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Appunti di diritto dei prodotti assicurativi

Premessa: perché scelgo di assicurarmi?

- Per avere il risarcimento del danno (indennizzo)

- Per avere una garanzia (garanzia che compro dall’assicurazione)

L’assicuratore ha il monte rischi, può dedurre la riserva tecnica tramite il monte premi.

Banca vs assicurazione

Il concetto di banca si differenzia da quello di assicurazione soprattutto a livello di imprenditorialità:

  • Bancario: deve percepire il rischio per evitarlo
  • Assicuratore: deve garantire il rischio agli altri andando a prezzarlo a mezzo di strumenti/caratteristiche che dispone

NB, esistono due grandi rami di assicurazioni:

  • Ramo vita
  • Ramo danni

Ad oggi le assicurazioni non possono operare in entrambi i rami. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni, per esempio Generali opera in entrambi i rami perché è sorta prima dell'entrata in vigore della norma che impone di operare in uno solo dei rami. (Il ramo contro i danni è più rischioso del ramo vita; le compagini che operano nel ramo vita sono più stabili)

Disposizioni generali

Art 1882, nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il contratto assicurativo prevede:

  • Il pagamento di un premio da parte dell’assicurato
  • Prestazione dell’assicuratore che si differenzia in base al tipo di assicurazione:
    • Assicurazione contro i danni: l’assicuratore deve rivalere l’assicurato entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro
    • Assicurazione sulla vita: l’assicuratore deve pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana

Il contratto di assicurazione ha una sua unitarietà? Una causa unica?

Caratteristiche del contratto assicurativo

  • Contratto sinallagmatico, cioè a prestazioni corrispettive
  • Contratto consensuale, si conclude con la volontà delle parti
  • NB, il premio è una condizione di efficacia ma non di validità poiché il contratto è consensuale
  • Contratto aleatorio, perché al momento della sua conclusione le parti non sanno se il rischio si verificherà o no
  • Non richiede la forma scritta, se non per probationem

Disposizioni dettate dal legislatore, valide per tutte le assicurazioni.

Tipologie di contratto assicurativo

  • Contratto assicurativo contro i danni: prevale il concetto di indennizzo a seguito di un sinistro; l’indennizzo si sostanzia in un reintegro per il valore attuale del bene assicurato.
  • Contratto assicurativo sulla vita: Si parla di evento, l’assicurazione deve pagare un capitale o una rendita nel caso in cui si verifichi l’evento. Esempio: si può stipulare un’assicurazione in caso di morte. Questo perché non è possibile dare un valore alla vita di una persona allora si stipula un contratto tra cliente e assicuratore dove si stabilisce una somma che si avrebbe nel caso in cui si debba verificare un evento previsto nella polizza.

NB, in entrambe le tipologie di assicurazione il presupposto affinché l’assicurazione paghi è il verificarsi del sinistro o dell’evento.

Art 1887, efficacia della proposta

La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta.

Premessa: il contratto di assicurazione è un contratto consensuale, pertanto il contratto si conclude quando la controparte accetta; deve esserci perfetta identità tra proposta e accettazione (altrimenti si fa una controproposta, in questo caso il contratto si conclude quando l’altra parte accetta la controproposta).

NB, la proposta perviene dall’assicurando, una volta che questo l’ha avanzata deve necessariamente aspettare 15 giorni per la risposta da parte dell’assicurazione. Se l’assicurazione accetta, il contratto si considera concluso.

Il cliente può revocare il contratto? Irrevocabilità della proposta scritta diretta all’assicuratore, al fine di consentire a questo di controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte e valutare correttamente il rischio.

Esempio: io proponente (cioè intendo stipulare un contratto di assicurazione) faccio la proposta all’assicurazione. Questa ha tempo 15 giorni per rispondere. Dopo il 15° giorno la proposta decade. Se l’assicurazione mi risponde il 16° giorno fa una controproposta. Nel caso in cui io accetti, il contratto si considera concluso, ma posso non accettare perché sono decorsi 15 giorni che è il termine prefissato dalla norma e la mia proposta è decaduta.

Eccezione: Per i rami vita è previsto il diritto di revoca della proposta e quello del recesso dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Morte del proponente prima dell’accettazione da parte dell’assicurazione: consente comunque la conclusione del contratto qualora il rischio coperto permanga.

