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Appunti a cura di Emma Casarini

Corso di diritto del lavoro prof. Ferrante a.a. 2015/2016 Università Cattolica Milano

Argomenti

  • Il rapporto di lavoro subordinato
  • Lezione introduttiva di diritto del lavoro, oggetto, fonti e storia
  • Il tipo "lavoro subordinato"
  • La costituzione del rapporto
  • La prestazione di lavoro: mansioni, qualifiche, categorie
  • Diligenza, obbedienza, fedeltà, luogo e durata del lavoro
  • Poteri/doveri del datore di lavoro
  • La retribuzione: fonti, nozione, struttura
  • La cessazione del rapporto di lavoro
  • I contratti a termine, flessibili e formativi
  • Il diritto sindacale: oggetto e fonti
  • L'evoluzione storica
  • La libertà sindacale
  • Rappresentatività e rappresentanza nei luoghi di lavoro
  • Diritti di informazione e controllo
  • I crediti
  • La repressione della condotta antisindacale
  • La contrattazione collettiva e problemi attinenti derogabilità ed esigibilità
  • Sciopero e serrata
  • Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali
  • Il trasferimento d'azienda

Lezione introduttiva

Il diritto del lavoro si colloca tra diritto pubblico e privato, questo perché è la disciplina di un contratto di scambio, rapporti disciplinati e tipizzati nel libro V c.c., riguardo il mondo del lavoro e del commercio. Diritto di quel contratto di scambio in cui il prestatore di lavoro presta lavoro con i caratteri della subordinazione ponendo una retribuzione in cambio. Si parla per lo più di beni fungibili. Un conto è l’aspetto patrimoniale, cosa diversa è il contratto che riguarda strettamente la persona umana e la proiezione della sua personalità. Gli articoli da 35 a 40 della costituzione sono norme specifiche che disciplinano il rapporto di lavoro:

  • Articolo 36: Salario equo e sufficiente
  • Articolo 37: Parità retributiva uomini e donne
  • Articolo 38: Tutela in caso di inabilità al lavoro
  • Articolo 40: Sciopero

Questo diritto si alimenta non solo con le fonti privatistiche, ma plurime. Storicamente è avvenuta una proiezione collettiva, che pone questo diritto separatamente dal diritto privato (singolo affare, in cui le parti hanno capacità a provvedere dei loro interessi: autonomia negoziale), dottrina pandettistica del contratto. Nell’ambito lavorativo invece queste trattative della disciplina del contratto spesso mancano. Le condizioni del contratto vengono decise unilateralmente dal datore di lavoro, la forza contrattuale del singolo è molto limitata. In mancanza di norme sulla regolazione dei termini contrattuali lavorativi (salario) 140 anni fa non vi era nessuna limitazione dell'autonomia negoziale.

La società comincia a maturare questa esigenza di arginare l’area lasciata alla libera volizione delle parti (spesso sfavorevole per il lavoratore). Questa esigenza di limitazione non si è attuata da subito tramite il legislatore (come oggi), la concezione dello Stato che si aveva a fine 800 era che lo Stato doveva astenersi da un intervento regolativo. Poi vi fu una presa di coscienza: i lavoratori coalizzandosi possono fronteggiare il datore di lavoro. Questa contrapposizione non ha finalità eversiva, rivoluzionaria ma ha il fine di decidere insieme le condizioni dello scambio.

La coalizione in via di fatto porta equilibrio nello scambio, in mancanza del quale i lavoratori sarebbero sfruttati e il datore di lavoro non porterebbe a termine il prodotto. La coalizione nasce prima del diritto del lavoro, la forza della coalizione: rifiuto di lavorare (sciopero, nasce come comportamento spontaneo). Tre momenti chiave:

  • Accordo tra i lavoratori
  • Messa insieme di un interesse comune (ricorda l’associazione ma non in senso proprio) = coalizione, per avere una modifica delle condizioni contrattuali
  • Nel momento dello sciopero individuo un mio rappresentante che vada a parlare delle condizioni lavorative con il datore di lavoro, perché questo stringa un accordo con il rappresentante di tutti i lavoratori [rappresentante sindacale (chiamato sindaco, da cui deriva sindacato)]

In Italia non abbiamo una disciplina analitica di diritto positivo del fenomeno sindacale. Nel sistema anglosassone vi è il sistema dello studio delle situazioni giurisprudenziali: stare decisis (attenersi alle cose già decise). Mentre in Italia vi è un sistema giurisprudenziale, dove la regola si impone nella sua estrinseca ragionevolezza non perché incluso in una determinata disposizione legislativa.

