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QUANDO OPERA LA SURROGA?
Parte della dottrina sostiene che la surroga operi in modo automatico a favore
dell’assicuratore nel momento in cui questo paga l’indennizzo all’assicurato, il quale perde in
tal modo la titolarità del credito verso il terzo proprio perché in automatico è avvenuta la
surrogazione dell’assicuratore. (ipotesi: la surroga opera immediatamente)
La giurisprudenza ha stabilito che la surroga produce i suoi effetti solo nel momento in cui
l’assicuratore ha pagato l’indennizzo (elemento oggettivo) e ha dato comunicazione di volersi
surrogare nei diritti dell’assicurato (elemento soggettivo). (ipotesi: la surroga non opera
immediatamente)
NB, pertanto il perfezionamento della surroga avviene solo nel momento in cui l’assicuratore
da notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato esprimendo la volontà di surrogarsi.
La surroga non è posta a tutela del principio indennitario ma a vantaggio dell’assicuratore che
ridursi il monterischi e i costi connessi.
Per tale ragione, l’assicuratore può rinunciare al diritto di surroga tramite una clausola
inserita nel contratto (questo è possibile perché si tratta di un diritto disponibile in quanto non
è in contrasto con il principio indennitario); in questo modo l’assicurato può chiedere il
risarcimento al terzo e l’indennizzo all’assicuratore (nei limiti del danno).
CONSEGUENZE
1) L’ASSICURATO DEVE SALVAGUARDARE IL DIRITTO DI SURROGA SPETTANTE
ALL’ ASSICURATORE
Infatti, l’assicurato può cagionare dei danni nei confronti dell’assicuratore nell’esercizio del
diritto di surrogazione quando:
- l’assicurato agisce nei confronti del terzo e percepisce il rimborso senza dare modo
all’assicurazione di surrogarsi
- l’assicurato non agisce nei confronti del terzo e l’azione decade per prescrizione . In
questo caso l’assicuratore ha diritto al rimborso di quanto pagato.
2) IL TERZO PUO’ OPPORRE ALL’ASSICURATORE TUTTE LE ECCEZIONI CHE GLI
SAREBBERO SPETTATE NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATO
NB, le disposizioni si applicano anche alle assicurazioni per infortuni sul lavoro e danni
accidentali. Inoltre, le sezioni sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che le
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dispozisizioni siano applicabili solo nel caso di assicurazione per infortuni invalidanti e NON
nel caso di MORTE.
ART 1917, assicurazione della responsabilità civile
premessa: responsabilità oggettiva = casi espressamente previsti dalla legge in cui anche se si
provoca un danno a terzi senza dolo, il danno deve essere risarcito.
ricorda: il comportamento doloso non è mai coperto dall’assicurazione
Principio generale: chi deve rispondere per qualcosa su base contrattuale o extracontrattuale
risponde col suo patrimonio presente e futuro → l’assicurazione della responsabilità civile
mira a rendere indennizzato l’assicurato dal rischio di quanto sarebbe tenuto a risarcire ad un
terzo in conseguenza di un danno a questo arrecato (diverso rispetto ai casi precedenti dove
l’assicurato ricercava una copertura per danni subiti)
L’assicurazione non paga se il danno è stato provocato volontariamente dall’assicurato;
MA la copertura c’è nel caso di dolo di altro soggetto di cui l’assicurato è responsabile ≠ la
copertura è prevista invece anche nel caso di colpa grave e gravissima perché è assente
l’interesse dell’assicurato a provocare il danno.
Dal punto di vista civile non è determinabile preventivamente un patrimonio assicurabile, se
non in casi particolari (es. viene dato in custodia un quadro, è possibile assicurarsi per
responsabilità civile sulla base del valore del quadro); pertanto viene stabilito un massimale di
polizza perché non c’è un valore assicurabile identificabile.
Spesso sono previsti massimali diversi a seconda del danno (es. danni a cose e danni a
persone) o sulla base della numerosità dei sinistri in un dato arco temporale,…
Ne consegue che non è possibile l’assicurazione parziale o eccedente (n.b. restano applicabili
tutte le altre disposizioni relative all’assicurazione per danni), di conseguenza non si applica
neppure la regola proporzionale
Inoltre le compagnie di norma coprono solo determinati rami di danni, ad esempio sulla base
della professione dell’assicurato, quindi è utile sottoscrivere più polizze che hanno coperture
diverse.
Il legislatore ha esteso il novero dei soggetti obbligati a sottoscrivere una polizza di
assicurazione per responsabilità civile.
