Diritto costituzionale
Costituzione
Il termine costituzione può avere diversi significati:
- Funzione descrittiva: indica gli elementi che caratterizzano un determinato sistema politico, cioè come di fatto è organizzato e funziona;
- Manifesto politico: intesa come il documento fondamentale che sancisce la vittoria di una visione politica dell’organizzazione sociale e della sua forma istituzionale. È un documento proiettato al futuro che indica le soluzioni istituzionali necessarie per realizzare gli obiettivi voluti;
- Fonte del diritto: intesa come testo normativo fondamentale da cui derivano diritti e doveri, attribuzione di poteri e regole per il loro esercizio.
La Costituzione, intesa come documento, è frutto di un atto di volontà. Attraverso di essa il potere politico tende a consolidarsi e dotarsi di un insieme di regole fondamentali a cui dovrà soggiacere. Infatti, possiamo dire che il testo è la traduzione in regole giuridiche del manifesto.
Con l’emanazione della costituzione si ha il passaggio tra due situazioni giuridiche diverse: si esaurisce il potere costituente e inizia il potere costituito.
Potere costituente
Il potere costituente è un potere libero perché non è vincolato da leggi, una situazione di fatto dove valgono solo i rapporti di forza. Non è sempre del tutto privo di vincoli: in Italia l’esito del referendum istituzionale del ’46 pose un limite che troviamo sancito all’Art. 149 Cost.: il divieto di modificare la forma repubblicana. Inoltre, il potere costituente è condizionato soprattutto dalla politica: esso deve ottenere sia il consenso interno (=l’approvazione della maggioranza delle forze politiche), sia quello esterno attraverso il riconoscimento internazionale (=l’approvazione degli altri stati o la constatazione della sua esistenza come Stato sovrano).
Potere costituito
Il potere costituito inizia nel momento in cui il nuovo regime politico esce dalla condizione di potere politico puro e si dota di una Costituzione alle cui regole si sottopone. Il nuovo regime politico deve fornire delle garanzie per potersi affermare che vengono espresse dalle regole costituzionali: si tratta di garanzie nei confronti delle forze politiche, dei cittadini ed anche nei confronti degli altri stati.
Costituzione flessibile
Sono costituzioni brevi e tipiche dell’‘800 che non prevedono un procedimento particolare per la loro modificazione, ma consentono che ciò avvenga attraverso la normale attività legislativa. Venivano concesse dai sovrani e, per tal motivo, segnavano la fine del potere assoluto in quanto il re giurava di sottoporsi alla legge. Si verifica, quindi, il passaggio della titolarità del potere dal “re” al “re in parlamento” e l’unica norma fondamentale era proprio quella che regolava il procedimento legislativo, non essendo dotate di una vera e propria forza regolativa. Infatti, l’obiettivo era quello di conquistare il consenso attraverso l’affermazione solenne di diritti e libertà ma il re, con il consenso delle camere, poteva plasmarli a suo piacimento.
Costituzione rigida
Sono costituzioni lunghe e tipiche del ‘900 (anche la costituzione americana del 1787 è rigida) per la cui modificazione prevedono un procedimento particolare, più gravoso di quello stabilito per le leggi ordinarie. A differenza delle precedenti, pretendono che le disposizioni in esse contenute abbiano forza regolativa.
La rigidità può avere diversi scopi: nel caso americano è una conseguenza dell’origine federale dello stato il quale si forma attraverso un patto tra Stati sovrani e Stato federale. Dunque per la modificazione è necessario il consenso degli stati membri; nelle costituzioni del ‘900, invece, si ha un patto tra parti politiche, religiose, sociali ecc. e si vuole garantire che la parte che ottiene la maggioranza non si impossessi del potere minacciando la sopravvivenza delle minoranze.
È una costituzione garantita, nel senso che le sue regole prevalgono rispetto alle altre. Le garanzie sono di due tipi:
- Il procedimento di revisione costituzionale: è sempre più gravoso del normale procedimento legislativo in quanto sono richiesti consensi più ampi ma mai tali da rendere impossibile una modifica. Si vuole solamente dare stabilità alle norme costituzionali, sottrarle alla volontà delle maggioranze politiche al potere e adeguarle ai problemi che l’esperienza costituzionale pone;
- Il controllo di legittimità delle leggi: l’introduzione di un procedimento gravoso non avrebbe senso senza un’autorità chiamata a garantire i limiti posti dalla costituzione ai poteri della maggioranza.
