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CONCORDATO CON RISERVA: VINCOLI

I vincoli che assistono la presentazione della domanda di concordato con riserva sono rappresentati dalla possibilità che il tribunale abbia di nominare un commissario giudiziale con compiti di controllo e vigilanza sull'attività dell'imprenditore, al fine di evitare che quest'ultimo compia atti fraudolenti ai danni dei creditori, riducendo il patrimonio e pregiudicando le loro ragioni.

Un altro vincolo è rappresentato dalla possibilità da parte del tribunale di prevedere obblighi informativi periodici a carico dell'imprenditore. Quest'ultimo, fintanto che non siano scaduti i 60 o 120 giorni per il deposito della proposta e del piano, deve depositare presso la cancelleria fallimentare delle relazioni periodiche sulle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'impresa.

Inoltre, il tribunale, laddove sulla base delle informazioni ricevute anche tramite il commissario giudiziale,

dovesse rendersi conto del rischio che la protrazione del deposito della proposta e del piano presenti rispetto ai creditori, può abbreviare i termini del deposito della proposta. Si tratta di vincoli tutti accomunati dal fatto che da un lato consentire all'imprenditore di avere più tempo per l'elaborazione della proposta e del piano, e però da subito godere dei benefici e dei vantaggi che sono normalmente connessi all'apertura della procedura concordataria, a far data già dal momento della presentazione della domanda, ma al contempo tutelare i creditori che in questo lasso temporale potrebbero subire enormi pregiudizi da un comportamento scorretto o addirittura fraudolento dell'imprenditore. FASI DELLA PROCEDURA Dopo la prima fase di domanda di ammissione al tribunale competente che proviene dall'imprenditore, si procede alla seconda fase successiva, ossia il controllo di legittimità del tribunale territorialmente competente, alquale è demandata la verifica delle condizioni di ammissibilità dell'imprenditore alla procedura in esame. Più in particolare, il tribunale deve verificare che esistano i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione dell'imprenditore ale quindi lo stato di crisi, la natura commerciale dell'attività e il superamento di almeno uno dei parametri dimensionali concordati previsti dalla legge fallimentare. Inoltre, deve verificare la completezza della documentazione diversamente articolata a seconda che la domanda sia di concordato preventivo o con riserva oppure tradizionale. NON svolge invece il tribunale alcun controllo di merito, cioè sulla convenienza della proposta concordataria e dunque anche del piano, perché come si vedrà successivamente la verifica della meritevolezza della proposta e quindi della convenienza della proposta è rimessa ai creditori, ai quali infatti la proposta viene comunicata, per cuiinserire tag h1, quindi procederò con la formattazione del testo utilizzando altri tag html. In seno ad un'udienza saranno richiamati ad esprimere il loro voto. Dunque, il tribunale NON svolge un controllo di merito sul contenuto della proposta e del piano, e NON svolge una valutazione di fattibilità o meno della proposta, perché come già detto tale giudizio viene espresso dal perito indipendente. All'esito del controllo demandato al tribunale questi potrà dichiarare aperta la procedura con decreto laddove evidentemente abbia verificato l'esistenza di tutte le condizioni di ammissibilità o al contrario rigetterà la domanda dell'imprenditore ed eventualmente potrà dichiarare anche il fallimento dello stesso (eventualmente perché dipenderà dalla presentazione nel frattempo di ricorsi di fallimento e quindi conseguentemente a siffatta presentazione dall'accertamento dell'esistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento). Da ciò l'impossibilità dicollegare automaticamente all'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al concordato la sentenza dichiarativa di fallimento. Prima di passare alla fase relativa al voto dei creditori, sarebbe meglio rammentare gli effetti del decreto di apertura della procedura del concordato preventivo consequenziale alla valutazione positiva delle condizioni di ammissibilità dell'imprenditore alla procedura medesima. Con il decreto di ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo si verifica quello che è stato già denominato come "possessamento attenuato", per cui l'imprenditore NON perde il potere di gestione del proprio patrimonio né il potere di compiere atti dispositivi sul patrimonio stesso, perché conserva siffatti poteri, seppure sotto la vigilanza del commissario giudiziale, e dovendo peraltro compiere gli atti di straordinaria amministrazione SOLO previa autorizzazione da parte del tribunale. Qualunque attodisposizione che consente di continuare l'attività aziendale durante il concordato preventivo, potrà effettuare pagamenti ai creditori antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al concordato solo se autorizzati dal giudice delegato.particolare fattispecie di concordato che implica la protrazione dell'attività di impresa da parte dello stesso imprenditore o dall'affittuario (o altro soggetto), il legislatore prevede proprio, per non impedire la protrazione dell'attività economica e anzi per agevolarla, che sia possibile effettuare anche prima dell'omologazione del concordato il pagamento di alcuni creditori antecedenti alla presentazione della domanda se si tratta di creditori strategici, ossia quelli senza i quali la continuazione dell'attività di impresa non è garantita e che quindi laddove dovessero condizionare la protrazione dei rapporti commerciali al pagamento dei debiti pregressi, possono in realtà essere pagati anche prima del provvedimento di omologazione. Normalmente i creditori antecedenti la domanda di ammissione al concordato NON possono essere pagati fintanto che non sia intervenuto il provvedimento di omologazione, quindi fintanto che nonsolo i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti abbiano votato a favore della proposta concordataria, ma anche fintanto che il tribunale non abbia effettuato il controllo omologatorio, quindi un ulteriore controllo della conformità della procedura della sua interezza fino a quel momento alle norme di legge. Quindi, fino a quel momento, normalmente i creditori antecedenti NON possono essere pagati. Fa eccezione a questa regola l'ipotesi in cui alcuni creditori strategici condizionino la protrazione dei rapporti commerciali al pagamento di forniture pregresse. Allora in questi casi l'imprenditore, sempre previa autorizzazione del giudice delegato, può pagare anche i creditori antecedenti, così come può per esempio chiedere nuovi finanziamenti, soprattutto se ha scelto la fattispecie del concordato con continuità aziendale, perché in tale caso i finanziamenti saranno necessari per garantire la prosecuzione.

