Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SPV15/11 Chiusa la parte sui mkt, entriamo nella disciplina dell'essere sui mkt finanziari.
(abbiamovisto int, mercati, e che per operare in essi 1) INT devono domandare e sottoscrivere contratto con BI per essere operativi sulla sua piattaforma di mercato, mentre per 2)emittenti, per poter ottenerequotazione dei propri titoli sul mercato devono passare da un procedimento che vede coinvolto nonsolo BI ma anche Consob per il profilo della trasparenza.
Informazione societaria: sui MF ampiezza e qualità delle info fornite dagli operatori sono un presupposto fondamentale per la tutela degli inv le info disponibili sul mercato aiuteranno a formare un giudizio di consapevolezza sull'investimento che stanno facendo circolo virtuosoperché info è presupposto del buon funzionamento dei mkt, inv confidenti. Aiuto dato anche da disciplina MIFID su Product Governance e Product Regulation ma riguarda più inv cheacquistano prodotti finanziari dagli INT; invece,
Tutti gli investitori che operano direttamente sui mercati di equity è fondamentale la circolazione di informazioni che consentono di valutare gli investimenti disponibili. Si è molto discusso anche a livello economico sul fatto che l'informazione sia sufficiente a tutelare i risparmiatori e favorire il corretto funzionamento del mercato. Il mercato è il primo fruitore delle informazioni che vengono diffuse e consente immediatamente al mercato di assorbire le informazioni e rifletterle nell'andamento dei titoli. Talvolta ci sono informazioni esterne alla volontà degli emittenti (ad esempio, missili in Polonia). I mercati sono strumenti efficienti perché riescono a riflettere più investitori nel prezzo dei titoli delle informazioni di cui dispongono. Ci sono critiche a livello pratico perché ci si è resi conto che molto spesso il mercato non ottiene veramente tutte le informazioni di cui avrebbe bisogno per adeguare il prezzo dei titoli, quindi non sono effettivamente efficienti. C'è un dibattito sull'opportunità di introdurre regole che
Impongano alle società quotate di rendere note tutte le notizie rilevanti per la corretta valutazione dei titoli emessi, e tutte le notizie finalizzate ad assicurare completezza e veridicità delle informazioni già fornite.
Il tema dell'informazione societaria ha ad oggetto la quantità e i presupposti che fanno scattare per gli emittenti l'obbligo di dover comunicare al mercato informazioni che le riguardino.
Il tema dell'informazione societaria si intreccia anche con il fenomeno di insider trading, comportamenti che si sostanziano nello sfruttamento abusivo di informazioni da parte di coloro che, in virtù della loro posizione di manager, professionista, consulente ecc., vengono in possesso di queste informazioni. Quando il mercato e altri soggetti non le conoscono, se ne sfruttano anticipatamente per fare trading, gli insider operano in situazione di vantaggio rispetto a controparti. L'asimmetria informativa rischia di danneggiare il corretto funzionamento del mercato e di minare la fiducia degli investitori sui mercati stessi.
fenomeno patologico - ampi interventi del regolatore. Fino a 1991 in Italia non c'era una disciplina specifica sull'insider trading. Negli Stati Uniti, invece, non solo esiste una normativa, ma anche un'ampia applicazione delle leggi. In Italia, la legge 157/1991 è stata introdotta per recepire la prima direttiva comunitaria sull'insider trading, che risale al 1989. L'insider trading è considerato una forma di abuso di mercato e di sfruttamento abusivo delle informazioni societarie. Il Testo Unico della Finanza (TUF) ha riformato la disciplina con gli articoli da 180 a 187, con l'obiettivo principale di ridefinire le fattispecie di reato e rafforzare il momento ispettivo e repressivo (fornendo sanzioni accessorie alla sanzione principale), insieme a norme procedimentali che dovevano servire a riconoscere in prima battuta il fenomeno dell'insider trading. Nel 2003 è stata introdotta la prima Market Abuse Directive (direttiva 6 del 2003), con la quale il legislatore comunitario ha iniziato a promuovere l'idea che dovessero esserci delle normative a tutela del buon funzionamento del mercato finanziario.era solo I-T a costituire una minaccia a questa garanzia si comincia allora a concepire una nozione più ampia di Market Abuse in cui oltre a fenomeni di I-T (più correttamente definiti "reati di abuso di informazioni privilegiate"), ma si include in questa nozione di Market Abuse anche altro fenomeno di manipolazione del mercato reato dell'aggiotaggio. Fenomeno degli abusi di mercato, in cui si regola tanto lo sfruttamento abusivo delle informazioni quanto la manipolazione del mercato. MAD recepita nel nostro paese nel 2005 da quel momento confermato che l'autorità competente a vigilare sulla corretta applicazione di questa disciplina dovesse essere Consob che controlla l'enforcement della disciplina, ha poteri sia ispettivi che sanzionatori tenendo sempre presente che molti di essi hanno rilevanza penale inevitabilmente c'è competenza del giudice penale fenomeno di abuso sia rilevato e sanzionato da Consob e poi parte anche indagine penale.può portare ad ulteriore condanna in sede penale dello stesso soggetto già sanzionato in sede amministrativa dalla Consob. A partire dal 2003 (prima di adozione di direttiva ma a seguito dell'emanazione di essa) si è avuto un cambiamento significativo nella terminologia degli abusi di mercato. È