Analisi della disposizione:
1.Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel
contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
2.L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al
terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo
richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico
3.dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia
dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si
ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
4.L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore. 20
L’assicurazione della responsabilità civile è volta a rendere indenne l’assicurato dal rischio di
quanto sarebbe tenuto a risarcire ad un terzo in conseguenza del danno a questi arrecato da
un fatto proprio, durante il periodo di validità dall’assicurazione.
NB, sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
Esempio: provoco un danno il 31/12, giorno di scadenza dell’assicurazione, il terzo mi chiede il
risarcimento il 10/1 quando ormai io ho sottoscritto la nuova polizza. Deve pagare la
precedente assicurazione, cioè quella che verteva al giorno in cui si è verificato il sinistro
perché ciò che rileva è il momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, non il
momento in cui si manifesta il danno o il terzo valorizza le sue pretese però è spesso molto
difficile stabilire il quando.
POLIZZA CLAIMS MADE (clausole a richiesta fatta)
Queste clausole sono state inserite dalla prassi assicurativa per risolvere il problema della
determinazione dell’esatto momento in cui si è verificato il fatto.
In questa tipologia di assicurazione deve avvenire la richiesta di risarcimento da parte del
terzo, nel periodo di efficacia della garanzia.
La Cassazione ha stabilito che questo è un contratto atipico, quindi non un contratto
assicurativo, il cui contenuto può variare: se si limitano le responsabilità dell’assicuratore la
clausola è vessatoria e quindi è necessaria la doppia firma.
Il terzo danneggiato NON è
1) il socio illimitatamente responsabile di società di persone
2) i congiunti più stretti dell’assicurato
3) il dipendenti dell’assicurato.
Secondo comma
Quando un soggetto si assicura per la responsabilità civile, il rapporto contrattuale intercorre
tra il soggetto stesso e la compagnia assicurativa . Pertanto, il terzo non può rivolgersi
direttamente alla compagnia assicurativa ( ≠ nel caso di polizza obbligatoria, es. per
autoveicoli, il soggetto danneggiato può rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa).
Sarà quindi il soggetto assicurato a ricevere la richiesta di rimborso ed egli si rivolge poi alla
compagnia assicurativa. L’assicuratore ha facoltà di pagare al terzo danneggiato, cioè può
pagare all’assicurato il quale ha pagato al terzo. L’assicurato può obbligare l’assicurazione al
pagamento diretto del terzo.
NB, Si applicano le disposizioni relative all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio:
si verifica il fatto e questo deve essere comunicato; viene richiesto il risarcimento e questo deve
essere comunicato alla compagnia.
l’obbligo di salvataggio comporta il resistere alla richiesta dei risarcimento.
Terzo comma
Sono a carico dell’assicuratore, nel limite di ¼ della somma assicurata, le spese sostenute
dall’assicurato per resistere all’azione giudiziaria del terzo; qualora il danno superi il
massimale (=tetto massimo che l’assicuratore si obbliga a risarcire)le spese sono ripartite in
modo proporzionale ai rispettivi esborsi tra assicurato e compagnia assicurativa.
Nelle polizze di assicurazione è previsto un obbligo per l’assicurato di conferire un mandato
per la difesa (da liti e altre o eventuali difese) all’assicuratore; quest’ultimo non è obbligato ad
accettare il mandato.
Se lo assume dovrà difendere l’assicurato, in caso contrario l’assicurato si difenderà da solo. 21
L’ L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa
Quarto comma “
l’assicuratore.”
Precisa che il danneggiato non ha alcun rapporto con l’assicuratore e soprattutto non può
vantare alcun diritto verso di lui.
Infatti il terzo per ottenere un risarcimento dei danni subiti, può rivolgersi solo all’assicurato
(che gli ha cagionato il danno); l’assicurato a sua volta può rivolgersi all’assicuratore perché
vanta una garanzia contrattuale.
Si deduce che il quarto comma ha lo scopo di risolvere la controversia danneggiato (terzo) –
assicurato e quella assicurato-assicuratore, tramite un unico giudizio.
ECCEZIONE: casi di assicurazione obbligatoria (in particolare quelle relative alla circolazione
dei veicoli a motore e natanti) in cui la legge consente al terzo di agire nei confronti
dell’assicuratore per ottenere il risarcimento.
ART 1918, alienazione delle cose assicurate
1.L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
2.L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente
l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono
posteriormente alla data dell'alienazione.
3.I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia
dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio
successivo all