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CHIUSURA SERRATA- SILENZIO DELLA COSTITUZIONE
Chiusura totale o parziale dell’impresa, rifiuto di accettare
prestazione lavorativa e pagare retribuzioni.
Il silenzio della Costituzione si intende che non pone sullo stesso
piano sciopero e serrata. C’è disuguaglianza tra lavoratori e datori
di lavoro. (la giurisprudenza tedesca parifica invece gli strumenti di
lotta). Una legge ordinaria che sancisca il diritto alla serrata
sarebbe illegittima in base a questa valutazione.
SERRATA E MORA DEL CREDITORE
La serrata è regolata dal diritto comune. Ci si pone dal punto di
vista del rapporto di lavoro. La serrata è mora del creditore cioè il
creditore/datore di lavoro rifiuta la prestazione del
debitore/lavoratore.
Il creditore deve risarcire il debitore, per cui chi fa la serrata deve
corrispondere comunque le retribuzioni salvo che non abbia
lavorato altrove. In quanto oggetto della obbligazione (mora del
creditore) e non in quanto misura del danno da risarcire.
LA SERRATA DI RITORSIONE
E’ legittima quando il datore di lavoro si rifiuta di ricevere una
prestazione ad es. a singhiozzo o scacchiera per evitare danni.
Inizialmente si valutava la serrata legittima quando lo sciopero era
illegittimo. Ma non va bene in quanto lo sciopero è all’interno di
rapporti collettivi. Infatti il datore rifiuta la prestazione a chi non
sciopera (nelle pause del singhiozzo o a chi lavora, nella
scacchiera).
Invece è legittimo se l’imprenditore rifiuta una prestazione non
utilizzabile in relazione alla obiettiva preesistente struttura ed
organizzazione dell’impresa.
Cioè non proficua nella misura normale. Ma la proficuità (rischio)
dell’impresa deve gravare sul datore di lavoro. La chiusura
dell’impresa grava su tutti, non sapendo chi aderirà allo sciopero e
chi no.
Quindi la serrata si può applicare in due casi: quando la prestazione
a singhiozzo sia talmente minima da non realizzare l’unità minima
tecnico-temporale. o se in uno sciopero a scacchiera chi non lavora
impedisce ad altri di effettuare la propria prestazione. In caso
invece di ridotta convenienza per il datore o difficile
utilizzazione/organizzazione, non si giustifica.
IL REATO DI SERRATA E GIUSRISPRUDENZA
COSTITUZIONALE
La serrata per fini contrattuali cioè per imporre cambiamenti di patti
o opporsi a modificazioni non è reato. C’è il “diritto” allo sciopero e
c’è “libertà” di serrata in quanto forma di lotta contrattuale.
La serrata per protesta invece, solidale ad altri datori di lavoro,
resta reato in quanto non attinente ai rapporti fra datori di lavoro e
lavoratori.
Diverso il caso di serrata di esercenti senza dipendenti, parificata
allo sciopero.
CRUMIRAGGIO: Sono definiti crumiri, lavoratori che in presenza di
uno sciopero non vi partecipano e quindi offrono la propria
prestazione lavorativa. Il datore utilizza quindi i crumiri in
sostituzione dei scioperanti ma può farlo solo se essi sono interni.
PRECETTAZIONE: si intende il provvedimento amministrativo
straordinario con il quale l’autorità competente impone il termine di
uno sciopero.
SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI: Per tutelare gli utenti in caso
di sciopero dei servizi pubblici c’è un contemperamento tra i diritti
degli utenti e i diritti degli scioperanti. Quindi una parte del servizio
viene garantita. A garantire sulla corretta applicazione di questa
legge viene creata la commissione di garanzia. Essa è un’autorità
amministrativa indipendente. Si compone di 9 membri nominati con
decreto del Presidente della Repubblica. Restano in carica 6 anni e
sono rinnovabili una sola volta.
Nel caso in cui un settore voglia proclamare uno sciopero deve
rispettare alcune regole. Innanzitutto lo sciopero deve essere un
mezzo da utilizzare solamente dopo aver tentato tutte le strade
possibili per la risoluzione della controversia. Quindi le parti devono
dimostrare di aver cercato una soluzione pacifica senza successo.
In caso di sciopero dunque, mentre per il settore privato non è
necessaria la proclamazione, per i servizi pubblici la proclamazione
dello sciopero deve avvenire in forma scritta. I soggetti che
propongono lo sciopero devono inviare un preavviso all’ente o
all’azienda erogatrice del servizio. A sua volta l’azienda che riceve il
preavviso di sciopero, almeno 5 giorni prima della data prevista per
lo sciopero deve darne avviso agli utenti. Una volta che la
comunicazione è stata data, 5 giorni prima dello sciopero, esso non
è più revocabile.
Una parte del servizio, però, deve essere sempre garantita tramite
la stipula di un accordo tra le organizzazioni sindacali e le aziende
erogatrici del servizio. Questi accordi non sono subito idonei,
devono essere valutati dalla commissione di garanzia. Se essa
ritiene l’accordo idoneo, esso diviene efficace e deve essere
rispettato dalle parti, se non lo ritiene idoneo fa una proposta e
indica alle parti in che punti l’accordo deve essere modificato. Se le
parti si adeguano l’accordo diviene autonomo. Se non si adeguano
la commissione adotterà una regolamentazione provvisoria.
