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Il principio di eguaglianza in materia religiosa
Il principio di eguaglianza in materia religiosa viene regolamentato dagli artt.7-8, il primo disciplina il rapporto tra stato e chiesa cattolica, in questo caso la confessione religiosa è rappresentata istituzionalmente da un vero e proprio stato; il secondo il rapporto tra stato e le altre confessioni religiose, qui lo stato adotta una legge al fine di trovare un intesa tra la rappresentanza e gli organi statali. A quest'ultimo si unisce l'art. 19 la facoltà di professare la propria fede religiosa in forma individuale o associata. A queste libertà si pone il limite del buon costume ad es. la tutela della salute.
Articolo 13 Costituzione - interpretazione - la libertà personale - L'art. 13 "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato."
dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi emodi previsti dalla legge". Il 2° comma pone una riserva di giurisdizione disciplinatodal comma 3 che distingue la polizia di sicurezza dalla polizia giudiziaria. Le critiche rivolte all'arresto in flagranza ed al fermo sono utilizzate anche in altri ambiti come quelle riguardanti la disciplina di comportamenti violenti durante manifestazioni sportive le critiche rivolte a tali misure si basano su dubbi riguardanti la discrezionalità di cui dispone l'autorità di polizia giudiziaria. Difatti l'art. 13 riguarda anche l'applicazione di queste misure, il legislatore ha riformato l'ordinamento penitenziari, vietando l'uso della forza fisica se non nei casi indispensabili, prevedendo anche una disciplina dei rapporti esterni dei detenuti e delle attività di lavoro.
Articoli 14, 16 Costituzione --interpretazione libertà di domicilio e libertà di circolazione e soggiorno
14 Cost. "riconosce a tutti la libertà del domicilio da intendersi come: libertà di scegliere il luogo dove stabilire il proprio domicilio; libertà di svolgere all'interno del domicilio qualsiasi attività lecita; il diritto di impedire a chiunque di violare il proprio domicilio se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge." Le possibili limitazioni del domicilio rientrano nel quadro delle due garanzie fondamentali: riserva assoluta di legge per la determinazione dei casi e modi; riserva al giudice di disporre con atto motivato tali limitazioni. La nozione di domicilio coincide con ogni luogo di cui il soggetto abbia legittimamente la disponibilità a titolo privato per lo svolgimento di attività di sfera spaziale privata, la cassazione penale ha chiarito che il rapporto tra soggetto e spazio deve essere caratterizzato da un elemento di stabilità e non di occasionalità. Provvedimenti limitativi della libertà
di domicilio disposti dall'autorità giudiziaria sono l'ispezione, la perquisizione e il sequestro. In questi casi i poteri esercitabili dalla polizia sono: - PREVENZIONE: accesso a qualunque ora nei locali ove si svolgano attività soggette ad autorizzazioni di polizia, perquisizione in qualunque locale quando si abbia notizia o indizio dell'esistenza di armi o materie esplodenti, identificazione e perquisizione estendibile anche al mezzo di trasporto; - INDAGINI PRELIMINARI: ispezione, perquisizione e sequestro legate alla commissione di un reato. - LEGISLAZIONE SPECIALE: limitazioni imposte per motivi di igiene, sanità e incolumità, o per motivi economici e fiscali. L'art. 16 Cost. "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può"esseredeterminata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge." Garantisce al cittadino la libertà di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio dello stato, con la libertà di uscire e di rientrarvi. La tutela della libertà di circolazione è fondata su una riserva rinforzata, le limitazioni poste ad essa sono disposte dalla legge in vigore generale per motivi di sanità o sicurezza sono escluse le motivazioni politiche. Per libertà di soggiorno si intende ogni tipo di sosta in un determinato luogo, con il diritti di stabilirsi e fermarsi per il periodo di tempo desiderato. La libertà di espatrio si ricollega alla libertà di emigrazione, cioè il diritto di recarsi all'estero per prestarvi un'attività lavorativa. La libertà di circolazione e soggiorno viene tutelata dal trattato sulIl funzionamento dell'UE, che riconosce e garantisce la libera circolazione dei lavoratori ed il diritto di stabilimento.
Articolo 21 Costituzione - interpretazione - la libertà di manifestazione del pensiero - "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure."
Il diritto di comunicare il proprio pensiero ad una sfera indeterminata di potenziali destinatari. Le garanzie dell'art. 21 coprono tutte le possibili manifestazioni del pensiero.
