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SCIOPERO
Parliamo di una fase di conflitto. Il contratto collettivo rappresenta lo strumento principale per trovare punti di equilibrio, di accordo, di definire delle regole che bilancino gli interessi contrapposti (datori e lavoratori). Durante uno sciopero le parti non hanno raggiunto un punto di equilibrio nei loro interessi arrivando quindi a una fase di conflitto, la quale può manifestarsi attraverso appunto lo sciopero o altre forme di protesta (un po' a margine della nostra questione). Sciopero: astensione concordata dal lavoro da parte di più lavoratori per la tutela di interessi collettivi. La loro finalità è quella di tutelare proprio interessi collettivi di lavoratori. Essa non è una definizione giuridica. Il legislatore non va a definirla giuridicamente ma semplicemente ne prende atto, lo sciopero si manifesta. E' presente sin dalla nascita del diritto sindacale. La logica è quella di produrre una pressione sul datore.ma si tratta di una forma di protesta in cui i lavoratori decidono di non svolgere lavoro straordinario oltre l'orario normale. Per formattare il testo utilizzando tag HTML, puoi utilizzare i seguenti tag: - Per evidenziare le parole in corsivo, puoi utilizzare il tag ``: `affinché ceda`. - Per inserire caratteri speciali, come la lettera "è", puoi utilizzare gli entity code HTML: `è`. - Per creare una lista puntata, puoi utilizzare il tag `- ` per creare una lista non ordinata e il tag `
- ` per ogni elemento della lista:
```
- Rallentamento della produzione: significa che qui semplicemente il lavoro viene compiuto, la produzione va avanti ma a ritmi rallentati, se la prendono con comodo.
- Work-to-rule: (lavorare secondo le regole) significa che i lavoratori non si astengono dal lavoro, ma anzi, lavorano in maniera pignola rispettando in maniera rigorosissima le regole rendendo il lavoro stesso poco utile. Si verifica ad esempio nel caso dei sportelli aperti al pubblico, per cui anziché lavorare velocemente, il lavoro viene rallentato per decisione collettiva. Esso di per sé non è uno sciopero (non c’è astensione dal lavoro) però è una protesta.
- Sciopero dello straordinario: viene chiamato “sciopero” ma impropriamente, perchè si intende il fatto che non viene prestato dai lavoratori il lavoro straordinario chiesto dal datore oltre l’orario normale del lavoro. Non è corretto dire sciopero.
- Rallentamento della produzione: significa che qui semplicemente il lavoro viene compiuto, la produzione va avanti ma a ritmi rallentati, se la prendono con comodo.
- Work-to-rule: (lavorare secondo le regole) significa che i lavoratori non si astengono dal lavoro, ma anzi, lavorano in maniera pignola rispettando in maniera rigorosissima le regole rendendo il lavoro stesso poco utile. Si verifica ad esempio nel caso dei sportelli aperti al pubblico, per cui anziché lavorare velocemente, il lavoro viene rallentato per decisione collettiva. Esso di per sé non è uno sciopero (non c’è astensione dal lavoro) però è una protesta.
- Sciopero dello straordinario: viene chiamato “sciopero” ma impropriamente, perchè si intende il fatto che non viene prestato dai lavoratori il lavoro straordinario chiesto dal datore oltre l’orario normale del lavoro. Non è corretto dire sciopero.
Perché lo straordinario è una richiesta dal datore, il lavoratore deve confermare, non è un obbligo.
Picchettaggio: significa la presenza di lavoratori scioperanti all'ingresso dei luoghi di lavoro che tentano di far desistere dall'entrata gli altri lavoratori che evidentemente invece vogliono entrare in azienda. Esso può anche degenerare anche come impedimento fisico.
Tra queste non è stata inserita una forma di protesta estrema: l'occupazione dell'azienda, con svolgimento autogestito della produzione; danno dei problemi su altri versanti (piano penale) ma non ci interessa.