Accettazione: deve essere conforme alla proposta altrimenti viene considerata come una nuova proposta. Non è prevista alcuna forma particolare nel CC, quindi può essere data anche solo a voce, l’importante è che sia in forma espressa.

NB, il comportamento concludente dell’assicurando non consente la conclusione del contratto.

Nota di copertura provvisoria

Con questo nome si fa riferimento a due tipologie:

  • Evidenzia l’intervento di un contratto provvisorio: Consiste nella stipula di un contratto assicurativo volto a consentire la copertura del rischio per un periodo di tempo breve ossia fino a che non perviene la conferma di contratto di assicurazione. Quindi è una tutela nei confronti del proponente.
  • Documento probatorio del contratto già concluso: Attestazione dell’assicuratore che dichiara che un contratto assicurativo è stato regolarmente concluso e che è in corso l’emissione della polizza.

Art 1888, prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Il contratto di assicurazione deve essere provato (≠ redatto) per iscritto. Cioè, la forma scritta si rende necessaria per comprovare l’esistenza del contratto e del suo contenuto ma non è condizione di validità. Pertanto il contratto in forma scritta può essere fatto anche in un momento successivo a quello della conclusione, poiché ha solo la funzione di documentare il perfezionamento e dare certezza delle numerose pattuizioni che accompagnano la stipula di un contratto complesso come quello assicurativo.

La polizza assicurativa è un documento che contiene l’indicazione di tutti gli elementi principali del contratto e delle condizioni generali e particolari.

Appendici = modifiche al contenuto contrattuale devono risultare in forma scritta e saranno riportate appunto in appendici alla polizza. Anche il recesso del contratto, pur se validamente comunicato in forma orale, dovrà successivamente essere documentato in forma scritta.

  • Appendici di vincolo: hanno funzione di pegno di credito; il vincolo si riferisce al capitale per es. quando stipulo una polizza assicurativa sull’immobile per il quale ho chiesto un mutuo. Quest’appendice ripete ciò che dice l’art 2742, surrogazione dell’identità della cosa.

Art 1889, polizze all’ordine e al portatore

  • Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.
  • Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato.
  • In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.

Esempio: quando un genitore vuole preferire un figlio rispetto agli altri ma non vuole farlo sapere stipula una polizza all'ordine oppure al portatore. Al momento della morte del genitore il figlio è legittimato a ricevere la somma di denaro.

In sostanza, la circolazione di questo tipo di polizze comporta unicamente la cessione dell’eventuale credito vantato dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore e non anche il trasferimento del contratto, cioè si trasferisce la legittimazione ad incassare la prestazione in caso dovuta.

NB, la polizza anche se all’ordine o al portatore non è un titolo di credito, è soltanto un documento di legittimazione. Ciò significa che chi si presenta con la polizza in mano può ricevere il pagamento. MA l’assicurazione può pretendere che il giratario (nel caso di polizze all’ordine) o il portatore si legittimi ossia dimostri di essere di essere il titolare del diritto, l’assicurato o il legittimato a ricevere il beneficio.

Art 1890, assicurazione in nome altrui

  • Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.
  • Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
  • Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

Premessa: il contratto di assicurazione può essere stipulato anche da un rappresentante.

MA è opportuno fare una precisazione sul tipo di mandato:

  • Mandato con rappresentanza: il rappresentante spende il proprio nome, cioè agisco per conto di… ; rappresento qualcuno; Gli effetti del mandato ricadono sul mandante, il mandatario è estraneo agli effetti del mandato.
  • Mandato senza rappresentanza: il rappresentante agisce in nome proprio e per conto del mandante; gli effetti ricadono sul mandatario perché ha speso il proprio nome.

Occorre a questo punto fare una distinzione dei soggetti che intervengono in un contratto di assicurazione:

  • Assicurato: colui che ha diritto ad un eventuale indennizzo nel caso in cui si verifichi il sinistro nelle assicurazioni ramo danni
  • Contraente: colui che stipula il contratto, non sempre coincide con l’assicurato
  • Beneficiario: colui che ha diritto ad ottenere il pagamento del capitale o alla rendita nelle assicurazioni ramo vita

Inoltre, il contraente:

  • Risponde per il pagamento del premio
  • Non vanta nessun diritto sull’indennizzo
  • Potrà chiedere l’indennizzo solo su espressa autorizzazione dell’assicurato (titolare)

L’assicurato:

  • Non è necessariamente il contraente (es. assicurazione per conto altrui)
  • Gli spettano i diritti derivanti dal contratto (è il titolare del diritto all’indennizzo)

L’articolo in esame considera l’unica deroga alla disciplina sopra esposta, cioè il caso del falsus procurator = falso rappresentante. Fa riferimento ad un contratto di assicurazione che viene stipulato da un soggetto che dichiara di agire in nome del rappresentato ma in realtà non ha la legittimazione per farlo.

