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REGOLE SULL'ANNULLABILITÀ

art. 2377 secondo comma. Tutte le volte che abbiamo una delibera viziata e il vizio non è uno dei 4della nullità, la delibera può essere annullata. Quindi l’annullamento è il rimedio generale. La nullitàè il rimedio speciale perché si applica soltanto nei 4 casi indicati

L’annullabilità si applica tutte le volte che c’è una delibera contraria alla legge o allo statuto.

Chi può impugnare?

  • I soci assenti
  • I dissenzienti: chi ha votato contro
  • Gli astenuti o non votanti
  • Gli amministratori
  • Gli organi di controllo

Le delibere annullabili possono essere solo quando ricorrono congiuntamente impugnate dai soci 3 requisiti:

  1. Essere assenti/dissenzienti/astenuti/non votanti
  2. Devono avere diritto di voto su quella delibera.
  3. Da solo o insieme agli altri soci con cui fanno l’impugnazione devono avere almeno il 5% del capitale.

I soci che NON rappresentano la parte

del capitale indicata e quelli PRIVI di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa, hanno diritto al risarcimento del danno. Quindi non possono impugnare la delibera, ma se ha provocato loro un danno, possono farlo valere e chiedere il risarcimento alla società. Tempi: hanno un termine di 90 gg dalla data in cui la delibera è stata iscritta al registro delle imprese o è stata trascritta nel libro delle delibere dell'assemblea. C'è la possibilità di il vizio: - La delibera può essere sostituita con un'altra presa in conformità della legge e dello statuto. - Ipotesi di semplice irregolarità: vizi che non sono così gravi: Hanno partecipato all'assemblea delle persone non legittimate (es. il socio ha portato tutta la famiglia all'assemblea). La loro presenza non indica vizio se la partecipazione non è stata determinante per il quorum costitutivo (non sono stati conteggiati).

E grazie a loro l'assemblea si è potuta svolgere), c'era già il quorum. Abbiamo contato male i voti. Es. c'erano 123 mila azioni presenti, hanno votato a favore 102 623 azioni ed io per sbaglio ho contato 102 723. Non è regolare. Ma se la maggioranza è stata comunque raggiunta per avere l'approvazione, se ne ho fatti 100 più 100 meno non è un vizio). Se ci troviamo con un verbale incompleto o inesatto (non mancante), ma si riesce comunque a capire il contenuto, degli effetti e se la delibera è valida o meno. Quindi se quel documento anche se incompleto, permette di capire queste cose io non posso impugnare, perché contesterei un vizio del tutto informale. - Fino a 25 anni fa i giudici erano abituati a individuare un terzo vizio NON SCRITTO NEL CODICE né scritto da nessuna parte, chiamato: Molto spesso l'inesistenza della delibera. Delibere venivano dichiarate inesistenti: più grave della nulla:

Qualcosa che non c'è. I giudici dicono che delle volte SEMBRA che ci sia una assemblea ma è solo un simulacro. Ma con la riforma del 2003 il legislatore ha deciso che l'inesistenza non esiste. Ma con una sentenza di sezioni unite della cassazione di ottobre 2021 sembra tornata in auge l'inesistenza.

SRLArt. 2479. L'assemblea NON è un organo obbligatorio come nelle spa. I soci nello statuto possono prevedere che la decisione venga presa senza riunire l'assemblea (in alcuni casi).

In alternativa alla riunione dei soci anche in forma telematica, lo statuto può prevedere che la decisione venga presa tramite forma scritta: vuol dire che il socio riceve a casa una lettera dall'amministratore con su scritto "caro socio dobbiamo decidere su questo punto, tu sei favorevole o contrario? Grazie rispondimi entro 20 gg", il socio risponde con una e-mail o una raccomandata risponde se è a favore o no/si astiene.

Quando gli amministratori ricevono i voti, li sommano, quando capiscono che hanno raggiunto la maggioranza la decisione è stata presa. Qua si chiama decisione nonCommentato [GC74]:delibera. Tramite questa forma scritta si può decidere tutto tranne: - La modifica dell'atto costitutivo - Decisioni di azioni importanti In questi casi si riunisce l'assemblea. E applichiamo l'art. 2479-bis: procedura tramite voti: quorum costitutivo, deliberativo (uguale alle spa) Impugnazione delle decisioni: Art. 2479-ter prevede la disciplina dell'invalidità delle decisioni: - A differenza delle spa nelle S.r.l. NON SI DISTINGUE tra nullità e annullabilità - Nelle S.r.l. quindi esiste un solo vizio: le decisioni dei soci che non sono prese in invalidità: conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito (chi non ha votato a favore), da ciascun amministratore e dal collegio sindacale.

