Estratto del documento

Diritto costituzionale

  • Cos’è il diritto? 2
  • Quando nasce il diritto? 2
  • Cos’è una regola giuridica? 3
  • Fonti del diritto 5
  • Procedimento legislativo 8
  • Iniziativa legislativa 8
  • Approvazione della legge 8
  • Promulgazione della legge 10
  • La Costituzione 11
  • Procedimento leggi costituzionali 11
  • Referendum Veneto (approfondimento) 13
  • Legge di delega e decreto legislativo delegato 14
  • Procedimento 16
  • Decreto legge e legge di conversione 16
  • Procedimento 16
  • Iniziativa legislativa raccomandata 17
  • Decreti in assenza dei presupposti 19
  • Riassunto di Minnei 19
  • Regolamenti 19
  • Interpretazioni 21
  • Usi-consuetudini 21
  • Riserva di legge 22
  • Metodi di risoluzione delle antinomie 23
  • Criterio cronologico 23
  • Criterio gerarchico 25
  • Criterio della competenza 27
  • Legge regionale 27
  • Fonti comunitarie 31
  • Principio della diretta applicabilità o del possibile effetto diretto 31
  • Principio del primato e criterio della competenza 32
  • Corte costituzionale 33
  • Lo Stato 36
  • Forma di Stato 37
  • Forma di governo 38
  • Formazione del Governo 39
  • Legge elettorale 39
  • Quando un provvedimento amministrativo è illegittimo? 41

Cos’è il diritto?

Secondo la concezione normativistica esso è un insieme di norme che servono a regolamentare una società.

Il termine diritto è polisemico in quanto (derivante dal latino “ius”) nell’accezione di insieme e complesso di norme che regolano la vita dei membri della comunità di riferimento, si riferisce all'insieme di regole che sono in vigore in uno Stato in un determinato momento e che rispondono al bisogno dei cittadini di vivere in una società il più possibile ordinata e tranquilla; in questo caso si parla di diritto oggettivo.

A volte, invece, il termine diritto assume un significato diverso, in quanto corrisponde al concetto di “potere, facoltà”; in questo caso si parla di diritto soggettivo.

“Ubi societas, ibi ius” è una locuzione latina che significa “dove c'è una società (civile), lì vi è il diritto”. Ogni società non può che fondarsi sul diritto, non può esservi alcuna società civile che non avverta l'esigenza di regolamentarsi.

Quando nasce il diritto?

Quando nascono le prime organizzazioni in gruppi di persone che si organizzano attraverso regole giuridiche e quindi si formano le società.

La fase più antica della Storia dell'uomo è suddivisa in questi periodi: Paleolitico, Mesolitico, Neolitico, Età del Rame, Età del bronzo, Età del ferro.

Nello scorrere del tempo successivo alla Preistoria (ossia il periodo che va dalle prime testimonianze dell’esistenza dell’uomo all’invenzione della scrittura) si identificano queste epoche o evi o età:

  • Storia antica: dall’invenzione della scrittura (3500 a.C.) alla caduta dell’Impero romano d’Occidente (476 d.C);
  • Storia medievale: dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente alla scoperta dell’America (1492);
  • Storia moderna: dalla scoperta dell’America alla Rivoluzione Francese (1789) e alla Rivoluzione industriale;
  • Storia contemporanea: dalla Rivoluzione Francese e dalla Rivoluzione industriale (XVIII) al presente).

Lo scopo del diritto, che non può mai prescindere dal fattore umano, è quello di creare un ordinamento che consente la pacifica convivenza fra uomo e uomo.

L'espressione latina “homo homini lupus” (letteralmente “l'uomo è lupo per l'altro uomo”), il cui precedente più antico si legge nel commediografo latino Plauto (Asinaria, a. II, sc. IV, v. 495), riassume efficacemente un'antica concezione della condizione della natura umana molto radicata nella cultura occidentale, secondo cui vi sarebbe nell'uomo l'istinto di sopraffare il proprio simile, come il lupo che, per sopravvivere, sbrana il più debole.

Cos’è una regola giuridica?

Innanzitutto bisogna dire che la regola giuridica individua un rapporto convenzionale fra fatto ed effetto.

In passato era una regola umana e morale che faceva riferimento al divino.

La regola morale risponde al foro interiore, ossia alla morale/coscienza.

