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Diritto comune

Il programma è la prosecuzione di quello dell’anno scorso. L’idea è quella di un corso laboratorio.

Lo stato giuridico degli ebrei

In precedenza si è trattato fino al XVI secolo, adesso faremo la parte successiva e per tale ragione c’è un programma nuovo e rinnovato.

Libri

  • Vittorio Colorno, Gli ebrei nel diritto comune fino alla prima emancipazione
  • David Kertzer, Il prigioniero del papa re

I due testi sono complementari: per comprendere la seconda parte è essenziale il secondo testo. L’importante è comprendere che è un problema di storia comune, nostro, perché si mettono in gioco principi e questioni che riguardano la condizione giuridica di tutti; gli ebrei in quel momento sono solo la parte più debole di quel rapporto e sono il terreno su cui lo stato pontificio può mettere a punto i suoi strumenti. Il problema non è solo un problema ebraico, bensì comune. Il problema di fondo è il rapporto tra il diritto naturale e il diritto positivo (che proviene dall’autorità politica).

Esami

Qual è stata la condizione giuridica degli ebrei e perché si differenzia da quella precedente

  • Lunedì 16 dicembre
  • Martedì 21 gennaio
  • Martedì 4 febbraio

Descrizione di una miniatura

Qui troviamo la miniatura di un manoscritto; essa rappresenta diavoli e dannati impegnati in diverse attività poco piacevoli i dannati: ci sono uomini e donne che bruciano, alcuni appesi in testa in giù, alcuni legati in alcune maniere, alcuni diavoli torturano uomini, altri donne, pentolino dove bollono dannati e un fumetto con una dicitura. Lucifero è satana: un diavolaccio seduto su un trono con teste di cane che rosicchiano dei dannati. La cosa importante è che al secondo livello troviamo due pentoloni messi a bollire sul fuoco e i diavoli che gettano delle persone in questi pentoloni; Se ci fai caso sono guerrieri in armatura: essi portano elmo e maglia. Dall’altra parte, invece ci sono dei personaggi che non indossano armi ma un bizzarro cappello a punta, sul pentolone c’è la scritta judei, ovvero “ebrei”.

Quindi, per l’autore di questa miniatura non solo gli ebrei andranno all’inferno ma queste persone sono individuate non soltanto dalla scritta, quanto dai caratteri che li rendono riconoscibili: barba lunga e cappello. Tutti questi personaggi hanno questo bizzarro cappello. Questo ci porta a parlare del nostro problema, ovvero della condizione giuridica degli ebrei, caratterizzata innanzitutto da una questione: gli ebrei sono distinti e separati dai cristiani, con una situazione giuridica a parte, distinta.

La cosa importante è che gli ebrei devono poter essere distinti, non solo giuridicamente, ma anche visivamente: hanno barbe lunghe (elemento non sufficiente), hanno come indumento un cappello in testa di una forma caratteristica ed esclusiva unica che li distingue. Quindi non solo gli ebrei hanno una condizione giuridica diversa, ma devono anche poter essere distinti semplicemente guardandoli e questo può avvenire solo mediante l’introduzione di un qualcosa che segnali che sono ebrei.

Questi sono i caratteri fondamentali della condizione giuridica degli ebrei nell’età del diritto comune ed è una condizione giuridica distinta e la necessità di distinguerli anche visivamente. Gli ebrei e i cristiani non devono mischiarsi, pur convivendo negli stessi luoghi. Buona parte degli sforzi dei giuristi ma soprattutto del legislatore saranno volte ad approfondire ed aggravare la distanza che separa ebrei e cristiani e dall’altra parte a trovare il modo di trovare un modo per distinguere, anche fisicamente gli ebrei dai cristiani.

Gli antisemitismi del XX secolo hanno avuto problemi analoghi e hanno cercato di giustificare e rendere in maniera più evidente la distinzione di carattere fisico, anche sottolineando l’esistenza di caratteri somatici diversi che noi troviamo in molte miniature di età medievale (nasi importanti, idea di una difformità dell’ebreo dal cristiano); è importante tenerlo a mente. I problemi nascono perché, in realtà, i due mondi tendono a mescolarsi: entrambi sono normali uomini e vivono negli stessi quartieri e nelle stesse case. Questo è un problema. Vedremo, quindi, sei secoli, i tentativi di separare rigorosamente i due mondi.