Ma il diritto del lavoro non è solo il diritto sindacale (prima area), perché piano piano quello stato definitosi non interventista inizialmente, ha poi cominciato (sempre più negli ultimi 40 anni) a emanare norme specifiche (seconda area) disciplinanti singoli aspetti del rapporto (per esempio: norme di classificazione dei lavoratori, sulla sicurezza dei lavoratori, licenziamento, potere di organizzazione del datore di lavoro, retribuzione). Non esiste un Testo Unico. Vi è un manuale di diritto del lavoro, ma non è composto da norme precise e concise; tuttavia sulle norme si è sedimentata l’interpretazione giurisprudenziale e ad essa ci affidiamo per applicarle.

Terza area: diritto della previdenza sociale (norme pubblicistiche che non fanno parte del corso di diritto del lavoro dal 1973), cioè la protezione sociale del lavoratore, lo tutela anche nei momenti in cui questo non lavora (malattia, vecchiaia, etc.) >> indennizzo a vita per infortunio sul lavoro.

15/10

Contratto d'opera = Il soggetto artefice (autonomo) promette un determinato risultato (opus); nelle categorie romanistiche >> obligum prestare. Già in epoca romana vi era anche il lavoro gerarchicamente organizzato. Invece il codice civile del 1865 non riconosce il lavoro subordinato, riconoscendo il contratto d’opera nella locazione. In eredità dal diritto romano il legislatore del 1865 colloca negli ambiti della locazione “la locazione dei vetturini e dei servi di piazza, chi si mette all’altrui servizio”. Al di là di questo inquadramento giuridico incerto era la prassi a dominare, nel senso che il tipo di industria che si afferma è un’industria caratterizzata da quella poi chiamata la divisione del lavoro.

La diffusione della catena di montaggio è dovuta a Ford, che introdusse questo sistema per due motivi:

  • La produzione artigianale (manifattura) implica che il singolo artefice governi per intero la fase produttiva; dunque il tempo necessario alla produzione richiede anni e anni di apprendistato. Invece, segmentare la produzione (parcellarizzazione) tra molti operai che dovevano ripetere lo stesso movimento meccanicamente, permette di evitare gli anni di formazione del dipendente comporta che il ritmo della produzione sia dipendente dalla velocità della catena di montaggio.
  • L’artigiano che produce ha bisogno che tra i processi produttivi intercorra del tempo (che asciughi la colla per esempio); invece i ritmi dettati da chi controlla ed è a capo del sistema produttivo sono molto più veloci.

Il diritto del lavoro non trovava limiti o vincoli tra datore di lavoro e dipendente prima della produzione industriale, poi la diffusione di questa andrà di pari passo con la diffusione degli scioperi. Viene istituito >> un giudice speciale, poiché ci si rende conto che una parte dei conflitti sociali insorgono perché è difficile regolarli sulla base del diritto = il collegio dei probi viri, chiamato non ad applicare il diritto (che quasi non c’era), ma a crearlo ricavandolo dalle massime, dai principi generali del diritto civile, giudicando sulla scorta del principio di equità.

Sono collegi chiamati ad un’azione di mediazione/conciliazione in primis e a pronunziarsi solo quando la mediazione fallisca. Le massime utilizzate per il cosa singolo si consolidano finché quella massima si stabilizza come norma dell’ordinamento. Tra le materie trattate >> tutela salute lavoratore.

Il processo è sempre stato una macchina lenta, anche perché i suoi costi sono elevati. Dunque il lavoratore dipendente non aveva possibilità di ricorrere in giudizio >> il collegio dei probi viri introduce la possibilità di ricorrere a processi con decisioni senza formalità, senza che le parti si avvalgano di un avvocato (così da divenire accessibile agli operai). Mentre ai dipendenti delle imprese private si applicava il codice civile, per i suoi enti impiegati lo Stato riconosceva dei diritti non nell’ambito di un contratto privato ma in un rapporto di soggezione, che riconduce alle teorie generali dello stato (status subiectionis) e a presidio di questo rapporto colloca un giudice amministrativo, non civile.