stato sdoganato il concetto che dovessero includere tanto l'abuso di informazioni privilegiate quanto le manipolazioni del mercato che si traducevano in una serie di diffusione di informazioni false e tendenziose ma associate a comportamenti sul mercato che lo manipolavano perché inducevano risparmiatori a farsi un'idea diversa dalla realtà. Il fenomeno principale è l'abuso di informazioni privilegiate, che è la sua componente più tipica. Si verifica quando un investitore, l'insider primario, viene a trovarsi in possesso di un'informazione privilegiata (precisa ma non ancora resa nota al mercato) e decide di sfruttare il proprio vantaggio per compiere un'attività di trading lui stesso o decideDi comunicare info ad un altro investitore (insider secondario) o raccomandare a determinati soggetti investimenti sfruttando sempre vantaggio informativo TIPPING. Questa fattispecie, come quella di manipolazione, è un abuso di mkt già dal 2003 da MAD. Succedeva che questa disciplina venisse applicata in modo diverso da stato a stato si impose processo di revisione della normativa per arrivare ad una disciplina meno discrezionale e quindi più omogenea emanazione di MAR (Market Abuse Regulation) passaggio da direttiva all'introduzione di un regolamento comunitario che viene emanato a livello comunitario nel 2014 con finalità dichiarata di garantire regole uniformi e chiarezza dei concetti di base degli abusi di mercato concentrati in un testo unico. Entrato formalmente in vigore nel luglio 2016, abrogando precedente MAD, e da qual momento è direttamente applicabile a tutti gli stati membri, di fatto sostituendo disciplina contenuta nel
TUF ci troviamo di fronte a disciplina parallela MAR in contrapposizione a TUF che ha norme introdotte/modificate ad opera di MAD. Perché disciplina parallela? Perché MAR si applica solo a emittenti quotati, mentre la disciplina contenuta nel TUF continua ad applicarsi a emittenti non quotati ma largamente diffusi nel mercato - società a capitale diffuso, prevalentemente nel settore bancario/cooperative, che vengono trattate come fossero società quotate volontà del nostro stato di continuare a mantenere norme sugli abusi di mercato anche agli emittenti di titoli diffusi ma non quotati. Ci sono alcune eccezioni emittenti quotati nei mercati regolamentati italiani che indipendentemente dalla loro nazionalità sono comunque sottoposti a disciplina MAR italiana quando si fa riferimento alla disciplina sugli abusi di info privilegiate non si guarda alla nazionalità dell'emittente, ma al luogo dove sono negoziati i suoi titoli se mkt.
Sottoposto al regolamento comunitario, la società si applica anche se la società è americana. MAR si applica anche nei emittenti non quotati nei mercati regolamentati, anche quotati su MTF o OTF. Questa disciplina si basa sull'idoneità di uno SF a diventare oggetto di investimento, e quindi di circolazione presso un pubblico sufficientemente ampio ci sono i presupposti per applicare comunque disciplina che intende prevenire gli abusi di mercato. Art 118.1 TUF esenta da applicazione di questa disciplina strumenti emessi o garantiti da stato italiano o stato UE o organismi internazionale di carattere pubblico. Spesso non possono essere neanche oggetto di scambio come strumenti privati si ritiene utile applicazione del MAR e disciplina su info continua prevista dal TUF. Sono esclusi anche SF emessi dalle banche diversi dalle azioni, che fanno parte della normale operatività che svolge una banca (commercial papers, altri strumenti che fanno parte di)
filiera del credito dell'impresa. Non bisogna confondere info privilegiata che rappresenta punto fondamentale con INFORMAZIONI REGOLAMENTATE direttiva transparency comprende info che riguardano conoscenza di emittente o suoi titoli che non hanno caratteristiche di info privilegiata es. riguardano assetti proprietari o adesione ai codici di autodisciplina o trasparenza sulle norme poste a tutela delle minoranze. Sono info che devono essere a disposizione nel mkt, non tanto nel fatto dell'IT, ma sono info importanti che emittente deve dare più in una logica dell'informazione completa dell'investitore che di prevenzione del fenomeno dello sfruttamento abusivo dell'info. Per molto tempo gestione dello sfruttamento abusivo dell'info affidata a strumenti repressivi, con sanzione penale. Ma ci si è resi conto che fenomeno è necessario che sia gestito anche in via preventiva: anticipando il momento in cui info privilegiata perde quello
status e diventa nota a tutti. Norme vertono su obbligo di comunicare al mkt senza indugio info che hanno questi connotati, in modo tale che si trasformino in info pubblica e quindi non ci sia più rischio di sfruttamento abusivo di un info privilegiata. Art 17 MAR "Emittente deve comunicare al pubblico QUANTO PRIMA POSSIBILE le info privilegiate che riguardano detto emittente". Parallela norma 114 TUF (per emittenti titoli diffusi), impone comunicazione al pubblico di info privilegiate, dice SENZA INDUGIO. Con applicazione del MAR si ha allineamento da obblighi di info continua previsti da 114 TUF e disciplina degli abusi in entrambi i casi si impone la comunicazione senza indugio dell'info privilegiata. Def INFORMAZIONE PRIVILEGIATA: Art 7 MAR ma anche nel TUF, concetto è lo stesso. Si intende un info avente 1) carattere preciso 2) non resa nota al pubblico, concernente direttamente o indirettamente emittente o un suo SF e deve trattarsi di un info privilegiata.