La disciplina della concorrenza e i consorzi tra imprenditori
Concorrenza
Concorrenza = competizione tra imprese nel medesimo mercato.
Limiti legali delle concorrenza
La libertà assoluta non esiste, ci sono limiti convenzionali e legali. Limiti legali imposti dalla legge per motivi di interesse generale:
- L’alienante dell’azienda deve astenersi per 5 anni dall’iniziare qualsiasi attività che per l’oggetto o l’ubicazione sia idonea a sottrarre la clientela dell’azienda ceduta
- I lavoratori subordinati non possono svolgere un’attività concorrenziale all’azienda per la quale lavorano
- I soci illimitatamente responsabili di una società di persone non possono esercitare un’attività concorrente
Limiti convenzionali della concorrenza
Limiti che derivano da un accordo stipulato dagli imprenditori interessati, sono:
- Intese e cartelli —> intese cioè un accordo semplice fra imprenditori per cui questi ultimi si impegnano a non farsi concorrenza in un determinato settore. Cartello quando si obbligano entrambi a osservare determinate regole comuni allo scopo di ridurre la concorrenza
- Concentrazioni —> fusioni/ concentrazioni di imprese
Se questi accordi riducono di fatto la concorrenza in un determinato settore perché per esempio un’impresa mette prezzi alti non avendo concorrenti oppure quando l’impresa si trova in una posizione dominante sul mercato, allora si avrà condotta scorretta e per questo verrà sanzionata.
Legislazione antimonopolista
Per garantire che la concorrenza non sia sfalsata nel mercato intero, la legislazione vieta:
- Le intese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano come oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune.
- Lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune
Tali accordi sono nulli di pieno diritto e quindi improduttivi di qualsiasi effetto giuridico. L’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle eventuali sanzioni spetta:
- Commissione della UE quando riguarda il mercato europeo
- Autorità garante della concorrenza e del mercato quando riguarda il mercato italiano
Consorzi fra imprenditori
Tipologie di consorzi
Consorzio -> organizzazione comune fra imprenditori per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. (art.2602 c.c.)
- Consorzi anti-concorrenziali: il fine è quello di disciplinare la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori che esercitano la medesima attività o simile, evitando così situazioni di monopolio.
- Consorzi di coordinamento: rappresenta uno strumento di cooperazione interaziendale a cui ricorrono soprattutto le piccole-medie imprese in quanto il fine qui è quello di collaborare per lo svolgimento di determinate fasi dell’attività d’impresa.
Ulteriore distinzione di consorzi:
- Consorzi con attività interna: organizzazione che si limita a regolare i rapporti reciproci fra consorziati attraverso l’organo di assemblea e l’organo direttivo, quest’ultimo ha funzioni gestorie.
- Consorzio con attività esterna: cioè i consorzi di cooperazione interaziendale, le parti prevedono l’istituzione di un ufficio comune destinato a svolgere attività con i terzi.
Contratto di consorzio
Stipulato da imprenditori
- Forma: scritta
- Oggetto: finalità del consorzio
- Durata: può essere determinata liberamente, altrimenti è valido per 10 anni
Contratto aperto che può prevedere l’ammissione di nuovi consorziati. I consorziati possono liberarsi dal consorzio per volontà di questi (recesso) o per decisione di altri (esclusione); in questo ultimo caso una causa tipica può essere per inadempimento degli obblighi consortili.
Società consortili
Società e consorzi sono istituti diversi. Questa distinzione è sottile quando il consorzio svolge attività con terzi in quanto gli aspetti comuni sono:
- Imprenditorialità
- Fine di interesse economico anche se nelle società è diverso
Tutte le società lucrative, ad eccezione delle s.s. possono assumere come oggetto sociale gli scopi di consorzio (anche le società cooperative). La società consortile è quindi quella società che adotta la struttura societaria prescelta alla finalità consortile perseguita.
Esempio: In una società consortile per azioni potrebbero essere previste specifiche cause di recesso o di esclusione.
Segni distintivi e di diritti di proprietà industriale
Ditta, insegna e marchi: i segni distintivi da tutelare
Ditta
- La ditta è un bene immateriale costituito dal nome con il quale l’imprenditore svolge la propria attività; la ditta non è dunque un soggetto giuridico. Più in generale è la denominazione commerciale o il nome della impresa stessa.
- L’imprenditore ha il diritto all’uso esclusivo della propria ditta la quale deve contenere cognome o sigla dell’imprenditore.
- Tale diritto si acquista con la registrazione della ditta presso il registro delle imprese con l’uso, che deve essere effettivo e pubblico.
- Nel caso di ditta confondibile, perché può creare confusione circa l’oggetto di un’altra impresa, quest’ultima deve renderla differente dalla prima, attraverso la modifica o integrazione con idonee indicazioni della sua ditta. Se una è registrata e l’altra no, tendenzialmente prevale quella registrata.
