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Parte generale

I diritti fondamentali: prospettiva storica

La nozione dei diritti fondamentali ha conosciuto un'evoluzione nel corso della storia, si hanno tre distinti modi di approccio:

  • Approccio storicistico → in questa teoria i diritti di libertà sono il frutto dell'evoluzione storica, da ricondursi al periodo medievale. Si guarda all'Inghilterra della Magna Charta nel 1215, questa sanciva procedure contro le limitazioni di libertà personale fisica, a garanzia contro l'arresto.
  • Approccio individualistico → in questa teoria i diritti di libertà persistono alla formazione dello stato e sono indifferenti agli sviluppi sociali, economici e politici. Da ricondursi alla rivoluzione francese in particolare alla dichiarazione dei diritti inviolabili dell'uomo e del cittadino del 1789, lo Stato è finalizzato al riconoscimento e alla garanzia dei diritti.
  • Approccio statualistico → in questa teoria i diritti di libertà sono riconosciuti e garantiti dallo Stato, da ricondursi allo stato liberale 800.

I diritti fondamentali: Statuto Albertino

Punto di partenza dell'esperienza costituzionale italiana. Nacque come costituzione del regno di Sardegna per poi divenire costituzione del regno d'Italia fino al 1o gennaio 1948. Venne considerata carta flessibile, fondata su un patto tra monarchia e borghesia con il parlamento come unico organo.

Nello Statuto Albertino non c'era alcun controllo di legittimità costituzionale, se non una piccola parte esercitata dalla corte costituzionale. Le libertà individuali sono definite libertà negative, il contrario per le libertà collettive a cui non si dà spazio e si attribuisce l'intervento dei poteri pubblici. In particolare con l'art. 26 si disciplinava la libertà individuale che prevede sia quella fisica sia la libertà di soggiorno e circolazione.

I diritti fondamentali: Costituzione Italiana

Articolo 1

ART.1 COST. L'ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA, FONDATA SUL LAVORO. → quindi il lavoro assume il ruolo di valore sociale primario facendo nascere una serie di altre disposizioni inerenti.

Articolo 1, Comma 2

ART.1 COMMA 2 COST. LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO, CHE LA ESERCITA → NELLE FORME E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE. Il popolo è quindi titolare della sovranità, il tentativo dei costituenti fu quello di affiancare all'istituto della democrazia rappresentativa quello della democrazia diretta, di affiancare al sistema statale centrale un sistema di autonomie locali.

Articolo 2

ART. 2 COST. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia "come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Articolo 3

ART. 3 COST. "Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

INTRO - Cambia la logica delle tecniche dei diritti di libertà, si arricchisce di libertà collettive e sociali, passando così da libertà negative -dove lo Stato è garantisce con limitazioni da parte dei poteri pubblici-, a libertà positive -dove lo Stato promuove la partecipazione di tutti alla vita politica e sociale-.

La corte ribadisce che i diritti di libertà vengono riconosciuti anche agli stranieri e lo stesso vale per i doveri, questa affermazione si sposa con la citazione dell'art.2 "diritti inviolabili dell'uomo". La disciplina sullo status dello straniero è stata ridisegnata con due provvedimenti del 1998 e 2002: vengono riconosciuti i diritti fondamentali tutelati dalle norme del diritto interno e internazionale, ad essi vengono attribuiti anche dei doveri in merito all'accesso e alla permanenza sul territorio nazionale.

L'art.3 trova applicazione nel caso dello status di rifugiato che viene attribuito allo straniero che per timori fondati sono perseguitati per motivi indicati da questo art. che si ritrovano fuori dal loro territorio e non possono o non voglio rientrare. Gli atti devono essere gravi a tal punto da violare i diritti umani fondamentali. Questa protezione viene riservata a chi non è già protetto da un'organizzazione internazionale o a chi non abbia commesso reati (art.10 diritto d'asilo).

Articolo 22

ART.22 COST. "Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome" → mira a limitare il legislatore su questi aspetti che definiscono lo status di cittadino.

  • I limiti della sicurezza pubblica: consente l'esercizio di attività finalizzate alla prevenzione dei reati ed è previsto dall'art.16 diritto alla libera circolazione, art.17 riunioni in luogo pubblico, art. 41 iniziativa economica privata (es. sicurezza sul posto di lavoro).
  • Il limite della sanità e incolumità pubblica: si collega all'art. 32 con il diritto alla salute che non riguarda solo l'individuo ma anche la collettività. Può portare limitazioni date dai trattamenti sanitari obbligatori, vaccinazioni ma anche situazioni che portano limitazioni domiciliari (es. pandemia).
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Primule di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Ventura Luigi.
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