dell'attività di impresa. Il mancato rispetto di questo vincolo, cioè della preventiva autorizzazione del giudice delegato al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, espone non solo gli atti ad essere inefficaci nei confronti dei creditori antecedenti, ma espone anche l'imprenditore al rischio della revoca del decreto di apertura della procedura per violazione di una norma che è sostanzialmente pensata sempre nella prospettiva della tutela dei creditori concorrenti.

Ulteriore effetto del concordato, laddove dovesse essere votato a favore da parte dei creditori ed omologato, è quello dell'esdebitazione naturale, perché tutti quanti i crediti estranei alla proposta concordataria diventano poi inesigibili nei confronti dell'imprenditore, ma esigibili solo nei confronti di chi abbia precedentemente prestato garanzie a favore dell'imprenditore medesimo.

Quindi è un effetto naturale del concordato.

potrà ricavare dalla monetizzazione del patrimonio non funzionale alla continuazione dell'attività di impresa, oltre che ancora da mezzi, beni, liquidità derivanti da terzi che mettono a disposizione del debitore ulteriori valori per comporre la crisi nella quale versa. Comprendere il senso, la ratio di queste peculiarità che il concordato con continuità aziendale presenta rispetto all'alternativa perfattispecie concordataria, ossia quella del concordato liquidatorio, occorre partire dalla premessa che il legislatore favorisce in tutti i modi possibili questa fattispecie di concordato rispetto a quella alternativa liquidatoria perché si tratta naturalmente, attraverso questo, di favorire poi la conservazione nel sistema economico e nel sistema produttivo di un'impresa, quindi di favorire anche la conservazione dei posti di lavoro e indirettamente del sistema economico di tutte le imprese che ruotano intorno a quella in.si e il recupero dell’impresa, è stato introdotto il concordato preventivo, un istituto giuridico che consente all’impresa in crisi di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti ai propri creditori. Il concordato preventivo può essere omologato dal tribunale se rispetta determinati requisiti e se è vantaggioso per i creditori. In questo modo, l’impresa ha la possibilità di evitare la liquidazione e di continuare la propria attività.
Dettagli
A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher caterina.cicciu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Masturzi Sabrina.