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OBBLIGAZIONE DI LAVORO
L'obbligazione di lavoro è un'obbligazione di fare, tenere un comportamento o una certa attività, si deve tenere un certo comportamento, non necessariamente di raggiungere un risultato. Gli elementi che concorrono a determinare una prestazione di lavoro dovuta sono diversi: il tipo di attività, la durata e il luogo. Per indicare il tipo di attività si fa riferimento alle mansioni del lavoratore e in relazione alle mansioni si stabilisce qualifica e categoria. Il lavoratore viene quindi di norma assunto per una serie di mansioni o di compiti individuati dalle parti.
PRESTAZIONE DEL LAVORO, MANSIONI DEL LAVORATORE
Le mansioni sono oggetto della prestazione del lavoratore. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero mansioni corrispondenti allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. Bisogna considerare la contrattazione collettiva. I contratti collettivi servono a integrare la
disciplina e si è attivato soprattutto nella disciplina delle mansioni.STESSO LIVELLO E STESSA CATEGORIA LEGALE
Il lavoratore subordinato non svolge un'attività unica, ma per svolgere una serie di mansioni e compiti individuati dalle parti. Le varie mansioni sono raggruppate secondo criteri di omogeneità professionale storicamente variabili. I raggruppamenti di mansioni corrispondono a un certo trattamento economico e retributivo graduato anche a seconda della gerarchia e importanza delle mansioni. Questo è un tema per eccellenza svolto dalla contrattazione collettiva.
L'oggetto della prestazione è determinato in modo ampio. La specificazione delle mansioni rientra nel potere direttivo. Nel legislatore, un gruppo di mansioni omogenee determina la qualifica che identifica una figura professionale. Più qualifiche formano le categorie. Le categorie legali previste dal legislatore sono:
- Dirigenti: abbiamo una disciplina di tipo legale negativo,
Cioè una serie di norme che non si applicano al dirigente. Non vi è una definizione legislativa, quindi ci si affida alla giurisprudenza che ha definito dirigente colui che avendo la fiducia dell'imprenditore è alter ego dell'imprenditore. Preposto alla direzione dell'impresa o di un ramo autonomo e ha autonomia piena nell'ambito delle direttive che impartisce l'imprenditore. La disciplina positiva risulta dalla contrattazione collettiva che ha stabilito condizioni più favorevoli rispetto a impiegati e operai nella maggior parte degli istituti. In generale l'identificazione del dirigente deve basarsi su un'analisi delle funzioni presenti in una data organizzazione d'impresa.
- Quadri -> da legge 190/1985. Costituita da prestatori di lavoro subordinati che non sono dirigenti ma svolgono funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. Stabilito da
contrattazione collettiva.
- Impiegati
- Operai
Sono termini legislativi, spesso la contrattazione collettiva inverte questa terminologia. La contrattazione collettiva parla di qualifica per indicare le categorie legali (dirigente, quadro, impiegato e operaio) e di categorie o livelli per indicare le classificazioni interne.
A dirci cosa sono queste categorie sono le leggi speciali che indicano in modo chiaro i requisiti per operai e quadri, centrale è il ruolo dei contratti collettivi perché sono loro che danno definizione a queste quattro categorie. La differenza secondo una legge del 1924 tra operaio e impiegato sarebbe la non manualità, l'operaio è colui che lavora con le mani. Dal dopoguerra, la distinzione tra operaio e impiegati è stata superata perché i contratti collettivi non sono gerarchici, per gli operai e impiegati si parla di inquadramento unico e si parla unificazione dei metodi di classificazione e valutazione.
Art.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. L'individuazione delle mansioni e della qualifica avviene di norma secondo la tipologia definita dalla contrattazione collettiva e si fa riferimento alle mansioni effettivamente svolte in modo stabile. La qualifica soggettiva del lavoratore non ha rilievo nel nostro ordinamento, ciò significa che un lavoratore sprovvisto di una certa qualifica professionale sia assunto in mansioni e qualifiche diverse, anche inferiori. Oggetto della obbligazione di lavoro sono le mansioni del lavoratore, cioè specificazione del comportamento che il lavoratore deve tenere. Tale specificazione è in capo, quindi, al datore di lavoro. Uno dei poteri è la il potere, cioè, di modificare le mansioni del lavoratore anche oltre l'ambito convenuto in sede di assunzione. Tale potere prescinde dal consenso del lavoratore. Modifica unilaterale.
