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CONSOB.
Si distinguono due forme in cui la prestazione di servizi in Italia da parte di un'impresa
estera può avvenire:
◦ Libera prestazione di servizi
Ipotizzando che un'impresa francese sia stata autorizzata allo svolgimento di servizi di
gestione patrimoniale in Italia dall'autorità di vigilanza francese, tale impresa potrebbe
esercitare la propria attività direttamente dalla Francia senza costituire una filiale nel
nostro Paese, ma semplicemente contattano i clienti italiani per vita telefonica,
telematica, ecc.
[Si tratta di una modalità particolarmente indicata per quelle imprese “di fama” che non
hanno particolarmente bisogno di presenza e pubblicità sul territorio].
◦ Libero stabilimento
Tale modalità si manifesta con l'apertura in Italia di una succursale, intesa come stabile
organizzazione che trova collocazione sul nostro territorio nazionale.
A queste due modalità corrispondono procedure parzialmente diverse per quanto riguarda
l'avvio dell'attività in Italia: nel caso in cui i servizi di investimento vengano prestati dal
Paese di origine sarà sufficiente che l'autorità del Paese di origine comunichi alla CONSOB
l'intenzione della società in analisi di avviare una certa attività (per cui l'impresa è stata
autorizzata nel proprio Paese) anche in Italia; laddove invece l'impresa comunitaria
intendesse aprire una succursale in Italia, la comunicazione deve intervenire almeno 2 mesi
prima dell'apertura della prima succursale, durante i quali la CONSOB svolgerà attività
istruttorie per verificare chi sia il soggetto intenzionato a stabilirsi nel nostro territorio, quali
siano le sue caratteristiche, ecc.
Per quanto riguarda specificamente le banche, va detto inoltre che la regola del mutuo
riconoscimento non si applica solo alla prestazione di servizi di investimento, ma anche
all'attività bancaria in senso stretto. In questo caso le comunicazioni dovranno però
provenire (con riferimento all'esempio sopra condotto) dalla Banca di Francia, anzi che
dell'autorità francese corrispondente alla CONSOB, e saranno dirette alla Banca d'Italia.
• Imprese di investimento e banche non comunitarie
La globalizzazione dei mercati testimonia come si sia da tempo liberalizzata la possibilità
per imprese extra-comunitarie di rendere servizi nel nostro Paese.
In questo caso sia la prestazione diretta di servizi sia l'apertura di una succursale richiedono
necessariamente l'autorizzazione della CONSOB sentita la Banca d'Italia (in quanto non c'è
mutuo riconoscimento).
L'apertura della prima succursale, in particolare, può essere autorizzata solo al sussistere di
certe condizioni, tra cui:
◦ Presenza di un capitale sociale (patrimonio destinato alla succursale) corrispondente a
quello indicato da Banca d'Italia per le imprese d'investimento italiane.
◦ Presentazione di un programma di attività che presenti anche l'organizzazione di cui si
doterà la succursale (es. indicazione degli esponenti apicali d'azienda, che dovranno
essere dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti agli apicali delle SIM).
◦ Esistenza nel Paese di origine di sistemi di vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia
per le SIM (es. la SEC americana).
◦ Sussistenza tra la CONSOB o la Banca d'Italia e le competenti autorità del Paese
d'origine dell'impresa extra-comunitaria di un accordo che disciplini le modalità
attraverso cui le diverse autorità eserciteranno la vigilanza sulle imprese stabilite nei
rispettivi territori (consolidata cooperazione nei controlli).
Regole simili si applicano anche quando l'impresa extra-comunitaria volesse svolgere la
propria attività in Italia senza l'apertura di una succursale, con attenzioni maggiori dovute al
fatto che fisicamente tale organizzazione sul nostro territorio non esiste, e ciò rende più
difficoltoso l'accertamento di certi requisiti (es. requisito patrimoniale).
Naturalmente, quando si parla di imprese extra-comunitarie, si pone anche il problema di
capire quali attività accessorie e strumentali possono essere svolte, poiché potrebbero non
essere le stesse che si adottano nell'Unione Europea; in tal caso il controllo dovrà estendersi
anche a dette attività accessorie e strumentali.
Attività transfrontaliera dall'Italia verso l'estero
Avendo parlato della disciplina della prestazione di servizi di investimento da parte di imprese
estere in Italia, facciamo di seguito un cenno alla disciplina dell'attività transfrontaliera delle nostre
imprese di investimento e banche qualora decidano di operare all'estero.
Tale disciplina ricalca quanto detto sin qui, ma ovviamente in modo specchiato: il principio del
mutuo riconoscimento implica per le SIM italiane la possibilità di operare sia in libera prestazione
di servizi che in libero stabilimento in territorio comunitario, mentre l'attività delle SIM in Paesi
extra-comunitari deve essere autorizzata anche dalla Banca d'Italia: non solo sarà necessaria
l'autorizzazione del Paese extra-comunitario, ma ci vorrà anche l'autorizzazione a rendere servizi
d'investimento sul territorio extra-comunitario che dà Banca d'Italia (non la CONSOB, perchè sana
e prudente gestione e capacità e solidità finanziaria dell'impresa, fondamentali per uscire dall'ambito
comunitario, sono meglio presidiate da Banca d'Italia).