La regola giuridica risponde al foro esteriore, ossia al giudice che impone una sanzione.

Il diritto è caratterizzato da mutevolezza e tendenzialmente non si occupa del foro interiore.

26/09/17

  • Normativismo: insieme di regole.
  • Istituzionalismo: insieme di regole inserite in un contesto sociale; la regola giuridica è compresa in un corpo sociale.

La regola giuridica (la cui idea non è di per se stessa sufficiente) la si trova nei codici ed è posta da un legislatore (nel caso italiano il Parlamento) nella forma di una legge.

Inizialmente al tempo delle grandi monarchie assolute (‘500-‘600) non esisteva un Parlamento bicamerale o rappresentativo come oggi, ma c’era un organo parlamentare costituito solo dalla camera alta (sarà il Senato).

Manzoni ambienta i suoi Promessi Sposi nel ‘600 e scrive della vicenda dei Bravi e dell’Azzecca-Garbugli il quale è un avvocato che vive a Lecco ed è intimo amico di don Rodrigo, nonché suo compagno di bagordi e complice delle sue prepotenze a cui trova spesso delle scappatoie legali.

Renzo si reca nel suo studio, descritto come un luogo decadente che ispira un'impressione di trascuratezza, ed espone il suo caso, ma l'avvocato cade in un grossolano equivoco e scambia Renzo per un bravo, spiegandogli poi come farà a tirarlo fuori dai guai (ovvero subornando testimoni, minacciando le vittime e invocando la protezione dei potenti); in questa occasione viene citata la grida datata 15 ottobre 1627 in cui sono previste pene per chi minaccia un curato, documento che diede a Manzoni l'idea base per il romanzo.

Quando Renzo fa il nome di don Rodrigo, l'avvocato va su tutte le furie e caccia via malamente il giovane, restituendogli i capponi che aveva portato in dono e non volendo sentire ragioni. Renzo definirà poi il legale “signor dottor delle cause perse”, espressione divenuta in certo modo proverbiale a indicare un avvocato di scarso valore.

Da questo esempio si capisce come all’epoca non esistessero regole generali astratte valevoli per tutti ma ci fossero regole giuridiche differenti per i diversi strati di appartenenza sociale.

Con la Rivoluzione Francese (1789) ci fu un primo cambiamento: dal diritto consuetudinario e corporativo (evo antico) si passò alle leggi prodotte da un re che favorisce il privilegio delle classi sociali più elevate (evo medio) fino ad arrivare, sulla scia dell’Illuminismo, all’elaborazione dei principi di Libertà, Uguaglianza e Solidarietà.

Nascono dunque le prime codificazioni prodotte da un unico legislatore statale, soggetto produttore di leggi.

Il Parlamento non era più costretto a far emergere solo l’aristocrazia e il clero ma doveva tener conto anche degli interessi del Terzo Stato, ossia la borghesia.

Nel romanzo Il Gattopardo viene evidenziato proprio la fase di passaggio dalla vecchia e decadente aristocrazia alla nascente borghesia.

Si diffonde così l’esigenza di un Parlamento bicamerale che abbia l’utilità di dare voce proprio alla borghesia che fino a quel momento non aveva avuto alcuna rappresentanza.

All’inizio dell’Ottocento comincia a emergere anche il cosiddetto Quarto Stato, ossia il proletariato, perché l’avvento della Rivoluzione Industriale richiedeva la tutela dei molti lavoratori, quindi ci fu un’estensione della camera bassa (sarà la Camera).

Il 10 marzo 1946 ebbero luogo le prime elezioni “amministrative” con partecipazione femminile. Per quanto riguarda le “politiche”: il 2 giugno e la mattina del 3 giugno 1946 ebbe luogo il referendum per scegliere fra monarchia o repubblica a cui i cittadini e le cittadine italiane votarono per la prima volta con suffragio universale.

Dunque nel corso dell’Ottocento e del Novecento il diritto viene assunto come una legge prodotta da un Parlamento rappresentativo con il fine di superare la tradizionale stratificazione sociale.

“No taxation without representation” è uno slogan la cui traduzione è: “No alla tassazione senza rappresentanza” che negli USA durante gli anni 1750 e 1760 riassumeva una lamentela primaria dei coloni britannici nelle Tredici Colonie, che fu una delle cause principali della Rivoluzione americana.

