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LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI.
A IL COLLEGIO SINDACALE. IL SINDACO UNICO.
1 Premessa.
Il collegio sindacale o un sindaco unico è l’organo di controllo interno della società per azioni nel
sistema tradizionale, con funzioni di vigilanza sull’amministrazione della società.
Per le società quotate è stato anche introdotto un controllo contabile esterno da parte di una
società di revisione con la riforma del 1974.
La riforma del 1998 ha affrancato il collegio sindacale dalle funzioni di controllo contabile, che
perciò sono ora affidate in via esclusiva al revisore legale dei conti.
Analoga soluzione è stata adottata, con la riforma del 2003, anche nelle altre società per azioni,
dove il controllo è stato sottratto al collegio sindacale ed è stato attribuito ad un revisore contabile
o ad una società di revisione.
La legge sulla tutela del risparmio ha parzialmente riformato la composizione del collegio sindacale
e i requisiti parzialmente riformato la composizione del collegio sindacale e i requisiti dei sindaci
delle società quotate nonché rafforzato i poteri dell’organo al fine di migliorare la qualità del
controllo.
Da ultimo, la legge 12-11-2011, n. 183, ha permesso alle società non quotate di minori dimensioni
di sostituire il collegio sindacale con un sindaco unico.
2 Composizione. Nomina. Cessazione.
La composizione dell’organo di controllo è diversamente disciplinata per le società quotate e non
quotate.
Nelle società non quotate i sindaci formano di regola un organo pluripersonale e collegiale
(collegio sindacale) composto di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre
essere nominati due membri supplenti.
Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori ad un milione di euro, lo statuto può però
prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico.
I primi sindaci sono nominati nell’atto costitutivo. Successivamente essi sono nominati
dall’assemblea ordinaria. Nel registro dei revisori legali possono iscriversi:
a. Persone fisiche in possesso di specifici requisiti di professionalità e di onorabilità, che
abbiano superato un apposito esame di ammissione
63 b. Società di persone o di capitali che rispondano a determinati requisiti riguardanti soci,
amministratori e soggetti responsabili dell’attività di revisione.
Per le società quotate i requisiti di professionalità dei sindaci sono invece fissati dal ministero della
giustizia. Solo un sindaco effettivo (su tre) o due (se il numero è superiore a tre) e in ogni caso un
sindaco supplente devono essere necessariamente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
legale dei conti che abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non
inferiore a tre anni. Gli altri sindaci, possono anche non essere revisori legali, ma devono in tal
caso possedere predeterminati requisiti di professionalità di tipo giuridico- aziendale. Cause di
ineleggibilità per:
a. Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori, nonché degli
amministratori di società facenti parte dello stesso gruppo;
b. Coloro che sono legati alla società o a società facenti parte dello stesso gruppo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera
retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l’indipendenza.
Prima di accettare la nomina, i soggetti designati come sindaci rendono noti all’assemblea gli
incarichi di amministrazione e controllo già ricoperti presso altre società.
In tutte le società per azioni lo statuto può prevedere limiti al cumulo di incarichi da parte dei
sindaci.
Nelle società quotate o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, un tetto massimo è comunque
fissato dalla Consob.
Il compenso dei sindaci deve essere predeterminato e invariabile in corso di carica.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. I sindaci scaduti restano in carica fino
alla nomina dei nuovi.
Costituiscono causa di cessazione dall’ufficio prima della scadenza del termine: la morte, la
revoca, la rinuncia e la decadenza dall’ufficio.
L’assemblea può revocare i sindaci solo se sussiste una giusta causa. Inoltre, la delibera di revoca
deve essere approvata dal tribunale.
I sindaci nominati dallo statuto o da enti pubblici possono essere revocati solo dall’ente che li ha
nominati.
Costituisce causa di decadenza dall’ufficio, il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità,
nonché la sospensione o cancellazione dal registro dei revisori. Decade inoltre dall’ufficio il
sindaco che, senza giustificato motivo, non assiste alle assemblee o diserta, durante un esercizio
sociale, due riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio
sindacale.
In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano automaticamente i supplenti in
ordine di età.
