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DISPENSA DI DIRITTO DEL LAVORO.

PROF. MIRKO ALTIMARI

Appunti di Elena Chioggi

Anno 2020

STATO LIBERALE E FASCISMO

Diritto del lavoro sono contenute una parte nel Codice civile quindi è relazionato al diritto privato.

Il diritto del lavoro nasce come una delle conseguenze della Rivoluzione industriale a partire della metà

dell’800 che ha rivoluzionato l’organizzazione del lavoro e la società. Urbanizzazione è una conseguenza della

riv. Industriale che hanno cambiato anche le condizioni lavorative e di vita. Abbozzo di legislazione sociale,

all’inizio non c’erano regole (si lavorava per 14/16 ore). A partire dalla fino dell’800 nasce in Europa una

legislazione sociale. Regole sull’orario di lavoro, assicurazioni sociali sull’infortunio e morte sul lavoro.

Frutto della pressione di forze di lavoratori, sindacati, che chiedono migliori condizioni di vita e per concordare

la tariffa. Storicamente il ruolo del sindacato nasce per poter meglio tutelare gli interessi del lavoratore

subordinato concordando il salario, il “prezzo” sotto al quale il lavoratore non avrebbe prestato la propria

attività.

Contratto accordo tra due o più parti, accordo tra pari. Il diritto del lavoro vuole rispondere a un problema,

nasce con l’intenzione di rimettere in equilibrio un rapporto che è squilibrato, infatti, dal punto di vista

sostanziale le parti non sono uguali.

Nasce nell’ordinamento liberale, e fino alla legislazione di fino 800 non si hanno grandi normative in tema di

contratto di lavoro perché le prime norme sono quelle legate alla riduzione dell’orario lavorativo e

assicurazioni sociali.

La prima legge che si fa carico direttamente del lavoro individuale è legata al lavoro impiegatizio dove è

presente una prima definizione di lavoro subordinato anche se impiegatizio. Si sottolinea la disparità

sostanziale tra datore di lavoro e lavoratore. La debolezza del lavoratore è legata al reddito, salario che è la

fonte prevalente del sostentamento. Il diritto del lavoro cerca quindi di riportare un po’ di equilibrio tra le parti.

Connessione importante tra rapporto individuale e diritto sindacale perché le regole del rapporto individuale

sono debitrici anche del ruolo della contrattazione collettiva posta in essere da associazioni e sindacati.

In Italia l’ordinamento non ha molte norme ma non c’è un contrasto al fenomeno sindacale che prima veniva

fortemente combattuto.

Durante il periodo fascista c’era un sindacato unico, imposto, con una certa rilevanza ed efficacia particolare.

Zero libertà politica e quindi libertà sindacale. Mortifica autonomia dei corpi intermedi, sindacati vengono a

essere abrogati e perseguitati. C’è un contratto collettivo ma le parti non sono libere di scegliere (un solo

sindacato). Il sindacalismo ebbe un ruolo molto importante nella lotta di resistenza che porta alla nascita della

Repubblica. Un solo sindacato di datori e lavoratori per ogni categoria produttiva. Sciopero è considerato un

reato.

Con il cc del 1942 nasce un nuovo libro il V dove sono contenute le norme che disciplinano sia il lavoratore

individuale che collettivo, sia quello subordinato che autonomo.

COSTITUZIONE

Visualizzare Normattiva.it per vedere tutte le norme aggiornate

Da ordinamento liberale a dittatoriale con il fascismo.

Costituzione del 1948 rappresenta l’infrastruttura dove noi collochiamo le vicende delle norme. Costituzione

repubblicana sociale legata a un ordinamento che non è solo liberale, è rigida perché prevede un iter per essere

modificata e sancisce alcuni diritti molto utili per il diritto del lavoro. La nostra Costituzione si basa sul

principio lavoristico.

ART 1 L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Lavoro inteso in senso ampio, cioè ogni

attività socialmente rilevante.

La Costituzione è divisa in vari parti.