Per riassumere in breve: molti in quelle colonie credevano che la mancanza di diretta rappresentanza nel lontano Parlamento britannico fosse un rifiuto illegale dei loro diritti come inglesi, e quindi le leggi che tassavano i coloni (uno dei tipi di leggi che si applicano alla maggior parte delle persone direttamente), e altre leggi che si applicavano solo alle colonie, erano incostituzionali.

Tuttavia, durante il periodo della rivoluzione americana, solo 1 su 20 cittadini britannici aveva rappresentanza in Parlamento e nessuno dei quali faceva parte delle colonie.

  • Civil law: modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano sviluppatosi dapprima nell'Europa continentale e poi in moltissimi stati del pianeta, all'interno della cornice dottrinaria del diritto romano-giustinianeo. La loro caratteristica precipua è che i loro principi fondanti sono codificati in un sistema di riferimento che funge da fonte primaria della legge. A partire da sistemi deduttivi elabora regole generali astratte.
  • Common law: modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato sui precedenti giurisprudenziali più che su codici o, in generale, leggi e altri atti normativi di organi politici. La sua cornice dottrinaria, che usa un sistema induttivo, dà forza vincolante a provvedimenti giurisdizionali (generalmente sentenze) pronunciate in passato da un giudice nel corso di un processo, su fattispecie identiche o analoghe a quella in esame, in base al principio che sia iniquo trattare fatti simili in modo diverso in occasioni diverse (dottrina del precedente).

Fonti del diritto

Si definisce la fonte del diritto come l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè abilitate ad innovare all’ordinamento giuridico stesso.

  • Diritto Stato: articoli costituzionali (art. 138-139 Cost.).
  • Direttive comunitarie-Unione.
  • Regolamenti comunitari.
  • Legge ordinaria (art. 70-74-117.1 Cost.; art. 1 Preleggi).
  • Decreti legge (d.l.).
  • Decreti legislativi (d.lgs.) (art. 76-77 Cost.).
  • Regolamenti governativi (art. 1-3-4 Preleggi; art. 17 legge 400/1988; art. 117.6 Cost.).
  • Consuetudini (art. 8 Preleggi; art. 10 Cost.).
  • Regioni: leggi regionali (art. 117 II-III-IV comma Cost.).
  • Regolamenti regionali (art. 117 VI comma Cost.).

Le Disposizioni sulla legge in generale, dette anche Preleggi, sono un insieme di articoli emanati con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 con cui fu anche approvato il codice civile italiano.

Il primo capo delinea le fonti del diritto, ossia: le leggi, i regolamenti e gli usi/consuetudini.

Progressivamente lo Stato ha perso il monopolio normativo, oggi infatti si contemplano regole giuridiche anche non statali.

27/09/17

Gli art. dal 70 al 74 e l’art. 138 della Costituzione sono considerati (in particolare dal normativismo estremo, la cui visione tende a perdere l’interesse nel contenuto come successe con le leggi razziali) poiché insegnano come si produce una legge; sono “disposizioni sulle disposizioni”.

  • Diritto: insieme di regole;
  • Legge: fonte per eccellenza, atto normativo che pone regole giuridiche nel nostro ordinamento;
  • Disposizione: proposizione normativa che contiene una regola giuridica e si fa norma quando qualcuno la interpreta; la norma dunque non è più una regola astratta ma diviene attualizzata e concreta; l’interprete cala nella realtà la disposizione quindi essa è nulla se non viene considerata attraverso il filtro di chi la legge e le attribuisce un significato.

La legge è un atto normativo prodotto dal Parlamento, ossia è il prodotto finale dell’attività collettiva esercitata dalle Camere.

Gli articoli dal 70 al 74 (collegati agli art. 1 e 64) insegnano come fare una legge ma bisogna ricordare che a ciò si è arrivati con un processo storico imprescindibile: Illuminismo, Rivoluzione Francese.

Da Montesquieu dunque ci fu la necessità di superare le diseguaglianze e fu elaborata l’ipotesi della divisione dei poteri. Infatti se il potere si fonda a capo di un’unica persona nasce una situazione di assolutismo.

Bisogna perciò distinguere:

  • Oggettivamente: le istituzioni del potere esecutivo, legislativo e giudiziario;
  • Soggettivamente: la funzione esecutiva è esercitata dal Governo, quella legislativa dal Parlamento e quella giudiziaria dai giudici.

