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CONTRACT❖ START OF WORK❖Esempi di JV AGREEMENT

PRELIMINARY JV AGREEMENT- TERM SHEET- INDIVIDUAZIONE DI INCORPORATED JV O CONTRACTUAL UNINCORP. JV- - PRELIMINARY JV AGREEMENT: è un preliminare all’aggiudicazione -➔ > solo all’aggiudicazione il preliminare diventa definitivo- TERM SHEET: individuazione delle obbligazioni delle parti nel caso dell’aggiudicazione

PARTE SECONDA:RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE NASCENTI DA UN CONTRATTO INTERNAZIONALE

ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE➔Arbitrato: sottoporre una controversia alla decisione di un giudice privato; una controversia che in astratto sarebbe risolta dal giudice attraverso l’arbitrato viene sottoposta all’arbitro, un giudice privato.

Giudice privato nel senso che: 1. Non è un organo dell’apparato giudiziario statale e 2. È scelto dalle parti, non è precostituito (art.25 Cost.)

Nella prassi l’arbitrato ha avuto un favore crescente, si parla di favor arbitratus; ci

Sono ragioni tecnico-giuridiche (celerità del procedimento arbitrale), può essere adattato alle esigenze del caso concreto (flessibilità), ma anche perché la volontà del commercio internazionale è di affrancarsi dai vincoli giuridici imposti dagli ordinamenti statali. Libro IV del c.p.c. si applica sia all'arbitrato interno che a quello commerciale internazionale; attualmente il nostro ordinamento non ha una disciplina apposita per l'arbitrato internazionale (lo aveva, ma non lo ha più). Non c'è nemmeno una definizione di arbitrato commerciale internazionale esplicita. Queste norme non sono sufficienti per comprendere il fenomeno dell'arbitrato internazionale. È un fenomeno a sé, autonomo, anzi tutto per le diverse tematiche che si pone di affrontare. È vero che le norme del c.p.c. si applicano anche a questo, ma l'arbitrato commerciale internazionale è soggetto a una disciplina

autonoma originata dalla prassi. Si forma dunque nella prassi, non sono fonti di diritto positivo, i regolamenti arbitrali precostituiti sono una delle principali fonti. Dare una definizione è quindi difficile, in modo approssimativo potremmo dire che l'arbitrato commerciale internazionale è quello che presenta degli elementi di transnazionalità, che per qualche ragione non è collegato a un unico ordinamento giuridico.

Perché c'è questa distinzione? Perché si è sviluppato come fenomeno a sé? Gli interessi del commercio internazionale specie di quello globalizzato sono in contrapposizione con gli interessi di un singolo Stato, perché quest'ultimo richiede tutela a una serie di interessi e non solo a quello economico come il commercio internazionale. Ragione per cui si preferisce guardare all'arbitrato internazionale piuttosto che a quello interno. Questo sviluppo notevole si è avuto appunto

Nella prassi, l'OMoAR cPSD| 7389389

Situazione in Italia

Per molto tempo l'Italia (legislatore italiano) si è chiusa allo sviluppo dell'arbitrato internazionale, non partecipando. La prassi del commercio internazionale ha ampliato sempre più l'ambito applicativo dell'arbitrato, ma per lungo tempo l'Italia non ha tenuto conto dell'evoluzione. Nel 1994 questo cambia: il legislatore italiano prendendo atto dello sviluppo e delle esigenze di favorire lo Stato italiano come sede di arbitrato, ha inserito delle norme apposite per l'arbitrato internazionale, con una definizione "arbitrato che riguarda controversie transfrontaliere"; una delle due parti ha sede all'estero o controversie relative a rapporti da cui sorgono prestazioni che per una delle parti devono essere eseguite all'estero. Nel 2006 il legislatore ha compito una riforma ancora più radicale, ha abrogato tutte le norme che aveva introdotto del '94.

E ha lasciato un'unica disposizione, l'art.882 (applicabile indifferentemente anche a quello interno) che dispone che la convenzione arbitrale può fare riferimento anche a un regolamento arbitrale precostituito. Il legislatore ha in sostanza aperto la disciplina italiana dell'arbitrato alle regole poste dalla prassi. In particolare dalle regole poste dai regolamenti arbitrali precostituiti.!! Non confondere con arbitrato estero -> arbitrato la cui sede è collocata fuori dal territorio italiano. L'arbitrato commerciale internazionale è comunque italiano.

FONTI Legge modello UNCITRAL sull'arbitrato commerciale internazionale, 1985➔Non è un atto vincolante, ma è una proposta rivolta ai vari Stati per modificare il loro diritto dell'arbitrato interno; la prima è del 1985 e modificata successivamente nel 2006. Scopo: far sì che gli Stati adottino una regolamentazione moderna dell'arbitrato, disciplina

quanto più possibile uniforme. Questa legge è stata infatti la base delle principale riforme sull'argomento.

Convenzione di New York, 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Esecutiva in Italia dalla L. 19 gennaio 1968 n.62.

Regolamento arbitrale della Camera arbitrale di Milano

Esempio di regolamento arbitrale precostituito.

