nasce da una contrattazione tra soggetti di diritto pubblico riconosciuti dalla legge ai quali essa dà un potere, ovvero quello di rappresentare, anche contro la volontà dei privati che rappresentano la controparte, la categoria di riferimento dell’organizzazione. La denominazione “corporativo” venne attribuita per fare riferimento alle corporazioni, soggetti di carattere pubblicistico le quali dovevano rappresentare gli interessi delle varie categorie. Esse vennero costituite negli anni ’30, ma non funzionarono mai al meglio, così come il Ministero di riferimento. Il sistema cadde con un Decreto del 1944, a seguito della caduta di Mussolini.
Costituzione italiana e diritto del lavoro
La forza di una nazione all’epoca era basata sulla nascita di bambini, ma le malattie contratte sul posto di lavoro impedivano alle donne di portare avanti una gravidanza in maniera ottimale e la nascita e crescita del bambino poteva non essere così semplice da sostenere. Gli infortuni prevedevano un risarcimento, il quale però non elimina l’infortunio. Il diritto del lavoro dell’epoca si occupava per lo più di materie pubblicistiche mentre il diritto del lavoro attuale trova le principali radici nel diritto privato soprattutto perché il rapporto lavorativo è basato su un contratto.
La Costituzione interviene anche nei rapporti di lavoro (quindi parliamo anche di diritto pubblico), la nostra è una Costituzione laburista e questo incrocio tra pubblico e privato è la chiave di volta della materia del diritto del lavoro. Lasceremo da parte il tema della regolamentazione della previdenza sociale. Il nostro programma è concentrato su temi di privato e pubblico, ma tralasciando previdenza sociale, assicurazione e sistemi pensionistici.
Rapporti di lavoro e sindacati
Ci occuperemo principalmente dei rapporti di lavoro nel privato. Inizieremo parlando del rapporto tra datore di lavoro e sindacati, soprattutto quando presenti in azienda (parlando anche dello sciopero al giorno d’oggi), continueremo poi toccando i rapporti individuali di lavoro (assunto un lavoratore cosa posso fargli fare?, quanto lo devo pagare?, lo posso licenziare?, riduzione del personale, controversie lavorative, contratti di lavoro flessibili, smart working emergenziale, sicurezza sul lavoro, emergenza Covid, riders).
Prime norme di diritto sindacale
Il punto di rottura tra ordinamento corporativo ed attuale è rappresentato dalla Costituzione. Consultando la Costituzione all’Articolo 39 nel suo primo comma possiamo leggere che l’organizzazione sindacale è libera. Cosa significa? Si parla di un’organizzazione sindacale, ma il legislatore rinvia ad un concetto: è sindacale ciò che nella realtà comune è considerato sindacale. Il concetto di sindacato è largamente noto. L’organizzazione sindacale è libera. L’organizzazione vuol dire che non si privilegia nessun tipo di organizzazione come per esempio l’associazione. La tutela è ampia perché potrebbe godere dei diritti anche un gruppo di lavoratori non formalmente riuniti in associazione.
Lo Stato attraverso la legge deve astenersi dall’entrare in maniera troppo estesa nella regolamentazione del fenomeno sindacale, visione antitetica rispetto a quella del periodo corporativo. Tale articolo evoca principi di autonomia e di collettività. Il singolo lavoratore però ha la libertà di decidere a quale sindacato aderire. La libertà si estende anche al fatto di essere liberi di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale (rappresentanza non legale, ma volontaria). Nel nostro ordinamento è prevalsa la volontà di dare più libertà possibile al fenomeno sindacale, il legislatore è restio ad entrare nella regolamentazione di tale fenomeno. Si predilige il fatto che sia il sindacato stesso a regolarsi.
Limiti alla libertà sindacale
Limiti? Piuttosto residuali. I datori di lavoro godono della stessa libertà dei lavoratori. I limiti riguardano alcune categorie di lavoratori. Prendiamo ad esempio gli addetti alla Polizia di Stato. Essi non godono del diritto di sciopero e subiscono alcune limitazioni. Essi possono aderire solo ad alcuni sindacati rappresentati dalla stessa Polizia di Stato. Non possono aderire a sindacati di altre categorie. Si cerca di mantenere la neutralità nel fenomeno sindacale. Altro esempio sono i militari di carriera. Essi fino a poco tempo fa avevano forti limitazioni (vietato lo sciopero, ma anche l’appartenenza ad un sindacato). Con la sentenza 120 del 2018 da parte della Corte Costituzionale il limite dell’appartenenza è stato dichiarato eccessivo. La libertà sindacale sarà regolata diversamente dalla legge, ma il tabù è stato eliminato. Tale eliminazione è stata attuata per coerenza con i principi comunitari.
Statuto dei lavoratori
Altra norma è presente nello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 1970). Essa pone dei diritti per i lavoratori e per le organizzazioni sindacali. L’Art.17 stabilisce il divieto dei sindacati di comodo ovvero i sindacati costituiti e sostenuti dai datori di lavoro. Nel nostro ordinamento i sindacati dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro devono rimanere il più possibile separati. I sindacati di comodo non sono illeciti di per sé, ma non godono della protezione dell’Art. 39.