Mancano il nesso sinallagmatico diretto tra commissione e produzione del lavoro, vi è invece una situazione di obbligo/servizio nei confronti dello stato in cambio di un diritto di credito (stipendio) non collegato alla prestazione. Alla luce delle lotte socialiste il governo dittatoriale italiano si presentava all’opinione pubblica come capace di mettere ordine, di trovare una soluzione di comune convenienza.

OIL = Organizzazione Internazionale del Lavoro >> istituita per la tutela dei lavoratori dopo la prima guerra mondiale, a valore di premiazione per il sacrificio prestato dai lavoratori in guerra. Così che assumessero una posizione di stabilità e garanzia nell’ambito lavorativo. Ecco che tra le prime leggi di Mussolini emanate ve ne è una sull’intervento dello Stato a legiferare il conflitto, delineandosi uno Stato inclusivo >> i sindacati vengono statalizzati, divengono articolazioni dello stesso e l’istituzionalizzazione è indicata come corporativismo. Nelle norme del libro V o la disciplina delle fonti: “Le norme corporative (nate dall’accordo tra lavoratori e datori) sono fonti del diritto”.

L’idea che lo Stato possa intervenire nel conflitto è un’idea che al legislatore della costituzione piace, un’idea che riconosce il pluralismo dello Stato (art. 5,7,8, 39.etc). Ora il collegio costituente approva che si desse una “patente” di organizzazione pubblica e una base democratica (un ordinamento interno) ai sindacati, ma al contempo riconosce che gli effetti di una collaborazione pubblica tra datori e lavoratori possa assumere portata normativa (art. 39), portata che effettivamente non viene data.

20/10

La legislazione dello stato totalitario procede all’introito sugli accordi collettivi sui sindacati. Questo meccanismo al sindacato (nei primi anni ’40) piace al punto che quando si comunica la costituzione >> l’art 39 (registrazione del sindacato) tende a conservare questo meccanismo, tende a conformarlo secondo regole democratiche. Parlando di una rappresentanza unitaria rinvia al principio maggioritario. Il conflitto viene risolto tramite il principio del parere più seguito.

Questo meccanismo non piace al sindacato per motivi di vario tipo: - il clima politico degli anni della costituzione. Era particolare >> grande partito di maggioranza = democristiana; e un grande partito d’opposizione: i comunisti e i socialisti. Non era ben chiaro come il paese si sarebbe orientato; tutto era possibile. Clima che però registra delle convergenze, l’incontro fra modi di pensare diversi. Uno dei centri del pensiero critico portato alla costituente era un discorso elaborato in vent’anni di silenzio sia da chi era rimasto in Italia che da chi era immigrato. Nel primo governo dell’Italia libera tutto l’arco parlamentare viene rappresentato, anche il sindacato è un sindacato unitario.

Questa è una visione insolita. In Germania: un unico sindacato rappresenta entrambi i partiti di maggioranza ed opposizione. In Inghilterra (dov’è stato a lungo un sistema bipartitico) il sindacato era collegato soltanto al partito laburista. In Spagna (anni ’80): il sindacato è solo collegato al partito socialista ma esiste un sindacato connesso anche ad un partito extraparlamentare. Nell’Italia di fine anni ‘40 il sindacato si ricompone unitariamente, comprendendo una matrice d’origine marxista ed una di origine cattolica. Questa situazione però viene ben presto meno, c’è uno sciopero generale. Scissione >> CGIL, partito comunista e si staccano due gruppi, la SCISL e l’Unione Italiana del Lavoro (UIL). Art 39 premetteva un intervento parlamentare.

Però oggi non si ha un’attuazione dell’art 39 >> non sono state poste norme sulla disciplina dei sindacati. Ciò però non vieta di attivare le tre fasi di coalizione-sciopero-contrattazione. Dal 35 in poi non vi erano più scambi commerciali, e con il rientro nei mercati la moneta venne deprezzata quindi gli scioperi. Quindi ci furono gli scioperi. Ci si pone il problema che queste situazioni siano riconosciute.