Da un punto di vista di “impianto”, le regole di organizzazione che sono tenute ad osservare le SIM
operanti all'estero sono regole di diritto italiano; l'esecuzione del servizio all'estero (es. modalità di
invio di certe comunicazioni) è invece normata dalla regole del luogo in cui l'attività viene prestata:
Un discorso assolutamente analogo vale per le banche, con la sola aggiunta del fatto che con
riferimento a tale tipologia di imprese, l'autorizzazione ad operare in Paesi extra-comunitari dipende
anche da una serie di condizioni relative ai rapporti in essere con le autorità del Paese di
destinazione. Le regole di comportamento degli intermediari
La prestazione di servizi ed attività di investimento è sottoposta ad una serie di regole, generali e
speciali.
Prima di analizzare tali regole, è tuttavia opportuno soffermarci su un'attività che tutti gli
intermediari sono tenuti a svolgere ancor prima di prestare qualunque servizio, e che è stata solo
accennata “di sfuggita” in precedenza, trattando della Direttiva MIFID.
Dal momento in cui è stata introdotta la MIFID è stato richiesto a tutte le imprese che prestano
servizi di investimento di riconoscere la propria clientela e suddividerla per classi, evidenziando il
diverso livello di sofisticazione finanziaria di ciascun cliente; questo perchè le regole che ci
apprestiamo ad analizzare sono più o meno intense a seconda del minor o maggior livello di
sofisticazione finanziaria del cliente: clienti poco sofisticati richiedono maggiore attenzione, e
dunque più regole, rispetto a clienti più sofisticati, e dunque più consapevoli del rischio associato
alle proprie scelte.
Le classi in cui si suddivide la clientela sono tre:
• Clienti al dettaglio (Retail)
Si tratta della classe più estesa, che risulta però essere una categoria residuale: chi non
presenta le caratteristiche specifiche richieste dal Regolamento intermediari per le altre due
classi si qualifica automaticamente come retail.
• Clienti professionali
I clienti professionali si distinguono in:
◦ Soggetti privati
I soggetti privati sono indicati all'Allegato 3 del Regolamento intermediari, e possono
essere definiti come quegli investitori che possiedono le conoscenze e la consapevolezza
necessarie per prendere le proprie decisioni di investimento avendone valutato
scientemente i rischi. Si tratta di soggetti preparati, in grado di apprezzare il rischio
collegato ad un investimento, e che decidono con consapevolezza.
Gli investitori professionali privati si distinguono a loro volta in:
▪ Investitori professionali di diritto
Si tratta di soggetti tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei
mercati finanziari; si tratta dunque di soggetti quali le banche, i fondi di
investimento, le SGR, ecc., che professionalmente hanno a che fare con le attività di
investimento finanziarie
▪ Investitori professionali su richiesta
In tale categoria rientrano tutte le persone fisiche che, su espressa richiesta, vengono
ad essere trattati come investitori professionali.
Si tenga presente che una simile richiesta da parte di un privato non autorizza
automaticamente l'intermediario a trattarlo come investitore professionale: alla
richiesta l'intermediario può aderire solo dopo una valutazione adeguata sulla
sussistenza delle condizioni necessarie per qualificare tale investitore come
professionale, non essendo mai possibile presumere che certi soggetti abbiano
conoscenze di mercato semplicemente perchè si presentano in un certo modo o
colloquialmente dimostrano una certa familiarità con la materia.
Considerato che ad un investitore professionale sono applicate meno protezioni
rispetto ad un cliente retail, l'interesse di un soggetto a rivelarsi quale investitore
professionale sta nel fatto che esistono numerosi investimenti finanziari che non
possono essere presentati ad investitori che non siano professionali, ed a cui dunque
un cliente classificato come retail non potrebbe accedere.
[In ragione della diversa tutela applicata, come alcuni clienti privati possono
richiedere di essere qualificati come professionali, è anche possibili che soggetti
professionali di diritto chiedano di essere trattati come clienti al dettaglio, per poter
contare sulla disciplina più cautelativa ad essi riservata.
Ovviamente anche in tal caso è necessario un accordo dell'impresa di investimento,
che inquadrando tale cliente come retail si assume più oneri in merito alla sua
successiva tutela].
◦ Soggetti pubblici
I soggetti pubblici sono indicati da un Regolamento emanato dal Ministero
dell'Economia nel 2011.
Tra tali soggetti rientrano il Governo, la Banca d'Italia, le Regioni, le Province, Enti
pubblici nazionali o regionali, ecc., purchè soddisfino certi requisiti della materia
finanziaria.
• Controparti qualificate
Le controparti qualificate sono quei clienti professionali quali le imprese di investimento, le
banche, le assicurazioni, ecc., quando vengono ad essere fruitori di servizi di esecuzione di
ordini di negoziazione per conto proprio o di ricezione e trasmissio