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BOH...:
L'unità si rompe tra maggioranze e minoranze sindacali e la
contraddizione diventa stridente.
Come mai sindacato maggioritario non chiede a gran voce l attuazione
87 Appunti a cura di Emma Casarini
art 39? Problema nei punti 2 e 3, che parla di registrazione dei sindacati.
Anche il sindacato ha difficoltà a dire vogliamo la piena applicazione art
39 e poi la registrazione vorrebbe forse dire consegna degli iscritti? Fino
al 1967 si applicavano le regole del codice civile e quale sindacato
avrebbe consegnato l elenco dei propri iscritti? Art è ancora rimasto
lettera morta se no discute da anni ma la norma non verrà mai emanata
ma perché non lo si applica abrogando quei commi scomodi? Siamo
ancora indecisi dobbiamo pensarci nel 2010 si è applicato per la prima
volta la decisione a maggioranza. Il primo comma che dice l org
sindacale è libera ed è una norma che non richiederebbe chissà quale
norma di attuazione però ancora non viene applicato in toto. Certo che
questa libertà va inserita ed e efficacia diretta è self executive non
avrebbe bisogno questo primo comma della norma di attuazione. Perché
la norma parla di organizzazione e non di associazione? Perché l
associazione richiede un minimo di istituzioni comuni, mentre qui il
legislatore vuole proteggere tutte le forme di aggregazioni anche le più
elementari.se davanti alla fabbrica si formasse un aggregazione
spontanea (non associazione) quella aggregazione rientra nella nozione
ex art 39 , non si può dire sgomberate perché noi godiamo della libertà
ex costituzione. Libera intesa come diritto dei singoli o collettivo?
Entrambe perché è diritto positivo e negativo, è diritto dei singoli perché
i singoli secondo la costituzione hanno la libertà di associarsi ma
contemporaneamente anche collettiva perché il sindacato collettivo è
libero delle sue scelte e svincolato da ingerenze dell esecutivo
Quindi il sindacato può decidere quello che vuole. Il singolo può essere
libero di iscriversi e non ci sono stati imprenditori che hanno imposto ai
lavoratori l iscrizione al sindacato soprattutto nei paesi di common law
dove il sindacato appunto era presentissimo e imponeva al datore di
88 Appunti a cura di Emma Casarini
assumere es il sindacato delle ferrovie che imponeva il datore ad
assumere.
14/3
Il sindacato maggiormente rappresentativo (smr)
il diritto sindacale in Italia è poco legiferato, nel confronto con altre
realtà europee noi non abbiamo leggi su contrattazione collettiva, sul
sindacato, lo stesso statuto sui lavoratori è una legge leggera, si tratta di
poco più di 30 artt, che si limitano nel 2° e 3° titolo a sostenere l'attività
sindacale nei luoghi di lavoro senza però intervenire con mano pesante,
ma con una formula leggera che riserva alcune prerogative particolari
scritte nel titolo III per determinati organismi rappresentativi. Il nostro
paese si pone a livello comparato come un paese con un esperienza
particolare in merito al diritto sindacale, per lo più formato da dottrina e
giurisprudenza. Il smr è uno dei fondamentali concetti in ambito
sindacale. Esso compare ad un certo punto in alcuni testi legislativi (art.
19 L. 300/1970). La nozione di smr compare in diverse leggi dagli anni
60' in poi con l'obbiettivo di riservare loro talune funzioni, però la legge
non ha mai definito in via generale cosa esso sia. Abbiamo alcune
disposizioni particolari che si occupano di questo problema, la più
importante sicuramente è la L. 902 1967 → si preoccupa di distribuire
tra i sindacati il residuo patrimonio del disciolto sindacato unico fascista.
Il criterio utilizzato da questa legge per la ridistribuzione era basato sul
concetto di sindacato maggiormente rappresentativo, dandone una
definizione e sulla base di questo concetto furono identificati certi
sindacati, per cui erano smr: CGL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA. E quale era
il criterio differenziante? Furono identificati certi indici (con cui il 93%
delle risorse residue andavano ai sindacati anzidetti, il 7% ad altri
sindacati): la capacità di stipulare contratti collettivi, l'intercategorialità
89 Appunti a cura di Emma Casarini
(la trasversalità a diverse categorie produttive).
Questi criteri sono poi stati utilizzati dalla giurisprudenza per decidere se
un sindacato fosse mr anche al di fuori di questa legge, anzi per la verità
a questi criteri la giurisprudenza ne aggiunse altri: si partiva sempre dal
numero di iscritti che era un carattere rilevante, la capacità di stipulare
più contratti collettivi, ma si differenziava anche la diffusione territoriale,
la capacità di influire sulla vita nazionale e dunque di porsi in modo forte
davanti ad un potere politico, capacità rappresentativa ampia: cioè di
promuovere il conflitto collettivo (per le istanze dei lavoratori); la
confederalità (capacità rappresentativa della collettività nazionale dei
lavoratori). Questi criteri furono previsti dunque dalla giurisprudenza
anche in deroga a quelli previsti dalla legge del 1967 (ad esempio quella
legge non prevedeva l'interconfederalità, invece poi aggiunta per il fine
di una più ampia rappresentatività).
