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DIRITTO

COMMERCIALE

Società semplice, Società in nome collettivo, S.p.A.

PIETRO BOLOGNA

Pietro Bologna – Università Bocconi 0

CAP. 11 – LA SOCIETÀ SEMPLICE (SS). LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (SNC). 3

11.1 L . 3

E SOCIETÀ DI PERSONE

11.2 C . 3

OSTITUZIONE

11.3 S . 3

OCIETÀ DI FATTO

11.4 C . 3

ONFERIMENTI

11.5 P . 3

ATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

11.6 P . 3

ARTECIPAZIONE DEI SOCI A UTILI E PERDITE

11.7 R . 4

ESPONSABILITÀ SOCI PER OBBLIGAZIONI SOCIALI

11.8 R . 4

ESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI

11.9 C . 4

REDITORI PERSONALI DEI SOCI

11.10 A . 4

MMINISTRAZIONE SOCIETÀ

11.11 A . 4

MMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

11.12 S . 4

OCI AMMINISTRATORI

11.13 S . D . 5

OCI NON AMMINISTRATORI IVIETO DI CONCORRENZA

11.14 M ’ . 5

ODIFICAZIONE DELL ATTO COSTITUTIVO

11.15 S . 5

CIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE

11.16 L . 5

IQUIDAZIONE QUOTA

11.17 S . 5

CIOGLIMENTO SOCIETÀ

11.18 P . 6

ROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E ESTINZIONE SOCIETÀ

CAP. 13 – SOCIETÀ PER AZIONI 6

13.3 C . 6

OSTITUZIONE

13.4 A : . 6

TTO COSTITUTIVO FORMA E CONTENUTO

13.5 C . 6

ONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE

13.6 I . 7

SCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

13.7 N S. .A. 7

ULLITÀ DELLA P

13.8 S . 7

OCIETÀ PER AZIONI UNIPERSONALE

13.9 P . 7

ATRIMONI DESTINATI

13.10 C . 7

ONFERIMENTI E CAPITALE SOCIALE

13.11 C . 7

ONFERIMENTI IN DANARO

13.12 C . 8

ONFERIMENTI DIVERSI DAL DENARO

13.13 V . 8

ALUTAZIONE

13.14 P . 8

RESTAZIONI ACCESSORIE

CAP 14 – LE AZIONI 8

14.1 N . 8

OZIONI E CARATTERI

14.2 A . 8

ZIONI E CAPITALE SOCIALE

14.3 P . 8

ARTECIPAZIONE AZIONARIA

14.4 C . 9

ATEGORIE SPECIALI DI AZIONI

14.5 A (SQ). 9

ZIONI DI RISPARMIO

14.6 A . 9

ZIONI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO

14.7 A . 9

ZIONI E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

14.8 C . 9

IRCOLAZIONE DI AZIONI

14.9 V . 9

INCOLI SULLE AZIONI

14.10 L . 10

IMITI ALLA CIRCOLAZIONE

14.11 L . 10

E OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SULLE PROPRIE AZIONI

CAP. 15 – GRUPPI DI SOCIETÀ 11

15.4 I . I . 11

L FENOMENO DEI GRUPPI PROBLEMI

15.5 S . 11

OCIETÀ CONTROLLATE E DIREZIONE UNITARIA

15.6 L . 11

A DISCIPLINA DEI GRUPPI

15.7 L . 12

A TUTELA DEI SOCI E DEI CREDITORI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

CAP. 16 – L’ASSEMBLEA 12

16.1 I . 12

MODELLI ORGANIZZATIVI

16.2 N . 12

OZIONI E DISTINZIONI

16.3 P . 13

ROCEDIMENTO ASSEMBLEARE

16.4 C ’ . V . 13

OSTITUZIONE DELL ASSEMBLEA ALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