Diritto costituzionale
Oltre ai 139 articoli della Costituzione vi sono altre componenti che formano il diritto costituzionale:
- Leggi costituzionali: alcune sono state emanate per modificare le disposizioni della costituzione, altre sono previste dalla stessa;
- Tradizioni costituzionali;
- Giurisprudenza della Corte costituzionale: svolge un lavoro di continua specificazione del significato delle disposizioni costituzionali in relazione ai casi che si presentano;
- Legislazione ordinaria:
- Ruolo di completamento della materia costituzionale: è la costituzione stessa che impone alla legge di disciplinare determinate materie attraverso lo strumento della riserva di legge;
- La costituzione richiama nozioni elaborate dalla legislazione di settore nella parte dedicata alle libertà e ai diritti fondamentali. Le leggi di settore sono ovviamente limitate dalla norma costituzionale, ma certe volte si fa necessario ricorrere ad esse per comprendere il significato di quest’ultima.
Disposizioni = parte del testo. Norme giuridiche = significato delle disposizioni attribuito dagli interpreti. Essi si suddividono in principi (= tipo di norma giuridica dotata di un elevato grado di genericità; sono affermazioni assolute) e regole (= i modi e le circostanze con cui i principi operano e vengono applicati sono definiti nelle regole). Interessi e valori: sono gli obiettivi che muovono il legislatore. Entrano nel diritto come principi.
Costituzione italiana
Entrata in vigore il 1° gennaio 1948, approvata dalla Assemblea Costituente. È lunga: un consenso così vasto si è realizzato solamente sommando le istanze, gli interessi e i valori delle diverse componenti. È aperta: non pretende di trovare il punto di equilibrio tra i vari interessi ma si limita ad elencarli, lasciando tale compito alla legislazione successiva.
La costituzione è nata in condizioni particolari che non potranno mai più ripetersi: proprio per questo è diventato difficile modificarla. Nell’assemblea costituente nessun gruppo era certo di ottenere la maggioranza, dunque la paura di soccombere ha prevalso sul desiderio di imporsi determinando una particolare attenzione per i diritti delle minoranze, la scelta per il sistema parlamentare, per il sistema delle garanzie costituzionali, per il sistema proporzionale. Coloro che ritengono che la costituzione sia troppo invecchiata e per questo le istituzioni funzionano male sbagliano in quanto la costituzione pone dei limiti e delle regole all’esercizio del potere ma non possono garantire il buon esercizio del potere e il buon funzionamento delle istituzioni politiche.
Contenuti
- Principi fondamentali: complesso di norme di principio non collegate tra loro che rappresentano premesse ideologiche trascritte dai costituenti con la consapevolezza che i loro ideali sarebbero stati destinati a coesistere e bilanciarsi senza possibilità che uno soverchi gli altri. Ciò non significa che siano disposizioni inutili in quanto prescrivono degli obiettivi al legislatore, dunque i giudici possono impugnare le leggi contrarie che ne ostacolano il raggiungimento. Con l’introduzione della corte costituzionale è venuta meno la distinzione tra norme programmatiche e precettive, prima infatti i giudici non le applicavano direttamente in quanto si riteneva che fossero dirette al legislatore e che egli dovesse attuarle con delle leggi apposite;
- Parte prima: pone garanzie delle libertà individuali, dei diritti sociali, delle libertà economiche e i modi con cui il popolo esercita la sua sovranità;
- Parte seconda: dedicata all’organizzazione dello stato e delle garanzie costituzionali.
Forme di governo
Dello stato liberale: Monarchia costituzionale
Si afferma nel passaggio dallo stato assoluto allo stato liberale. Nasce prima in Inghilterra dopo la reazione alle pretese assolutistiche degli Stuart, quando al parlamento vengono riconosciuti i suoi poteri che limitavano quelli del re. Nell’Europa continentale si afferma dopo la Rivoluzione francese e trova disciplina nelle prime costituzioni liberali.
