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PRINCIPIO COLLEGIALE.
Organo che esercita funzioni imputate al governo
Organi non necessari
Collegiali
1. Consiglio di gabinetto
2. Comitati interministeriali: funzioni delegate dal consiglio dei ministri
Individuali
3. Vicepresidente del consiglio dei ministri
4. Ministri senza portafoglio: non a capo di un ministero
5. Viceministri: deleghe da parte dei ministri
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Insieme di enti e di soggetti che svolgono funzioni amministrative nell’interesse della
collettività e per il raggiungimento di fini pubblici
Da un punto di vista oggettivo/sostanziale: valorizza la predisposizione degli strumenti per
la realizzazione di un obiettivo
Da un punto di vista soggettivo: valorizza gli enti, gli organi, le persone che realizzano il
fine
Anche da un punto di vista sovranazionale -> esiste anche una pubblica amministrazione
dell’UE, che incide sulla pubblica amministrazione delle singole nazioni.
FUNZIONE ESECUTIVA -> la pubblica amministrazione è indipendente rispetto all’indirizzo
politico stabilito dal governo MA preposta alla realizzazione dei fini politici (strumentale).
L’avvento della costituzione impone alle pubbliche amministrazioni il rispetto di determinati
principi indispensabili per conseguire il bene dei cittadini -> incide sulla regolamentazione.
ART.97 e 98
Buon andamento
Imparzialità (eguaglianza sostanziale -> no discriminazioni arbitrarie)
ART.28 -> responsabilità dei funzionari dello stato
ART.32: garanzia del diritto alla salute (necessità dell’esistenza di un ente pubblica)
+
Duplice organizzazione strutturale
Struttura
Molteplicità di organi:
Amministrazione statale centrale: governo (come organo complesso), ministeri,
agenzie
Amministrazione statale periferica: prefetture, sindaci
Amministrazione statale locale
Poteri vincolati quando la legge è particolarmente dettagliata nella disciplina -> sono
solitamente un’eccezione; di solito la pubblica amministrazione agisce secondo
DISCREZIONALITA’.
ATTI AMMINISTRATIVI = dichiarazioni di conoscenza a disposizione della pubblica
amministrazione
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI = manifestazione di volontà della pubblica
amministrazione capace di incidere sulla sfera giuridica del destinatario.
- Ampliativi: ampliano le libertà del destinatario
- Restrittivi: restringono l’indipendenza del destinatario
Elementi necessari: oggetto, soggetto, forma -> in mancanza di questi il provvedimento
è nullo
Elementi eventuali
Risultato di un procedimento amministrativo -> deve essere portato a termine
Legge 241 del ’90 -> il procedimento amministrativo consta di 3 fasi:
Fase iniziale/preparatoria
Fase costitutiva
Fase integrativa dell’efficacia
Modifiche per incrementare la tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento: maggiore
coinvolgimento del cittadino.
Se l’atto/provvedimento presenta un vizio, vi sono vari strumenti:
Annullamento d’ufficio -> efficacia retroattiva
Revoca
Disapplicazione
Ricorso gerarchico -> a fronte di un vizio è possibile rivolgersi alla pubblica
amministrazione gerarchicamente sovraordinata
Ricorso in opposizione -> di fronte all’autorità che ha emanato l’atto
Ricorso gerarchico in proprio -> può essere posto dinanzi ad un’autorità diversa da
quella ha emanato l’atto ma gerarchicamente superiore
1) Nullità -> quando l’atto è privo dei suoi caratteri essenziali
2) Annullabilità -> imputata a 3 vizi Annullabili solo
a) Incompetenza: deve essere relativa; se fosse assoluta ricorrerebbe la nullità
dal giudice
b) Eccesso di potere: sviamento rispetto al fine pubblico amministrativo
c) Violazione di legge
Irregolarità -> si modifica in provvedimento senza annullarlo (principio della conservazione
degli atti giuridici)
Un provvedimento che contrasta con l’ordinamento dell’UE deve essere disapplicato -> non
facile, perché i giudici amministrativi non conoscono bene l’ordinamento dell’UE
(incompetenza + mancanza di strumenti)
DIRITTI E LIBERTA’
La Costituzione garantisce ai giudici materiale normativo fondamentale per la risoluzione di
contrasti giuridici in tema di diritti -> scegliere quale diritto deve prevalere nell’ambito della
tutela dei diritti.
BILANCIAMENTO DEI DIRITTI = equilibrio tra diritti; attuato da Costituzione, Corte
Costituzionale e legislatore.
L’intervento del giudice agisce sulla base dei principi fondamentali.
Sentenza 1146 dell’88: garanzia di immodificabilità dei diritti fondamentali (ART.13).
Strumenti di garanzia dei diritti e delle libertà:
I. Riserva di legge (posta in essere dal Parlamento, rispetta un iter): stabilisce i limiti alla
libertà personale
II. Riserva di giurisdizione (mandato) = atto motivato dell’autorità giudiziaria; subordina la
restrizione della libertà personale all’autorità del giudice -> esistono CASI ECCEZIONALI
(ART.13 comma 2).
