DIRITTO
COMMERCIALE
Società semplice, Società in nome collettivo, S.p.A.
PIETRO BOLOGNA
Pietro Bologna – Università Bocconi 0
CAP. 11 – LA SOCIETÀ SEMPLICE (SS). LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (SNC). 3
11.1 L . 3
E SOCIETÀ DI PERSONE
11.2 C . 3
OSTITUZIONE
11.3 S . 3
OCIETÀ DI FATTO
11.4 C . 3
ONFERIMENTI
11.5 P . 3
ATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE
11.6 P . 3
ARTECIPAZIONE DEI SOCI A UTILI E PERDITE
11.7 R . 4
ESPONSABILITÀ SOCI PER OBBLIGAZIONI SOCIALI
11.8 R . 4
ESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI
11.9 C . 4
REDITORI PERSONALI DEI SOCI
11.10 A . 4
MMINISTRAZIONE SOCIETÀ
11.11 A . 4
MMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
11.12 S . 4
OCI AMMINISTRATORI
11.13 S . D . 5
OCI NON AMMINISTRATORI IVIETO DI CONCORRENZA
11.14 M ’ . 5
ODIFICAZIONE DELL ATTO COSTITUTIVO
11.15 S . 5
CIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE
11.16 L . 5
IQUIDAZIONE QUOTA
11.17 S . 5
CIOGLIMENTO SOCIETÀ
11.18 P . 6
ROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E ESTINZIONE SOCIETÀ
CAP. 13 – SOCIETÀ PER AZIONI 6
13.3 C . 6
OSTITUZIONE
13.4 A : . 6
TTO COSTITUTIVO FORMA E CONTENUTO
13.5 C . 6
ONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE
13.6 I . 7
SCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
13.7 N S. .A. 7
ULLITÀ DELLA P
13.8 S . 7
OCIETÀ PER AZIONI UNIPERSONALE
13.9 P . 7
ATRIMONI DESTINATI
13.10 C . 7
ONFERIMENTI E CAPITALE SOCIALE
13.11 C . 7
ONFERIMENTI IN DANARO
13.12 C . 8
ONFERIMENTI DIVERSI DAL DENARO
13.13 V . 8
ALUTAZIONE
13.14 P . 8
RESTAZIONI ACCESSORIE
CAP 14 – LE AZIONI 8
14.1 N . 8
OZIONI E CARATTERI
14.2 A . 8
ZIONI E CAPITALE SOCIALE
14.3 P . 8
ARTECIPAZIONE AZIONARIA
14.4 C . 9
ATEGORIE SPECIALI DI AZIONI
14.5 A (SQ). 9
ZIONI DI RISPARMIO
14.6 A . 9
ZIONI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO
14.7 A . 9
ZIONI E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
14.8 C . 9
IRCOLAZIONE DI AZIONI
14.9 V . 9
INCOLI SULLE AZIONI
14.10 L . 10
IMITI ALLA CIRCOLAZIONE
14.11 L . 10
E OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SULLE PROPRIE AZIONI
CAP. 15 – GRUPPI DI SOCIETÀ 11
15.4 I . I . 11
L FENOMENO DEI GRUPPI PROBLEMI
15.5 S . 11
OCIETÀ CONTROLLATE E DIREZIONE UNITARIA
15.6 L . 11
A DISCIPLINA DEI GRUPPI
15.7 L . 12
A TUTELA DEI SOCI E DEI CREDITORI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE
CAP. 16 – L’ASSEMBLEA 12
16.1 I . 12
MODELLI ORGANIZZATIVI
16.2 N . 12
OZIONI E DISTINZIONI
16.3 P . 13
ROCEDIMENTO ASSEMBLEARE
16.4 C ’ . V . 13
OSTITUZIONE DELL ASSEMBLEA ALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
16.5 D . 14
IRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO
16.6 R . 14
APPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
16.7 L ’ . I . 14
IMITI ALL ESERCIZIO DEL VOTO L CONFLITTO DI INTERESSI
16.8 S . 14
INDACATI DI VOTO 1
16.9 D . 15
ELIBERE ASSEMBLEARI INVALIDE
16.10 D . 15
ELIBERAZIONI NULLE
CAP. 17 – AMMINISTRAZIONE. CONTROLLI. 16
17.1 S . 16
ISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
17.A GLI AMMINISTRATORI 16
17.1 S ’ . 16
TRUTTURA E FUNZIONI DELL ORGANO AMMINISTRATIVO
17.3 N . 16
OMINA E CESSAZIONE DELLA CARICA
17.4 C . 17
OMPENSI E DIVIETI
17.5 C . 17
ONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
17.6 C A . 17
OMITATO ESECUTIVO E MMINISTRATORI DELEGATI
17.7 R . 18
APPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ
17.8 R . 18
ESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ
17.9 R . 18
ESPONSABILITÀ VERSO I CREDITORI SOCIALI
17.10 L . 19
A RESPONSABILITÀ VERSO I SINGOLI SOCI O TERZI
17.11 D . 19
IRETTORI GENERALI
17.B IL COLLEGIO SINDACALE 19
17.13 C , , . 19
OMPOSIZIONE NOMINA CESSAZIONE
17.14 C ’ . 19
ONTROLLO SULL AMMINISTRAZIONE
17.15 F . 20
UNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
17.16 R . 20
ESPONSABILITÀ DEI SINDACI
17.C LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 20
17.18 C ’ . 20
ONFERIMENTO E CESSAZIONE DELL INCARICO
17.19 R . 20
EVISIONE LEGALE DEGLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO E ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO
17.20 F . 20
UNZIONI E RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI
17.D I SISTEMI ALTERNATIVI 21
17.21 S . 21
ISTEMA DUALISTICO
17.22 S . 21
ISTEMA MONISTICO
17.E I CONTROLLI ESTERNI 22
17.24 I . 22
L CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA GESTIONE
17.25 C . 22
ONSOB
CAP. 18 – BILANCIO 23
18.4 P . 23
ROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO
18.5 U , , . 23
TILI RISERVE DIVIDENDI
CAP. 19 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO 23
19.1 N , . 23
OZIONE PROCEDIMENTO
19.2 D . 23
IRITTO DI RECESSO
19.4 A . 24
UMENTO REALE DEL CAPITALE SOCIALE
19.5 D . 24
IRITTO DI OPZIONE
19.6 A . 25
UMENTO NOMINALE DEL CAPITALE SOCIALE
19.7 R . 25
IDUZIONE REALE DEL CAPITALE SOCIALE
19.8 R . 25
IDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
CAP. 20 – OBBLIGAZIONI 25
20.1 N . 25
OZIONE E TIPOLOGIA
20.2 L ’ . 26
IMITI ALL EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
20.3 P . 26
ROCEDIMENTO DI EMISSIONE
20.4 O . 26
BBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI
20.5 L’ . 26
ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI
CAP. 21 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI 27
21.1 C . 27
AUSE DI SCIOGLIMENTO
21.2 L . 27
A SOCIETÀ IN STATO DI LIQUIDAZIONE
21.3 P , . 27
ROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ 2
Cap. 11 – La società semplice (SS). La società in nome collettivo (SNC).
11.1 Le società di persone.
SS può esercitare solo attività non commerciale (solo imprese agricole); SNC attività commerciale e non.
SS non è molto diffusa, ma viene considerata come il prototipo normativo della società di persone.
11.2 Costituzione.
Contratto «non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei conferimenti» (2251).
Sezione speciale – efficacia di pubblicità legale - massima semplicità formale e sostanziale
Sezione ordinaria - condizione di regolarità della società (non di esistenza). Diventa irregolare se
non registrata o se soc. di fatto.
Atto costitutivo redatto come atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Deve contenere:
i) Generalità dei soci
ii) Ragione sociale (nome di uno dei soci)
iii) Sede della società
iv) Oggetto sociale Forme speciali richieste dalla natura del conferimento:
v) Conferimenti forma scritta per beni immobiliari. Pena la nullità del
vi) Prestazioni dei soci d’opera conferimento (non della società, se socio non è essenziale)
vii) Durata della società
11.3 Società di fatto.
Contratto può essere perfezionato anche per fatti concludenti (società di fatto). Soc. comm. di fatto è esposta
al fallimento, come anche (automaticamente) anche i suoi soci, sia palesi che occulti.
L’esteriorizzazione della qualità di socio non è necessaria.
11.4 Conferimenti.
Con la costituzione della società il socio assume l’obbligo di effettuare i conferimenti determinati nel
contratto sociale. Con eventuale silenzio in la legge stabilisce che «i soci siano obbligati a conferire, in parti
uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale» (2253).
Nessuna limitazione sulle entità conferibili: ogni entità suscettibile di valutazione economica ed utile per il
conseguimento dell’oggetto sociale (qualsiasi prestazione di dare, fare e non fare).
Conferimento beni in proprietà: norme sulla vendita, garanzia del socio per evizione e per vizi, sul socio
- grava il rischio del perimento fino al trasferimento della proprietà.
