Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 25
Appunti di diritto commerciale avanzato Pag. 1 Appunti di diritto commerciale avanzato Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto commerciale avanzato Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto commerciale avanzato Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto commerciale avanzato Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto commerciale avanzato Pag. 21
1 su 25
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

-NULLITA SOCIETA

1.NUMERO CHIUSO E LIMITATO DI VIZI

2.EFFICACIA IRRETROATTIVA (EX NUNC) = tutte le operazioni pregresse sono

valide. Dalla dichiarazione di nullità la società dovrà sciogliersi aprendosi la fase

della liquidazione al fine di definire tutti i rapporti e di ripartire tra i soci un eventuale

attivo residuo.

3.VIZIO SANABILE= se i soci riescono a rimediare il vizio di nullità prima della

sentenza questa non può essere più pronunciata.

SRL semplificata ed a capitale ridotto

Nascono con il legislatore del 2008 al fine di ridurre al minimo i costi per la

costituzione e per renderla più accessibile. A causa del capitale sociale così basso,

difficilmente queste attireranno l’attenzione di investitori. Le banche che concedono

finanziamenti sulla base della redditività del progetto e della solidità patrimoniale,

chiederanno delle fideiussioni ai soci a garanzia del finanziamento. In genere si parla

di apertura di credito (FIDO). Il socio che ha assunto la veste di fideiussore non

risponderà solo nei limiti del conferimento ma anche dei debiti della società che

verranno estinti ricorrendo al FIDO.

SRL semplificata

Può essere sia uni che pluripersonale, non vi è un limite di età per i soci ma

l’importante è che siano persone fisiche. Il capitale sociale minimo richiesto va da 1

euro a meno di 10000 euro. Nell’ottica di ridurre al minimo le spese notarili l’atto

costitutivo deve essere redatto secondo un modello standard previsto dal MEF; in

questo modo viene meno l’autonomia statutaria. Nella SRL semplificata occorre

liberare sin da subito tt i conferimenti derogando la disciplina dei conferimenti in

denaro. Nella denominazione sociale occorre indicare SRLS per tutelare i terzi

6

portandoli a conoscenza di una società con un capitale che non è in grado di far fronte

ai propri debiti. La srls può operare sempre con la stessa struttura ma nulla impedisce

la trasformazione in una srl normale. Se si delibera un aumento di capitale sociale

pari o superiore a 10000 euro si passerà necessariamente ad una srl normale.

SRL a capitale ridotto

È stata introdotta in un momento successivo rispetto alla srls. La differenza risiedeva

nel limite di età dei soci che nella srls non poteva superare i 35 anni a pena di nullità.

Tale limite oggi è venuto meno. La principale differenza oggi è che la srlcr è destinata

naturalmente ad una srl normale se l’iniziativa imprenditoriale produce profitti.

Anch’essa prevede un ammontare di capitale sociale che va da 1 euro ad una misura

inferiore a 10000 euro e può essere sia uni che pluripersonale. I conferimenti vanno

eseguiti in DENARO e liberati integralmente. Qui l’atto costitutivo resta espressione

dell’autonomia dei soci con conseguenti spese notarili maggiori rispetto alla srls. Gli

utili potranno essere distribuiti solo dopo aver detratto una quota pari ad 1/5 destinata

ad una riserva che va incrementata ogni anno finchè la sommatoria tra il valore del

capitale sociale e della riserva non raggiunge i 10000 euro. A questo punto la srlcr

diventa automaticamente normale. La riserva può essere utilizzata solo per

imputazione a capitale e per la copertura di eventuali perdite.

SRL unipersonale

Prima della riforma del 1993 non era ammessa per la srl una unipersonalità originaria

mentre era consentita quella sopravvenuta con la previsione che in caso di

inadempienza, dei debiti rispondevano personalmente anche i soci. Con la riforma del

1993 il legislatore ha configurato la possibilità di una costituire una SRL sin

dall’origine con un unico socio. Si aggiungono però delle cautele aggiuntive rispetto

a quella pluripersonale:

1.Tutti i conferimenti devono essere liberati integralmente fin dalla costituzione

oppure entro 30 gg se l’unipersonalità sia sopravvenuta;

2.L’unipersonalità deve essere comunicata sin da subito all’esterno mediante il

deposito di una dichiarazione presso il registro delle imprese contenente tt i dati

anagrafici dell’unico socio ed inoltre in tt i documenti della società vi essere

l’indicazione di società unipersonale.

Se una o entrambe le cautele non dovessero essere rispettate il socio unico risponderà

delle obbligazioni sociali anche con il proprio patrimonio in caso di insolvenza. È

7

uno strumento che rende più agevole una strategia di gruppo (es: la Coca cola ha sede

in Atlanta ha costituito in vari stati europei soc unipersonali controllate così che le

direttive non potranno mai incontrare resistenze da parte di soci di minoranza).

I conferimenti

Sono apporti che i soci corrispondono alla società. La qualità di socio non si acquista

senza effettuato il conferimento. Tali apporti vanno a costituire il capitale sociale. Il

socio, però, non acquista un diritto di credito verso la società in seguito all’apporto

ma al contrario può sopportare il rischio della perdita del conferimento senza alcuna

pretesa verso la società. La restituzione parziale o totale del conferimento può

avvenire in 2 casi: 1.Se l’assemblea delibera una riduzione del capitale sociale;

2.Se in seguito alla liquidazione residua un attivo i liquidatori devono rimborsare il

conferimento.