Il falsus procurator può essere tale per due ragioni:

  • Mancanza del mandato
  • Eccedenza dei poteri di mandato stabiliti nella procura

Il contratto assicurativo stipulato da falsus procurator è valido? Il contratto è valido ed efficace; le obbligazioni nascenti dal contratto spettano al falsus procurator in particolare il pagamento del premio fino al momento in cui l’assicuratore viene a conoscenza della ratifica del contratto che può essere espressa solo dal soggetto in nome del quale è stato concluso il contratto.

NB, la ratifica del contratto può essere data dal soggetto falsamente rappresentato anche dopo la scadenza del contratto o il verificarsi del rischio. Nel caso in cui si verifichi il sinistro, l’assicurazione è tenuta a risarcire l’assicurato. Perché la compagnia di assicurazione non può dichiarare invalido il contratto ma deve aspettare che sia l’assicurato a ratificare.

Art 1891, assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

  • Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
  • I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
  • All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
  • Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Questo articolo disciplina il caso in cui il contraente stipula un contratto di assicurazione in nome proprio ma per conto e nell’interesse di un altro soggetto. Al contraente spettano le obbligazioni derivanti dal contratto in particolare il pagamento del premio.

All’assicurato spettano i diritti derivanti dal contratto; il contraente anche se è in possesso della polizza non può farli valere senza l’espresso consenso dell’assicurato.

In altre parole, la polizza per contro altrui è quella polizza che viene stipulata senza che l’assicurato lo sappia.

Esempio: università che stipula un contratto di assicurazione per tutelare gli studenti e gli insegnanti. Gli assicurati, ossia chi ha eventualmente diritto ad un indennizzo, sono gli studenti e gli insegnanti ma è l’università che ha provveduto alla stipula del contratto.

Art 1892, dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Innanzitutto, l’assicuratore non ha alcun obbligo di verificare/fare accertamenti su quello che dichiara il contraente ai fini della stipula del contratto. Sta al contraente la trasparenza di condizioni.

Se il contraente non è così trasparente si possono avere:

  • Dichiarazioni inesatte
  • Reticenze con dolo o colpa grave (nascondere qualcosa intenzionalmente)

In entrambe le situazioni va distinto il dolo o colpa grave dalla buona fede. Nel primo caso, il contraente sa che sta nascondendo o dichiarando qualcosa di inesatto (consapevole volontà). Inoltre, per aversi dolo è sufficiente che l’assicurato sia consapevole e dimostri volontà nel rendere una dichiarazione inesatta o reticente; per avere colpa grave basterà non aver usato una normale diligenza nel ricercare le notizie richieste dall’assicuratore. Invece, se agisce in buona fede non dichiara qualcosa perché non sapeva fosse necessario ai fini del contratto o lo dichiara inesattamente perché non conosce il reale stato delle cose.

MA, affinché le dichiarazioni inesatte o le reticenze da parte dell’assicurato conducano all’annullabilità o alla risoluzione del contratto devono essere rilevanti, vale a dire che devono riferirsi a circostanze che se note all’assicuratore avrebbero portato alla non conclusione del contratto o alla conclusione a condizioni diverse.

Il dolo si distingue in:

  • Dolo determinante, Il dolo deve essere determinante per la conclusione del contratto e si è concretizzato in veri e propri raggiri (cioè comportamenti fattivi).
  • Dolo incidente, senza il comportamento illegittimo il contratto si sarebbe concluso a condizioni diverse.
  • Al contraente in mala fede spetta l’obbligo di risarcire i danni.
  • Dolus bonus, Esempio: commessa che ci dice che ci sta bene un vestito solo per indurci all'acquisto.
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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher co.elisa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto delle assicurazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Polacco Paolo.
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