Si caratterizza per la netta separazione dei poteri tra il re (potere esecutivo) e il parlamento (potere legislativo). Tra questi non esisteva alcun tipo di raccordo anche se il re era titolare di determinate prerogative che gli permettevano di partecipare all’esercizio della funzione legislativa e giurisdizionale. Essa si fondava sull’equilibrio tra questi due centri di potere: infatti, il re aveva il potere di nominare i ministri (suoi diretti collaboratori) e di sciogliere anticipatamente la camera elettiva del parlamento. Il parlamento approvava le norme limitatrici dei poteri dell’amministrazione e dei tributi.
Inoltre, essa rispecchiava un equilibrio sociale. Infatti, ciascuno si basava su un diverso principio di legittimazione politica e sull’appoggio di diverse classi sociali: il re sul principio monarchico-ereditario condiviso dalla nobiltà, il parlamento sul principio elettivo anche se limitato ai cittadini istruiti.
Parlamentarismo
La monarchia costituzionale si è trasformata gradualmente in forma di governo parlamentare con l’inserimento di un terzo organo tra i due centri di potere: il governo, il quale ha acquisito progressivamente autonomia dal re cercando, invece, il consenso del parlamento (rapporto di fiducia).
Ha conosciuto due fasi distinte:
- Originariamente era un parlamentarismo dualista con tali caratteristiche:
- Potere esecutivo era ripartito tra Capo dello Stato e Governo (bicefalo);
- Il governo doveva ottenere una doppia fiducia: quella del re e quella del parlamento;
- Il Capo dello Stato aveva il potere di sciogliere anticipatamente il parlamento a garanzia dell’equilibrio tra i due poteri;
- Si afferma quindi il parlamentarismo monista in cui il rapporto di fiducia sussiste solamente tra governo e parlamento. Il principale strumento attraverso cui è avvenuta la trasformazione del ruolo del capo di stato è la controfirma, la quale ha assunto la funzione di trasferire al governo la responsabilità politica per gli atti del capo di stato e infine l’assunzione del potere sostanziale di determinare il contenuto solo formalmente imputato a quest’ultimo.
Nella democrazia pluralista
Innanzitutto, la democrazia pluralista è caratterizzata dalla presenza di una pluralità di partiti e gruppi organizzati i quali influenzano anche il funzionamento della forma di governo. Infatti, quest’ultima costituisce la formale struttura dei meccanismi di esercizio del potere politico ma il concreto operare delle istituzioni è condizionato dall’assetto concreto del sistema politico. Dunque, tra forma di governo e sistema politico esiste un condizionamento reciproco.
La scienza politica ha classificato i sistemi politici tenendo conto del tipo di raggruppamenti realizzabili:
- Sistema multipolare: esso funziona basandosi su una molteplicità di poli politici. Quando è molto elevata la distanza ideologica e i partiti costituiscono le “ali estreme” del sistema, il sistema politico è ideologicamente polarizzato, dunque, diminuiscono le possibilità di aggregazione. Inoltre, vi sono alcuni partiti ritenuti nemici dell’ordinamento democratico (partiti antisistema);
- Sistema bipolare: anche se il sistema è pluripartitico, esso finisce per basarsi su due poli. Le distanze ideologiche sono ridotte, quindi, c’è un elevato potenziale di coalizione;
Razionalizzazione del parlamentarismo
Indica la tendenza di tradurre in disposizioni costituzionali scritte le regole sul funzionamento del sistema parlamentare che si erano già imposte in via di prassi. L’obiettivo è quello di riuscire a garantire la stabilità del governo. La Costituzione italiana prevede una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione. Essa ha innovato prevedendo un Presidente della Repubblica dotato di poteri propri e la Corte costituzionale.
La Costituzione tedesca del 1949 costituisce l’esempio più significativo della tendenza di razionalizzazione. Essa prevede un parlamentarismo in cui è posto in risalto il ruolo del capo di Governo: il cancelliere federale. Esso è eletto dalla camera politica (il Bundestag), su proposta del presidente federale, a maggioranza dei sui membri. Nel caso in cui non ottenga la maggioranza, la Camera può eleggere un altro Cancelliere nei 14 giorni successivi; dopodiché è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti ma se non raggiunge la maggioranza assoluta il Capo dello stato deve decidere se nominarlo o se sciogliere la Camera.
