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CHIUSURA SERRATA- SILENZIO DELLA COSTITUZIONE

Chiusura totale o parziale dell’impresa, rifiuto di accettare

prestazione lavorativa e pagare retribuzioni.

Il silenzio della Costituzione si intende che non pone sullo stesso

piano sciopero e serrata. C’è disuguaglianza tra lavoratori e datori

di lavoro. (la giurisprudenza tedesca parifica invece gli strumenti di

lotta). Una legge ordinaria che sancisca il diritto alla serrata

sarebbe illegittima in base a questa valutazione.

SERRATA E MORA DEL CREDITORE

La serrata è regolata dal diritto comune. Ci si pone dal punto di

vista del rapporto di lavoro. La serrata è mora del creditore cioè il

creditore/datore di lavoro rifiuta la prestazione del

debitore/lavoratore.

Il creditore deve risarcire il debitore, per cui chi fa la serrata deve

corrispondere comunque le retribuzioni salvo che non abbia

lavorato altrove. In quanto oggetto della obbligazione (mora del

creditore) e non in quanto misura del danno da risarcire.

LA SERRATA DI RITORSIONE

E’ legittima quando il datore di lavoro si rifiuta di ricevere una

prestazione ad es. a singhiozzo o scacchiera per evitare danni.

Inizialmente si valutava la serrata legittima quando lo sciopero era

illegittimo. Ma non va bene in quanto lo sciopero è all’interno di

rapporti collettivi. Infatti il datore rifiuta la prestazione a chi non

sciopera (nelle pause del singhiozzo o a chi lavora, nella

scacchiera).

Invece è legittimo se l’imprenditore rifiuta una prestazione non

utilizzabile in relazione alla obiettiva preesistente struttura ed

organizzazione dell’impresa.

Cioè non proficua nella misura normale. Ma la proficuità (rischio)

dell’impresa deve gravare sul datore di lavoro. La chiusura

dell’impresa grava su tutti, non sapendo chi aderirà allo sciopero e

chi no.

Quindi la serrata si può applicare in due casi: quando la prestazione

a singhiozzo sia talmente minima da non realizzare l’unità minima

tecnico-temporale. o se in uno sciopero a scacchiera chi non lavora

impedisce ad altri di effettuare la propria prestazione. In caso

invece di ridotta convenienza per il datore o difficile

utilizzazione/organizzazione, non si giustifica.

IL REATO DI SERRATA E GIUSRISPRUDENZA

COSTITUZIONALE

La serrata per fini contrattuali cioè per imporre cambiamenti di patti

o opporsi a modificazioni non è reato. C’è il “diritto” allo sciopero e

c’è “libertà” di serrata in quanto forma di lotta contrattuale.

La serrata per protesta invece, solidale ad altri datori di lavoro,

resta reato in quanto non attinente ai rapporti fra datori di lavoro e

lavoratori.

Diverso il caso di serrata di esercenti senza dipendenti, parificata

allo sciopero.

CRUMIRAGGIO: Sono definiti crumiri, lavoratori che in presenza di

uno sciopero non vi partecipano e quindi offrono la propria

prestazione lavorativa. Il datore utilizza quindi i crumiri in

sostituzione dei scioperanti ma può farlo solo se essi sono interni.

PRECETTAZIONE: si intende il provvedimento amministrativo

straordinario con il quale l’autorità competente impone il termine di

uno sciopero.

SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI: Per tutelare gli utenti in caso

di sciopero dei servizi pubblici c’è un contemperamento tra i diritti

degli utenti e i diritti degli scioperanti. Quindi una parte del servizio

viene garantita. A garantire sulla corretta applicazione di questa

legge viene creata la commissione di garanzia. Essa è un’autorità

amministrativa indipendente. Si compone di 9 membri nominati con

decreto del Presidente della Repubblica. Restano in carica 6 anni e

sono rinnovabili una sola volta.

Nel caso in cui un settore voglia proclamare uno sciopero deve

rispettare alcune regole. Innanzitutto lo sciopero deve essere un

mezzo da utilizzare solamente dopo aver tentato tutte le strade

possibili per la risoluzione della controversia. Quindi le parti devono

dimostrare di aver cercato una soluzione pacifica senza successo.

In caso di sciopero dunque, mentre per il settore privato non è

necessaria la proclamazione, per i servizi pubblici la proclamazione

dello sciopero deve avvenire in forma scritta. I soggetti che

propongono lo sciopero devono inviare un preavviso all’ente o

all’azienda erogatrice del servizio. A sua volta l’azienda che riceve il

preavviso di sciopero, almeno 5 giorni prima della data prevista per

lo sciopero deve darne avviso agli utenti. Una volta che la

comunicazione è stata data, 5 giorni prima dello sciopero, esso non

è più revocabile.

Una parte del servizio, però, deve essere sempre garantita tramite

la stipula di un accordo tra le organizzazioni sindacali e le aziende

erogatrici del servizio. Questi accordi non sono subito idonei,

devono essere valutati dalla commissione di garanzia. Se essa

ritiene l’accordo idoneo, esso diviene efficace e deve essere

rispettato dalle parti, se non lo ritiene idoneo fa una proposta e

indica alle parti in che punti l’accordo deve essere modificato. Se le

parti si adeguano l’accordo diviene autonomo. Se non si adeguano

la commissione adotterà una regolamentazione provvisoria.