Art. 40 = “il diritto di sciopero è riconosciuto nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Che bisogno c’è di una legge ordinaria se abbiamo un art della costituzione che garantisce lo sciopero? Gli articoli della costituzione non riconoscono direttamente al soggetto una pretesa, non determinano una situazione soggettiva per il soggetto. Le vecchie norme del codice civile del 36 che vietano lo sciopero, in quanto contrarie all’art. 40 della costituzione sono considerate invalide. Ecco perché gli scioperi sono riconosciuti.

Contratto collettivo >> un contratto generale gestito dagli schemi privatistici, come un accordo tra le parti che predispone bilateralmente il testo dell’accordo (e non quindi una proposizione dei termini unilaterale soltanto da parte del datore di lavoro). Dunque anche se non è tipizzato comunque produce effetti in forza del consenso dei singoli contraenti che lo applicano. Il datore di lavoro concorda col sindacato il contenuto dei futuri contratti, tuttavia il contratto collettivo non è imposto dalla legge >> ecco perché il sindacato, se non ottiene la contrattazione con il datore di lavoro, sciopera.

Negli anni ’50 e ’60 dunque abbiamo un sindacato che sfruttando delle previsioni residuali riesce a sopperire alla mancanza di una legge sindacale. In questo ultimo periodo si comincia ad intravvedere che qualcosa di questa contrattazione collettiva di diritto comune non va; questo poiché sia vi è esigenza di un’attività di consolidamento attraverso norme di legge, sia perché vi è una volontà di mettere a punto, di rivedere qualcosa di questo meccanismo. Tutta la disciplina degli scioperi è una disciplina di Common Law.

In origine: legge del 24 sull’impiego privato, anticipava i contenuti del codice civile. Poi nel seguente codice il contratto di lavoro non è collegato ai contratti di vendita tipizzati (nel libro IV) perché il regime fascista vuole che ci sia un libro del codice dedicato al lavoro (V). Questo libro disciplina sia il rapporto di lavoro sia dei rapporti imprenditoriali. 30 norme circa: dal 2094 fino al 2129 >> si regola il contratto di lavoro. Questa disciplina del codice rimane stabile fino alla fine degli anni '60. Norme che disciplinino specifici aspetti e su queste norme si fondava il rapporto di lavoro, hanno un contenuto raramente di valore dispositivo e più comunemente di rinvio alla contrattazione collettiva.

Sono norme inderogabili, in violazione delle quali i contratti pattuiti sono inefficaci (esempio: un datore assume lavoratore con clausola di mancata tutela nel caso di licenziamento). Alcune di queste norme del codice civile (poche) sono dispositive, ma per lo più vi sono norme di rinvio: "la retribuzione deve essere quella stabilita nei contratti collettivi”, il codice civile non esprime a quanto ammonti la retribuzione. Art 39 comma I: libertà dell’organizzazione al sindacato…come si concilia con l’”obbligo” al contratto collettivo?

Dagli anni '60: norme che disciplinino specifici aspetti. Norme di sentore. Nell’ambito della disciplina del lavoro molti argomenti vengono a formare oggetti di convenzioni >> Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL): fa delle direttive (che richiedono per l’appunto un adeguamento del ordinamento interno, emanando leggi) che segni degli standard (divieto del lavoro forzato, delle discriminazioni, delle forme odiose di lavoro minorile, etc..). Dal 1957 (CEE) norme comunitarie >> che oggetto hanno queste norme dell’unione europea? La prima norma (art 45 Trattato di funzionamento della comunità europea sulla materia politico-sociale): libertà di movimento dei lavoratori (in realtà vi erano già trattati bilaterali che consentivano agli italiani di emigrare= vengono assorbiti dalle norme della CEE). Su queste direttive >> procedimento di adattamento. Dialogo fra le Corti = il giudice nazionale (>> effetto costitutivo) prova a conformarsi direttamente alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (>> effetto dichiarativo). Sono sentenze che interpretano, e non hanno...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emma.casarini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Ferrante Vincenzo.
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