Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
-NULLITA SOCIETA
1.NUMERO CHIUSO E LIMITATO DI VIZI
2.EFFICACIA IRRETROATTIVA (EX NUNC) = tutte le operazioni pregresse sono
valide. Dalla dichiarazione di nullità la società dovrà sciogliersi aprendosi la fase
della liquidazione al fine di definire tutti i rapporti e di ripartire tra i soci un eventuale
attivo residuo.
3.VIZIO SANABILE= se i soci riescono a rimediare il vizio di nullità prima della
sentenza questa non può essere più pronunciata.
SRL semplificata ed a capitale ridotto
Nascono con il legislatore del 2008 al fine di ridurre al minimo i costi per la
costituzione e per renderla più accessibile. A causa del capitale sociale così basso,
difficilmente queste attireranno l’attenzione di investitori. Le banche che concedono
finanziamenti sulla base della redditività del progetto e della solidità patrimoniale,
chiederanno delle fideiussioni ai soci a garanzia del finanziamento. In genere si parla
di apertura di credito (FIDO). Il socio che ha assunto la veste di fideiussore non
risponderà solo nei limiti del conferimento ma anche dei debiti della società che
verranno estinti ricorrendo al FIDO.
SRL semplificata
Può essere sia uni che pluripersonale, non vi è un limite di età per i soci ma
l’importante è che siano persone fisiche. Il capitale sociale minimo richiesto va da 1
euro a meno di 10000 euro. Nell’ottica di ridurre al minimo le spese notarili l’atto
costitutivo deve essere redatto secondo un modello standard previsto dal MEF; in
questo modo viene meno l’autonomia statutaria. Nella SRL semplificata occorre
liberare sin da subito tt i conferimenti derogando la disciplina dei conferimenti in
denaro. Nella denominazione sociale occorre indicare SRLS per tutelare i terzi
6
portandoli a conoscenza di una società con un capitale che non è in grado di far fronte
ai propri debiti. La srls può operare sempre con la stessa struttura ma nulla impedisce
la trasformazione in una srl normale. Se si delibera un aumento di capitale sociale
pari o superiore a 10000 euro si passerà necessariamente ad una srl normale.
SRL a capitale ridotto
È stata introdotta in un momento successivo rispetto alla srls. La differenza risiedeva
nel limite di età dei soci che nella srls non poteva superare i 35 anni a pena di nullità.
Tale limite oggi è venuto meno. La principale differenza oggi è che la srlcr è destinata
naturalmente ad una srl normale se l’iniziativa imprenditoriale produce profitti.
Anch’essa prevede un ammontare di capitale sociale che va da 1 euro ad una misura
inferiore a 10000 euro e può essere sia uni che pluripersonale. I conferimenti vanno
eseguiti in DENARO e liberati integralmente. Qui l’atto costitutivo resta espressione
dell’autonomia dei soci con conseguenti spese notarili maggiori rispetto alla srls. Gli
utili potranno essere distribuiti solo dopo aver detratto una quota pari ad 1/5 destinata
ad una riserva che va incrementata ogni anno finchè la sommatoria tra il valore del
capitale sociale e della riserva non raggiunge i 10000 euro. A questo punto la srlcr
diventa automaticamente normale. La riserva può essere utilizzata solo per
imputazione a capitale e per la copertura di eventuali perdite.
SRL unipersonale
Prima della riforma del 1993 non era ammessa per la srl una unipersonalità originaria
mentre era consentita quella sopravvenuta con la previsione che in caso di
inadempienza, dei debiti rispondevano personalmente anche i soci. Con la riforma del
1993 il legislatore ha configurato la possibilità di una costituire una SRL sin
dall’origine con un unico socio. Si aggiungono però delle cautele aggiuntive rispetto
a quella pluripersonale:
1.Tutti i conferimenti devono essere liberati integralmente fin dalla costituzione
oppure entro 30 gg se l’unipersonalità sia sopravvenuta;
2.L’unipersonalità deve essere comunicata sin da subito all’esterno mediante il
deposito di una dichiarazione presso il registro delle imprese contenente tt i dati
anagrafici dell’unico socio ed inoltre in tt i documenti della società vi essere
l’indicazione di società unipersonale.
Se una o entrambe le cautele non dovessero essere rispettate il socio unico risponderà
delle obbligazioni sociali anche con il proprio patrimonio in caso di insolvenza. È
7
uno strumento che rende più agevole una strategia di gruppo (es: la Coca cola ha sede
in Atlanta ha costituito in vari stati europei soc unipersonali controllate così che le
direttive non potranno mai incontrare resistenze da parte di soci di minoranza).
I conferimenti
Sono apporti che i soci corrispondono alla società. La qualità di socio non si acquista
senza effettuato il conferimento. Tali apporti vanno a costituire il capitale sociale. Il
socio, però, non acquista un diritto di credito verso la società in seguito all’apporto
ma al contrario può sopportare il rischio della perdita del conferimento senza alcuna
pretesa verso la società. La restituzione parziale o totale del conferimento può
avvenire in 2 casi: 1.Se l’assemblea delibera una riduzione del capitale sociale;
2.Se in seguito alla liquidazione residua un attivo i liquidatori devono rimborsare il
conferimento.
