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BOH...:

L'unità si rompe tra maggioranze e minoranze sindacali e la

contraddizione diventa stridente.

Come mai sindacato maggioritario non chiede a gran voce l attuazione

87 Appunti a cura di Emma Casarini

art 39? Problema nei punti 2 e 3, che parla di registrazione dei sindacati.

Anche il sindacato ha difficoltà a dire vogliamo la piena applicazione art

39 e poi la registrazione vorrebbe forse dire consegna degli iscritti? Fino

al 1967 si applicavano le regole del codice civile e quale sindacato

avrebbe consegnato l elenco dei propri iscritti? Art è ancora rimasto

lettera morta se no discute da anni ma la norma non verrà mai emanata

ma perché non lo si applica abrogando quei commi scomodi? Siamo

ancora indecisi dobbiamo pensarci nel 2010 si è applicato per la prima

volta la decisione a maggioranza. Il primo comma che dice l org

sindacale è libera ed è una norma che non richiederebbe chissà quale

norma di attuazione però ancora non viene applicato in toto. Certo che

questa libertà va inserita ed e efficacia diretta è self executive non

avrebbe bisogno questo primo comma della norma di attuazione. Perché

la norma parla di organizzazione e non di associazione? Perché l

associazione richiede un minimo di istituzioni comuni, mentre qui il

legislatore vuole proteggere tutte le forme di aggregazioni anche le più

elementari.se davanti alla fabbrica si formasse un aggregazione

spontanea (non associazione) quella aggregazione rientra nella nozione

ex art 39 , non si può dire sgomberate perché noi godiamo della libertà

ex costituzione. Libera intesa come diritto dei singoli o collettivo?

Entrambe perché è diritto positivo e negativo, è diritto dei singoli perché

i singoli secondo la costituzione hanno la libertà di associarsi ma

contemporaneamente anche collettiva perché il sindacato collettivo è

libero delle sue scelte e svincolato da ingerenze dell esecutivo

Quindi il sindacato può decidere quello che vuole. Il singolo può essere

libero di iscriversi e non ci sono stati imprenditori che hanno imposto ai

lavoratori l iscrizione al sindacato soprattutto nei paesi di common law

dove il sindacato appunto era presentissimo e imponeva al datore di

88 Appunti a cura di Emma Casarini

assumere es il sindacato delle ferrovie che imponeva il datore ad

assumere.

14/3

Il sindacato maggiormente rappresentativo (smr)

il diritto sindacale in Italia è poco legiferato, nel confronto con altre

realtà europee noi non abbiamo leggi su contrattazione collettiva, sul

sindacato, lo stesso statuto sui lavoratori è una legge leggera, si tratta di

poco più di 30 artt, che si limitano nel 2° e 3° titolo a sostenere l'attività

sindacale nei luoghi di lavoro senza però intervenire con mano pesante,

ma con una formula leggera che riserva alcune prerogative particolari

scritte nel titolo III per determinati organismi rappresentativi. Il nostro

paese si pone a livello comparato come un paese con un esperienza

particolare in merito al diritto sindacale, per lo più formato da dottrina e

giurisprudenza. Il smr è uno dei fondamentali concetti in ambito

sindacale. Esso compare ad un certo punto in alcuni testi legislativi (art.

19 L. 300/1970). La nozione di smr compare in diverse leggi dagli anni

60' in poi con l'obbiettivo di riservare loro talune funzioni, però la legge

non ha mai definito in via generale cosa esso sia. Abbiamo alcune

disposizioni particolari che si occupano di questo problema, la più

importante sicuramente è la L. 902 1967 → si preoccupa di distribuire

tra i sindacati il residuo patrimonio del disciolto sindacato unico fascista.

Il criterio utilizzato da questa legge per la ridistribuzione era basato sul

concetto di sindacato maggiormente rappresentativo, dandone una

definizione e sulla base di questo concetto furono identificati certi

sindacati, per cui erano smr: CGL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA. E quale era

il criterio differenziante? Furono identificati certi indici (con cui il 93%

delle risorse residue andavano ai sindacati anzidetti, il 7% ad altri

sindacati): la capacità di stipulare contratti collettivi, l'intercategorialità

89 Appunti a cura di Emma Casarini

(la trasversalità a diverse categorie produttive).

Questi criteri sono poi stati utilizzati dalla giurisprudenza per decidere se

un sindacato fosse mr anche al di fuori di questa legge, anzi per la verità

a questi criteri la giurisprudenza ne aggiunse altri: si partiva sempre dal

numero di iscritti che era un carattere rilevante, la capacità di stipulare

più contratti collettivi, ma si differenziava anche la diffusione territoriale,

la capacità di influire sulla vita nazionale e dunque di porsi in modo forte

davanti ad un potere politico, capacità rappresentativa ampia: cioè di

promuovere il conflitto collettivo (per le istanze dei lavoratori); la

confederalità (capacità rappresentativa della collettività nazionale dei

lavoratori). Questi criteri furono previsti dunque dalla giurisprudenza

anche in deroga a quelli previsti dalla legge del 1967 (ad esempio quella

legge non prevedeva l'interconfederalità, invece poi aggiunta per il fine

di una più ampia rappresentatività).