Concentriamoci su cos'è e cos'è stato lo sciopero nel nostro paese.
Evoluzione:
Esso ha avuto una vita piuttosto travagliata, movimentata nella storia del nostro paese.
Se prendiamo la fine del secolo (fine 800, inizio 900) incontriamo il codice penale Zanardelli del 1889 che stabiliva la depenalizzazione dello sciopero, poiché fino
a quel momento la serrata era considerata un'azione illegale e dannosa per l'economia. Il datore di lavoro che decideva di chiudere l'attività produttiva veniva perseguito penalmente. Successivamente, con l'entrata in vigore del codice Z, sia lo sciopero che la serrata furono depenalizzati. Lo sciopero non era considerato un diritto, ma veniva tollerato e la persona non veniva incriminata. Allo stesso modo, la serrata non era più considerata un reato, anche se era regolamentata e trattata come un'azione importante. Durante il periodo corporativo, lo Stato intervenne in modo più intenso per regolamentare e reprimere l'attività sindacale. Questo si riflette nella legge del 1926 e nel codice penale Rocco del 1930, in cui lo sciopero e la serrata tornarono ad essere considerati reati, sia nel settore privato che nel settore pubblico e dei pubblici servizi. Quindi, sia lo sciopero che la serrata diventarono reati puniti penalmente. La serrata veniva considerata dannosa per l'economia e il datore di lavoro che la metteva in atto veniva perseguito legalmente.essa è un fenomeno che va a ledere in modo eguale, simmetrico l'interesse superiore della nazione, che è il vero interesse tutelato nel periodo corporativo; se la produzione della nazione viene ridotta in seguito a scioperie serrate è un problema.
C'erano pene particolarmente severe (art.503 codice penale) quando lo sciopero e la serrata fosse realizzata per fine politico. Cost diritto di Oggi tutto questo ce lo siamo lasciato alle spalle, perché con l'art.40 abbiamo che "il sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano".
Significativo perché lo sciopero viene trattato come un diritto, vuol dire che i titolari di questo diritto possono esercitarlo liberamente nell'ambito delle leggi che lo regolano. Ci dice sì, il diritto di sciopero è assegnato a tutti però potrebbe essere limitato nell'ambito delle leggi che lo regolano, c'è un rinvio alla legge affinché
Vada eventualmente a limitarne l'esercizio. Ma il legislatore ha adottato leggi di limitazione dell'esercizio del diritto di sciopero?
In linea generale abbiamo anche qui un'astensione del legislatore. Il diritto di sciopero non è regolato per qualsiasi attività produttiva, questo rinvio dell'art. 40 non è stato colto dal legislatore, ma è stato colto in un ambito specifico, ossia quello dei servizi pubblici essenziali (SPE).
Gli SPE sono servizi di interesse pubblico ma non necessariamente esercitati nell'ambito del settore pubblico, sono tutti quei servizi che sono considerati servizi essenziali per la vita del nostro paese come le attività produttive di beni e servizi ma che necessitano di un'attività continua, almeno ai loro livelli minimi, anche in caso di sciopero.
Abbiamo una legge che va a regolamentare l'esercizio dello sciopero nei settori essenziali (settore trasporto, per esempio, o l'ambito della scuola).
Dell'università). Prima legge 1990 n.146, seconda legge nel 2000 n.83, le due date non sono casuali perché corrispondono a due eventi particolarmente impegnativi, di fallimento dell'Italia. Nel 1990 ci sono stati i mondiali di calcio, e il timore che vi siano scioperi che rallentino l'esecuzione delle opere in vista dei mondiali; allora si pensò a una legge di regolamentazione dello sciopero nei settori essenziali. Nel 2000 ci fu il giubileo della chiesa cattolica a Roma, con attesa di grandi masse di pellegrini che si sarebbero recate in Vaticano a visitare i luoghi sacri, e quindi anche qui c'era il timore che la legge avesse troppi buchi e consentisse scioperi incontrollati che rovinassero l'evento; e quindi qui abbiamo questa ulteriore stretta.