16.5 D . 14

IRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO

16.6 R . 14

APPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

16.7 L ’ . I . 14

IMITI ALL ESERCIZIO DEL VOTO L CONFLITTO DI INTERESSI

16.8 S . 14

INDACATI DI VOTO 1

16.9 D . 15

ELIBERE ASSEMBLEARI INVALIDE

16.10 D . 15

ELIBERAZIONI NULLE

CAP. 17 – AMMINISTRAZIONE. CONTROLLI. 16

17.1 S . 16

ISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

17.A GLI AMMINISTRATORI 16

17.1 S ’ . 16

TRUTTURA E FUNZIONI DELL ORGANO AMMINISTRATIVO

17.3 N . 16

OMINA E CESSAZIONE DELLA CARICA

17.4 C . 17

OMPENSI E DIVIETI

17.5 C . 17

ONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.6 C A . 17

OMITATO ESECUTIVO E MMINISTRATORI DELEGATI

17.7 R . 18

APPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

17.8 R . 18

ESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ

17.9 R . 18

ESPONSABILITÀ VERSO I CREDITORI SOCIALI

17.10 L . 19

A RESPONSABILITÀ VERSO I SINGOLI SOCI O TERZI

17.11 D . 19

IRETTORI GENERALI

17.B IL COLLEGIO SINDACALE 19

17.13 C , , . 19

OMPOSIZIONE NOMINA CESSAZIONE

17.14 C ’ . 19

ONTROLLO SULL AMMINISTRAZIONE

17.15 F . 20

UNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

17.16 R . 20

ESPONSABILITÀ DEI SINDACI

17.C LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 20

17.18 C ’ . 20

ONFERIMENTO E CESSAZIONE DELL INCARICO

17.19 R . 20

EVISIONE LEGALE DEGLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO E ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO

17.20 F . 20

UNZIONI E RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

17.D I SISTEMI ALTERNATIVI 21

17.21 S . 21

ISTEMA DUALISTICO

17.22 S . 21

ISTEMA MONISTICO

17.E I CONTROLLI ESTERNI 22

17.24 I . 22

L CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA GESTIONE

17.25 C . 22

ONSOB

CAP. 18 – BILANCIO 23

18.4 P . 23

ROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

18.5 U , , . 23

TILI RISERVE DIVIDENDI

CAP. 19 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO 23

19.1 N , . 23

OZIONE PROCEDIMENTO

19.2 D . 23

IRITTO DI RECESSO

19.4 A . 24

UMENTO REALE DEL CAPITALE SOCIALE

19.5 D . 24

IRITTO DI OPZIONE

19.6 A . 25

UMENTO NOMINALE DEL CAPITALE SOCIALE

19.7 R . 25

IDUZIONE REALE DEL CAPITALE SOCIALE

19.8 R . 25

IDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

CAP. 20 – OBBLIGAZIONI 25

20.1 N . 25

OZIONE E TIPOLOGIA

20.2 L ’ . 26

IMITI ALL EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

20.3 P . 26

ROCEDIMENTO DI EMISSIONE

20.4 O . 26

BBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI

20.5 L’ . 26

ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

CAP. 21 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI 27

21.1 C . 27

AUSE DI SCIOGLIMENTO

21.2 L . 27

A SOCIETÀ IN STATO DI LIQUIDAZIONE

21.3 P , . 27

ROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ 2

Cap. 11 – La società semplice (SS). La società in nome collettivo (SNC).

11.1 Le società di persone.

SS può esercitare solo attività non commerciale (solo imprese agricole); SNC attività commerciale e non.

SS non è molto diffusa, ma viene considerata come il prototipo normativo della società di persone.

11.2 Costituzione.

Contratto «non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei conferimenti» (2251).

Sezione speciale – efficacia di pubblicità legale - massima semplicità formale e sostanziale

Sezione ordinaria - condizione di regolarità della società (non di esistenza). Diventa irregolare se

non registrata o se soc. di fatto.

Atto costitutivo redatto come atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Deve contenere:

i) Generalità dei soci

ii) Ragione sociale (nome di uno dei soci)

iii) Sede della società

iv) Oggetto sociale Forme speciali richieste dalla natura del conferimento:

v) Conferimenti forma scritta per beni immobiliari. Pena la nullità del

vi) Prestazioni dei soci d’opera conferimento (non della società, se socio non è essenziale)

vii) Durata della società

11.3 Società di fatto.

Contratto può essere perfezionato anche per fatti concludenti (società di fatto). Soc. comm. di fatto è esposta

al fallimento, come anche (automaticamente) anche i suoi soci, sia palesi che occulti.

L’esteriorizzazione della qualità di socio non è necessaria.

11.4 Conferimenti.

Con la costituzione della società il socio assume l’obbligo di effettuare i conferimenti determinati nel

contratto sociale. Con eventuale silenzio in la legge stabilisce che «i soci siano obbligati a conferire, in parti

uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale» (2253).

Nessuna limitazione sulle entità conferibili: ogni entità suscettibile di valutazione economica ed utile per il

conseguimento dell’oggetto sociale (qualsiasi prestazione di dare, fare e non fare).

Conferimento beni in proprietà: norme sulla vendita, garanzia del socio per evizione e per vizi, sul socio

- grava il rischio del perimento fino al trasferimento della proprietà.