La rappresentatività è un concetto meno giuridico, è l'attitudine a
rappresentare gli interessi di qualcuno, anche quel qualcuno con cui non
abbiamo nessun rapporto di rappresentanza, infatti il smr non
rappresenta solo gli interessi dei suoi iscritti ma è connotato da
confederalità.
Bisogna selezionare tra i sindacati dunque alcuni che sono legittimati a
portare avanti un interesse generale dei lavoratori (essi sono i smr). Essi
possono anche derogare in peius alle contrattazioni collettive, per il bene
collettivo dei lavoratori. Svolgono anche una funzione di consultazione ed
informazione.
Il concetto di smr compete tutti quei sindacati che raggiungono una
determinata soglia di rappresentatività.
L'articolo chiave in cui viene declinata la nozione di mr→ art
19 (altri
importanti: artt. 18 e 28) dello statuto dei lavoratori. Bisogna
90 Appunti a cura di Emma Casarini
distinguere tra la versione originaria e quella modificata nel '95 dal
referendum parzialmente abrogativo. Rappresentanze sindacali ed
aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito
dei sindacati: a) aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; b) anche non aderenti a queste,
purchè firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati
nell'unità produttiva. [versione vecchia]
Il titolo III attribuisce alle rappresentanze sindacali aziendali o ai loro
dirigenti delle prerogative particolati e dunque più costose per il datore
di lavoro: la possibilità di convocare assemblee dei lavoratori, assemblee
che sono retribuite nelle ore previste dall'art 20, la possibilità di
convocare un referendum per sentire l' opinione dei lavoratori, vantaggi
per gli attivisti sindacali, ottenere un locale per l'attività sindacale, di
affiggere una bacheca materiale di interesse sindacale del lavoro, senza
contare che i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali non
possono essere trasferiti ad altra unità produttiva ed in caso di
licenziamento illegittimo hanno diritto a tutela reintegratoria. Dunque si
poneva una necessità di restringere tali benefici. Qui lo statuto dei
lavoratori, al nuovo art 19 salvaguarda l'iniziativa dal basso “ad iniziativa
dei lavoratori”, dunque esclusivamente dall'interno dell'azienda, ma solo
se collegata ai sindacati delle lettere a-b). Lo statuto dei lavoratori viene
approvato il 20/05/1970, dopo un periodo di feroce contestazione nelle
fabbriche. Il maggio francese della rivolta studentesca nel '68, in Italia
nelle fabbriche la contestazione arriva nell'autunno del 69. Questo
periodo di contestazione assume tonalità particolarmente violente a
partire dal 69, si tratta di una contestazione dura che tendeva ad
investire anche il ruolo del sindacato tradizionale e partiva come
iniziativa dal basso, spesso politicizzata da forze di estrema sinistra,
91 Appunti a cura di Emma Casarini
portanti avanti progetti palingenetici della società che spesso di pacifico
avevano ben poco. La L. 300 si pone con un duplice obbiettivo al titolo
III: portare avanti la contestazione senza però farsela sfuggire di mano,
iniziativa dal basso ma i smr dovevano stipulare contratti collettivi non
aziendali ma regionali o nazionali. Questa operazione delicata ha
successo, l'opera meritoria dell'art. 19 è anche quella di non aver
forgiato una camicia di forza, non si è regolato un organismo di
rappresentanza dei lavoratori, ma si è deciso per una formula light che
ha permesso poi proprio alle parti sociali di costruire le loro istanze
rappresentative dei lavoratori.
Nel 1972 viene stretto un patto confederativo di unità di intenti tra CISL
e UIL, così che riconoscono le iniziative nate spontaneamente dal
movimento operaio, dai consigli di fabbrica, come rappresentanza
sindacale aziendale, riappropriandosi del movimento contestatore e
facendolo rifluire entro argini di iniziativa più controllabile.
Le rappresentanze sindacali aziendali sono diverse dalla rappresentanza
sindacale unitaria, che è regolata dall'autonomia collettiva, che le
attribuisce le disposizioni dell'art 19. L'art 19 ha suscitato da subito forti
critiche, sia dal fronte imprenditoriale che quello dei lavoratori. Dal primo
si criticava che lo statuto dei lavoratori attribuisse alle rappresentanze
sindacali aziendali troppe libertà. La sentenza importante è quella del
1974 n.54, secondo la corte costituzionale il punto di discussione è
richiamato, a conformità agli articoli 3 e 39 dell'art 19, dalla ratio del 19
in parallelo all'art. 3 Cost. Il principio di eguaglianza formale non tratta
tutti in modo uguale ma è trattare in modo uguale situazioni uguali e in
modo diversificato situazioni diversificate, l'importante è che il criterio di
differenziazione sia ragionevole. Allora la corte dice che vi è una ragione
di differenziazione non discutibile, ovvio che non si potrebbero attribuire
92 Appunti a cura di Emma Casarini
a tutti i sindacati le prerogative offerte dall'art. 19 dello statuto dei
lavoratori. Se avessimo 50 sindacati, per forza bisogna restringere la
platea, ovviamente secondo ragionevolezza. La corte dice che la
maggiore rappresentatività sia tale criterio di differenziazione. In quella
sent