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Estratto del documento

PRINCIPIO COLLEGIALE.

 Organo che esercita funzioni imputate al governo

Organi non necessari

Collegiali

 1. Consiglio di gabinetto

2. Comitati interministeriali: funzioni delegate dal consiglio dei ministri

Individuali

 3. Vicepresidente del consiglio dei ministri

4. Ministri senza portafoglio: non a capo di un ministero

5. Viceministri: deleghe da parte dei ministri

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Insieme di enti e di soggetti che svolgono funzioni amministrative nell’interesse della

collettività e per il raggiungimento di fini pubblici

Da un punto di vista oggettivo/sostanziale: valorizza la predisposizione degli strumenti per

 la realizzazione di un obiettivo

Da un punto di vista soggettivo: valorizza gli enti, gli organi, le persone che realizzano il

 fine

Anche da un punto di vista sovranazionale -> esiste anche una pubblica amministrazione

dell’UE, che incide sulla pubblica amministrazione delle singole nazioni.

FUNZIONE ESECUTIVA -> la pubblica amministrazione è indipendente rispetto all’indirizzo

politico stabilito dal governo MA preposta alla realizzazione dei fini politici (strumentale).

L’avvento della costituzione impone alle pubbliche amministrazioni il rispetto di determinati

principi indispensabili per conseguire il bene dei cittadini -> incide sulla regolamentazione.

ART.97 e 98

Buon andamento

 Imparzialità (eguaglianza sostanziale -> no discriminazioni arbitrarie)

ART.28 -> responsabilità dei funzionari dello stato

ART.32: garanzia del diritto alla salute (necessità dell’esistenza di un ente pubblica)

+

Duplice organizzazione strutturale

Struttura

Molteplicità di organi:

Amministrazione statale centrale: governo (come organo complesso), ministeri,

 agenzie

Amministrazione statale periferica: prefetture, sindaci

 Amministrazione statale locale

Poteri vincolati quando la legge è particolarmente dettagliata nella disciplina -> sono

solitamente un’eccezione; di solito la pubblica amministrazione agisce secondo

DISCREZIONALITA’.

ATTI AMMINISTRATIVI = dichiarazioni di conoscenza a disposizione della pubblica

amministrazione

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI = manifestazione di volontà della pubblica

amministrazione capace di incidere sulla sfera giuridica del destinatario.

- Ampliativi: ampliano le libertà del destinatario

- Restrittivi: restringono l’indipendenza del destinatario

Elementi necessari: oggetto, soggetto, forma -> in mancanza di questi il provvedimento

 è nullo

Elementi eventuali

Risultato di un procedimento amministrativo -> deve essere portato a termine

Legge 241 del ’90 -> il procedimento amministrativo consta di 3 fasi:

Fase iniziale/preparatoria

 Fase costitutiva

 Fase integrativa dell’efficacia

Modifiche per incrementare la tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento: maggiore

coinvolgimento del cittadino.

Se l’atto/provvedimento presenta un vizio, vi sono vari strumenti:

Annullamento d’ufficio -> efficacia retroattiva

 Revoca

 Disapplicazione

 Ricorso gerarchico -> a fronte di un vizio è possibile rivolgersi alla pubblica

 amministrazione gerarchicamente sovraordinata

Ricorso in opposizione -> di fronte all’autorità che ha emanato l’atto

 Ricorso gerarchico in proprio -> può essere posto dinanzi ad un’autorità diversa da

 quella ha emanato l’atto ma gerarchicamente superiore

1) Nullità -> quando l’atto è privo dei suoi caratteri essenziali

2) Annullabilità -> imputata a 3 vizi Annullabili solo

a) Incompetenza: deve essere relativa; se fosse assoluta ricorrerebbe la nullità

dal giudice

b) Eccesso di potere: sviamento rispetto al fine pubblico amministrativo

c) Violazione di legge

Irregolarità -> si modifica in provvedimento senza annullarlo (principio della conservazione

degli atti giuridici)

Un provvedimento che contrasta con l’ordinamento dell’UE deve essere disapplicato -> non

facile, perché i giudici amministrativi non conoscono bene l’ordinamento dell’UE

(incompetenza + mancanza di strumenti)

DIRITTI E LIBERTA’

La Costituzione garantisce ai giudici materiale normativo fondamentale per la risoluzione di

contrasti giuridici in tema di diritti -> scegliere quale diritto deve prevalere nell’ambito della

tutela dei diritti.

BILANCIAMENTO DEI DIRITTI = equilibrio tra diritti; attuato da Costituzione, Corte

Costituzionale e legislatore.

L’intervento del giudice agisce sulla base dei principi fondamentali.

Sentenza 1146 dell’88: garanzia di immodificabilità dei diritti fondamentali (ART.13).

Strumenti di garanzia dei diritti e delle libertà:

I. Riserva di legge (posta in essere dal Parlamento, rispetta un iter): stabilisce i limiti alla

libertà personale

II. Riserva di giurisdizione (mandato) = atto motivato dell’autorità giudiziaria; subordina la

restrizione della libertà personale all’autorità del giudice -> esistono CASI ECCEZIONALI

(ART.13 comma 2).

III. ART.24: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (diritto alla difesa).

IV. Sindacato di Costituzionalità = organo ad hoc che funge da “tribunale costituzionale

delle libertà”.