Qualora venga conferito un bene immobile la società diviene piena proprietaria non

avendo alcuna limitazione. Il rimborso dei conferimenti può avvenire anche per

equivalente in denaro.

Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare

globale del capitale sociale. Se l’atto costitutivo non indica l’oggetto del

conferimento questo si presume sia in denaro.

1.Conferimenti in denaro

Sono conferimenti che non richiedono procedure di stima e non devono essere

necessariamente liberati integralmente al momento della costituzione; è sufficiente

versare un ammontare pari al 25% che in genere vengono depositati presso un conto

bancario a favore della società. Nel caso di mancata costituzione della società questa

somma deve essere rimborsata. In caso di necessità può essere chiesto al socio di

versare la restante parte.

2.Conferimenti in natura

Hanno ad oggetto beni mobili, immobili, immateriali (brevetti), crediti e il

conferimento d’azienda come complesso di beni organizzati. Il problema di questi

conferimenti riguarda la stima, cioè misurare il loro effettivo valore affinchè coprano

l’ammontare del capitale sociale indicato nell’atto costitutivo ed anche l’esigenza di

una tutela reciproca dei soci riguardante il legame tra il valore del conferimento e la

quota di partecipazione (corrispettività).

Nella SPA la stima prevede un procedimento rigoroso diviso in 2 fasi: 1.Perizia

eseguita da un professionista nominato dal presidente del tribunale al fine di garantire

la terzietà del professionista rispetto alla posizione del socio. La perizia deve essere

poi controllata dal notaio ed allegata all’atto costitutivo;

8

2.L’obbligo degli amministratori della società di procedere ad una nuova valutazione

nei sei mesi successivi all’iscrizione nel registro per verificare se il valore indicato

nella perizia corrisponde alla misura del conferimento. Se l’esito di questa seconda

perizia è diverso ma non in misura superiore ad 1/5 non succede nulla poiché ogni

stima ha un suo fattore di opinabilità; se invece tale valore si discosta di oltre 1/5 vi è

l’obbligo degli amministratori di prendere adeguati provvedimenti.

Nella SRL le cautele sono minori proprio perché la compagine sociale è più ristretta;

infatti è richiesta la perizia di un esperto al momento dell’atto costitutivo ma può

essere nominato direttamente dal socio. La perizia deve essere comunque corretta e

veritiera e svolta con il metro della diligenza professionale. Se l’espero commette

errori può essere chiamato a risarcire eventuali danni. Sulla seconda fase il legislatore

nulla dice e quindi secondo taluni gli amministratori sono esonerati da tale controllo;

secondo altri si poiché si tratta di una informazione utile anche per i terzi.

3.Conferimento d’opera o di servizi

Sono conferimenti che prevedono l’impegno del socio a realizzare un determinato

risultato (es: costruire il tetto dello stabilimento) = conferimento d’opera, oppure una

prestazione lavorativa che si ripete nel tempo secondo le modalità indicate nell’atto

costitutivo= conferimento di servizi.

La differenza rispetto ai conferimenti in natura è che mentre quest’ultimi passano

immediatamente nella disponibilità della società, con i conferimenti d’opera o servizi

il socio dovrà continuare a collaborare con la società e quindi l’effettiva acquisizione

della risorsa è rinviata ad un momento successivo portando con se un margine di

incertezza. Nelle SPA questi conferimenti sono vietati mentre dal 2003 sono ammessi

alle SRL con una cautela addizionale al fine di minimizzare il rischio della mancata

acquisizione: è necessario allegare una fideiussione bancaria o una polizza

assicurativa a garanzia degli obblighi assunti dal socio. Nell’ipotesi di

inadempimento la società potrà così recuperare il valore monetario equivalente.

Il capitale sociale

Il capitale sociale indica un ammontare dato dalla sommatoria dei valori dei singoli

conferimenti che devono restare vincolati stabilmente per un valore almeno pari a

quello indicato dal capitale sociale.

L’esistenza o meno di utili distribuibili al termine dell’esercizio avviene grazie al

capitale sociale perché consente di verificare se è stata prodotta o distrutta ricchezza

distribuibile. Occorre quindi partire dal bilancio che è composto da 3 documenti. Ciò

che a noi interessa è lo stato patrimoniale; qui occorre fare la differenza tra le

ATTIVITÀ e le PASSIVITÀ. Se questo saldo è positivo ma nello stesso tempo anche

superiore al capitale sociale allora abbiamo utili da distribuire.

9

Nelle società di capitali vi è l’ulteriore regola di un ammontare minimo del capitale

sociale: 50000 per le SPA e 10000 per le SRL. Fino alla riforma del 2003 il capitale

sociale minimo veniva ritenuto come una forma di tutela nei confronti dei creditori. Il

limite di questa teoria è che è un valore irrisorio rispetto all’ ammontare dei debiti

contratti da una società;

Un’altra impostazione riteneva che il capitale sociale come l’ammontare di

conferimenti necessari all’interno di ogni processo produttivo (concezione

produttivistica). Questa concezione

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
25 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giando1993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Minneci Ugo.