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CRITERIO CRONOLOGICO

Lex posterior derogate priori.

E’ quel criterio di risoluzione delle antinomie tale per cui fra due disposizioni collocate in

due tempi diversi che abbiano contenuto incompatibile prevale la fonte successiva su

Preleggi.

quella precedente. Esso è indicato implicitamente agli art. 11-15 delle

La forma della prevalenza è l’abrogazione, il cui effetto consiste nella cessazione di

efficacia della norma giuridica precedente.

Una disposizione entrata in vigore nel tempo T2 prevale sulla disposizione del tempo T2

secondo la forma dell’abrogazione. La disposizione T1 è privata di efficacia (non annullata

dies a quo dies ad

né eliminata né invalida): essa è definita nel (termine iniziale) e nel

quem (termine finale). Perciò trova applicazione un numero determinato e limitato di casi

nel passato. I fatti verificatisi quando la norma era in vigore vanno risolti con la norma che

ora è stata abrogata, non con quella nuova.

Secondo il criterio cronologico sia la norma abrogata sia quella abrogante sono efficaci,

ma la norma abrogante è in vigore e trova applicazione per un numero indeterminato di

casi del futuro. 7/11/17

Preleggi

Il principio di irretroattività delle leggi è disciplinato dall’art. 11 delle il quale parla

di efficacia temporale delle disposizioni ossia della normale irretroattività della

disposizione abrogante. L’abrogazione (espressa, tacita o implicita) è disciplinata anche

Preleggi

dall’art. 15 delle e ha la funzione di delimitare nel tempo l’efficacia di una

disposizione. Una disposizione abrogante definisce il termine finale della disposizione

abrogata (la quale non è più in vigore ma è efficace per tutti i fatti che si sono verificati nel

tempo in cui essa era in vigore, quindi opera per un numero limitato di casi esauriti nel

passato).

Ma la disposizione abrogante non ha un termine finale quindi non ha un numero

determinato di casi.

Dunque l’interprete deve, secondo il criterio cronologico, collocare nel tempo il fatto.

diritti quesiti,

L’impatto della nuova disciplina, se fosse vera la teoria dei comincerebbe

ad avere efficacia per chi acquisisse il diritto nel tempo T2.

La retroattività è una nuova valutazione che la legge posteriore fa su una condotta o un

fatto esaurito nel passato rispetto alla valutazione compiuta da un legislatore del passato

(con la lex temporis che era in vigore quando il fatto è stato compiuto).

- Se operasse il principio di irretroattività, nel tempo T1 la legge abrogante non avrebbe

effetto.

- Se operasse la retroattività, sarebbe rivalutata la condotta esaurita nel tempo T1.

Una legge è pubblicata affinché venga conosciuta e deve essere conosciuta per garantire

il principio di responsabilità: il sistema non può imporre una sanzione a carico di una

condotta se chi l’ha commessa non sapeva prima che avrebbe avuto una sanzione;

bisogna conoscere prima le leggi perché in base a questo ognuno può liberamente

scegliere come tenere la propria condotta.

ratio pena sine lege”)

La del principio di irretroattività (“nulla è che non si può imputare a

qualcuno una qualche responsabilità per non aver osservato una regola (la cui utilità è

proprio quella di garantire la pacifica convivenza fra gli uomini) che prima non esisteva nel

suo ordinamento.

La retroattività viola questo principio e il risultato è che una certa condotta del passato

viene valutata sulla base di una regola del futuro.

Tuttavia l’art. 11 delle Preleggi non è stato costituzionalizzato. La Costituzione infatti

all’art. 25 vieta soltanto la retroattività (quindi afferma il principio di irretroattività) delle

norme penali incriminatrici ossia quelle norme che introducono nuove ipotesi di sanzioni

penali, mentre afferma che bisogna applicare la lex temporis.

Dunque una legge retroattiva pretende di operare anche per i fatti del passato facendo

saltare il principio di responsabilità: esso falsa la regola del gioco a gioco chiuso perché

offre una nuova valutazione su una condotta rispetto al modo in cui quella condotta è

stata tenuta nel passato. principio della irretroattività

All’art. 2 del Codice Penale viene ribadito il della legge

penale, espressamente previsto anche dall'art. 25 Cost., comma 2, che esclude la

possibilità di punire un fatto commesso dopo l'abrogazione o la perdita d'efficacia della

divieto di ultrattività della legge penale).

norma che lo incriminava (cd. Si tratta qui

abolitio criminis.

dell'ipotesi di abolizione di incriminazioni preesistenti, la c.d. In tali

ipotesi si applica il principio della retroattività piena della legge penale. La disciplina trova

principio del favor rei,

fondamento da un lato nel che comporta l'applicazione della

principio d'uguaglianza.

legge più favorevole al reo, e dall'altra nel L'abolitio criminis

travolge anche il giudicato e gli effetti penali della condanna.

Perciò se la legge del tempo T2 non è incriminatrice ma è di maggior favore per il reo

obbedisce alla naturale retroattività perché l’art. 11 Preleggi e l’art. 25 della Costituzione

non trovano applicazione.