Insegna
- Contraddistingue i locali nel quale viene effettuata attività d’impresa
- Può essere Denominativa —> formata da nome, coincide con la ditta
- Figurativa —> disegno o figura
- Mista —> nome e disegno
- L’insegna per essere conforme a legge deve essere vera, lecita e nuova. Chi registra per primo un’insegna acquista il diritto d’uso esclusivo e di conseguenza può agire contro chi usa un segno simile o uguale al proprio.
- Requisito dell’insegna è anche la novità
Marchio
- Segno che ha il fine di individuare dei prodotti e dei servizi che vengono commercializzati o forniti da una o più persone fisiche/giuridiche. Nel linguaggio comune si parla di “marca”.
- Requisiti necessari: novità, capacità distintiva e liceità. Poi si procede alla registrazione dello stesso, se non viene registrato può avvenire registrazione illecita da un altro soggetto oppure facile contraffazione dello stesso.
- Conflitto tra marchi sorge se questi sono simili tra loro e c’è rischio che il consumatore li confonda.
- Per evitare conflitti tra marchi, occorre effettuare ricerche di anteriorità prima di provvedere al deposito.
- Decadenza del marchio: Non è stata concessa la sua iscrizione
- Perdita di uno dei suoi requisiti successivamente alla registrazione.
- Mancato uso entro 5 anni dalla registrazione.
- Mancanza di uno dei requisiti
Diritti di proprietà industriale
Si tratta cioè di una proprietà di beni immateriali- intellettuali, raggruppata in:
- Diritti personali = il diritto morale di essere riconosciuto autore o ideatore del marchio per es. è un diritto personale e inalienabile.
- Diritti patrimoniali = derivano dallo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa. Si tratta di diritti disponibili e trasmissibili.
I diritti della proprietà industriale si acquistano con due atti amministrativi e soltanto con essi sorgono i diritti di proprietà industriale:
- Brevettazione —> invenzioni. Dal brevetto derivano i diritti titolati.
- Registrazione —> marchi, vi sono marchi anche non registrati
- Eccezione —> per quanto riguarda alcuni elementi come l’insegna e la ditta, la loro tutela deriva da presupposti di legge. Sono detti diritti non titolati, ma sono come già detto comunque tutelati. Non hanno bisogno né di registrazione né di brevetto.
Diritto d'inventore
Diritto che tutela solo le invenzioni industriali (diritto d’autore tutela opere dell’ingegno) cioè quelle idee idonee ad essere applicate per la produzione di beni nuovi o nuovi metodi di produzione di beni già esistenti. Deve essere brevettata per la protezione di tale diritto.
Per ottenere brevetto occorre requisiti di:
- Nuova
- Omogenea
- Distinta
- Stabile
Se questi elementi vengono meno in un secondo momento si avrà la decadenza dal diritto.
Il diritto consiste nel:
- Utilizzare economicamente l’invenzione. Lo sfruttamento economico dell’invenzione è limitata a 20 anni (x invenzioni industriali). Il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell’invenzione è, invece, imprescrittibile.
- Vietare ad altri l’utilizzo dell’invenzione brevettata
Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali
Debba essere attuato entro tre anni dalla data di concessione del brevetto e che l'attuazione non possa essere sospesa per più di tre anni consecutivi. Significa cioè che, se il richiedente o i suoi licenziatari non hanno provveduto a mettere l’oggetto del brevetto in circolazione nel territorio dello Stato, non è stata soddisfatta questa imposizione di legge pertanto è possibile la concessione di una licenza obbligatoria (art. 70 CPI), o, nel caso di persistente mancata attuazione, la decadenza del brevetto.
È chiaro lo spirito di questo articolo di legge, il quale tende a fare sviluppare l'industria e a evitare che, per interesse personale (ad esempio, solo per consentire al titolare del brevetto di sfruttare i suoi vecchi impianti), invenzioni magari importanti non vengano attuate, bloccando così il settore per tutti i 20 anni di durata del brevetto.
Decadenza del brevetto
- Mancata messa in produzione, entro 3 anni
- Mancato pagamento dei diritti
- Mancanza di uno dei requisiti
Società
Società
Sono organizzazioni di persone e di mezzi per l’esercizio di un’attività produttiva in comune. Le società costituiscono una delle categorie di imprese collettive più numerose e importanti.
Tipologie di società
Contratto di società
Nozione di contratto valido per tutte le società Art. 2247 c.c. con il contratto di società, 1 o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Il contratto di società rientra nella categoria di contratto associativo. Quindi nei contratti associativi (di conseguenza anche quelli di società):
- Non ricorre tra le parti un rapporto di corrispettività (cioè caratterizzato da prestazione e controprestazione)
- È un contratto aperto e plurilaterale
- È un contratto di organizzazione di futura attività = il contratto di società è quindi un contratto dal quale nascono situazioni strumentali, non situazioni finali.
Conferimenti
Caratteristiche delle società:
- Conferimenti dei soci
- Esercizio in comune di 1 attività economica (scopo-mezzo)
- Lo scopo di divisione degli utili (scopo-fine)
Conferimenti: prestazioni con cui le parti del contratto di società si obbligano. I contributi formano il patrimonio iniziale della società detto capitale di rischio. I soci destinando una parte della propria ricchezza alla società si espongono al rischio di impresa nel senso che rischiano di non ricevere nessuna remunerazione o di perdere quanto versato in quanto la società è in perdita.