Tale disciplina permette di creare un governo in cui sia assicurata la preminenza del cancelliere e consentire la formazione di un governo pur non essendoci una maggioranza assoluta. Importante è anche l’istituto della sfiducia costruttiva: la Camera può votare la sfiducia al Cancelliere solamente se contestualmente elegge un successore (sempre a maggioranza assoluta). In tal modo si evitano le “crisi di buio” del governo.
Parlamentarismo maggioritario
Detto anche a prevalenza del Governo, si caratterizza per la presenza di un sistema politico bipolare e per l’alternanza ciclica dei partiti nei ruoli di maggioranza e minoranza. Attraverso le elezioni si può ottenere una maggioranza politica, il cui leader assume la carica di Primo Ministro. Egli gode di una forte legittimazione politica derivante dall’investitura popolare e il Governo ha il sostegno di una maggioranza, di regola, per tutta la durata della legislatura (=Governo di legislatura). Alla maggioranza si contrappone il partito o le coalizioni di partiti di minoranza che costituiscono l’opposizione parlamentare. Essi hanno la funzione di esercitare un controllo politico sul Governo.
Parlamentarismo compromissorio
Detto anche a prevalenza del Parlamento, si caratterizza per un sistema multipolare. Dopo le elezioni i partiti concludono accordi attraverso cui si forma la maggioranza politica e si individuano la composizione del Governo e la persona che dovrà assumere la carica di Primo Ministro. Si parla di Governo di coalizione quando esso è composto da esponenti di più partiti che fanno parte della maggioranza. La stabilità del Governo dipende, dunque, dagli accordi tra partiti. Nel parlamentarismo compromissorio i partiti di ideologie radicalmente contrastanti possono, grazie appunto ad un compromesso, coesistere pacificamente.
Presidenzialismo
Il Capo di Stato:
- È eletto dall’intero corpo elettorale;
- Non può essere sfiduciato dal Parlamento;
- Presiede e dirige i governi da lui nominati.
L’esperienza più importante è quella americana: il mandato del presidente dura 4 anni (non può essere eletto per più di due volte consecutive). In ogni stato sono eletti gli elettori presidenziali i quali si riuniscono in un apposito collegio che procede alla scelta del presidente e del vicepresidente. Poiché i due grandi partiti hanno già individuato i candidati alle cariche, gli elettori sanno che gli elettori presidenziali votati, voteranno per quei candidati. Quindi l’elettore formalmente vota per gli elettori presidenziali ma in realtà esprime la sua preferenza per i candidati scelti. Per tale motivo il Presidente gode di una forte legittimazione politica. Egli nomina i suoi collaboratori che non possono essere membri del parlamento. Non esiste un vero e proprio organo chiamato Governo, bensì i collaboratori quando si riuniscono formano il “Gabinetto” privo di qualsiasi rapporto con il parlamento.
Il parlamento prende il nome di Congresso ed ha una struttura bicamerale: il Senato (due rappresentanti per stato membro, rinnovati parzialmente ogni due anni); la Camera dei Rappresentanti (formata su base nazionale da deputati con mandato biennale, proporzionalmente alla popolazione degli stati). Può mettere in stato di accusa il presidente per tradimento, corruzione o altri gravi reati (impeachment). Pur essendo indipendente dal presidente vi sono comunque dei meccanismi di controllo: il presidente può esercitare il veto sospensivo sulle leggi approvate; il congresso ha il potere di approvare le nomine presidenziali ad alcune cariche pubbliche.
Semipresidenzialismo
Caratteristiche:
- Capo dello stato eletto direttamente dal corpo elettorale;
- È indipendente dal parlamento ma deve servirsi di un Governo;
- Il governo deve avere la fiducia del Parlamento.
Presenta una struttura bicefala del potere di governo: il presidente e il primo ministro. Bisogna distinguere tra forme semipresidenziali:
- A presidente forte (Francia): il presidente gode di forti poteri che possono essere esercitati anche senza la controfirma del governo;
- A prevalenza del governo (Irlanda, Austria): il ruolo del presidente si riduce a quello di garanzia. Ciò è dovuto alle caratteristiche che esso ha prodotto: Bipolarizzazione del sistema politico in cui i leader delle due coalizioni.
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