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IDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITECAP. 20 – OBBLIGAZIONI 2520.1 N . 25OZIONE E TIPOLOGIA20.2 L ’ . 26IMITI ALL EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI20.3 P . 26ROCEDIMENTO DI EMISSIONE20.4 O . 26BBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI20.5 L’ . 26ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTICAP. 21 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI 2721.1 C . 27AUSE DI SCIOGLIMENTO21.2 L . 27A SOCIETÀ IN STATO DI LIQUIDAZIONE21.3 P , . 27ROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ 2Cap. 11 – La società semplice (SS). La società in nome collettivo (SNC).11.1 Le società di persone.SS può esercitare solo attività non commerciale (solo imprese agricole); SNC attività commerciale e non.SS non è molto diffusa, ma viene considerata come il prototipo normativo della società di persone.11.2 Costituzione.Contratto «non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei

conferimenti» (2251).
Sezione speciale – efficacia di pubblicità legale - massima semplicità formale e sostanziale
Sezione ordinaria - condizione di regolarità della società (non di esistenza). Diventa irregolare se non registrata o se soc. di fatto.
Atto costitutivo redatto come atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Deve contenere:
i) Generalità dei soci
ii) Ragione sociale (nome di uno dei soci)
iii) Sede della società
iv) Oggetto sociale
Forme speciali richieste dalla natura del conferimento:
v) Conferimenti forma scritta per beni immobiliari. Pena la nullità del conferimento (non della società, se socio non è essenziale)
vi) Prestazioni dei soci d’opera conferimento (non della società, se socio non è essenziale)
vii) Durata della società
11.3 Società di fatto.
Contratto può essere perfezionato anche per fatti concludenti (società di fatto). Soc. comm. di fatto è esposta al fallimento, come anche (automaticamente) anche i suoi soci.sia palesi che occulti. L'esteriorizzazione della qualità di socio non è necessaria. 11.4 Conferimenti. Con la costituzione della società il socio assume l'obbligo di effettuare i conferimenti determinati nel contratto sociale. Con eventuale silenzio in la legge stabilisce che "i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale" (2253). Nessuna limitazione sulle entità conferibili: ogni entità suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale (qualsiasi prestazione di dare, fare e non fare). Conferimento beni in proprietà: norme sulla vendita, garanzia del socio per evizione e per vizi, sul socio grava il rischio del perimento fino al trasferimento della proprietà. Conferimento beni in godimento: rischio a carico del socio, può essere escluso qualora la cosa perisca o il godimento.

diventi impossibile per cause non imputabili agli amministratori. Socio ha diritto a restituzioneal termine della società nello stato in cui si trova.Conferimento crediti: rischio insolvenza a carico del socio nei limiti del valore assegnato al conferimento.- Conferimento prestazioni d'opera (socio d'opera): non è lavoratore subordinato, compenso dato dalla- partecipazione ai guadagni. Rischio di impossibilità di svolgimento grava sul socio, che può essere esclusoper sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita.

11.5 Patrimonio e capitale sociale.Conferimento formano patrimonio iniziale della società, che diventa proprietaria dei conferimenti (soci nonpossono disporne personalmente, pena risarcimento ed esclusione, derogabile con consenso unanime).SS: non richiesta valutazione iniziale dei conferimenti, in quanto non obbligata a tenere scritture contabili.SNC: indica anche "valore ad essi attribuito e il modo di

valutazione»Divieto di ripartizione utili fittizi o fino a reintegrazione/riduzione CS a causa di perdita.Divieto di rimborso conferimenti o liberazione obbligo di versamento da parte di amministratori in assenzadi delibera di riduzione del capitale ( ). Creditori sociali hanno diritto di opporsi (assenza di garanzie).11.6 Partecipazione dei soci a utili e perdite.Divieto di patto leonino: vietata la sostanziale e formale esclusione di un socio da utili e perdite.Criteri legali di ripartizione se non dispone diversamente:i) Proporzionalità ai conferimentiii) Se il valore non è determinato, parti si presumono ugualiiii) Se è determinata partecipazione ai guadagni, si presuppone uguale per perdite.iv) La parte spettante al socio d'opera, se non determinata, è fissata dal giudice secondo equitàSS: diritto nasce con approvazione del rendiconto, predisposto al termine di ogni anno (sdd.) da amm.SNC: accertamento utili/perdite in bilancio di esercizio,

predisposto da amm., maggioranza dei soci.

In mancanza di specifica clausola, distribuzione automatica degli utili. autofinanziamento (unanimità).

Perdite accertate hanno rilievo indiretto: impediscono distribuzione utili fino a reintegrazione/riduzionecapitale.

Scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento oggetto sociale.

