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La regolamentazione delle operazioni nel mercato telematico
Nel mercato telematico (Borsa Italiana), su cui si negoziano azioni dematerializzate, risultano ordini di acquisto e di vendita senza il nome del venditore/acquirente. È presente solo il prezzo e il volume dell'operazione.
La Monte Titoli procede all'attività materiale di regolamento di questa operazione. Va nel conto di 'Intesa' (di cui è cliente il signor Rossi che vende), nel sottoconto relativo ad 'Enel', e sposta 100 azioni 'Enel' nel sottoconto 'Enel' presso il conto deposito Unicredit di cui è cliente il signor Bianchi (acquirente). Saranno i due intermediari, Intesa e Unicredit, a dover riflettere nel conto del loro cliente l'avvenuta operazione.
In questo modo si è sostanzialmente eseguita, in tempi rapidissimi, un'operazione che non comporta nessun rischio (rischio che si perdono titoli o rivendicazioni). Uniche problematiche
Sono quelle legate alla tecnologia usata. Immaginando che il sig. Rossi abbia ancora sul suo conto delle azioni Enel. Ognuna delle azioni Enel dà diritti patrimoniali e amministrativi al titolare. I diritti patrimoniali sono collegati alla distribuzione dei dividendi. Come vengono esercitati questi diritti? Per quanto concerne l'esercizio dei diritti patrimoniali, si parla di un sistema a cascata. Il titolare del conto ha l'onere di conferire all'intermediario ('Intesa') un apposito mandato con rappresentanza per l'esercizio dei diritti patrimoniali. Quindi gli dà il mandato perché vada ad incassare in conto e per nome del sig. Rossi, il dividendo che sarà pagato da Enel (o dà istruzioni per l'incasso). Questo è il caso in cui non esercita direttamente questo diritto. Più complicato è l'esercizio dei diritti amministrativi, in particolare del diritto di voto. In ogni caso il titolare del
conto, il signor Rossi risulta essere un soggetto legittimato ad esercitare il diritto di intervento e il diritto di voto.giorno antecedente la data dell'assemblea, il signor Rossi risulta essere titolare di 100 azioni Enel. Ciò consente di capire chi è il soggetto che potrà presentarsi il giorno dell'assemblea, intervenendo ed esercitando il diritto di voto. [N.B. la Record Date è per assemblee di società quotate come l'ENEL]
Per le assemblee di società, che non hanno titoli negoziati in mercato regolamentato, di norma è lo statuto che può richiedere che, gli strumenti finanziari oggetto di questa comunicazione, siano fotografati in un termine prestabilito, individuato dallo statuto stesso.
Istanza di identificazione (consentita dal TUF): gli stessi emittenti (o un soggetto terzo designato dall'emittente) potrebbero richiedere agli intermediari, piuttosto che alla Monte Titoli, di identificare tutti gli azionisti che detengono, in un determinato momento, una partecipazione superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.
N.B.
Non è necessaria l'iscrizione nel libro dei soci per poter esercitare il diritto di intervento o di voto.INTERMEDIARI FINANZIARI
Premessa: la libertà di fornire servizi di intermediazione funzionali alla circolazione dei capitali in EU, è stata nel tempo realizzata attraverso due diverse possibili modalità.
Possibilità di svolgere questi servizi:
- in un regime di libertà di stabilimento: aprire sedi presso altri Stati membri dell'EU;
- in un regime di servizi Cross Border: cioè con la possibilità di fornire la prestazione direttamente dal proprio paese in un altro Stato.
Direttiva 22 CEE (1993) relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari
Nel 1999 la Commissione europea avvia la Financial Services Action Plan, da cui derivano 42 direttive applicative. La più importante è la MIFID - Market In Financial Instrument Directive (2004), e già allora fu una disciplina.
estremamente innovativa (→ meccanismo di armonizzazione forte per processo di progressiva uniformizzazione del diritto comunitario in materia di mercati degli investimenti).
Gli obiettivi erano lungimiranti:
- nasceva per assicurare la tutela degli investitori (sistema di classificazione dei propri clienti per stabilire quali regole di comportamento gli intermediari dovessero tenere con i clienti a seconda della categoria in cui quei clienti ricadevano; distinzione tra clienti retail, professionali, controparti qualificate)
- per assicurare l'integrità e il buon funzionamento dei mercati, ossia garantire il rispetto da parte delle società che gestiscono i mercati di comportamenti onesti, equità, parità di trattamento, professionalità degli operatori
- introdurre maggior competizione e concorrenza all'interno dei mercati finanziari. Possibilità di mercati alternativi, addirittura non regolamentati.