La separazione tra ebrei e cristiani

Il problema della separazione tra ebrei e cristiani è un problema relativamente recente: nasce abbastanza tardi e per un tempo lungo il problema non si è posto. Gli ebrei, fino a due/tre secoli prima dell’inizio dell’era cristiana vivevano soprattutto nella terra d’Israele (quella che noi chiamiamo Palestina); ma erano presenti anche entità ebraiche abbastanza numerose nella zona della Mesopotamia (Babilonia e dintorni), dovuta al fatto che nel 587 il re di Babilonia conquista e distrugge Gerusalemme e quindi deporta più o meno 20000 persone a Babilonia e quella popolazione (che costituiva la classe dirigente) dell’antico regno ebraico dà origine ad una presenza abbastanza forte in Mesopotamia.

Poi, alla fine del VI secolo a.C. con l’avvento di Ciro, gli ebrei ricevettero il permesso per tornare a Gerusalemme e ridaranno vita ad uno Stato d’Israele, seppur sotto il controllo persiano. Passeranno attraverso la conquista di Alessandro Magno, si emanciperanno dai successori di Alessandro Magno; alcuni ebrei si trasferiranno in Egitto e poi, questo complesso mondo. Nel I secolo a.C. verrà assorbito dall’espansione romana (nel senso che Israele rimane regno formalmente indipendente ma è attratto inevitabilmente dall’orbita della superpotenza del momento, ovvero Roma). Questo implica che gli ebrei, popolano, seppur in ridottissima minoranza, l’impero romano.

Non ci sono ebrei solo nell’antica terra d'Israele, non ci sono solo in Egitto: ci sono ebrei in tutta la parte orientale dell’Impero ma anche in Occidente, a Roma, ad esempio. Già nel I secolo a.C. troviamo una piccola comunità ebraica a Roma. Non sappiamo bene quando vi sia arrivata, né molte altre informazioni, ma sappiamo che c’è e che c’è ancora oggi.

Condizione giuridica degli ebrei nell'impero romano

Gli ebrei nell’impero romano sono nella condizione di chiunque altro, non esiste uno status giuridico distinto; gli ebrei hanno uno status giuridico che dipende dalla loro cittadinanza, quale essa sia. Quindi, se sono cittadini romani sono cittadini romani. Un esempio celebre di cittadino ebreo che è anche cittadino romano è San Paolo, che rivendica orgogliosamente il suo cittadino romano. Ma non tutti gli ebrei lo erano. C’erano cittadini romani, c’erano latini: ognuno considerava la propria cittadinanza e faceva semplicemente parte di questo mondo, che è l’impero romano, e quest’ultimo si aspettava dai suoi cittadini che obbedissero e pagassero le tasse. Lo stato non era interessato alla loro religione; l’impero romano permette a tutti di continuare a praticare il loro culto tradizionale, anzi, tende ad inglobare questi culti.

Il Pantheon di Roma (che attualmente è una chiesa) un tempo era un tempio dedicato a tutti gli dei. Roma, quindi, accoglie tutti i culti, anche i più stravaganti. È una città cosmopolita, una città estremamente variegata dove si può trovare di tutto, compreso qualsiasi culto: da quelle tradizioni di origine antichissima del Lazio, ai misteri orientali e anche gli ebrei che praticano il culto nella forma che la loro legge prevede. Non hanno particolare difficoltà perché, in realtà, a Roma i culti non interessano, o meglio, interessano come poteva interessare alle società e alle città antiche: il culto (non il credere in Dio) gli atti culturali (tra cui i sacrifici e le preghiere) sono parte integrante, nella tradizione antica, della condizione di cittadino: i cittadini di una qualsiasi città sono tenuti a praticare il culto tradizionale della loro civitas (non sono tenuti a credere in ciò che fanno, possono sorridere o credere a quei miti).

È interesse della res publica essere in rapporti giuridicamente corretti e pacifici con la divinità, qualsiasi essa sia e impetrare il favore della divinità è possibile solamente mediante gli atti di culto; quindi è necessario praticare il culto. È vero, peraltro, che assumere una funzione pubblica a Romano implica anche assumere il culto pubblico, che è tipico di Roma: non si può essere magistrati a Roma senza praticare il culto tradizionale romano, non si possono assumere funzioni nelle provincie senza praticare il culto del genio dell’imperatore; questo sarà sempre più vero mano a mano che gli imperatori reclameranno per sé una posizione divina o quasi divina.