La rappresentatività è un concetto meno giuridico, è l'attitudine a

rappresentare gli interessi di qualcuno, anche quel qualcuno con cui non

abbiamo nessun rapporto di rappresentanza, infatti il smr non

rappresenta solo gli interessi dei suoi iscritti ma è connotato da

confederalità.

Bisogna selezionare tra i sindacati dunque alcuni che sono legittimati a

portare avanti un interesse generale dei lavoratori (essi sono i smr). Essi

possono anche derogare in peius alle contrattazioni collettive, per il bene

collettivo dei lavoratori. Svolgono anche una funzione di consultazione ed

informazione.

Il concetto di smr compete tutti quei sindacati che raggiungono una

determinata soglia di rappresentatività.

L'articolo chiave in cui viene declinata la nozione di mr→ art

19 (altri

importanti: artt. 18 e 28) dello statuto dei lavoratori. Bisogna

90 Appunti a cura di Emma Casarini

distinguere tra la versione originaria e quella modificata nel '95 dal

referendum parzialmente abrogativo. Rappresentanze sindacali ed

aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito

dei sindacati: a) aderenti alle confederazioni maggiormente

rappresentative sul piano nazionale; b) anche non aderenti a queste,

purchè firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati

nell'unità produttiva. [versione vecchia]

Il titolo III attribuisce alle rappresentanze sindacali aziendali o ai loro

dirigenti delle prerogative particolati e dunque più costose per il datore

di lavoro: la possibilità di convocare assemblee dei lavoratori, assemblee

che sono retribuite nelle ore previste dall'art 20, la possibilità di

convocare un referendum per sentire l' opinione dei lavoratori, vantaggi

per gli attivisti sindacali, ottenere un locale per l'attività sindacale, di

affiggere una bacheca materiale di interesse sindacale del lavoro, senza

contare che i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali non

possono essere trasferiti ad altra unità produttiva ed in caso di

licenziamento illegittimo hanno diritto a tutela reintegratoria. Dunque si

poneva una necessità di restringere tali benefici. Qui lo statuto dei

lavoratori, al nuovo art 19 salvaguarda l'iniziativa dal basso “ad iniziativa

dei lavoratori”, dunque esclusivamente dall'interno dell'azienda, ma solo

se collegata ai sindacati delle lettere a-b). Lo statuto dei lavoratori viene

approvato il 20/05/1970, dopo un periodo di feroce contestazione nelle

fabbriche. Il maggio francese della rivolta studentesca nel '68, in Italia

nelle fabbriche la contestazione arriva nell'autunno del 69. Questo

periodo di contestazione assume tonalità particolarmente violente a

partire dal 69, si tratta di una contestazione dura che tendeva ad

investire anche il ruolo del sindacato tradizionale e partiva come

iniziativa dal basso, spesso politicizzata da forze di estrema sinistra,

91 Appunti a cura di Emma Casarini

portanti avanti progetti palingenetici della società che spesso di pacifico

avevano ben poco. La L. 300 si pone con un duplice obbiettivo al titolo

III: portare avanti la contestazione senza però farsela sfuggire di mano,

iniziativa dal basso ma i smr dovevano stipulare contratti collettivi non

aziendali ma regionali o nazionali. Questa operazione delicata ha

successo, l'opera meritoria dell'art. 19 è anche quella di non aver

forgiato una camicia di forza, non si è regolato un organismo di

rappresentanza dei lavoratori, ma si è deciso per una formula light che

ha permesso poi proprio alle parti sociali di costruire le loro istanze

rappresentative dei lavoratori.

Nel 1972 viene stretto un patto confederativo di unità di intenti tra CISL

e UIL, così che riconoscono le iniziative nate spontaneamente dal

movimento operaio, dai consigli di fabbrica, come rappresentanza

sindacale aziendale, riappropriandosi del movimento contestatore e

facendolo rifluire entro argini di iniziativa più controllabile.

Le rappresentanze sindacali aziendali sono diverse dalla rappresentanza

sindacale unitaria, che è regolata dall'autonomia collettiva, che le

attribuisce le disposizioni dell'art 19. L'art 19 ha suscitato da subito forti

critiche, sia dal fronte imprenditoriale che quello dei lavoratori. Dal primo

si criticava che lo statuto dei lavoratori attribuisse alle rappresentanze

sindacali aziendali troppe libertà. La sentenza importante è quella del

1974 n.54, secondo la corte costituzionale il punto di discussione è

richiamato, a conformità agli articoli 3 e 39 dell'art 19, dalla ratio del 19

in parallelo all'art. 3 Cost. Il principio di eguaglianza formale non tratta

tutti in modo uguale ma è trattare in modo uguale situazioni uguali e in

modo diversificato situazioni diversificate, l'importante è che il criterio di

differenziazione sia ragionevole. Allora la corte dice che vi è una ragione

di differenziazione non discutibile, ovvio che non si potrebbero attribuire

92 Appunti a cura di Emma Casarini

a tutti i sindacati le prerogative offerte dall'art. 19 dello statuto dei

lavoratori. Se avessimo 50 sindacati, per forza bisogna restringere la

platea, ovviamente secondo ragionevolezza. La corte dice che la

maggiore rappresentatività sia tale criterio di differenziazione. In quella

sent

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emma.casarini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Ferrante Vincenzo.