Conferimento beni in godimento: rischio a carico del socio, può essere escluso qualora la cosa perisca o il

- godimento diventi impossibile per cause non imputabili agli amministratori. Socio ha diritto a restituzione

al termine della società nello stato in cui si trova.

Conferimento crediti: rischio insolvenza a carico del socio nei limiti del valore assegnato al conferimento.

- Conferimento prestazioni d’opera (socio d’opera): non è lavoratore subordinato, compenso dato dalla

- partecipazione ai guadagni. Rischio di impossibilità di svolgimento grava sul socio, che può essere escluso

per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita.

11.5 Patrimonio e capitale sociale.

Conferimento formano patrimonio iniziale della società, che diventa proprietaria dei conferimenti (soci non

possono disporne personalmente, pena risarcimento ed esclusione, derogabile con consenso unanime).

SS: non richiesta valutazione iniziale dei conferimenti, in quanto non obbligata a tenere scritture contabili.

SNC: indica anche «valore ad essi attribuito e il modo di valutazione»

Divieto di ripartizione utili fittizi o fino a reintegrazione/riduzione CS a causa di perdita.

Divieto di rimborso conferimenti o liberazione obbligo di versamento da parte di amministratori in assenza

di delibera di riduzione del capitale ( ). Creditori sociali hanno diritto di opporsi (assenza di garanzie).

11.6 Partecipazione dei soci a utili e perdite.

Divieto di patto leonino: vietata la sostanziale e formale esclusione di un socio da utili e perdite.

Criteri legali di ripartizione se non dispone diversamente:

i) Proporzionalità ai conferimenti

ii) Se il valore non è determinato, parti si presumono uguali

iii) Se è determinata partecipazione ai guadagni, si presuppone uguale per perdite.

iv) La parte spettante al socio d’opera, se non determinata, è fissata dal giudice secondo equità

SS: diritto nasce con approvazione del rendiconto, predisposto al termine di ogni anno (sdd.) da amm.

SNC: accertamento utili/perdite in bilancio di esercizio, predisposto da amm., maggioranza dei soci.

In mancanza di specifica clausola, distribuzione automatica degli utili. autofinanziamento (unanimità). 3

Perdite accertate hanno rilievo indiretto: impediscono distribuzione utili fino a reintegrazione/riduzione

capitale. Scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento oggetto sociale.

11.7 Responsabilità soci per obbligazioni sociali.

SS: responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza della società può essere escluso o

limitata da patto sociale, opponibile a terzi se portato a loro conoscenza. Non può essere esclusa

responsabilità di tutti i soci. Lo scioglimento del rapporto non fa venir meno le responsabilità per

obbligazioni anteriori, ma deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non è

opponibile a questi (valido anche per SNC irregolare)

SNC: responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci (inderogabile). L’opponibilità ai terzi delle cause di

scioglimento resta soggetta al regime di pubblicità legale delle modifiche in (opponibile se )

Responsabilità per obbligazioni già contratte è estesa a nuovi soci.

11.8 Responsabilità della società e dei soci.

I soci sono responsabili in via sussidiaria alla società, in quanto godono del beneficio di preventiva escussione

del patrimonio sociale.

SS e SNC IRR: il creditore può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile e questi

dovrà invocare la preventiva escussione del PS indicando i beni su cui agevolmente soddisfarsi. Il beneficio

di escussione opera in via di eccezione (socio paga qualora non provi l’esistenza di beni sufficienti in PS).

SNC: beneficio di escussione automatico. Per pagamento dei soci il creditore deve aver infruttuosamente

esperito l’azione esecutiva sul PS, poi può chiedere a ciascuno il pagamento integrale.

11.9 Creditori personali dei soci.

Il creditore personale del socio:

In nessun caso aggredire direttamente il PS;

Compensare il suo credito v/socio con debito v/società (divieto di compensazione);

Far valere i diritti sugli utili spettanti al socio debitore;

Compiere atti conservativi sulla quota del socio nella liquidazione della società.

SS e SNCIRR: creditore può chiedere liquidazione quota, provando insufficienza degli altri beni del debitore.

Richiesta opera come causa di esclusione di diritto del socio: la società è tenuta a versare entro 3 mesi una

somma di denaro corrispondente al valore della quota al momento della domanda.

SNC: il creditore non può chiedere liquidazione quota finché dura la società (scadenza fissata in ), in caso

di proroga della durata, vale tutela sopra.