Il potere legislativo è attribuito al Parlamento in quanto esso è unico organo rappresentativo secondo l’art. 74.

Inoltre secondo l’art. 1.2 viene distinta la titolarità della funzione legislativa dall’esercizio concreto e ordinario della sovranità che non è lasciata direttamente al corpo sociale, ma ai suoi rappresentanti in Parlamento.

Tuttavia ci sono dei momenti in cui la sovranità è diretta, ed è il caso del referendum.

Il Parlamento è composto da due Camere: la Camera dei deputati (Montecitorio) e il Senato della Repubblica (Palazzo Madama). Il governo deve ottenere la fiducia da entrambe le Camere.

La Camera dei deputati è composta da 630 deputati eletti dal popolo. Il Senato della Repubblica è composto da 315 senatori eletti dal popolo. Ai senatori eletti vanno aggiunti i senatori a vita.

I deputati possono essere eletti da tutti i cittadini italiani in possesso dei diritti civili che hanno compiuto 18 anni di età. Possono essere eletti alla Camera dei deputati tutti i cittadini italiani in possesso dei diritti civili che hanno compiuto 25 anni di età.

I senatori possono essere eletti da tutti i cittadini italiani in possesso dei diritti civili che hanno compiuto 25 anni di età. Possono essere eletti al Senato tutti i cittadini italiani in possesso dei diritti civili che hanno compiuto 40 anni di età.

Oggi l’asse principale si sta spostando dal Parlamento al Governo perciò l’idea stessa di rappresentanza (il cui significato è agire nell’interesse dell’altro), quindi l’art. 1.2, è in crisi.

Legge elettorale

La legge elettorale è quel mezzo diretto a trasformare il voto in seggio per questo essa è quanto di più strategico ci sia in un ordinamento.

Essa può operare secondo due logiche:

  • Proporzionale: sistema di elezione tale per cui si assegnano più seggi a chi prende più voti, meno a chi prende un numero inferiore di voti; così facendo si dà spazio a entrambe le parti di rappresentanza.
  • Maggioritario: i seggi sono assegnati sempre e solo a chi prende più voti; la rappresentanza è limitata alla sola maggioranza presente in Parlamento.

Diventa problematico quando non consente le preferenze, blocca le liste e assegna premi di maggioranza perché si innesca un meccanismo partitico.

“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere”. L’art. 70 nella sua prima parte richiama la teoria della separazione dei poteri di Montesquieu, mentre l’avverbio “collettivamente” richiama la rappresentanza.

L’art. 64.3 prevede due tipi di quorum:

  • Il quorum strutturale o costitutivo indica il numero o la percentuale minimi di aventi diritto che debbono essere presenti a una riunione o partecipare a una votazione, affinché sia ritenuta valida e possa avere gli effetti proposti. Corrisponde, in sostanza, al numero legale.
  • Il quorum funzionale o deliberativo indica il numero o la percentuale di voti a favore minimi da ottenersi perché un candidato possa essere eletto o una proposta possa essere approvata.

Con ciò si capisce come il Parlamento sia l’unico organo nel quale si scontrano quotidianamente maggioranza e opposizione; nel Governo è presente una coalizione di persone che esprime un proprio ordinamento politico.

Il momento di sintesi fra maggioranza e opposizione non è presente nel Governo perché al suo interno non ci sono contemporaneamente una maggioranza e una minoranza.

Per questo motivo l’organo più importante a cui è affidato il compito di produrre leggi è il Parlamento.

2/10/17

  • Atti giuridici: sono un genus che ha rilievo nel mondo giuridico; è un comportamento consapevole e volontario che dà luogo a effetti giuridici.
  • Atti normativi: sono una species contenuta all’interno del genus; è un atto giuridico che ha come effetto la creazione, modifica o abrogazione di norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento.
  • Fatti giuridici: eventi naturali o sociali che producono conseguenze rilevanti per l’ordinamento.

Tramite gli art. 1-64-70 si capisce che la carta costituzionale italiana assegna un ruolo essenziale al Parlamento e per questo si dice che il paese ha una forma di governo di tipo Parlamentare.

Nella realtà dei fatti però questo risulta essere sempre meno vero in quanto il Parlamento viene ad avere un ruolo sempre meno centrale.

Nella carta costituzionale si mette al centro del sistema il Parlamento.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Niki1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Minnei Enrico.
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