Qualora venga conferito un bene immobile la società diviene piena proprietaria non
avendo alcuna limitazione. Il rimborso dei conferimenti può avvenire anche per
equivalente in denaro.
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare
globale del capitale sociale. Se l’atto costitutivo non indica l’oggetto del
conferimento questo si presume sia in denaro.
1.Conferimenti in denaro
Sono conferimenti che non richiedono procedure di stima e non devono essere
necessariamente liberati integralmente al momento della costituzione; è sufficiente
versare un ammontare pari al 25% che in genere vengono depositati presso un conto
bancario a favore della società. Nel caso di mancata costituzione della società questa
somma deve essere rimborsata. In caso di necessità può essere chiesto al socio di
versare la restante parte.
2.Conferimenti in natura
Hanno ad oggetto beni mobili, immobili, immateriali (brevetti), crediti e il
conferimento d’azienda come complesso di beni organizzati. Il problema di questi
conferimenti riguarda la stima, cioè misurare il loro effettivo valore affinchè coprano
l’ammontare del capitale sociale indicato nell’atto costitutivo ed anche l’esigenza di
una tutela reciproca dei soci riguardante il legame tra il valore del conferimento e la
quota di partecipazione (corrispettività).
Nella SPA la stima prevede un procedimento rigoroso diviso in 2 fasi: 1.Perizia
eseguita da un professionista nominato dal presidente del tribunale al fine di garantire
la terzietà del professionista rispetto alla posizione del socio. La perizia deve essere
poi controllata dal notaio ed allegata all’atto costitutivo;
8
2.L’obbligo degli amministratori della società di procedere ad una nuova valutazione
nei sei mesi successivi all’iscrizione nel registro per verificare se il valore indicato
nella perizia corrisponde alla misura del conferimento. Se l’esito di questa seconda
perizia è diverso ma non in misura superiore ad 1/5 non succede nulla poiché ogni
stima ha un suo fattore di opinabilità; se invece tale valore si discosta di oltre 1/5 vi è
l’obbligo degli amministratori di prendere adeguati provvedimenti.
Nella SRL le cautele sono minori proprio perché la compagine sociale è più ristretta;
infatti è richiesta la perizia di un esperto al momento dell’atto costitutivo ma può
essere nominato direttamente dal socio. La perizia deve essere comunque corretta e
veritiera e svolta con il metro della diligenza professionale. Se l’espero commette
errori può essere chiamato a risarcire eventuali danni. Sulla seconda fase il legislatore
nulla dice e quindi secondo taluni gli amministratori sono esonerati da tale controllo;
secondo altri si poiché si tratta di una informazione utile anche per i terzi.
3.Conferimento d’opera o di servizi
Sono conferimenti che prevedono l’impegno del socio a realizzare un determinato
risultato (es: costruire il tetto dello stabilimento) = conferimento d’opera, oppure una
prestazione lavorativa che si ripete nel tempo secondo le modalità indicate nell’atto
costitutivo= conferimento di servizi.
La differenza rispetto ai conferimenti in natura è che mentre quest’ultimi passano
immediatamente nella disponibilità della società, con i conferimenti d’opera o servizi
il socio dovrà continuare a collaborare con la società e quindi l’effettiva acquisizione
della risorsa è rinviata ad un momento successivo portando con se un margine di
incertezza. Nelle SPA questi conferimenti sono vietati mentre dal 2003 sono ammessi
alle SRL con una cautela addizionale al fine di minimizzare il rischio della mancata
acquisizione: è necessario allegare una fideiussione bancaria o una polizza
assicurativa a garanzia degli obblighi assunti dal socio. Nell’ipotesi di
inadempimento la società potrà così recuperare il valore monetario equivalente.
Il capitale sociale
Il capitale sociale indica un ammontare dato dalla sommatoria dei valori dei singoli
conferimenti che devono restare vincolati stabilmente per un valore almeno pari a
quello indicato dal capitale sociale.
L’esistenza o meno di utili distribuibili al termine dell’esercizio avviene grazie al
capitale sociale perché consente di verificare se è stata prodotta o distrutta ricchezza
distribuibile. Occorre quindi partire dal bilancio che è composto da 3 documenti. Ciò
che a noi interessa è lo stato patrimoniale; qui occorre fare la differenza tra le
ATTIVITÀ e le PASSIVITÀ. Se questo saldo è positivo ma nello stesso tempo anche
superiore al capitale sociale allora abbiamo utili da distribuire.
9
Nelle società di capitali vi è l’ulteriore regola di un ammontare minimo del capitale
sociale: 50000 per le SPA e 10000 per le SRL. Fino alla riforma del 2003 il capitale
sociale minimo veniva ritenuto come una forma di tutela nei confronti dei creditori. Il
limite di questa teoria è che è un valore irrisorio rispetto all’ ammontare dei debiti
contratti da una società;
Un’altra impostazione riteneva che il capitale sociale come l’ammontare di
conferimenti necessari all’interno di ogni processo produttivo (concezione
produttivistica). Questa concezione