Apparato sanzionatorio

Un altro compito svolto dalla commissione di garanzia è il

PROCESSO SANZIONATORIO.

I possibili soggetti sanzionabili sono 4: i singoli lavoratori, le

organizzazioni sindacali, i lavoratori autonomi e le aziende

erogatrici di servizi.

La commissione di garanzia porta avanti il procedimento

sanzionatorio che deve essere concluso entro 60 giorni.

Nel caso del singolo lavoratore, la commissione effettua una

• verifica, e qualora rileva che il lavoratore non è stato rispettoso

degli obblighi di legge stabilisce che egli debba essere

sanzionato, ma non applica la sanzione. Scegliere la sanzione

ed applicarla spetta al datore di lavoro. Nel testo del ’90 il

datore di lavoro che riceveva la comunicazione di sanzionare il

lavoratore poteva scegliere se farlo o meno, dopo il 2000

invece il datore ha l’obbligo di sanzionarlo, altrimenti sarà lui

sanzionabile. Le sanzioni disciplinari, in questo caso, sono:

rimprovero scritto, rimprovero orale, multa, sospensione del

lavoro e della retribuzione per un massimo di 10 giorni.

Nel caso degli organismi collettivi, cioè le organizzazioni

• sindacali, la sanzione è disposta dalla commissione di

garanzia, che sceglierà anche la sanzione. La sanzione, in

questo caso, è pecuniaria in ragione della gravità

dell’infrazione commessa. Questa somma ,però, non viene

pagata dal sindacato, ma viene detratta o dai permessi

retribuiti o dai contributi sindacali. Può accadere però che i

soldi non ci siano o che la somma non sia sufficiente a coprire

la sanzione. In questo caso si applica la sanzione sostitutiva,

cioè una sanzione di pari importo che in questo caso sarà una

vera e propria multa.

Nel caso di lavoratori autonomi e di aziende erogatrici di

• servizi la sanzione sarà sempre amministrativa con

conseguente disciplina relativa alle sanzioni.

Il rapporto di lavoro subordinato

Il contratto di lavoro subordinato è un contratto a titolo oneroso,

deve essere sempre prevista una retribuzione. La retribuzione può

essere di diverso tipo: retribuzione a tempo, cioè in base alla durata

della prestazione; a cottimo, cioè in base alle quantità prodotte; con

partecipazione agli utili e infine a provvigioni. Qualunque sia la

modalità di retribuzione deve essere una retribuzione pagata a

scadenze ( mensili o settimanali). Le scadenze fisse di pagamento

sono di solito indice di subordinazione.

Secondo elemento è la collaborazione. Il lavoratore subordinato è

inserito in un’organizzazione produttiva; quindi lavora con gli altri,

con il datore di lavoro, con altri lavoratori. Collaborare in un’impresa

significa prestare il proprio lavoro manuale o intellettuale alle

dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. “Sotto la direzione

dell’imprenditore” significa che il lavoratore è sottoposto al potere

gerarchico del datore di lavoro, è la cosiddetta ETERODIREZIONE,

cioè il lavoratore non organizza autonomamente il proprio lavoro,

ma esso è diretto da un’altra persona. Oltre al potere direttivo, il

datore ha anche un potere di controllo, cioè il potere di andare a

verificare se il lavoratore si sta adeguando alle istruzioni impartite. Il

lavoratore in alcuni casi non ha nessun margine di autonomia, in

altri invece viene riconosciuto un margine di autonomia più ampio.

Un altro degli elementi caratteristici del lavoro subordinato è il

vincolo di orario. Un altro elemento che si ritiene essere un indice

della subordinazione è quello della continuità. La prestazione di

lavoro subordinato è destinata a durare per un certo lasso di tempo

Lavoro autonomo

Il lavoro autonomo, definito dall’art. 2222 del codice civile, indica

come lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere, dietro

corrispettivo in denaro, un’opera o un servizio come lavoro

prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei

confronti di un committente. L’art. 2224 prevede però che il

committente possa controllare nel corso dello svolgimento

dell’opera che essa avvenga nel rispetto delle condizioni stabilite

dal contratto. L’art. 2226 prevede che il committente possa non

accettare l’opera nel momento in cui rileva dei vizi o delle differenze

rispetto a quanto pattuito. Quindi una forma di controllo sull’operato

del lavoratore la troviamo anche nel lavoro autonomo.

In caso di controversie tra committente e lavoratore autonomo

competente sarà il giudice ordinario, nel caso di lavoratore

subordinato sarà il giudice del lavoro.

Lavoro parasubordinato

Il lavoro parasubordinato indica un tipo di lavoro che presenta

caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro subordinato e

quello del lavoro autonomo. È coordinato con la struttura

organizzativa del datore di lavoro, ma senza vincolo di

subordinazione. Sono considerati lavoratori parasubordinati:

Lavoratori a progetto,

• Collaboratori occasionali

Nel ’73 il legislatore riconosce questo genere di rapporti di lavoro e

istituisce la “riforma del processo di lavoro” per le controversie in

materia di lavoro.

Con la legge del ’73 il legislatore individua anche le tipologie di

lavoro sottoposta a questa riforma, nell’art. 409, e vi comprese

anche i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri

rapporti di collaborazi9one cont

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
54 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anve dispense di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Sena Eufrasia.