Il subingresso dei supplenti ha però carattere precario. Essi restano in carica fino alla successiva
assemblea, che provvede alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per integrare
l’organo.
3 Il controllo sull’amministrazione.
Funzione primaria del collegio sindacale è quella di controllo,
Il controllo del collegio sindacale ha per oggetto l’amministrazione della società globalmente
intesa e si estende a tutta l’attività sociale, al fine di assicurare che la stessa venga svolta nel
rispetto della legge e dell’atto costitutivo, nonché dei principi di corretta amministrazione. Il collegio
sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A carico dei sindaci sono poi posti poteri-doveri di iniziativa, in sostituzione dell’assemblea e/o
degli amministratori, per assicurare il rispetto della legalità dell’attività sociale:
a. Devono convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte per legge in caso di
omissione da parte degli amministratori;
64 b. Devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale sociale
obbligatoria per legge ove l’assemblea non vi provveda e gli amministratori restino inerti.
Il controllo dei sindaci sull’amministrazione è un controllo di carattere globale e sintetico, le cui
modalità di esercizio sono rimesse alla discrezionalità tecnica del collegio.
Il controllo non ha carattere puramente formale. Il collegio sindacale deve controllare anche il
rispetto sostanziale da parte degli amministratori degli specifici obblighi di condotta loro imposti,
nonché dei principi di corretta amministrazione.
L’opportunità e la convenienza delle scelte operative resta di competenza esclusiva degli
amministratori e nessun potere è ai sindaci riconosciuto per imporre o impedire ai primi il
compimento di atti di gestione che non violino la legge.
Per consentire al collegio sindacale l’efficace svolgimento della propria attività, la legge pone a
carico degli amministratori numerosi obblighi di comunicazione nei confronti del primo. Obblighi di
informazione particolarmente intensi nelle società quotate.
I sindaci hanno il potere-dovere di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti
di ispezione e di controllo, nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a
società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4 La revisione legale dei conti. Altre funzioni.
Il collegio sindacale non svolge più la revisione legale dei conti della società, oggi affidato ad un
revisore legale o ad una società di revisione. Il collegio sindacale è oggi tenuto a vigilare solo
sull’adeguatezza e sull’affidabilità del sistema amministrativo-contabile.
Lo statuto può prevedere che anche la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso l’intero collegio sindacale deve essere costituito da revisori legali iscritti
nell’apposito registro.
Questa opzione non è consentita però:
a. Per le società tenute a redigere il bilancio consolidato;
b. Per le società qualificate come enti di interesse pubblico;
c. Per le società che controllano, o sono controllate, o sono soggette a comune controllo con
un ente di interesse pubblico, salvo eccezioni.
Nelle società qualificate come ente di interesse pubblico, il collegio sindacale non esercita
direttamente il controllo contabile, ma svolge la funzione di comitato per il controllo interno e la
revisione contabile: è cioè predisposto dalla legge a vigilare sulla revisione legale e
sull’indipendenza del soggetto incaricato di effettuarla, oltre che, in generale, sul processo di
informativa finanziaria e sull’efficacia dei controlli interni.
Al collegio sindacale sono infine devolute per legge altre funzioni di consulenza, propositiva e di
amministrazione attiva che integrano e completano la principale funzione di controllo.
5 Il funzionamento del collegio sindacale.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea e nelle società quotate deve essere
prescelto fra i sindaci eletti dalla minoranza.
L’organo sindacale funziona di regola collegialmente. Ma i sindaci possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, mentre spetterà sempre al
collegio adottare le decisioni che si rendano necessarie in seguito ad atti individuali di ispezione o
di controllo.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e
delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni socio può denunziare al collegio sindacale fatti che ritiene censurabili. Il collegio sindacale è
però obbligatorio solo a tenerne conto nella relazione annuale all’assemblea.
Doveri specifici e piu intensi sono invece posti a carico del collegio sindacale quando la denuncia
provenga da tanti soci che rappresentano il cinque per cento del capitale sociale. In tal caso il
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collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni
ed eventuali proposte all’assemblea, convocando immediatamente la medesima qualora ravvisi
fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
6 La responsabilità dei sindaci.
I sindaci sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conse