Apparato sanzionatorio
Un altro compito svolto dalla commissione di garanzia è il
PROCESSO SANZIONATORIO.
I possibili soggetti sanzionabili sono 4: i singoli lavoratori, le
organizzazioni sindacali, i lavoratori autonomi e le aziende
erogatrici di servizi.
La commissione di garanzia porta avanti il procedimento
sanzionatorio che deve essere concluso entro 60 giorni.
Nel caso del singolo lavoratore, la commissione effettua una
• verifica, e qualora rileva che il lavoratore non è stato rispettoso
degli obblighi di legge stabilisce che egli debba essere
sanzionato, ma non applica la sanzione. Scegliere la sanzione
ed applicarla spetta al datore di lavoro. Nel testo del ’90 il
datore di lavoro che riceveva la comunicazione di sanzionare il
lavoratore poteva scegliere se farlo o meno, dopo il 2000
invece il datore ha l’obbligo di sanzionarlo, altrimenti sarà lui
sanzionabile. Le sanzioni disciplinari, in questo caso, sono:
rimprovero scritto, rimprovero orale, multa, sospensione del
lavoro e della retribuzione per un massimo di 10 giorni.
Nel caso degli organismi collettivi, cioè le organizzazioni
• sindacali, la sanzione è disposta dalla commissione di
garanzia, che sceglierà anche la sanzione. La sanzione, in
questo caso, è pecuniaria in ragione della gravità
dell’infrazione commessa. Questa somma ,però, non viene
pagata dal sindacato, ma viene detratta o dai permessi
retribuiti o dai contributi sindacali. Può accadere però che i
soldi non ci siano o che la somma non sia sufficiente a coprire
la sanzione. In questo caso si applica la sanzione sostitutiva,
cioè una sanzione di pari importo che in questo caso sarà una
vera e propria multa.
Nel caso di lavoratori autonomi e di aziende erogatrici di
• servizi la sanzione sarà sempre amministrativa con
conseguente disciplina relativa alle sanzioni.
Il rapporto di lavoro subordinato
Il contratto di lavoro subordinato è un contratto a titolo oneroso,
deve essere sempre prevista una retribuzione. La retribuzione può
essere di diverso tipo: retribuzione a tempo, cioè in base alla durata
della prestazione; a cottimo, cioè in base alle quantità prodotte; con
partecipazione agli utili e infine a provvigioni. Qualunque sia la
modalità di retribuzione deve essere una retribuzione pagata a
scadenze ( mensili o settimanali). Le scadenze fisse di pagamento
sono di solito indice di subordinazione.
Secondo elemento è la collaborazione. Il lavoratore subordinato è
inserito in un’organizzazione produttiva; quindi lavora con gli altri,
con il datore di lavoro, con altri lavoratori. Collaborare in un’impresa
significa prestare il proprio lavoro manuale o intellettuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. “Sotto la direzione
dell’imprenditore” significa che il lavoratore è sottoposto al potere
gerarchico del datore di lavoro, è la cosiddetta ETERODIREZIONE,
cioè il lavoratore non organizza autonomamente il proprio lavoro,
ma esso è diretto da un’altra persona. Oltre al potere direttivo, il
datore ha anche un potere di controllo, cioè il potere di andare a
verificare se il lavoratore si sta adeguando alle istruzioni impartite. Il
lavoratore in alcuni casi non ha nessun margine di autonomia, in
altri invece viene riconosciuto un margine di autonomia più ampio.
Un altro degli elementi caratteristici del lavoro subordinato è il
vincolo di orario. Un altro elemento che si ritiene essere un indice
della subordinazione è quello della continuità. La prestazione di
lavoro subordinato è destinata a durare per un certo lasso di tempo
Lavoro autonomo
Il lavoro autonomo, definito dall’art. 2222 del codice civile, indica
come lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere, dietro
corrispettivo in denaro, un’opera o un servizio come lavoro
prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei
confronti di un committente. L’art. 2224 prevede però che il
committente possa controllare nel corso dello svolgimento
dell’opera che essa avvenga nel rispetto delle condizioni stabilite
dal contratto. L’art. 2226 prevede che il committente possa non
accettare l’opera nel momento in cui rileva dei vizi o delle differenze
rispetto a quanto pattuito. Quindi una forma di controllo sull’operato
del lavoratore la troviamo anche nel lavoro autonomo.
In caso di controversie tra committente e lavoratore autonomo
competente sarà il giudice ordinario, nel caso di lavoratore
subordinato sarà il giudice del lavoro.
Lavoro parasubordinato
Il lavoro parasubordinato indica un tipo di lavoro che presenta
caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro subordinato e
quello del lavoro autonomo. È coordinato con la struttura
organizzativa del datore di lavoro, ma senza vincolo di
subordinazione. Sono considerati lavoratori parasubordinati:
Lavoratori a progetto,
• Collaboratori occasionali
•
Nel ’73 il legislatore riconosce questo genere di rapporti di lavoro e
istituisce la “riforma del processo di lavoro” per le controversie in
materia di lavoro.
Con la legge del ’73 il legislatore individua anche le tipologie di
lavoro sottoposta a questa riforma, nell’art. 409, e vi comprese
anche i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri
rapporti di collaborazi9one cont