I conferimenti possono essere:
- Beni
- Servizi: suscettibili di valutazione economica che le parti ritengono utile.
Eccezione —> per le s.p.a. + soc. coop. non possono formare ogg. di conferimento le prestazioni d’opera (lavoro) o di servizi.
Patrimonio
Patrimonio sociale: è il complesso dei rapporti giuridici attivi + passivi che fanno capo alla società. Inizialmente è costituito solo dai conferimenti. Costituisce garanzia generica principale (qui rispondono anche i soci con il loro patrimonio) o esclusiva (risponde solo la società) dei creditori della società. La consistenza del patrimonio è accertata periodicamente attraverso la redazione del bilancio di esercizio.
Patrimonio netto: differenza fra attività e passività. Se il patrimonio netto supera l’ammontare del capitale sociale allora i soci possono ripartirselo.
Capitale sociale nominale
Capitale sociale nominale = cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti. Rimane immutato, a meno che si decida di modificarlo.
Funzioni del capitale sociale:
- Funzione vincolistica: non è distribuibile, è quindi soggetta ad un vincolo di destinazione e cioè costituisce garanzia patrimoniale supplementare per i creditori
- Funzione organizzativa: è inteso anche come termine di riferimento per accertare periodicamente se la società ha conseguito utili/ perdite.
Esercizio in comune di attività economica
La specifica attività economica deve essere predeterminata nell’atto costitutivo della società ed è modificabile.
In tutte le società, l’oggetto sociale deve consistere:
- Nello svolgimento di una attività intesa come serie coordinata di atti
- Attività produttiva con contenuto patrimoniale, condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi
Per attività in comune si intende:
- Realizzazione di un risultato unitario e comune
- Chi agisce nei rapporti esterni occorre sia abilitato ad agire per conto dell’impresa
Società occasionali
L’attività della società presenta di regola tutti i caratteri propri dell’attività d’impresa, quindi si applica la relativa disciplina. Se la società esercita attività commerciale, è esposta al fallimento.
Eccezione: società con attività di impresa a carattere non imprenditoriale, sono società occasionali: qui manca il requisito di professionalità. Per tali società si applica la disciplina del tipo di società prescelto, ma non la disciplina dell’impresa. Sono infatti società senza impresa. Se tale società esercita attività commerciale, essa è sottratta al fallimento. Oltre il requisito della professionalità, se manca anche uno solo degli altri (per esempio il coordinamento degli atti) non si ha né società né impresa.
Società fra professionisti: altra ipotesi di società senza impresa. Sono le società che hanno per oggetto unico ed esclusivo l’esercizio in comune dell’attività professionale.
Società fra avvocati
Società regolata dalle norme della s.n.c. ove non derogata dal decreto lgs. 96/2001 n.16. Essa non può essere soggetta a fallimento non svolgendo attività imprenditoriale.
Scopo fine della società
Lucrativo: è lo scopo delle società di capitali e di persone il cui scopro è di lucro. Il lucro può essere soggettivo—> profitto destinato ad essere successivamente diviso fra i soci oppure lucro oggettivo.
Mutualistico: è quello tipico delle soc. coop. che hanno lo scopo di fornire direttamente ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato e non la visione degli utili.
Consortile: scopo economico dei soci. Non è necessario però lo scopo di lucro, si tratta perlopiù di un vantaggio patrimoniale dei soci.
L'impresa sociale
Impresa sociale = organizzazione privata che esercita senza scopo di lucro e in via stabile e principale attività di impresa al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale.
Se è presente il lucro, questo deve essere reinvestito nell’organizzazione. Si tratta di una qualifica giuridica che può essere ottenuta da società, associazioni e fondazioni. È invece automatica per le cooperative sociali.
Esempio: Beni o servizi come assistenza sociale, sanitaria. L’impresa sociale può adottare qualsiasi tipo di società, rimane il divieto di distribuire utili e inoltre indipendentemente dal tipo di società, la responsabilità dei soci è limitata.
Società e comunione
Comunione —> situazione giuridica che sorge quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comunione a più persone. Ha origine contrattuale, lo scopo qui è quello di godere dei beni messi in comune quindi si applica la disciplina della comunione. Qui manca un vincolo di destinazione sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni (presente nella società). La comunione non gode di autonomia patrimoniale.
In base a questa distinzione la legge vieta le società di mero godimento ovvero di mero godimento dei beni e conservazione degli stessi. Costituiscono infatti abuso dell’istituto societario ed un abuso a danno dei creditori personali dei comproprietari.
Comunione di impresa
È la comunione che si trasforma in società quando l’esercizio di un’attività di impresa è il fine principale perseguito dai comunisti. In questo caso, la comunione è soggetta alla disciplina della società e beneficerà della personalità giuridica.
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