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
La legge ha cercato di delimitare tale potere e quindi la disciplina è molto dettagliata. L'articolo parla dei limiti legali di tale ius variandi. In origine l'unico limite era il fatto che non doveva comportare una diminuzione della retribuzione.
Tre tipi di modifiche:
- Orizzontale - il datore può adibire il lavoratore a mansioni riconducibili allo stesso livello contrattuale. Nel 2015 c'è stata una modifica, prima si parlava di mansioni equivalenti, concetto che richiamava una serie di elementi in comune (retribuzione in comune, equivalenza professionale e anche potenziale - concetto più ristretto). Oggi invece si parla di livello e si ha un concetto più ampio.
Il mutamento di mansioni è
accompagnato dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il mancatoadempimento non determina comunque la nullità dell'atto. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. 2. Mansioni inferiori 3. Mansioni superiori Nei contratti collettivi sono divisi a livelli e a loro volta i livelli in prestazioni lavorative (qualifiche). Per stesso livello nell'art. si intende quello del contratto collettivo. Es. secondo livello del contratto collettivo di commercio. Il datore senza il consenso del lavoratore il cassiere può diventare capo reparto o responsabile di magazzino (mobilità orizzontale). Un lavoratore può svolgere mansioni molto diverse che ricadono su più classificazioni, in questo caso si fa riferimento alla mansione prevalente. Mansione e qualificaindividuano l'oggetto della prestazione dovuta dal lavoratore e di conseguenza i tratti essenziali del trattamento. La qualifica costituisce una posizione giuridica fondamentale del lavoratore da cui deriva una serie di doveri e diritti. Le qualifiche costituiscono un elemento centrale della contrattazione collettiva. A partire dagli anni '60 è stato adottato l'inquadramento unico: - Superamento della distinzione tra impiegati e operai - Riduzione del numero di livelli in cui si raggruppano le varie mansioni Negli anni '90 è stato nuovamente riformato il sistema classificatorio e sono state introdotte nuove aree professionali. MANSIONI INFERIORI DEMANSIONAMENTO COMMA 2 ART. 2103 Demansionamento. Fino a qualche anno fa non era nemmeno contemplato dalla legge, lo prevedeva la giurisprudenza. Con la norma sulle mansioni viene tutelata la professionalità del lavoratore. A volte però il demansionamento può essere preferibile, ad esempio rispetto allacessazione del rapporto di lavoro. Oggi, in alcuni casi, si può porre in essere ciò che legittima la modifica a mansioni di livello inferiore (solo un livello di differenza) è la modifica degli assetti organizzativi aziendali (comma 2 art. 2103). Ad esempio, la fusione tra due imprese. Questa fattispecie non determina modifiche in termini di retribuzione. Il lavoratore demansionato ai sensi dell'art. 2103 comma 2 per un solo livello, continua a mantenere la stessa retribuzione. Il lavoro non è solo retribuzione, ma dipende anche da altri valori. Anche qui non è necessario il consenso del lavoratore (ius variandi). Il datore di lavoro ha anche il potere di spostare le lavoratrici madri temporaneamente a mansioni non pregiudizievoli per la loro salute, anche inferiori, con conservazione della retribuzione. Anche i lavoratori divenuti invalidi per infortunio o per malattia, in caso di inidoneità alla mansione specifica, non possono essere licenziati nel caso in cui possano.essere adibiti a mansioni anche inferiori, con conservazione della retribuzione corrispondente alla mansione originaria. È possibile prevedere l'assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte per i lavoratori eccedenti in alternativa al licenziamento collettivo, per messa in mobilità o per riduzione del personale. Qua la dequalificazione è ammessa solo in presenza di un accordo sindacale. DEMANSIONAMENTO Prevista da contratti collettivi, modifica di un solo livello verso un livello inferiore. DEMANSIONAMENTO COMMA 6 ART. 2103 Novità 2015. Demansionamento per accordo individuale. È permesso per un interesse del lavoratore. L'interesse deve essere qualificato:- Conservazione dell'occupazione
- Acquisizione di una diversa professionalità
- Miglioramento delle condizioni di vita