L'art. disciplina anche la libertà di stampa, ponendo tre principi fondamentali:
- Il divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni o censure;
- Il divieto di sottoporre la stampa a sequestro se non in caso di un delitto a mezzo stampa, ovvero nel caso di violazione delle norme stabilite dalla legge;
- La possibilità che il legislatore imponga alle imprese
Le editrici hanno l'obbligo di rendere noti i loro mezzi di finanziamento. L'unico limite previsto è rappresentato dal buon costume, che si riferisce alla violazione della sfera del pudore sessuale.
Le libertà di questo articolo incontrano altri limiti, riconducibili a interessi costituzionalmente protetti:
- Il diritto all'onore e alla reputazione, che prevede le fattispecie dell'ingiuria e della diffamazione. Ulteriori limiti sono l'immunità dei membri del parlamento per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni e il limite della tutela dei minori.
- Il limite posto al fine del funzionamento della giustizia, ossia il divieto di compromettere procedimenti in corso a causa di una fuga di notizie, il divieto di pubblicizzazione per i procedimenti penali minorili e per immagini delle persone private della loro libertà personale.
- L'interesse alla sicurezza dello stato si ritrova alla base di alcune limitazioni.
Disposizioni che puniscono la rivelazioni di segreti di stato, e la divulgazione di notizie di cui ne sia stata vietata la divulgazione da parte delle autorità. La legge istitutiva dell'albo e dell'ordine definisce anche la sfera dei diritti e dei doveri del giornalista:
DIRITTI
- alla critica
- alla libertà di informazione
DOVERI
- l'obbligo di rispettare la verità dei fatti
- di rettificare notizie inesatte
- di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto.
Articoli 17-18-39-49 Costituzione interpretazione - le libertà collettive - Questi articoli formano il sistema delle libertà collettive.
Art. 17 "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso." La libertà di riunione, fondata su un patto sociale che si distingue dall'associazione che si fonda sulla temporaneità.
Il limite generale previsto è quello per cui la riunione deve essere pacifica e senza armi. Riunioni in luogo privato o aperte al pubblico non possono essere sciolte per motivi di pubblica sicurezza ma solo qualora sia stato emesso un reato che consenta all'autorità di polizia di introdursi legittimamente. La distinzione tra luogo pubblico e luogo privato o aperto al pubblico - il singolo deve mettere in campo la seconda fattispecie, mentre nella prima potrebbe ritrovarsi senza alcuna volontà di partecipare. Il mancato preavviso non può costituire motivo di scioglimento della riunione, ma ricadono responsabilità penali nei confronti dei promotori. Le autorità possono, in caso di comprovati motivi di sicurezza, vietare preventivamente riunioni in luoghi pubblici.
L'art. 17 si può estendere agli assembramenti.
Art. 18 "garantisce altresì la libertà delle associazioni, nel senso che tutela la libertà di dar vita
ad una pluralità di associazioni, anche se perseguono lo stesso fine.”
Libertà di associazione afferma che gli unici limiti opponibili alla libertà del cittadino di associarsi liberamente consistono nel perseguimento di fini che sono vietati dalla legge penale. La libertà di associazione presenta tre profili: libero perseguimento in forma associata nel rispetto dei limiti; la libera formazione del vincolo associativo; la libera organizzazione interna.
Art.39 libertà sindacale riguarda sia la libertà di istituzione e di organizzazione di associazioni sindacali, sia la libertà di azione e contrattazione
Art.49 libertà di dar vita ad associazioni con fini politici, partiti chiamati a svolgere le funzioni fondamentali per garantire ai cittadini di “concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, pur riferendosi a tutti i cittadini l’art. 98 stabilisce che la legge introduce limitazioni
Per i cittadini che appartengono alla categoria di dipendenti pubblici le cui funzioni richiedono la massima imparzialità.
I diritti sociali - interpretazione - ART.4, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40 COST.
Art.4 il diritto al lavoro - ossia la libertà di scegliere la propria attività lavorativa o la professione.
Art.36 garantisce una retribuzione sufficiente e una retribuzione proporzionata, con il 2° comma stabilisce durata massima di otto ore lavorative giornaliere e quarantotto settimanali; mentre il 3° comma garantisce il diritto al riposo settimanale e le ferie annuali retribuite, ritenute indisponibili e irrinunciabili.
Art.37 le parità - la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e parità di lavoro e le stesse retribuzioni. La stessa ratio ispira l'art 51 tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza. Una legge del 2001 in tema di maternità vieta qualsiasi
discriminazione riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato