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I VIZI DELLA LEGGE

I vizi formali riguardano il procedimento di formazione dell'atto legislativo, cioè colpiscono gli atti che hanno seguito un procedimento difforme. In linea di principio inficiano l'intero atto anche se in alcuni casi può colpire le singole disposizioni.

I vizi materiali riguardano i contenuti normativi dell'atto legislativo. Essi colpiscono non l'atto, ma le sue singole disposizioni che risulteranno viziate perché il loro contenuto normativo risulta in contrasto con le norme ricavabili dalle disposizioni costituzionali.

IL PARAMETRO DI GIUDIZIO

Con parametro di giudizio si intende il termine di confronto impiegato nel giudicare la legittimità degli atti legislativi. In primo luogo è dato dalle disposizioni costituzionali e delle leggi costituzionali. Tuttavia, la stessa costituzione prevede in diversi casi che le leggi o atti con forza di legge siano vincolati al rispetto di norme poste non da fonte costituzionale ma sub-costituzionali (es.

Il decreto legislativo deve rispettare le norme della legge delega). Tutte le norme interne devono essere conformi ad una serie di fonti esterne, in questi casi si parla di parametro interposto: termine con cui si designano quelle norme che non hanno un rango costituzionale, ma la cui violazione da parte delle leggi comporta un'indiretta violazione di norme costituzionali.

GIUDIZIO INCIDENTALE

Definizione. L'art. 137 Cost. rimanda ad una legge costituzionale la determinazione delle condizioni, delle forme, dei termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e ad una legge ordinaria la disciplina della costituzione e del funzionamento della corte. L'instaurazione del giudizio in via incidentale è regolata dall'art. 1 della l. cost. 1/1948 e dagli artt. 23 ss. della l. 87/1953. È detto giudizio in via incidentale perché la questione di legittimità costituzionale sorge nel corso di un procedimento.

giudiziario (giudizio principale o a quo) come incidente processuale, che comporta la sospensione del giudizio e la remissione della questione di legittimità alla corte. È un giudizio successivo e concreto. È indisponibile perché se sussistono i presupposti il giudice è tenuto a sollevare la questione dinnanzi alla corte e le parti non si possono opporre.

Giudice e giudizio. La questione deve essere sollevata nel corso di un giudizio e dinanzi ad una autorità giurisdizionale. È giurisdizionale l’attività di organi che, pur non facendo strettamente parte dell’ordine giudiziario, sono investiti di funzioni giudicanti per l’obiettiva applicazione della legge e posti in una posizione di terzietà. I requisiti ritenuti necessari dalla giurisprudenza costituzionale perché un organo possa considerarsi legittimato a sollevare la questione di costituzionalità sono:

a) Requisito oggettivo: l’essere

investito di funzioni giudicanti, cioè di applicazione obiettiva. Qui sta la differenza tra un giudice (interessato all'applicazione obiettiva della legge) e un organo della pubblica amministrazione (persegue un interesse pubblico). Inoltre, deve trattarsi dell'applicazione di una norma in via potenzialmente definitiva;

Requisito soggettivo: la posizione di terzietà, di indipendenza e di imparzialità dell'organo e l'esistenza di un procedimento fondato sul contraddittorio.

Introduzione della questione e l'ordinanza di rinvio. La questione di legittimità può essere sollevata da una delle parti o d'ufficio, cioè dal giudice stesso. Le parti non possono adire direttamente la corte ma devono presentare un'istanza al giudice a quo che dovrà valutare se ricorrono i presupposti. L'atto introduttivo fa quindi necessariamente capo al giudice a quo. Il giudice deve verificare la sussistenza di due

requisiti:
  1. Che la questione sia rilevante per la risoluzione del giudizio in corso. Consiste in un legame di strumentalità, di pregiudizialità, tra la questione di legittimità costituzionale e il giudizio a quo: il giudizio principale non può proseguire senza che venga risolta la questione di legittimità.
  2. Qui emerge la concretezza della questione: ciò che importa non è l'astratta possibilità che una legge sia incostituzionale, ma che il giudizio non possa essere definito indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Quindi, nel valutare la rilevanza il giudice deve tener conto di due aspetti importanti:

  1. L'applicabilità della legge sospettata di incostituzionalità;
  2. L'influenza che la pronuncia costituzionale è in grado di esercitare sul giudizio in corso.

Dunque, non è sufficiente (anche se necessario) che la legge di cui si sospetta

l'incostituzionalità non può essere applicata al giudizio in corso. Tuttavia, è fondamentale che il giudizio costituzionale abbia la capacità di influenzare il processo in questione.

La condizione che la questione di illegittimità non sia manifestamente infondata mira a verificare se vi sia un fondamento giuridico sufficientemente motivato per sollevare la questione. La doppia negazione indica che è sufficiente avere un dubbio sulla costituzionalità della legge o dell'atto avente forza di legge da applicare al giudizio in corso e che questo dubbio sia adeguatamente motivato.