Il diritto di sciopero non è un diritto riconosciuto solo in Italia ma in tutti i paesi dell'UE, e nella carta dei diritti fondamentali dell'UE art.28 "Diritto di negoziazione"
e di azioni collettive": "I lavoratori e i datori di lavoro, ole rispettive organizzazioni, hanno conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi ai livelli appropriati e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero"Titolarità del diritto di sciopero
La titolarità è del singolo lavoratore (diritto individuale) o delle organizzazioni sindacali?
Queste 2 tesi sono opposte, il legislatore non ci dice nulla.
Se si segue la strada della titolarità collettiva solo quelli proclamati dalle organizzazioni sindacali sono validi.
Però la seconda tesi è quella più radicata, quella più diffusa fin ora e che seguiremo, ossia quella della titolarità del diritto di sciopero come diritto individuale ad esercizio collettivo.
Questo significa che uno sciopero per essere
Il diritto di sciopero deve andare a soddisfare interessi collettivi, il singolo lavoratore non può per interessi personali proclamarsi uno sciopero (se viene trasferito in un luogo di lavoro a lui non comodo, non può -> assenza dal lavoro ingiustificata). Il diritto di sciopero è tale quando dietro ci sia un interesse collettivo economico-professionale (miglioramento delle condizioni del contratto collettivo, del lavoro..).
Quali conseguenze ci sono riconoscendo questa tesi, ossia come diritto individuale (del singolo lavoratore) ad esercizio collettivo?
- Vuol dire che lo sciopero è legittimo anche quando è spontaneo e senza preavviso, non ci vuole una proclamazione dal sindacato, perché la titolarità non è dell'organizzazione. (es. le condizioni di sicurezza non rispettano gli standard e allora i lavoratori scendono in sciopero senza proclamazione, si guardano negli occhi e iniziano).
- Limitata efficacia delle clausole di tregua sindacale. Esse sono
Le clausole di tregua sindacale sono accordi tra sindacati dei lavoratori e dei datori che impegnano i sindacati a non svolgere attività di conflitto/sciopero per certi periodi di tempo.
Di modelli di clausole di tregua sindacale ne abbiamo più di uno: in Germania tutte le volte che si firma un contratto collettivo viene riconosciuto un obbligo implicito di pace sindacale con la controparte datoriale; in Italia invece abbiamo di solito delle clausole di tregua esplicite, ossia se non sono contenute nel contratto non sono rivendicabili da nessuno (diversamente dalla Germania).
Queste clausole di tregua sindacale disciplinano proprio l'esercizio del diritto di sciopero identificando dei periodi di pace, a volte sono chiamate clausole di tregua assolute o relative in relazione a certi periodi temporali, ma talvolta (sempre più diffusa) sono clausole di tregua soltanto procedurali, ossia non viene vietata in assoluto la possibilità di
Proclamare uno sciopero ma vengono interposte delle procedure preliminari. Queste clausole chi obbligano effettivamente? I sindacati che le hanno firmate o i lavoratori?
Se noi riteniamo che la tesi più fondata sia quella del diritto individuale, dobbiamo concludere che le clausole di tregua sindacale abbiano un effetto limitato, perché sono in grado soltanto di limitare i sindacati a proclamare lo sciopero, ma non vietano scioperi spontanei!
Quando un lavoratore sciopera perde la retribuzione. La prestazione da lui dovuta non è stata dovuta, per cui per ragione del principio di corrispettività, il datore è legittimato a non prestare la propria, ossia la retribuzione.
Oggi gli scioperi sono abbastanza brevi (ore, una giornata), ma un tempo erano di giorni e giorni e ciò si rifletteva nella retribuzione corrisposta.
Si articolano in 2 categorie di limiti:
interni ed esterni.
Limite interni: limiti che riguardano la finalità per la quale lo sciopero è stato esercitato/proclamato.
La finalità riguarda gli interessi collettivi di cui pa