Problemi religiosi e giuridici

Qui sorgono dei problemi che non sono generalmente per le popolazioni dell’impero, perché tutti praticano una religione di tipo politeistico (dove c’è spazio per un dio in più). Per esempio, se sono un cittadino romano, abito a Roma e ho anche un incarico pubblico posso praticare il culto pubblico, ma nel privato posso essere un seguace di qualsiasi altra cosa. Ma per gli ebrei è diverso perché la religione ebraica è una religione rigorosamente monoteista: è una religione per cui Dio è uno solo ma soprattutto Dio è solo quello lì. Anche per i filosofi romani e greci la divinità in ultima istanza era unica, ma era una verità di tipo filosofico che ammetteva, poi, una varietà di declinazioni nazionali e culturali: i filosofi greci sanno che Dio è uno perché l’unità è la perfezione, Dio è certamente uno ma questo non impedisce di venerarlo in modo diverso.

Per la tradizione ebraica questo non è possibile: Dio è solo il Dio del Sinai, il Dio dell’esodo, il Dio dell’alleanza; gli altri non sono dei. Quindi non è pensabile per un ebreo di praticare altri culti. Questo poteva essere un problema. Ma non lo è per una ragione, una ragione ben precisa: perché si tratta comunque della religione tradizionale di un popolo sottomesso (che i romani tendenzialmente rispettano) e perché tutto ciò che i romani chiedono, in fin dei conti, fino a che ci sarà il tempio di Gerusalemme, ovvero fino al 70 d.C. sarà di praticare un sacrificio tutti i giorni per l’imperatore e il popolo romano.

Gli ebrei sono dispensati dagli atti di culto purché preghino il loro Dio per l’imperatore e il popolo romano; per il resto, dal punto di vista religioso, possono fare come vogliono. Gli ebrei quindi possono assumere ruoli pubblici, possono persino, seppur con qualche dispiacere dalla parte romana e qualche opposizione, praticare la propria religione e diffonderla. C’è un buon numero di persone all’interno dell’impero che simpatizzano la religione ebraica, che magari non condividono pienamente la legge ebraica (come il passo della circoncisione) e che, tuttavia, per tutto il resto seguono la legge ebraica.

Non di meno, gli ebrei, in quanto tali, conservano la loro condizione: sono uomini liberi e se sono cittadini romani hanno gli stessi diritti di tutti i cittadini romani, non hanno una condizione giuridica diversa. Questo rimane vero, nonostante questi problemi, anche successivamente; nel 212 quando la Costituzione antoniniana estende la cittadinanza romana a tutti gli uomini liberi dell’impero, gli ebrei diventano cittadini romani al pari di tutti gli altri.

Cambiamenti nel IV secolo

Le cose iniziano a cambiare nel IV secolo e cambiano perché a partire dal 313, in modo sempre più deciso, il cristianesimo sostituisce l’antica religione romana come religione pubblica dell’impero. Il 313 è l’anno dell’editto di Milano e l’imperatore Costantino e l’imperatore Licinio (siamo nell’età in cui c’è un imperatore per l’Oriente e uno per l’Occidente) a Milano promulgano un editto con cui definitivamente viene concesso ai cristiani la libertà di praticare la loro religione. Questo di per sé non sarebbe un problema, perché già nel 311 vi era stata una cosa simile. Ma nel 313 la differenza più grande è che Costantino è cristiano e da lì in poi tutti gli imperatori saranno cristiani; la religione che fino a quel momento era illecita, perseguitata diventa lecita e, anzi, diventa la religione dell’imperatore e a partire dal 380 d.C. diventa la religione ufficiale dell’Impero romano (editto di Tessalonica, che è la prima costituzione del codice di Giustiniano, in cui si dice che tutti nell’impero devono praticare l’attività cristiana credendo nel Dogma della trinità

Le cose cambiano in quel preciso momento. Fino a questo punto gli ebrei sono cittadini romani. Da quel momento, in poi, si susseguiranno una serie di interventi normativi, di costituzioni imperiali che gradualmente costruiranno per gli ebrei condizione giuridica diversa distinta, che rimarrà caratteristica fino al XIX secolo.