Queste condizioni di proponibilità svolgono un ruolo diverso a seconda che l'azione provenga dalle parti (costituiscono una sorta di filtro per le questioni irrilevanti che il giudice non farà giungere alla corte) o dallo stesso giudice (costituiscono elementi positivi da cui deriva il dovere del giudice di proporre la questione).

Nel caso in cui una delle condizioni non dovesse sussistere,

il giudice provvederà respingendo l'istanza con una ordinanza motivata. Se, invece, il giudice ritiene che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata emette una ordinanza di rinvio motivata (=ordinanza dirimessione) che produce l'effetto di introdurre il giudizio costituzionale e di sospendere il giudizio principale fino alla pronuncia della corte. L'ordinanza deve contenere gli elementi necessari ad individuare la legittimità costituzionale:
  1. Indicazione dell'oggetto e del parametro del giudizio, cioè le disposizioni della legge di cui si denuncia l'incostituzionalità e le norme costituzionali che si presumono violate;
  2. La motivazione della rilevanza e i motivi che hanno portato a dichiarare la non manifesta infondatezza;
  3. I profili della questione di legittimità in base ai quali si è verificata la violazione con la descrizione della fattispecie concreta oggetto della controversia.
Dall'ordinanza, quindi,deve emergere con chiarezza il petitum, il thema decidendum, che costituisce anche il limite entro il quale la decisione della corte può intervenire in base al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Eccezionalmente, i limiti della questione potrebbero essere superati nel caso della illegittimità costituzionale conseguenziale, quando cioè dalla decisione adottata deriva l'illegittimità di altre disposizioni collegate a quella dichiarata incostituzionale. Il che può avvenire in relazione alle norme strumentali o che comunque diverrebbero inapplicabili in seguito dell'annullamento della legge principale. L'ordinanza deve essere notificata a cura della cancelleria del giudice a quo, alle parti in causa, al pubblico ministero e al presidente del consiglio dei ministri. Lo scopo è quello di consentire ai soggetti abilitati a costituirsi o ad intervenire nel giudizio costituzionale. Invece, per i presidenti di camera

E senato è prevista una semplice comunicazione. L'ordinanza di rinvio una volta giunta alla corte viene pubblicata nella gazzetta ufficiale.

Le parti. Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, le parti del giudizio a quo possono costituirsi mediante deposito in cancelleria delle deduzioni e della procura speciale al difensore abilitato al patrocini dinanzi alla corte di cassazione. La loro partecipazione è facoltativa: si tratta di un giudizio a parti eventuali, cioè potrebbero non costituirsi senza incidere nel proseguimento del processo costituzionale. Esso, infatti, ha carattere oggettivo per perseguendo l'obiettivo di stabilire la legittimità costituzionale delle leggi e solo indirettamente quello di tutelare le situazioni giuridiche soggettive fatte valere nel giudizio a quo. Il pubblico ministero non è abilitato ad intervenire. La l. 87/1953 prevede che il governo anche quando interviene nella persona del

Il presidente del consiglio dei ministri, venga rappresentato dall'avvocatura dello stato ma se le parti non si costituiscono l'avvocatura non può intervenire. Nella prassi il governo interviene per difendere la legittimità della legge. Quindi, si può affermare che nel caso in cui decida di partecipare, esso rappresenti il punto di vista delle istituzioni così come le parti private rappresentano le proprie posizioni giuridiche soggettive fatte valere nel giudizio a quo.

GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE

Può essere proposto con ricorso da parte dello stato contro le leggi regionali o da parte della regione contro leggi statali o di altre regioni. La questione di legittimità viene proposta direttamente con una procedura ad hoc e non nel corso di un giudizio. È astratto in quanto le leggi impugnate vengono in rilievo autonomamente dalla loro concreta applicazione. È disponibile dato che i soggetti legittimati non sono tenuti ad instaurarlo, pur

di fronte ad un'incostituzionalità della legge, potendo addivenire ad una soluzione anche di natura politica.
Dopo la riforma del titolo V le differenze tra il ricorso statale e il ricorso regionale si sono attenuate. È sparita la natura preventiva del ricorso del governo, che ora può agire solo successivamente. L'impugnazione statale contro le leggi regionali può essere promossa dal governo quando ritiene che una legge approvata dal consiglio regionale violi una qualsiasi disposizione costituzionale. Lo stato, agendo a tutela dell'interesse generale alla legalità, non deve dimostrare l'interesse a ricorrere. Il ricorso della regione può fondarsi solo sull'invasione della sfera di competenza attribuita dalla costituzione: la regione deve dimostrare di avere un interesse concreto al ricorso.
L'atto introduttivo è il ricorso. Esso deve essere deliberato dal consiglio dei ministri, se agisce lo stato, o dalla Formattazione del testo

giunta regionale se agisce la regione, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge che si vuole impugnare. Il ricorso deve poi essere de

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A.A. 2019-2020
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher prugnafranci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Piciocchi Cinzia.