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Il legislatore circonda di cautele la possibilità che vengano acquistati determinati beni da parte della società
che si è costituita da poco.
Le azioni sono dei quanta discreti (= quote) che rappresentano il capitale sociale e sono tutte uguali. Molto
spesso le azioni sono anche dei “titoli di credito” che vengono inserito nel certificato azionario. Ma ci sono
delle eccezioni in cui la società decide di non emettere credito.
• L’assemblea può decidere di non emettere azioni.
• Società quotate Ł particolarità del sistema italiano. In una società quotata il frazionamento del
capitale sociale è molto frazionato (ci sono molti soci).
** il legislatore negli anni ’80 creò la “monte titoli spa” che aveva lo scopo di gestire le quote delle
società quotate. A partire dal ’98 le quote delle società quotate sono “dematerializzate” (= le cartule
delle azioni sono state distrutte).
Art. 2346 c.c. “Emissione delle azioni.
La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto
può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e
circolazione. 37
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale
sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si
applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e
per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa
assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del
capitale sociale.
Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o
servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il
voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di
emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la
legge di circolazione”.
** l’atto costitutivo può prevedere l’esclusione dell’emissione dei titoli di credito o prevedere l’utilizzazione
di diverse tecniche di legittimazione o di circolazione.
Art. 2347 c.c. “Indivisibilità delle azioni.
Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a
uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti”.
** le azioni sono indivisibili e sono dei quanti discreti! Il fatto che siano indivisibili non vuol dire che
debbano avere un solo titolare.
Quando si hanno più titolari Ł è difficile che la gestione sia facile da attuare in quanto la contitolarità non è
un fenomeno molto efficiente. Cosa fa il legislatore? Inserisce la gestione condivisa in cui i diritti sono gestiti
da un rappresentante comune.
** se il rappresentante comune non è stato nominato le disposizioni inviate anche a un solo socio sono
efficaci nei confronti di tutti.
Le azioni sono indivisibili e non possono essere ulteriormente frazionate!
Non è necessario che tutte le azioni emesse dalla società attribuiscano gli stessi diritti ai soci in quanto ci
sono diverse categorie di azioni che conferiscono diversi diritti.
** categorie!
Art. 2348 c.c. “Categorie di azioni.
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite
di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti
imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti”. 38
** le azioni sono di uguale valore. Si possono creare anche azioni di categoria diverse e tutte le azioni
appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritto Ł le azioni devono essere caratterizzate
da uguaglianza assoluta.
I mercati non si possono rivolgere a soggetti perfetti ma si rivolgono a soggetti razionali e di conseguenza
non si può inserire sul mercato un prodotto per un consumatore ideale ma bisogna inserirlo per un
consumatore razionale.
22.aprile.2016, pomeriggio:
Art. 2350 c.c. “Diritto agli utili e alla quota di liquidazione.
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante
dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all'articolo 2447bis, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali
correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di
individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali
azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei
limiti degli utili risultanti dal bilancio della società”.
** utili = prodotti positivi. Quota di liquidazione = aspettativa che il socio ha quando sono stati pagati tutti i
crediti (il socio non è mai creditore della società in quanto socio e diventa creditore solo alla fine della
liquidazione, dopo che sono tutti pagati tutti i creditori).
Possono essere creati azioni privilegiati in relazione alla distribuzione degli utili.
Art. 2351 c.c. “Diritto di voto.
Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di
voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare
la metà del capitale sociale.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in
relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura
massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere
dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata,
secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di
amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le
medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano”.
** ogni azione attribuisce un diritto di voto. Teoricamente è possibile emettere azioni senza diritto di voto
anche non quotate in borsa.
Azioni postergate nelle perdite Ł azioni come le altre, ma quando ci siano perdite nel capitale sociale prima si
riducono le azioni di categoria ordinaria e soltanto dopo si va a erodere anche le azioni postergate.
Azioni privilegiate Ł hanno degli utili che vengono attribuiti in maniera superiore. 39
Azioni con diritto di voto limitato Ł i soci hanno diritto di voto soltanto nelle assemblee straordinarie ma non
possono votare nelle assemblee ordinarie.
Art. 2376 c.c. “Assemblee speciali.
Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le
deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche
dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie”.
** esistenza per legge di una organizzazione di categoria specifica. Assemblea speciale che si esprime a
maggioranza (rinvio alle norme sulle assemblee straordinarie).
Le azioni possono essere anche soggetto di pegno (= diritto di pegno). Il socio che si finanzia nei confronti di
un terzo può costituire una garanzia reale sulle proprie azioni nei confronti del terzo.
** disciplina applicabile anche nelle società di persone.
Il pegno, nel diritto civile, fa riferimento ad un bene mobile o un credito. Per molto tempo si è discusso sulla
natura giuridica della partecipazione sociale. Per alcuni la partecipazione sociale è una qualità di parte
(impostazione portata al massimo della notorietà da Gerardo Santini e Francesco Galgano).
** teoria che dopo la morte di Galgano nessuno sostiene più.
La Cassazione afferma che in tutte le società la partecipazione è un bene immateriale. Es. di beni immateriali
Ł marchio – brevetto. Le norme che si applicano? Le norme dei beni!
Tutte le partecipazioni sociali hanno natura di beni immateriali.
Art. 2352 c.c. “Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni.
Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore
pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le
azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al
versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si
offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato
alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si
estendono alle azioni di nuova emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle
somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il credit