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CARATTERI DISTINTIVI

La società a responsabilità limitata (art.2462-2483) è una società di capitali nella quale:

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio

o Le partecipazioni dei soci NON possono essere rappresentate da azioni dunque il capitale è diviso in

o quote e NON in azioni, ne deriva il divieto di emettere azioni e il divieto di offerta al pubblico delle

quote(questo rende meno agevole la pronta mobilitazione dell’investimento).

NB: Sono elementi tipologici immodificabili

La s.r.l. è un tipo di società che ricalca le basi della S.p.A. ma consente un’articolazione più snella e una

maggiore partecipazione dei soci nella vita della società: viene dato uno spazio particolare ampio

all’autonomia privata; si vuole avere un modello funzionale e flessibile per le esigenze economiche di

imprese di piccole/medie dimensioni. La differenza principale con le S.p.A. è che nelle s.r.l. la posizione del

socio è centrale.

COSTITUZIONE E STRUTTURA FINANZIARIA DELLA S.R.L.

La costituzione della s.r.l. è simile a quella della S.p.a. MA:

Il richiesto per la costituzione è di 10.000 euro (come regola generale),

capitale minimo legale

tuttavia, oggi è possibile costituire una s.r.l. con capitale inferiore a 10.000€ (anche 1 euro!) al

momento della costituzione, ma dovere di accumulare riserve. In particolare parliamo di S.r.l.

semplificata: 1€; in tal caso, tuttavia, ogni anno va accantonata a riserva legale una quota pari a

1/5 (20%) degli utili netti d’esercizio fino a quando la somma del capitale sociale e della riserva

legale non raggiunga l’importo di 10.000€.

La può essere liberamente formata come nella società per azioni, ma deve

denominazione sociale

ovviamente contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata

Anche la società a responsabilità limitata può essere costituita a In tal caso

tempo indeterminato.

ogni socio può recedere (ad nutum) dalla società dando un preavviso di sei mesi (180 giorni), che lo

statuto può allungare fino ad un anno

Il procedimento è comunque simile a quello per le s.p.a.: 132

1) Stipulazione dell’atto costitutivo, il quale deve essere redatto nella forma di atto pubblico (può

essere sia un contratto sia un atto unilaterale).

2) Iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo (stessa disciplina della s.p.a. in termini di

norme e conseguenze dell’iscrizione).

I CONFERIMENTI

Le entità conferibili sono TUTTI gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (grande

differenza rispetto alla S.p.A.):

Denaro (di default)

Beni e crediti (come nella s.p.a.)

Opere e servizi (NON ammessi per la s.p.a.)

Conferimenti atipici (esempio: know how, clientela): proprio la sicura conferibilità delle prestazioni

d’opera o di servizi permetterebbe l’apporto a titolo di capitale anche si entità “atipiche” che

consistano in prestazioni personali del conferente.

L’attuale principio base è che, come nelle società di persone, anche nella società a responsabilità limitata

possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

Come nelle S.p.A. il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare

globale del capitale sociale; se non è disposto diversamente i conferimenti vanno fatti in denaro.

Andiamo a vedere le condizioni dei singoli tipi di conferimenti:

Conferimenti in denaro. Al momento della sottoscrizione si deve procedere al versamento presso una banca

del 25% dei conferimenti in denaro e dell’intero sovrapprezzo (o dell’intero ammontare se si tratta di

società unipersonale) può essere sostituto dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione

bancaria (per lo stesso ammontare).

Conferimenti in natura. (disciplina semplificata). Non è necessario, come nella società per azioni, che

l’esperto chiamato ad effettuare la valutazione sia designato dal Tribunale, ma è sufficiente che si tratti di

un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione

iscritta nell’apposito albo. Dunque la relazione giurata di stima viene redatta da un esperto nominato dal

socio conferente. Inoltre non è prevista una verifica (revisione) della stima da parte degli amministratori (a

differenza della s.p.a.). I beni devono avere valore almeno pari a quello imputato a capitale (gli

amministratori non effettuano alcuna valutazione, ma verificano l’attendibilità della stima, qualora poi

accertino che il valore del bene è inferiore a quello attribuitogli dall’esperto, il socio sarà tenuto a

corrispondere la differenza).

Conferimento di prestazioni d’opera e servizi. L’intero valore assegnato a tale conferimento deve essere

garantito dalla stipulazione di una polizza d’assicurazione o di una fideiussione bancaria.