III. ART.24: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (diritto alla difesa).
IV. Sindacato di Costituzionalità = organo ad hoc che funge da “tribunale costituzionale
delle libertà”.
N.B. Diritto soggettivo = diritto proprio della persona (es.: proprietà)
Interesse legittimo = interesse del cittadino a che la pubblica amministrazione operi in
modo efficiente
ART.2 -> strumento con il quale si è garantita l’interpretazione evolutiva di altri articoli.
“Riconosce e garantisce” = visione giusnaturalista (il diritto già esiste e viene riconosciuto e
tutelato dalla legge)
E’ a fattispecie aperta: tiene conto dell’evoluzione della società
Ipotesi mediana: l’ART.2 permette l’ingresso di nuovi diritti che si sono formati con
l’evoluzione della società, purché essi abbiano un appiglio in Costituzione
Principio personalistico: diritti dell’uomo in quanto singolo
Principio pluralistico: diritti del singolo nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua
personalità
Principio solidaristico: doveri di solidarietà politica, economica e sociale (ambito della
famiglia -> ART.30)
Come si classificano le libertà?
Individuali
ART.13
ART.14
ART.15
ART.16
Collettive
ART.17
ART.18
ART.49
Diritti sociali
Condizionati = esiste una struttura che consenta la realizzazione del diritto (es.: diritto
all’istruzione, alla salute)
Incondizionati/originari = possono essere fatti valere davanti ad un giudice (es.: ART.36 =
diritto al lavoro)
ART.3: principio di eguaglianza (natura etica, religiosa, sociale).
“Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
ART.6 della ” del 1789: consacra il principio
di uguaglianza.
Statuto Albertino:
ART.24 dello incarna il principio di eguaglianza come pilastro di uno stato
liberale non è vero che non esistono distinzioni; problematiche nella sua applicazione.
La Costituzione cerca di garantire un’uguaglianza che non sia parificatrice non deve essere
solo proclamata ma anche attuata.
L’ART.3 tiene conto delle differenze, spingendo il legislatore a valorizzarle: PRINCIPIO DI
RAGIONEVOLEZZA (= situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso) per
realizzare un’eguaglianza sostanziale.
“Discriminazioni a rovescio” in America negli anni 60 (posti scolastici riservati alle persone
di colore) il principio di ragionevolezza si trasforma in privilegio
Sentenza 53 del ’58: a situazioni diverse non si può applicare la medesima disciplina (sarebbe
una discriminazione).
ART.3 = vertice della struttura gerarchica delle fonti (appartiene al primo livello delle fonti
costituzionali).
Eguaglianza presuppone una diversità (altrimenti si parlerebbe di identità); l’eguaglianza
viene riconosciuta ai cittadini
Interpretazione estensiva = strumento ermeneutico che parte dal dato testuale,
estendendo l’ambito di operatività del disposto “tutti i cittadini” = TUTTI
Il principio d’uguaglianza viene influenzato dai cambiamenti sociali.
es. ART.559 Codice Penale: sanzionava solo l’adulterio della moglie questione di legittimità
sentenza 64 del 1961:
risolta con la la Corte Costituzionale afferma che l’ambiente sociale
incide sulla legislazione, sposando la differenziazione dell’ART.559 considerandola
ragionevole.
Sentenza 126 del 1968: la Corte, interrogata sulla stessa questione, cambia orientamento
utilizza il bilanciamento tra diritti: l’ART.29 sancisce l’eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi + unità familiare; quest’ultimo principio prevale sul principio d’uguaglianza
l’uguaglianza può subire deroga funzionale a garantire l’unità familiare.
Cambiano i tempi cambia il significato delle disposizioni costituzionali
IL GIUDICE
Attività giurisdizionale autonoma ed indipendente a partire dalla Rivoluzione francese
tutela dei diritti fondamentali.
Giudice = colui che applica la legge (“bocca della legge”) inizialmente era un meo
esecutore: si escludeva qualsiasi margine interpretativo. In caso di dubbi il dubbio si rimetteva
all’Assemblea Legislativa.
Dalla fine dell’800 in Francia si concede un margine interpretativo ai giudici in Italia
durante lo Statuto Albertino la funzione giuridica è ancora sottoposta al potere legislativo
ed esecutivo.
1907: istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura = organo che nasce con la
funzione di rendere indipendente il potere giurisdizionale.
Requisiti del giudice:
Essere oggettivo nell’interpretazione del diritto
Imparzialità (terzo tra le parti)
POTERE CREATIVO DEL GIUDICE eterogeneità della decisione giurisdizionale: ciascun
giudice interpreta in modo differente.
Parte II, Titolo IV ART.101 comma 2: i giudici sono soggetti soltanto alla legge = il giudice
deve attenersi alle fonti del diritto + no potere gerarchico tra giudici.
Il giudice è tenuto ad interpretazione conforme a costituzione = interpretazione indiretta
della costituzione
ART.25 comma 1: esiste un giudice naturale precostituito per legge
SISTEMA COSTITUZIONALE IN ITALIA
Sistema misto scelta del costituente, del legislatore costituzionale successivo e del
legislatore ordinario successivo.
ART.137 = contenuto integrativo; “Una legge co