11.7 Responsabilità soci per obbligazioni sociali.

SS: responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza della società può essere escluso olimitata da patto sociale, opponibile a terzi se portato a loro conoscenza. Non può essere esclusaresponsabilità di tutti i soci. Lo scioglimento del rapporto non fa venir meno le responsabilità perobbligazioni anteriori, ma deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non èopponibile a questi (valido anche per SNC irregolare)

SNC: responsabilità illimitata e solidale di tutti

i soci (inderogabile). L'opponibilità ai terzi delle cause discioglimento resta soggetta al regime di pubblicità legale delle modifiche in (opponibile se )Responsabilità per obbligazioni già contratte è estesa a nuovi soci.
11.8 Responsabilità della società e dei soci.
I soci sono responsabili in via sussidiaria alla società, in quanto godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
SS e SNC IRR: il creditore può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile e questo dovrà invocare la preventiva escussione del PS indicando i beni su cui agevolmente soddisfarsi. Il beneficio di escussione opera in via di eccezione (socio paga qualora non provi l'esistenza di beni sufficienti in PS).
SNC: beneficio di escussione automatico. Per pagamento dei soci il creditore deve aver infruttuosamente esperito l'azione esecutiva sul PS, poi può chiedere a ciascuno il

pagamento integrale.

11.9 Creditori personali dei soci.

Il creditore personale del socio:

  • In nessun caso aggredire direttamente il PS;
  • Compensare il suo credito v/socio con debito v/società (divieto di compensazione);
  • Far valere i diritti sugli utili spettanti al socio debitore;
  • Compiere atti conservativi sulla quota del socio nella liquidazione della società.

SS e SNCIRR: creditore può chiedere liquidazione quota, provando insufficienza degli altri beni del debitore.

Richiesta opera come causa di esclusione di diritto del socio: la società è tenuta a versare entro 3 mesi una somma di denaro corrispondente al valore della quota al momento della domanda.

SNC: il creditore non può chiedere liquidazione quota finché dura la società (scadenza fissata in ), in caso di proroga della durata, vale tutela sopra.

11.10 Amministrazione società.

Il potere di amministrare è il potere di compiere gli atti che rientrano nell'oggetto.

sociale. Per legge ogni socio ill. resp. è amm. della società, può limitarlo ad alcuni soci. Con più soci amm. vale il modello legale di amministrazione disgiuntiva, ciascun amm. può operare da solo, senza richiedere il consenso di altri amm né informandoli. Potere temperato da diritto di opposizione, esercitata da altri amm. prima del compimento operazione, che paralizza il potere decisorio del singolo amm. Sulla fondatezza dell’opposizione decide soci (per quote di interesse). Può prevedere clausola di arbitraggio (risoluzione contrasti a terzi). Amministrazione congiuntiva solo se espressamente convenuta in . In tal caso, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento operazioni sociali. Possibile consenso a e ibrido dei due. Potere degli amm. di agire individualmente in caso di urgenza di evitare danno a società.

11.11 Amministrazione e rappresentanza. Il potere di rappresentanza è il

Il potere di agire nei confronti di terzi in nome della società, dando luogo all'acquisto di diritti e all'assunzione di obbligazioni, è detto potere di gestione, che è interno alla società. Il potere di rappresentanza, invece, è esterno e spetta a ciascun socio amministratore, secondo il modello legale scelto, senza distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria. La rappresentanza è anche processuale. Può essere prevista una diversa regolamentazione e limitazioni.

Per quanto riguarda le limitazioni, queste sono opponibili solo se si prova che i terzi erano a conoscenza di esse. Nel caso di omessa registrazione, le limitazioni non sono opponibili a meno che non si provi che i terzi erano a conoscenza. Nel caso di società per azioni (S.p.A.), le limitazioni originarie sono sempre opponibili, mentre quelle successive devono essere portate a conoscenza con mezzi idonei e sono opponibili solo provando che i terzi erano a conoscenza. Per le società in nome collettivo (S.n.c.), la pubblicità legale è necessaria per rendere opponibili le limitazioni.

Nel caso di società in accomandita semplice (S.a.s.), i soci amministratori sono nominati in o con atto separato. La revoca dei soci amministratori può avvenire mediante modifica del contratto sociale, decisa dai soci.

all'unanimità (sdd.) e solo per giusta causa.

Secondo le norme del mandato, anche se non ricorre giusta causa, salvo il diritto a risarcimento dei danni.

La revoca per giusta causa può essere su richiesta di un solo socio. 4

Diritti: regolati dalle norme del mandato, ma poteri amm. > mandatario generale, diritto al compenso solo atti che comportano modificazione del contratto sociale

Doveri: SNC: tenere scritture contabili e redigere bilancio, provvedere ad adempimenti pubblicitari

Responsabilità: solidale v/società, con obbligo di risarcimento (non per amm. esenti da colpa).

11.13 Soci non amministratori. Divieto di concorrenza.

Ogni socio non amm. ha diritto di:

a. Avere dagli amm. notizie dello svolgimento degli affari sociali,

b. Consultare i documenti relativi all'amm. come le scritture contabili,

c. Ottenere il rendiconto al termine di ogni anno.

SNC: tutti i soci hanno l'obbligo di non esercitare per conto proprio o altrui attività.

concorrente e di nonpartecipare come socio

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Publisher
A.A. 2018-2019
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pb19_unib di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Ghezzi Federico.