ART 3 Nello stato liberale c’era come presupposto l’uguaglianza formale tra cittadini che aveva rappresentato

nell’800 un grande distacco, significa che i cittadini sono uguali davanti alla legge. Mentre uno stato sociale

indica qualcosa in più, sancisce uguaglianza sostanziale tra i cittadini (comma 2), compito della Repubblica

rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto e non solo di diritto lo sviluppo della persona umana e la

partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale (ART. 3 E COMMA 1 ART. 3).

UGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE (cita i lavoratori).

ART 4 la repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto del lavoro e promuovere le condizioni che rendano

effettivo questo diritto. Si parla di lavoro in senso ampio. Comma 2 si parla che ogni cittadino debba svolgere

un’attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Il diritto del lavoro più di tutti è influenzato dalla situazione economica.

ART 35 (più comma 2) la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

Libertà di emigrazione e tutela il lavoro italiano all’estero all’epoca molte persone emigravano quindi ci

sono varie norme che tutelano lav italiani all’estero.

ART 36 IMPO A MEMORIA Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e

qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e

dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART 37 parla del lavoro delle donne. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e le stesse retribuzioni. Si cita la

funzione familiare, assicurata alla madre e al bambino una protezione. La legge stabilisce un minimo di età

per il lavoro salariato.

ART 38 parla della previdenza sociale, non oggetto di lezione.

ART 39 IMPO sancisce che l’organizzazione sindacale è libera, molto importante per l’epoca dopo il fascismo.

Parla di alcuni obblighi che dovevano essere imposti al sindacato. A eccezione del primo comma non sono

stati attuati, ma non sono comunque abrogati.

ART 40 IMPO parla del diritto di sciopero, importante per l’epoca. Dice che si esercita nell’ambito delle leggi

che lo regolano. C’è solo una legge che parla dello sciopero.

Costituzione di uno stato sociale oltre che liberale ART 41 l’iniziativa economica privata è libera (liberale).

Essa non può svolgersi in contrasto con utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà o dignità

umana.

Con la Costituzione il diritto del lavoro assume grande rilievo e diventa autonomo.

POST-COSTITUZIONE leggi per proteggere i lavoratori che hanno una debolezza socio-economica e

giuridica. Nel 1970 nasce lo statuto dei lavoratori tutelando la posizione del singolo lavoratore e del sindacato.

Negli anni 70 si parla di legislazione dell’emergenza a causa della stag-flazione dovuta allo shock petrolifero

del 73. Negli anni 80 si parla di legislazione della flessibilità, si introduce una soglia dimensionale minima di

occupati nelle unità produttive dell’impresa e tendenza a contratto di lavoro a tempo indeterminato e ad orario

pieno.

Nascono sempre più tipi di rapporto di lavoro subordinato e tipi contrattuali atipici ancora più diffusa durante

gli anni ‘90

CAPITOLO 2

LAVORO SUBORDINATO

La subordinazione è la chiave di volta di tutto il diritto del lavoro, ci serve per tracciare i confini per capire

cosa è e cosa non è il lavoro subordinato. Determina la conseguenza di determinare l’ambito di applicazione

delle leggi sul diritto del lavoro che cercano di dare tutela a questo tipo di lavoratore.

ART 2094 MEMORIA non ci sono state molte modifiche dal 1942 ad oggi, nel 1942 l’ordinamento in vigore

era quello fascista e non quello repubblicano. Il codice prevedeva una gerarchia molto rigida dell’impresa e

dei suoi ruoli all’interno. Il libro IV del cc parla del lavoro ma non di quello subordinato. Si voleva negare

conflitti di interessi tra prestatore di lavoro (lavoratore) e datore di lavoro. Entrambi sono inseriti sotto il libro

IV (Lavoro) del cc. L’articolo ha origine nell’epoca liberale. Il cc non dice cosa è la subordinazione ma dice

chi è il prestatore di lavoro subordinato. Definizione di lavoratore subordinato ex art. 2094:

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando

il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Definizione di lavoratore autonomo ex art. 2222, contratto d’opera:

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro

prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le

norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Qua c’è scritto senza vincolo di subordinazione. Ogni attività umana economicamente rilevante può svolgersi

nelle forme di lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete del suo svolgimento. La

differenza non è ontologica, sono le modalità concrete con le quali di svolge il lavoro a dirci se il lavoro è

subordinato o autonomo. Mutano le forme di espletamento di quel lavoro. Es. il medico in un ospedale è un

lavoratore subordinato, il medico può svolgere le stesse mansioni in modo autonomo nel proprio domicilio.