(organi sociali) entro 90 gg dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Termine di 90 gg come Commentato [GC75]:nell’annullabilità della spa- Se si verifica un grave:vizioOggetto illecitoo Oggetto impossibileo Decisioni prese in assenza assoluta di informazioniole decisioni possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro anni.tremodifica dell’oggetto socialeSe si tratta di una prevedendo attività impossibili o illecita:si può impugnare senza limiti di tempo come nelle spa.Differenza importante: al posto della “mancanza del verbale” come nelle spa c’è il concetto diNon hanno messo la mancanza di convocazione perché se io laassenza assoluta di informazione.decisione la prendo in forma scritta non c’è bisogno di nessuna convocazione.Nelle S.r.l. le materie su cui i soci possono essere chiamati a deliberare sono stabilite all’internodello statuto. Art. 2479 i soci decidono

Sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, gli amministratori o i soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale possono sottoporre alla loro approvazione gli argomenti che ritengono opportuni. Le materie di competenza dei soci in una S.r.l. non sono stabilite dalla legge, ma sono definite nello statuto. I soci possono decidere che una decisione venga presa dall'assemblea o da qualcun altro, anche se non è specificato nello statuto.

572. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Quando parliamo di questo organo, ci riferiamo a quell'organo sociale che ha il compito di condurre l'attività dell'impresa. Questo implica sia gestire il business sia amministrare la società, compiendo tutti quegli atti necessari per la vita dell'ente (convocare le riunioni dei soci, richiedere la partita IVA all'agenzia delle entrate, fare le...)

registrazioni delle richieste al catasto ec).SpaNelle spa questo compito può essere affidato a un organo amministrativo, il quale può essere organizzato secondo 3 diversi sistemi chiamati: sistemi di amministrazione e di controllo.I e di controllo nelle spa sono 3:

  1. Sistema tradizionale: quello oggi presente circa nel 99% delle società spa.
  2. Sistema monistico Se vuoi leggi i paragrafi 46-47
  3. Sistema dualistico capitolo 2

La società quando viene costituita all'inizio deve scegliere uno di questi 3 sistemi. Lo possono cambiare durante la vita di una società, occorre una modifica dello statuto (convocare una assemblea straordinaria con la presenza del notaio per modificare lo statuto).

La disciplina dell'organo amministrativo è contenuta nell'art. 2380 e seguenti e si articola in regole sia che riguardano gli aspetti di funzionamento dell'organo (nomina, sostituzione, revoca, requisiti) sia in regole

sui doveri di ciascun componente dell'organo amministrativo e sulle regole sulla responsabilità. Aspetti più importanti della disciplina dell'amministrazione: 1. Quali sono gli amministratori? I compiti che spettano loro sono: - Art. 2380-bis: la gestione dell'impresa: compiere azioni necessarie per attuare l'oggetto sociale. Dunque, consiste nel gestire il business, condurre l'attività di impresa. 2. Caratteristiche dell'organo amministrativo: - Organizzazione: l'amministrazione può essere affidata a un solo soggetto o a più persone. Se è affidata a una sola persona si dice che la società è affidata a un amministratore unico. Se invece è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione (organo collegiale). - Può ricorrere a uno strumento: l'art. 2381 parla di amministratori delegati. È un elemento costante nella struttura dell'organo amministrativo.tutte le società per azioni italiane. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati oppure al (piccolino organo/comitato esecutivo/collegiale che si ha se non si hanno gli amministratori delegati). Se delego degli amministratori delegati ciascuno decide da solo, invece il comitato esecutivo è collegiale e quindi gli amministratori delegati devono riunirsi per decidere.

Quando il consiglio di amministrazione affida la delega questa attribuzione NON è né definitiva né privativa: può essere sempre (il consiglio di amministrativo può togliere l'incarico) revocata.

Può SEMPRE impartire agli organi delegati direttive.

Il consiglio amministrativo può sempre avocare operazioni rientranti nella delega: quando è stata data la delega il consiglio di amministrazione può decidere che una certa operazione particolare deve essere formattata con i tag html.

decisa dal consiglio, pur non togliendogli la nomina. Quando avviene la delega si formano 2 livelli (con compiti e funzioni diverse) all'interno dell'organo amministrativo:

  • Amministratori che NON HANNO la delega: formano il consiglio di amministrazione, il suo compito è fissare i contenuti della delega. Può essere delegato tutto tranne alcune decisioni che non possono MAI essere delegate. Compiti che gli rimangono: Decide sulle materie che non ha delegato o Diventa un organo di vigilanza, di controllo: controlla quello che fanno gli amministratori delegati.
  • delegati: fanno sempre parte del consiglio di amministrazione ma hanno anche il potere di agire da soli. Compiti: Curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliacoluccio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cerrato Stefano.