Conferimento beni in godimento: rischio a carico del socio, può essere escluso qualora la cosa perisca o il
- godimento diventi impossibile per cause non imputabili agli amministratori. Socio ha diritto a restituzione
al termine della società nello stato in cui si trova.
Conferimento crediti: rischio insolvenza a carico del socio nei limiti del valore assegnato al conferimento.
- Conferimento prestazioni d’opera (socio d’opera): non è lavoratore subordinato, compenso dato dalla
- partecipazione ai guadagni. Rischio di impossibilità di svolgimento grava sul socio, che può essere escluso
per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita.
11.5 Patrimonio e capitale sociale.
Conferimento formano patrimonio iniziale della società, che diventa proprietaria dei conferimenti (soci non
possono disporne personalmente, pena risarcimento ed esclusione, derogabile con consenso unanime).
SS: non richiesta valutazione iniziale dei conferimenti, in quanto non obbligata a tenere scritture contabili.
SNC: indica anche «valore ad essi attribuito e il modo di valutazione»
Divieto di ripartizione utili fittizi o fino a reintegrazione/riduzione CS a causa di perdita.
Divieto di rimborso conferimenti o liberazione obbligo di versamento da parte di amministratori in assenza
di delibera di riduzione del capitale ( ). Creditori sociali hanno diritto di opporsi (assenza di garanzie).
11.6 Partecipazione dei soci a utili e perdite.
Divieto di patto leonino: vietata la sostanziale e formale esclusione di un socio da utili e perdite.
Criteri legali di ripartizione se non dispone diversamente:
i) Proporzionalità ai conferimenti
ii) Se il valore non è determinato, parti si presumono uguali
iii) Se è determinata partecipazione ai guadagni, si presuppone uguale per perdite.
iv) La parte spettante al socio d’opera, se non determinata, è fissata dal giudice secondo equità
SS: diritto nasce con approvazione del rendiconto, predisposto al termine di ogni anno (sdd.) da amm.
SNC: accertamento utili/perdite in bilancio di esercizio, predisposto da amm., maggioranza dei soci.
In mancanza di specifica clausola, distribuzione automatica degli utili. autofinanziamento (unanimità). 3
Perdite accertate hanno rilievo indiretto: impediscono distribuzione utili fino a reintegrazione/riduzione
capitale. Scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento oggetto sociale.
11.7 Responsabilità soci per obbligazioni sociali.
SS: responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza della società può essere escluso o
limitata da patto sociale, opponibile a terzi se portato a loro conoscenza. Non può essere esclusa
responsabilità di tutti i soci. Lo scioglimento del rapporto non fa venir meno le responsabilità per
obbligazioni anteriori, ma deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non è
opponibile a questi (valido anche per SNC irregolare)
SNC: responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci (inderogabile). L’opponibilità ai terzi delle cause di
scioglimento resta soggetta al regime di pubblicità legale delle modifiche in (opponibile se )
Responsabilità per obbligazioni già contratte è estesa a nuovi soci.
11.8 Responsabilità della società e dei soci.
I soci sono responsabili in via sussidiaria alla società, in quanto godono del beneficio di preventiva escussione
del patrimonio sociale.
SS e SNC IRR: il creditore può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile e questi
dovrà invocare la preventiva escussione del PS indicando i beni su cui agevolmente soddisfarsi. Il beneficio
di escussione opera in via di eccezione (socio paga qualora non provi l’esistenza di beni sufficienti in PS).
SNC: beneficio di escussione automatico. Per pagamento dei soci il creditore deve aver infruttuosamente
esperito l’azione esecutiva sul PS, poi può chiedere a ciascuno il pagamento integrale.
11.9 Creditori personali dei soci.
Il creditore personale del socio:
In nessun caso aggredire direttamente il PS;
Compensare il suo credito v/socio con debito v/società (divieto di compensazione);
Far valere i diritti sugli utili spettanti al socio debitore;
Compiere atti conservativi sulla quota del socio nella liquidazione della società.
SS e SNCIRR: creditore può chiedere liquidazione quota, provando insufficienza degli altri beni del debitore.
Richiesta opera come causa di esclusione di diritto del socio: la società è tenuta a versare entro 3 mesi una
somma di denaro corrispondente al valore della quota al momento della domanda.
SNC: il creditore non può chiedere liquidazione quota finché dura la società (scadenza fissata in ), in caso
di proroga della durata, vale tutela sopra.