Prima del 1942 c’era il cc del 1865, c’era il lavoro a servizio, subordinato e autonomo erano sotto lo schema

di locazione. Il primo era considerato locatio operarum, l’attività lavorativa fosse una sorta di attività staccata

dall’attività dell’uomo e si potesse scambiare, l’oggetto erano le energie lavorative, mentre il lavoratore

autonomo era la locatio operis e aveva come oggetto un’opera definita, completa e determinata. Qua ci sono

delle problematiche: considerare le energie lavorative come oggetto è simile allo schiavismo. Il contratto di

lavoro è particolare perché non coinvolge solo l’avere ma anche l’essere del lavoratore.

È importante capire chi è lavoratore subordinato e chi lavoratore autonomo e capire le differenze. Noi

parleremo solo di lavoratore subordinato.

Un tempo si parlava anche di:

Obbligazione di mezzi deve porre in essere la sua attività in un certo modo ma senza concludere nulla.

Locatio operarum che ha ad oggetto un’attività lavorativa in quanto tale.

Obbligazione di risultati lavoratore autonomo, deve porre in essere un’opera finita.

In passato tale distinzione prevedeva anche un diverso approccio per quanto riguardava il rischio. Nella locatio

operarum il rischio ricadeva sul datore di lavoro, mentre nella locatio operis sul lavoratore stesso.

Distinzione fragile e superata perché spesso i due profili si intrecciano.

Elemento centrale dell’art 2094 del cc 1942 è “alle dipendenze e sotto la direzione”. Si parla di etero-

determinazione soggezione alle altrui (dell’imprenditore) decisioni e direttive. Anche qua abbiamo dei

limiti in quanto ci sono degli ambiti in cui oltre all’imprenditore si hanno altre ingerenze come nei casi

dell’appalto con il committente oltre a quella dell’imprenditore. Per esempio, nel contratto d’opera si ha

un’ingerenza tecnica del committente nell’esecuzione dell’opera stessa.

Si è cercato quindi di far leva sulla subordinazione come nozione socio-economica, ma anche in questo caso

ci sono dei limiti perché è facile osservare come ci siano casi di debolezza economica fuori dal lavoratore

subordinato come ad esempio il piccolo artigiano o rapporti subordinati che non hanno questa debolezza come

per esempio i manager di una grande multinazionale o il calciatore famoso.

Quindi il problema della qualificazione rimane. Tale problema non è solo per la definizione ma ha conseguenze

pratiche perché deve distinguere l’oggetto della disciplina. Lo scopo è quello di individuare il tipo legale al

quale ricondurre uno specifico rapporto di lavoro e quindi individuare le regole giuridiche che lo governano.

Al tipo legale si applicano una serie di istituti che si applicano solo al lavoratore subordinato.

Dalla qualificazione di prestazione lavorativa ci sono conseguenze anche nell’ambito dei costi. Se un

lavoratore è autonomo il committente deve pagare solo il corrispettivo, se il lavoratore è subordinato oltre alla

retribuzione ci sono i contributi previdenziali, il tfr, la tredicesima…. Il lavoro subordinato ha elementi per

tutelare il lavoratore subordinato.

Neppure la stipulazione di accordi che qualificano un rapporto di lavoro piuttosto che in un altro è decisiva,

laddove un rapporto abbia natura subordinata, indipendentemente dalla volontà delle parti e da quello che c’è

scritto nel contratto ci sono degli obblighi inderogabili spesso di natura retributiva. Si rende necessario

esaminare in concreto le caratteristiche con cui questo si svolge.

PRINCIPI:

Tassatività a un determinato tipo legale si conseguono una serie di norme stabilite dalla legge. Al di là

dell’accordo tra imprenditore e lavoratore. Se il rapporto del prestatore di lavoro si è svolto con modalità di

lavoro subordinato discendono le conseguenze del rapporto di lavoro subordinato a prescindere da ciò che

hanno detto le parti. Tale cosa può avvenire a seguito di una controversia o a seguito di controllo.