11.10 Amministrazione società.

Il potere di amministrare è il potere di compiere gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

Per legge ogni socio ill. resp. è amm. della società, può limitarlo ad alcuni soci. Con più soci amm. vale il

modello legale di amministrazione disgiuntiva, ciascun amm. può operare da solo, senza richiedere il

consenso di altri amm né informandoli. Potere temperato da diritto di opposizione, esercitata da altri amm.

prima del compimento operazione, che paralizza il potere decisorio del singolo amm. Sulla fondatezza

dell’opposizione decide soci (per quote di interesse). Può prevedere clausola di arbitraggio (risoluzione

contrasti a terzi).

Amministrazione congiuntiva solo se espressamente convenuta in . In tal caso, è necessario il consenso

di tutti i soci amministratori per il compimento operazioni sociali. Possibile consenso a e ibrido dei due.

Potere degli amm. di agire individualmente in caso di urgenza di evitare danno a società.

11.11 Amministrazione e rappresentanza.

Il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti di terzi in nome della società, dando luogo ad

acquisto diritti e assunzione di obbligazioni. Potere di gestione: interno; Potere di rappresentanza: esterno.

Rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore, secondo modello legale scelto, senza distinzione

tra ordinaria e straordinaria amm. Rappresentanza è anche processuale.

Può prevedere diversa regolamentazione e limitazioni.

SCR: Limitazioni sono opponibili se o se si provi che i terzi fossero a conoscenza.

SCR IRR: omessa registrazione impedisce opponibilità a meno di non provare che i terzi fossero a conoscenza.

SS: (limitazioni originarie sono sempre opponibili, quelle successive devono essere portate a conoscenza con

»

mezzi idonei e sono opponibili solo provando che fossero a conoscenza). Con pubblicità legale SNC

11.12 Soci amministratori.

I soci amm. sono nominati in o con atto separato. La revoca:

modifica del contratto sociale, decisa da soci all’unanimità (sdd.) e solo per giusta causa.

Secondo le norme del mandato, anche se non ricorre giusta causa, salvo il diritto a risarcimento dei danni

La revoca per giusta causa può essere su richiesta di un solo socio. 4

Diritti: regolati dalle norme del mandato, ma poteri amm. > mandatario generale, diritto al compenso

solo atti che comportano modificazione del contratto sociale

Doveri: SNC: tenere scritture contabili e redigere bilancio, provvedere ad adempimenti pubblicitari

Responsabilità: solidale v/società, con obbligo di risarcimento (non per amm. esenti da colpa).

11.13 Soci non amministratori. Divieto di concorrenza.

Ogni socio non amm. ha diritto di:

a. Avere dagli amm. notizie dello svolgimento degli affari sociali,

b. Consultare i documenti relativi all’amm. come le scritture contabili,

c. Ottenere il rendiconto al termine di ogni anno.

SNC: tutti i soci hanno l’obbligo di non esercitare per conto proprio o altrui attività concorrente e di non

partecipare come socio ill. resp. ad altra società concorrente. La violazione del divieto comporta risarcimento

danni v/società e legittima esclusione. Il divieto non ha carattere assoluto: può essere rimosso da altri soci e

si presume se la situazione concorrenziale preesisteva al contratto sociale e i soci ne erano a conoscenza.

11.14 Modificazione dell’atto costitutivo.

« può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente» (2252)

I poteri modificativi della maggioranza devono rispettare l’obbligo di esecuzione del contratto sociale

secondo buona fede ed il rispetto della parità di trattamento fra i soci.

Trasferimento della quota sociale tra vivi e a causa di morte: consenso unanime , sdd.

SNC/SS: modificazioni soggette a pubblicità legale (non opponibili se non portate a conoscenza, prima di

iscrizione).

SNC IRR: modificazioni devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

11.15 Scioglimento del singolo rapporto sociale.

Il singolo socio cessa di far parte della società per morte, recesso o esclusione.

Il principio di conservazione della società opera anche quando resta un solo socio. Il venir meno della

pluralità è causa di scioglimento se non è ricostituita entro 6 mesi.

Morte: soci superstiti sono obbligati a liquidare la quota agli eredi entro 6 mesi. Altrimenti: i) scioglimento

anticipato della società, ii) continuazione della società con gli eredi (con consenso soci e eredi, a meno di

clausole di continuazione preesistenti).

Recesso: scioglimento per volontà del socio. Società a tempo indeterminato: recessione libera con preavviso

di almeno 3 mesi e produttivo di effetti dopo che sia decorso tale termine. Società a tempo determinato:

recesso solo per giusta causa, portata a conoscenza dei soci e con effetto immediato.

può prevedere ulteriori ipotesi di recesso, non si può invece privare il socio della facolt&

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pb19_unib di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Ghezzi Federico.
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