N.B. Diritto soggettivo = diritto proprio della persona (es.: proprietà)

Interesse legittimo = interesse del cittadino a che la pubblica amministrazione operi in

modo efficiente

ART.2 -> strumento con il quale si è garantita l’interpretazione evolutiva di altri articoli.

“Riconosce e garantisce” = visione giusnaturalista (il diritto già esiste e viene riconosciuto e

tutelato dalla legge)

E’ a fattispecie aperta: tiene conto dell’evoluzione della società

Ipotesi mediana: l’ART.2 permette l’ingresso di nuovi diritti che si sono formati con

l’evoluzione della società, purché essi abbiano un appiglio in Costituzione

Principio personalistico: diritti dell’uomo in quanto singolo

Principio pluralistico: diritti del singolo nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua

personalità

Principio solidaristico: doveri di solidarietà politica, economica e sociale (ambito della

famiglia -> ART.30)

Come si classificano le libertà?

Individuali

 ART.13

ART.14

ART.15

ART.16

Collettive

 ART.17

ART.18

ART.49

Diritti sociali

Condizionati = esiste una struttura che consenta la realizzazione del diritto (es.: diritto

 all’istruzione, alla salute)

Incondizionati/originari = possono essere fatti valere davanti ad un giudice (es.: ART.36 =

 diritto al lavoro)

ART.3: principio di eguaglianza (natura etica, religiosa, sociale).

“Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

ART.6 della ” del 1789: consacra il principio

di uguaglianza.

Statuto Albertino:

ART.24 dello incarna il principio di eguaglianza come pilastro di uno stato

liberale non è vero che non esistono distinzioni; problematiche nella sua applicazione.

La Costituzione cerca di garantire un’uguaglianza che non sia parificatrice non deve essere

solo proclamata ma anche attuata.

L’ART.3 tiene conto delle differenze, spingendo il legislatore a valorizzarle: PRINCIPIO DI

RAGIONEVOLEZZA (= situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso) per

realizzare un’eguaglianza sostanziale.

“Discriminazioni a rovescio” in America negli anni 60 (posti scolastici riservati alle persone

 di colore) il principio di ragionevolezza si trasforma in privilegio

Sentenza 53 del ’58: a situazioni diverse non si può applicare la medesima disciplina (sarebbe

una discriminazione).

ART.3 = vertice della struttura gerarchica delle fonti (appartiene al primo livello delle fonti

costituzionali).

Eguaglianza presuppone una diversità (altrimenti si parlerebbe di identità); l’eguaglianza

viene riconosciuta ai cittadini

Interpretazione estensiva = strumento ermeneutico che parte dal dato testuale,

 estendendo l’ambito di operatività del disposto “tutti i cittadini” = TUTTI

Il principio d’uguaglianza viene influenzato dai cambiamenti sociali.

es. ART.559 Codice Penale: sanzionava solo l’adulterio della moglie questione di legittimità

sentenza 64 del 1961:

risolta con la la Corte Costituzionale afferma che l’ambiente sociale

incide sulla legislazione, sposando la differenziazione dell’ART.559 considerandola

ragionevole.

Sentenza 126 del 1968: la Corte, interrogata sulla stessa questione, cambia orientamento 

utilizza il bilanciamento tra diritti: l’ART.29 sancisce l’eguaglianza morale e giuridica dei

coniugi + unità familiare; quest’ultimo principio prevale sul principio d’uguaglianza 

l’uguaglianza può subire deroga funzionale a garantire l’unità familiare.

Cambiano i tempi cambia il significato delle disposizioni costituzionali

IL GIUDICE

Attività giurisdizionale autonoma ed indipendente a partire dalla Rivoluzione francese 

tutela dei diritti fondamentali.

Giudice = colui che applica la legge (“bocca della legge”) inizialmente era un meo

esecutore: si escludeva qualsiasi margine interpretativo. In caso di dubbi il dubbio si rimetteva

all’Assemblea Legislativa.

Dalla fine dell’800 in Francia si concede un margine interpretativo ai giudici in Italia

 

durante lo Statuto Albertino la funzione giuridica è ancora sottoposta al potere legislativo

ed esecutivo.

1907: istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura = organo che nasce con la

funzione di rendere indipendente il potere giurisdizionale.

Requisiti del giudice:

Essere oggettivo nell’interpretazione del diritto

 Imparzialità (terzo tra le parti)

POTERE CREATIVO DEL GIUDICE eterogeneità della decisione giurisdizionale: ciascun

giudice interpreta in modo differente.

Parte II, Titolo IV ART.101 comma 2: i giudici sono soggetti soltanto alla legge = il giudice

deve attenersi alle fonti del diritto + no potere gerarchico tra giudici.

Il giudice è tenuto ad interpretazione conforme a costituzione = interpretazione indiretta

 della costituzione

ART.25 comma 1: esiste un giudice naturale precostituito per legge

SISTEMA COSTITUZIONALE IN ITALIA

Sistema misto scelta del costituente, del legislatore costituzionale successivo e del

legislatore ordinario successivo.

ART.137 = contenuto integrativo; “Una legge co

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Publisher
A.A. 2019-2020
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher violacnt di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Carnevale Paolo.