NB: non sono comunque conferibili beni futuri o cosa altrui, sussiste comunque una certa esigenza di

certezza. Il socio che non conferisce viene escluso dalle decisioni della società, inoltre si può

Socio moroso.

provvedere ad esercitare la normale azione giudiziaria, o procedere alla vendita coattiva della sua quota ad

altri; qualora la quota non venga acquistata dai soci, la vendita sul mercato è consentita solo se prevista

dallo statuto, diversamente il socio viene escluso e la società trattiene le somme e deve procede a ridurre il

capitale sociale (la s.r.l. non può MAI acquistare proprie azioni). 133

FINANZIAMENTI DEI SOCI

L’introduzione di una specifica disciplina dei finanziamenti dei soci, assente invece nella società per azioni, è

volta a porre un freno al fenomeno, diffuso soprattutto nella società a base familiare, delle società

sottocapitalizzate che operano con ingenti finanziamenti a titolo di capitale di prestito da parte dei soci.

L’art. 2467 stabilisce al riguardo che il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è postergato rispetto

al soddisfacimento degli altri creditori. Il socio/creditore ha un diritto “subalterno” rispetto alla

soddisfazione di altri creditori (“prende” solo dopo che gli altri creditori sono stati soddisfatti).

Inoltre, deve essere restituito alla società se il rimborso è avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di

fallimento della stessa. Sorge l’obbligo di restituzione alla società senza possibilità di dare la prova della

buona fede (art. 67 l.f.).

Questa disciplina si applica ai finanziamenti dei soci, in qualsiasi forma effettuati (quindi, anche ai

finanziamenti indiretti mediante rilascio di garanzie), che sono stati concessi in un momento in cui risulta

un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria

della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. (se la società era sottocapitalizzata e il

socio ha finanziato al posto di conferire allora egli è postergato nel rimborso).

Quote s.r.l. : Nella S.p.A. il capitale sociale nominale è diviso in parti omogenee e standardizzate che

prescindono dalle persone dei soci e dal loro numero. Nella s.r.l. invece il capitale è diviso secondo un

criterio personale, dato che in tale società le quote di partecipazione dei soci non possono MAI essere

rappresentate da azioni. Il capitale della s.r.l. è perciò diviso in parti in base al numero dei soci. Mentre le

azioni sono di ugual valore, le quote possono avere ammontare diverso (a seconda di quanto sottoscritto

da ciascun socio). Esempio: lo statuto stabilisce che l’ammontare di ciascuna quota è di 1 € o suoi multipli, il

socio che sottoscrive capitale per 10€, non avrà 10 quote da 1€, MA un’UNICA quota di 10€.

Vale la regola generale, cioè i diritti sociali sono proporzionali alla partecipazione (salvo diritti individuali) e

le partecipazioni sono proporzionali ai conferimenti (salvo attribuzione diversa in statuto). Con la clausola

statutaria si può attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società

(l’intervento può essere a tutto campo come nelle società di persone: socio non amministratore con diritto

di informativa, attribuzione del diritto di veto ad un socio su determinate delibere etc.) o la distribuzione

degli utili (fermo resta il divieto del patto leonino si può prevedere che un socio abbia diritto a più utili. Ciò

vale solo per gli utili NON per la postergazione o per la minore partecipazione alle perdite); mentre la

modifica di tali diritti viene fatta all’unanimità (salvo diverse disposizioni statutarie).

NB: l’attribuzione è ai singoli soci, NON alle quote. Se X ha un particolare diritto e cede la quota, il diritto in

più non si trasferisce con la quota.

Documentazione. Un’ulteriore differenza delle quote rispetto alle azioni riguarda il fatto che: le quote NON

possono essere rappresentate da titoli di credito (non rappresentano titoli azionari) né possono costituire

oggetto di offerta al pubblico. L’eventuale certificato di quota rilasciato dalla società costituisce semplice

documento probatorio della qualità del socio e della misura della partecipazione sociale, non uno

strumento per la circolazione della stessa.

Trasferimento della quota

È prevista la libera trasferibilità per atto tra vivi o mortis causa (salvo vi siano alcune clausole limitative nel

testamento), però possono essere introdotti al trasferimento:

limiti statutari

Intrasferibilità, ossia è escluso del tutto il trasferimento delle quote (possibile causa di recesso) 134

“mero” gradimento, ossia trasferibilità subordinata al gradimento di organi sociali, soci o terzi

(possibile causa di recesso)

L’atto di trasferimento deve essere fatto con sottoscrizione autenticata da un notaio (con la riforma del

2008 è prevista anche la firma digitale), segue il deposito presso il registro delle imprese entro 30 giorni

(nella S.p.A. libro dei soci ma dato che nelle s.r.l. è stato abrogato si ricorre al registro delle imprese). Se vi è

lite tra più acquirenti: prevale chi ha iscritto per primo nel registro delle imprese (riforma 2008: anche da

parte del commercialista). Efficacia e opponibilità del trasferimento:

• TRA LE PARTI: l’atto di cessione è valido e determina il trasferimento della titolarità della quota dal

cedente al cessionario per effetto del solo (traslativo) delle parti legittimamente

consenso

manifestato.

&bu

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A.A. 2015-2016
153 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher appscuola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mucciarelli Federico M..