Una legge penale è di maggior favore quando:

- Depenalizza una condotta che quindi diventa irrilevante (abolitio criminis)

- Introduce un regime sanzionatorio meno grave

Perché ci sono delle deroghe al principio di irretroattività? Il disvalore di una condotta

viene bilanciato da una legge di maggior favore; non si ritiene congruo che qualcuno

rimanga privo della sua libertà personale se è in vigore una disciplina di maggior favore.

La retroattività può presentarsi in 2 casi:

a) Una condotta istantanea ossia una fattispecie esaurita nel passato.

b) Una condotta la cui fattispecie è in parte collocata nel passato in parte è sotto il

vigore della nuova norma.

Ad esempio: Se nel tempo T1 si ha diritto a 100€ entro gennaio e nel tempo T2 una

norma afferma che entro gennaio si ha diritto a 50€ quest’ultima norma per essere

retroattiva dovrebbe prevedere che coloro che nel T1 hanno ottenuto il diritto quesito dei

100€ debbano restituire 50€.

In un ambito diverso da quello penale incriminatore la irretroattività non è stata

costituzionalizzata. Una legge non penale può operare retroattivamente perché in

Costituzione non c’è un limite a questa categoria di regole.

Bisogna però ricordare che l’art. 11 ha la forza di una legge ordinaria in quanto è una

fonte primaria non costituzionale.

Può sempre una legge derogare all’art. 11 quindi essere retroattiva? Sì, ma nei limiti della

criterio di ragionevolezza.

Costituzione che introduce il Alcuni limiti ulteriori che

pongono uno sbarramento alla deroga all’art. 11 Preleggi sono gli art. 3 e 53 della

Costituzione.

Conclusioni:

1) Nelle materie penali la irretroattività vale per le leggi incriminatrici (art. 2 c.p.).

2) In materia civile, tributaria e amministrativa non c’è una copertura costituzionale

quindi la legge potrebbe operare retroattivamente.

3) L’art. 11 delle preleggi opera come limite insuperabile per i regolamenti governativi

che sono fonti sub-legislative, quale che sia la materia.

CRITERIO GERARCHICO

Lex superior derogate legi inferiori.

Questo criterio prevede che in caso di disposizioni incompatibili ma gerarchicamente

organizzate prevale la norma superiore. La prevalenza ha la forma dell’annullabilità.

Tra due disposizioni gerarchicamente organizzate, prevale quella di rango superiore e tale

prevalenza ha forma di annullabilità per illegittimità della disposizione di rango inferiore,

subordinata.

La forza della legge è la capacità di abrogare una legge (forza attiva) e di la capacità di

resistere alla abrogazione dei regolamenti (forza passiva).

Costituzione - legge e atti aventi forza della legge - regolamenti - usi e consuetudini

La disposizione illegittima è annullabile e non nulla quindi terminerà di produrre effetti solo

quando e se verrà dichiarata nulla e in quel caso la fa venir meno retroattivamente (come

non fosse mai esistita) e qui vi è la distinzione con l’abrogazione.

Il criterio gerarchico normalmente si trova di fronte a due coppie di incompatibilità

gerarchica ovvero (costituzione e legge) che per l’art. 134 viene valutata dalla Corte

Costituzionale e (legge e regolamenti).

Nessun giudice al di fuori della Corte Costituzionale può annullare una legge o un atto

avente forza di legge mentre la seconda coppia è materia di competenza del giudice

amministrativo (TAR del Lazio in primo grado e Consiglio di Stato in secondo grado), solo

erga omnes.

in questo modo si può annullare un regolamento

Di fronte ad un giudice non amministrativo o ad un TAR di altra Regione è possibile

richiedere una disapplicazione di un regolamento illegittimo per subordinazione ad una

inter partes.

legge ma non può essere annullato dunque agisce solo 14/11/17

straniero donna

CASO 1: Uno vuole aprire una pizzeria in Italia (diritto economico); Una

straniera che scappa da uno Stato in guerra chiede di poter partire in Italia (diritto che

attiene all’integrità della persona fisica, bene essenziale).

-Art. 16 Preleggi introduce una condizione di reciprocità (= l’Italia riconosce allo straniero i

diritti a condizione che la sua nazione riconosce pari diritti ai cittadini italiani).

-Gli art. dal 17-31 sono stati abrogati esplicitamente con clausola esplicita che ha

introdotto la materia del diritto internazionale privato; ma l’art. 16 non è stato abrogato

esplicitamente che quindi continua a disciplinare la condizione dello straniero in Italia.

Preleggi

Bisogna ricordare che le appartengono al rango legislativo e sono state

introdotte nel 1942 mentre la Costituzione è entrata in vigore nel 1948. Questa ha

introdotto l’art. 10.3 che contiene una riserva di legge perciò la Costituzione riserva la

disciplina di una certa materia alla legge e non dice “come” il legislatore deve

disciplinarla. Dal momento che la legge sulla cittadinanza non ha abrogato l’articolo delle

Preleggi il problema non è ancora stato risolto.

In questo caso sembra non essere utile né il criterio cronologico né il criterio gerarchico.

Tuttavia il criterio cronologico può operare con abrogazione anche fra fonti che sono

gerarchicamente organizzate a condizione che la fonte del tempo T sia quella

2

Costituzionale.

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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Niki1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Minnei Enrico.