11.10 Amministrazione società.
Il potere di amministrare è il potere di compiere gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
Per legge ogni socio ill. resp. è amm. della società, può limitarlo ad alcuni soci. Con più soci amm. vale il
modello legale di amministrazione disgiuntiva, ciascun amm. può operare da solo, senza richiedere il
consenso di altri amm né informandoli. Potere temperato da diritto di opposizione, esercitata da altri amm.
prima del compimento operazione, che paralizza il potere decisorio del singolo amm. Sulla fondatezza
dell’opposizione decide soci (per quote di interesse). Può prevedere clausola di arbitraggio (risoluzione
contrasti a terzi).
Amministrazione congiuntiva solo se espressamente convenuta in . In tal caso, è necessario il consenso
di tutti i soci amministratori per il compimento operazioni sociali. Possibile consenso a e ibrido dei due.
Potere degli amm. di agire individualmente in caso di urgenza di evitare danno a società.
11.11 Amministrazione e rappresentanza.
Il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti di terzi in nome della società, dando luogo ad
acquisto diritti e assunzione di obbligazioni. Potere di gestione: interno; Potere di rappresentanza: esterno.
Rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore, secondo modello legale scelto, senza distinzione
tra ordinaria e straordinaria amm. Rappresentanza è anche processuale.
Può prevedere diversa regolamentazione e limitazioni.
SCR: Limitazioni sono opponibili se o se si provi che i terzi fossero a conoscenza.
SCR IRR: omessa registrazione impedisce opponibilità a meno di non provare che i terzi fossero a conoscenza.
SS: (limitazioni originarie sono sempre opponibili, quelle successive devono essere portate a conoscenza con
»
mezzi idonei e sono opponibili solo provando che fossero a conoscenza). Con pubblicità legale SNC
11.12 Soci amministratori.
I soci amm. sono nominati in o con atto separato. La revoca:
modifica del contratto sociale, decisa da soci all’unanimità (sdd.) e solo per giusta causa.
Secondo le norme del mandato, anche se non ricorre giusta causa, salvo il diritto a risarcimento dei danni
La revoca per giusta causa può essere su richiesta di un solo socio. 4
Diritti: regolati dalle norme del mandato, ma poteri amm. > mandatario generale, diritto al compenso
solo atti che comportano modificazione del contratto sociale
Doveri: SNC: tenere scritture contabili e redigere bilancio, provvedere ad adempimenti pubblicitari
Responsabilità: solidale v/società, con obbligo di risarcimento (non per amm. esenti da colpa).
11.13 Soci non amministratori. Divieto di concorrenza.
Ogni socio non amm. ha diritto di:
a. Avere dagli amm. notizie dello svolgimento degli affari sociali,
b. Consultare i documenti relativi all’amm. come le scritture contabili,
c. Ottenere il rendiconto al termine di ogni anno.
SNC: tutti i soci hanno l’obbligo di non esercitare per conto proprio o altrui attività concorrente e di non
partecipare come socio ill. resp. ad altra società concorrente. La violazione del divieto comporta risarcimento
danni v/società e legittima esclusione. Il divieto non ha carattere assoluto: può essere rimosso da altri soci e
si presume se la situazione concorrenziale preesisteva al contratto sociale e i soci ne erano a conoscenza.
11.14 Modificazione dell’atto costitutivo.
« può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente» (2252)
I poteri modificativi della maggioranza devono rispettare l’obbligo di esecuzione del contratto sociale
secondo buona fede ed il rispetto della parità di trattamento fra i soci.
Trasferimento della quota sociale tra vivi e a causa di morte: consenso unanime , sdd.
SNC/SS: modificazioni soggette a pubblicità legale (non opponibili se non portate a conoscenza, prima di
iscrizione).
SNC IRR: modificazioni devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
11.15 Scioglimento del singolo rapporto sociale.
Il singolo socio cessa di far parte della società per morte, recesso o esclusione.
Il principio di conservazione della società opera anche quando resta un solo socio. Il venir meno della
pluralità è causa di scioglimento se non è ricostituita entro 6 mesi.
Morte: soci superstiti sono obbligati a liquidare la quota agli eredi entro 6 mesi. Altrimenti: i) scioglimento
anticipato della società, ii) continuazione della società con gli eredi (con consenso soci e eredi, a meno di
clausole di continuazione preesistenti).
Recesso: scioglimento per volontà del socio. Società a tempo indeterminato: recessione libera con preavviso
di almeno 3 mesi e produttivo di effetti dopo che sia decorso tale termine. Società a tempo determinato:
recesso solo per giusta causa, portata a conoscenza dei soci e con effetto immediato.
può prevedere ulteriori ipotesi di recesso, non si può invece privare il socio della facolt&
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