- Anche rafforzare l'efficienza
dei mercati e meccanismi di governance diretti a prevenire situazioni di conflitti di interesse, piuttosto che di comportamenti discriminatori.
MIFID II integrata da regolamento comunitario (del 2017): è indiscutibilmente frutto di un processo di maturazione di un diritto applicabile agli intermediari, e fa fronte a una serie di istanze che si erano manifestate dopo la MIFID (come quelle che impongono sempre un processo di revisione delle normative comunitarie dopo un tot numero di anni). Introduce 2 aree nuove di regolamentazione di indiscutibile rilevanza:
- Product governance
- Product intervention
Se la MIFID I si preoccupava prevalentemente di far sì che gli investitori (i clienti) fossero riconosciuti (con la classificazione), e si evitasse quindi che a certi soggetti potessero essere offerti degli strumenti finanziari troppo sofisticati, inadatti alle loro caratteristiche soggettive e patrimoniali; con la MIFID II il controllo si estende proprio sul contenuto.
degli strumenti finanziari. La vigilanza si estende quindi anche sul processo di creazione sugli strumenti finanziari. (lezione 4) 24/09
Le attività di investimento (o servizi di investimento) possono essere esercitate solo da soggetti che vengono abilitati ad esercitare quelle attività con una autorizzazione che viene loro rilasciata dalla CONSOB (nel rispetto di requisiti specifici).
Queste attività non vengono definite dal TUF; nell'art. 1 comma 5, è presente una definizione che rinvià ad un allegato in cui sono catalogate le diverse attività di investimento.
Negoziazione per conto proprio: attività di acquisto per la rivendita di strumenti finanziari in contropartita diretta. In questo caso l'intermediario è la controparte diretta dell'investitore. L'intermediario compra non per conto di terzi, ma proprio come controparte diretta, come attività di investimento con l'intento di aspettare e poi
rivendere allo scopo di ottenere un guadagno. Ovviamente è un tipo di servizio svolto nel mercato secondario, non nel primario (il primario è quel mercato dove l'investitore sottoscrive strumenti finanziari appena emessi da un emittente). Le ipotesi più frequenti dove si manifestano questo tipo di attività sono: - Market maker: è sostanzialmente un intermediario che presta la propria attività su base continua in riferimento a quei titoli particolarmente illiquidi (poco volume). Ingaggiati dagli stessi emittenti, si posizionano come soggetti che si dichiarano disposti a negoziare per conto proprio andando ad acquistare e vendere strumenti finanziari in contropartita diretta. - Internalizzazione sistematica: ci sono degli intermediari che vengono a svolgere in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale un'attività in cui vanno a negoziare per conto proprio l'acquisto di titoli in esecuzione di ordini dei propri clienti.clienti [Es. una banca, che ha al suo interno tantissimi clienti. Può accadere che alcuni clienti decidono di vendere dei titoli; lo stesso soggetto all'interno può comprare quei titoli; ecco che la banca fa da controparte diretta del proprio cliente, quindi esegue l'ordine di vendita del suo cliente andando essa stessa a comprare il titolo].
Mentre il market maker sta sul mercato, questo soggetto opera con i propri clienti evitando loro di pagare commissioni sul mercato.
Organizzata = deve esserci un sistema che la rende eseguibile con continuità (non occasionale); frequente = numero di negoziazioni fuori listino sufficientemente continuo e stabile; sostanziale = per dimensioni, di rilevanza OTC.
Esecuzione di ordini per conto dei clienti: si concretizza nella conclusione di accordi di acquisto o vendita di strumenti finanziari per conto dei clienti. È un'attività che si sostanzia nella ricerca di una o più controparti in vista
dell'esecuzione di un'operazione di acquisto o di vendita di un determinato strumento finanziario o di un quantitativo di strumenti finanziari. In questo caso l'intermediario non è controparte diretta, non è nemmeno un soggetto che dà esecuzione a un ordine. È un soggetto che va a offrire un servizio al cliente, che consiste nell'andare a cercare sul mercato qualcuno che abbia interesse a diventare controparte del cliente stesso. A differenza della negoziazione per controproprio, in questo caso l'intermediario non impegna risorse proprie; gli effetti di quella operazione non ricadono sul suo patrimonio, ricadono sul terzo che lui stesso ha trovato. L'attività di ricerca di controparti non si svolge tramite offerta generica alla massa, ma a soggetti specifici; quindi vengono a realizzarsi singole transazioni. Con il recepimento della MIFID II, questo tipo di attività, che prima si limitava al solo mercato secondario,oggi include anche la conclusione di accordi per la sottoscrizione (oltre che per la compravendita) di strumenti finanziari.- Collocamento di strumenti finanziari