Libertà di organizzazione sindacale
Esemplificazione di cosa voglia dire libertà di organizzazione sindacale: i sindacati italiani normalmente sono organizzati in associazioni, più precisamente non riconosciute. All’indomani del 1948 per pochissimo tempo abbiamo trovato una sorta di unità sindacale. Quest’ultima durò ben poco, si formarono organizzazioni separate a causa della divergenza degli obiettivi. Le politiche rivendicative cominciarono a differenziarsi. Questa situazione si è confermata fino ai giorni nostri e nel tempo, fino ad arrivare ai giorni nostri, la frammentazione è addirittura aumentata (CGIL, CISL, UIL, ma anche altre sigle distinte da esse come COBAS).
Le organizzazioni sindacali storiche si danno tipicamente un’organizzazione confederale ovvero si dividono per categoria sindacale. Nell’ordinamento corporativo le categorie venivano stabilite per decreto. Nella forma confederale le categorie vengono decise dai sindacati stessi e poi a livello confederale si riuniscono. Le categorie vengono perimetrate dai sindacati stessi (metalmeccanici CISL, metalmeccanici CGIL, così come per i chimici ad esempio). C’è una certa somiglianza nella scelta delle categorie da parte di sindacati differenti. Il pluralismo è piuttosto marcato. Il lavoratore commerciale potrà aderire alla federazione commerciale del sindacato della CGIL o della CISL e così via. Le attività delle federazioni di categoria vengono tenuti sotto controllo dalla confederazione la quale decide le linee rivendicative e decide le regole sindacali.
Questa forma non è unica però: abbiamo anche la presenza di sindacati organizzati in maniera diversa. Una forma differente è ad esempio quella dei sindacati monocategoriali come ad esempio il sindacato dei piloti, infermieri, ferrotranvieri. All’interno di FCA è da sempre presente un sindacato che rappresenta solo i lavoratori FCA (la monocategoria è quella dei lavoratori FCA che liberamente aderiscono al sindacato). Questa situazione di libertà riguarda anche i datori di lavoro. Il mondo sindacale datoriale si costituisce spesso a specchio e la ragione è pratica: il sindacalismo datoriale è di risposta. Il sindacalismo datoriale nasce per dialogare meglio durante le controversie promosse dai lavoratori.
Troviamo sicuramente la forma confederale e fenomeni abbastanza recenti di frammentazione. Ai sindacati storici come CONFCOMMERCIO si sono recentemente aggiunte altre sigle che sentivano la necessità di rappresentare una determinata categoria di datori di lavoro. La conseguenza è una complicazione giuridica perché i vari sindacati di lavoratori e datori di lavoro devono dialogare tra loro.
Articolo 39 della Costituzione
L’Articolo 39 della Costituzione non ha però solo il primo comma, ne ha quattro.
- Comma 2: ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
- Comma 3: è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
- Comma 4: i sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce (efficacia erga omnes).
Questa legge di attuazione non è mai stata adottata dal Parlamento italiano. I sindacati non possono registrarsi, sono associazioni non riconosciute e non possono stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes.
Ma perché? Ci sono una serie di spiegazioni e solo l’insieme di esse forse riesce a spiegare questa decisione. Il governo dell’epoca (DC) non appoggiava la CGIL che era il sindacato egemone per l’epoca. La crescita del potere di contrattazione dei sindacati fece cadere l’esigenza di contratti collettivi con efficacia erga omnes, anche e soprattutto nei confronti dei datori di lavoro.
Regolamentazione sindacale e disposizioni europee
Laddove nel sistema corporativo vi era un intervento dello Stato, nel sistema attuale tutto cambia in modo radicale. Il nostro ordinamento si attiene alle disposizioni europee, non solo nella regolamentazione sindacale.
Statuto dei lavoratori
Legge 300 del 1970. Legge molto importante perché viene emanata alla fine del cosiddetto autunno caldo, espressione giornalistica per fare riferimento ai movimenti di rivolta dei lavoratori nell’autunno del 1969. Questa norma dà risposta su una situazione difficile per quanto riguarda l’ordine pubblico. Si decide di costituire una legge che regolamenti e promuova l’attività sindacale con particolare riferimento ai luoghi di lavoro. Fino al 1969 i sindacati non avevano loro rappresentanze all’interno dei luoghi di lavoro. Dopo questo periodo i sindacati si spostano all’interno delle imprese, anche grazie alla risposta dello Stato la quale si trova all’interno dello Statuto dei Lavoratori. Esso non è una norma di attuazione dell’Art 39, non si parla mai di contratto collettivo.
Art. 1 (libertà di opinione): i lavoratori, senza distinzioni, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei principi della Costituzione e della presente legge.
Art. 14: il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. Libertà sindacale positiva.
Art. 15: è nullo qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte (libertà sindacale negativa); licenziare un lavoratore, discriminarlo o recargli pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Art. 16: è vietata la concessione di trattamenti economici collettivi di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’Art. 15. Il pretore può condannare il datore di lavoro al pagamento di una somma di denaro da versare a favore del fondo adeguamento pensione.
Art. 17: è fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 19 (costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali): questa norma riconosce le rappresentanze sindacali aziendali, ma d’altro canto le regola dicendo che non tutte hanno gli stessi diritti. Testo: Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. Per poter costituire una RSA, l’azienda deve avere almeno 15 dipendenti. Quando il direttore del personale riceve una domanda di costituzione, deve verificare i requisiti per la costituzione stessa. Tale costituzione non è subordinata all’autorizzazione del datore di lavoro. Secondo l’Art. 19 occorre una pluralità di lavoratori che promuovano l’iniziativa.
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