I soggetti che in astratto avrebbero diritto a rivolgersi a un giudice statale, scelgono di sottoporre invece la controversia alla decisione di un giudice privato; quest'ultimo è l'arbitro che può essere singolo oppure un collegio arbitrale (di solito di tre membri). La caratteristica fondamentale dell'arbitro è che è un giudice privato e che viene quindi scelto dalle parti, non fa parte dell'apparato giudiziario dello Stato. L'arbitro non deve avere delle qualificazioni particolari, almeno nella legge italiana, secondo questa può

esserenominato arbitro qualunque soggetto purché capace d'agire (unica qualificazione). Nella prassi sono giuristi, ma non è affatto detto che lo siano, specialmente in controversie che riguardano tematiche specifiche. Negli altri ordinamenti ci sono soluzioni diverse, ad esempio in Germania nelle controversie che coinvolgono un consumatore, l'arbitro deve avere conoscenza della materia. Le parti possono loro stesse fissare nella convenzione di arbitrato delle qualificazioni particolari, la legge però non lo richiede. Questo non significa che non abbiano alcun requisito; sono comunque terzietà giudici e quindi devono avere i requisiti che caratterizzano un giudice: imparzialità e indipendenza rispetto alle parti. È un'alternatività in senso stretto; l'arbitrato consente di raggiungere una soluzione della controversia sostanzialmente assimilabile a quella cui pone capo il processo statale.decisione degli arbitri che si chiama "lodo" ha in linea di principio gli stessi effetti della decisione del giudice statale; nel nostro ordinamento è espressamente stabilito dall'art. 824 bis c.p.c. il lodo ha gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. L'efficacia della sentenza estesa anche al lodo arbitrale -> efficacia di accertamento e giudicato. La sentenza del giudice statale (che conclude il processo di cognizione) ha prima di tutto un'efficacia di accertamento; la tutela giurisdizionale civile è essenzialmente anzi tutto una tutela di accertamento -> il modo in cui l'ordinamento assicura tutela giurisdizionale ai diritti è l'accertamento di quei diritti. In presenza di una situazione di incertezza del diritto è possibile rivolgersi al giudice perché egli faccia certezza. Quando poi la sentenza diventa relativamente immutabile (non più impugnata davanti aun giudice superiore – mezzi di impugnazione ordinari che non sono più esperibili operché già esperiti o decorso il termine), passa in giudicato. Si forma il giudicato formale che designa la forma di immutabilità della sentenza. In questo momento l'efficacia di accertamento della sentenza (esistenza o meno di un diritto) diventa incontrovertibile (non può più essere messa in discussione nemmeno instaurando un altro processo). Questo è il fenomeno del giudicato sostanziale (efficacia di giudicato sostanziale). Alcune sentenze hanno anche effetti ulteriori: sentenza di condanna ha anche un'efficacia esecutiva. Significa che è un fondamento che consente al soggetto vincitore di iniziare il cd. Processo di esecuzione forzata, ottenendo la concreta realizzazione del suo diritto in via coattiva, a prescindere dalla collaborazione della controparte. Lodo degli arbitri Ha gli stessi effetti della sentenza del giudice: Efficacia

di accertamento

  1. Evolve nell'efficacia del giudicato sostanziale
  2. Può acquisire efficacia esecutiva
  3. Ha natura anche esso giurisdizionale.

Fondamento contrattuale -> si fonda sulla volontà delle parti; l'atto con cui le parti manifestano convenzione di arbitrato questa loro volontà comune di risoluzione della controversia si chiama (contratto attraverso il quale le parti manifestano al volontà di sottoporre la decisione della controversia agli arbitri sottraendola al giudice statale).

Si ritiene che la convenzione di arbitrato sia un contratto di natura processuale (più che sostanziale); perché il lodo ha degli effetti processuali, assimilabili a quelli della sentenza del giudice, produce effetti di diritto pubblico (non privato).

Qualificarla come contratto di natura processuale è importante, significa che l'arbitrato è una forma di tutela giuridica su cui le parti si accordano, nel senso di

deferire a un terzo la determinazione dei propri diritti e obblighi e stabiliscono che il terzo si pronunci con una vera e propria decisione, la quale è esito di un procedimento arbitrale che deve essere soggetto a determinate garanzie (a tutte quelle garanzie cui è soggetto qualsiasi processo che si svolge in uno stato di diritto, anzi tutto il diritto al contradditorio, il principio di parità di trattamento delle parti -> principi del giusto processo). In Italia il riconoscimento degli effetti processuali del lodo è stato controverso per diverso tempo. Ci sono ipotesi in cui il potere degli arbitri si fonda direttamente sulla legge (obbligatorio/necessario). In Italia si ritiene che sia costituzionalmente illegittimo (contro artt. 24 Cost. e 102), nella parte in cui le leggi non hanno posto l'alternativa. Non può essere la legge che impone alle parti questa rinuncia. Arbitrato italiano: Peculiarità italiana di avere due forme di arbitrato.l giudizio di un tribunale. L'arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, in cui le parti coinvolte si accordano per sottoporre la loro disputa a un arbitro o a un collegio arbitrale, anziché a un tribunale ordinario. L'arbitro emette una decisione, chiamata lodo arbitrale, che ha gli stessi effetti di una sentenza emessa da un tribunale. L'arbitrato è spesso utilizzato per risolvere dispute commerciali o contrattuali, in quanto offre una soluzione più rapida ed economica rispetto a un processo giudiziario tradizionale.
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del commercio internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Ceccon Roberto.