Introduzione del problema stesso della condizione giuridica degli ebrei che sorge in un certo momento, principalmente per la combinazione di 2 fattori: primo la tradizionale perché comune nell’antichità, idea per la quale essere cittadini implicava l’adesione alle pratiche cultuali considerate parte del diritto pubblico della città stessa (concerne soprattutto la dimensione sacra);

Fattori di compressione dei diritti degli ebrei

  • Essere cittadini implicava aderire alla religione ufficiale
  • Il secondo fattore che si combina con il precedente e porta ad una situazione di compressione dei diritti degli ebrei è legato alla diversa natura della nuova religione ufficiale che l’impero assume dal 380 d.C. (Con l’Editto di Tessalonica l’impero assume come culto ufficiale il cristianesimo).

Il problema è che il cristianesimo, rispetto alla religione tradizionale, si basa non tanto su attività cultuali, ma su un’adesione, una dottrina, una fede e quindi per aderire alla religione cristiana non è sufficiente semplicemente praticare un culto, occorre condividere una fede (come per l’ebraismo: è una legge che presuppone la fede in un Dio unico e solo verso quella divinità; pertanto né ebrei né cristiani possono transigere su questo punto, possono pensare di praticare culti diversi dal proprio pur conservando la propria fede).

La combinazione di tutto questo produce, oltre ad un risentimento, una situazione di progressivo sfavore per gli ebrei; questo sfavore che si sostanzia in una legislazione che comincia nel IV secolo che colpisce gli ebrei nella loro condizione giuridica e nella loro capacità di agire. Comprime questa loro capacità d’agire, nel senso che interdice loro una serie di facoltà e possibilità che altrimenti erano riconosciute a tutti gli altri cittadini romani. Mentre interdice gli ebrei cose che per altri erano lecite, si preoccupa di proteggere la libertà degli ebrei di rimanere ebrei (mentre questa libertà non c’è per altre religioni: come pagano o altri che sono costretti a convertirsi al cristianesimo), li protegge da costrizioni, atti di violenza, però mentre li protegge, ne limita anche la capacità.

Il nostro problema è fino a che punto si spinge la limitazione della capacità d’agire degli ebrei? Anche in tempi recenti c’è chi ha messo in dubbio la loro protezione. Colorni discute ampiamente di questo problema. La questione è importante anche in prospettiva molto recente. Se noi condividiamo, come fa lui, che questa legislazione ha impedito loro di esercitare liberamente, salvo dispense occasionali, allora significa che nel momento in cui questa interdizione non c’è più, quando ci sono di dispense, la loro condizione giuridica si riespande.

La storiografia ha messo in dubbio che questa tradizione giuridica abbia conservato agli ebrei la loro condizione di liberi e di cittadini, vi è stato chi ha messo in dubbio queste limitazioni. La questione è importante perché se accediamo all’interpretazione secondo cui questa legislazione ha compresso la condizione giuridica degli ebrei, ma non li ha privati di certi diritti (salve dispense) = significa che nel momento in cui non ci sono più interdizioni, la capacità giuridica si riespande esattamente come per gli altri (non vengono loro conferiti nuovi diritti che prima non avevano, semplicemente si rimuovono gli ostacoli che impedivano a quei diritti di espandersi completamente). Se, viceversa, si accetta un’altra visione, bisogna ammettere che ad un certo punto agli ebrei è stato conferito ex novo qualcosa che prima non avevano (ad esempio la condizione di liberi o di cittadini) e bisogna dire che precedentemente non erano né liberi, né cittadini.

L’idea della compressione è stata sempre prevalente nei secoli, fino ad oggi, l’altra è riproposta in senso anti-giudaico e non fa totalmente i conti con le fonti, che sono la chiave interpretativa della tradizione giuridica. 2 passaggi del codice di Giustiniano libro 1 titolo 9→ troviamo la disciplina di fondo della condizione giuridica degli ebrei; il titolo: “degli ebrei e degli adoratori del cielo.”

“Gli ebrei Legge ottava secondo cui vivono secondo il diritto comune romano, devono rivolgersi ai giudici ordinari per le controversie, salvo arbitrato”, non secondo un diritto speciale, a loro riservato: l’idea è che gli ebrei siano cittadini romani che vivono secondo il diritto romano comune; questo è un retaggio di una situazione precedente al IV secolo quando l’impero romano non era un impero cristiano, il problema di una tolleranza religiosa nei confronti degli ebrei non si poneva o almeno non si poneva nei termini in cui si porrà successivamente.

Costituzione n. 18: “Con questa legge destinata a valere in eterno, stabiliamo che nessuno degli ebrei a cui tutte le leggi...”

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maria_teresa98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto comune e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Zendri Christian.
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