Tassatività del tipo significa che anche quando ci si è messi d’accordo ci si prende tutto il pacchetto di

disciplina e tutte le conseguenze del rapporto di lavoro subordinato. Non è nelle disponibilità delle parti creare

contratti atipici, ma una volta scelto un tipo contrattuale o l’esecuzione si svolge seguendo i canoni del lavoro

subordinato, vengono applicati tutti gli istituti del rapporto di lavoro subordinato.

Inderogabilità della disciplina giuslavoristica non è nelle possibilità delle parti derogare alle stesse

Indisponibilità 

La giurisprudenza entra in gioco, cioè il ruolo dei giudici. Durante lo svolgimento del rapporto o alla cessazione

dello stesso, ci si può riferire ai giudici per veder riconoscere il proprio lavoro come subordinato, al di là della

nomen iuris, cioè quello presente in un contratto, il lavoro si è svolto in maniera subordinata. Ciò che conta è

come il rapporto si è svolto o si svolga al di là di quello che decidono le parti nel contratto. Conta di più ciò

che si è svolto effettivamente. I giudici decino ciò valutando la realtà dei fatti, cioè il caso concreto.

Il tentativo di costruire una fattispecie astratta di lavoro subordinato è stato abbandonato dalla giurisprudenza

che ha adottato un approccio di tipo pragmatico. Si parla di metodo tipologico, cioè il giudice pone in essere

un giudizio di approssimazione tra la fattispecie astratta e concreta, vengono enucleati degli indici della

subordinazione concreti desunti dalla figura socialmente prevalente di lavoratore subordinato. In presenza di

più indici della subordinazione il giudice potrà dichiarare il rapporto di lavoro come subordinato e capire se il

caso concreto è più vicino alla fattispecie astratta del lavoratore subordinato o meno.

La figura socialmente prevalente di lavoratore subordinato prevede:

• la sottoposizione alle dipendenze dell’imprenditore cioè al controllo, alle direttive tecniche e al poter

disciplinare del datore di lavoro (elemento decisivo)

• inserzione del lavoratore nell’organizzazione predisposta dal datore di lavoro (elemento decisivo)

• esclusività del dipendente ad un solo datore

• modalità della retribuzione, di solito a tempo e quindi indipendente dal risultato

• vincolo dell’orario di lavoro

• assenza di rischio

Basta che siano presenti la maggior parte delle caratteristiche del lavoratore subordinato per definire tale

rapporto subordinato, non ci devono essere tutte le caratteristiche (giudizio di approssimazione). Il giudice

andrà quindi a relazionare le caratteristiche dello specifico rapporto con le caratteristiche del modello di

rapporto contraddistinto dalla totalità degli indici rilevatori della situazione di subordinazione.

Oggi si parla di espansione del diritto di lavoro subordinato in quanto si è orientati verso un allargamento

dell’area coperta dalla disciplina tipica in funzione di conquista della conseguente tutela portando

all’applicazione di frammenti della disciplina tipica a rapporti diversi da quello di lavoro subordinato. È

censurabile solo la individuazione degli indici della subordinazione mentre non è sindacabile la valutazione

delle circostanze di fatto che hanno indotto il giudice a ritenere od escludere l’esistenza di un rapporto di lavoro

subordinato.

Ora con la nascita di nuovi lavori, soprattutto legati alla tecnologia è diventato ancora più difficile qualificare

il tipo di rapporto. Quindi oltre agli indici si tiene anche in considerazione il nomen iuris che prima la

giurisprudenza tendeva ad ignorare. Ciò significa che l’esatta qualificazione del rapporto spetta al giudice e va

considerata irrilevante l’eventuale volontà delle parti. Oggi si deve comunque tenere in considerazione la

volontà delle parti e nel caso dimostrare che in concreto quanto dichiarato dalle parti non sussista nella realtà.

Quindi se le parti hanno voluto escludere l’elemento della subordinazione non è possibile pervenire ad una

diversa qualificazione se non si dimostra che in concreto il detto elemento della subordinazione si sia di fatto

realizzato nello svolgimento del rapporto.

Oggi è presente una certificazione, cioè di una procedura volon

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elechioggi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Altimari Mirko.
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