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CIRCOLAZIONE DELL’AZIENDA
Essendo l’azienda il complesso di beni che l’imprenditore organizza per compiere la
propria attività, egli può volerli cedere nell’insieme o solo in parte. Il legislatore si pone
quindi il problema di capire come questi beni sono collegati tra loro per dare unità agli
stessi. Infatti, disciplina in modo diverso la semplice cessione di un bene dal
trasferimento di tutta l’azienda o di un solo ramo aziendale: l’acquirente avrebbe
infatti la possibilità di gestire l’attività di impresa.
Si deduce quindi che un complesso di beni funzionale, che permette di svolgere
un’attività economica organizzata, ha un valore maggiore rispetto alla somma dei
singoli beni che lo compongono: ciò è dovuto all’avviamento.
Avviamento = valore aggiuntivo del complesso di beni. Rappresenta la capacità di un
complesso di beni funzionante e organizzato di produrre profitto. Può essere oggettivo
(quando la capacità è legata al complesso dei beni e non è legata all’imprenditore) o
soggettivo (quando la capacità si riferisce all’abilità dell’imprenditore).
Quando si trasferisce l’azienda, un soggetto terzo, che intrattiene rapporti giuridici con
l’imprenditore, non può opporsi alla cessione al nuovo imprenditore, se non per giusta
causa.
Per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda (o di una parte di questa)
devono essere provati per iscritto, rispettando le norme previste per il trasferimento
dei singoli beni (esempio: forma scritta necessaria anche per trasferimento di beni
immobili). La forma scritta prevede: forma pubblica o scrittura privata autenticata. I
contratti di cui si parla devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle
imprese entro 30 giorni.
La VENDITA DELL’AZIENDA, oltre agli effetti dedotti in contratto, produce altri effetti
ulteriori, dispositivi o inderogabili, che riguardano:
- Divieto di concorrenza: chi cede l’azienda non può, per almeno 5 anni, iniziare una
nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, possa sottrarre
clientela all'azienda ceduta.
Tuttavia, c’è anche l’interesse di chi trasferisce la propria azienda a non vedere
compromessa la propria libertà di iniziativa economica oltre un certo periodo di
tempo. Il divieto di concorrenza è ha tuttavia carattere relativo: non è infatti
vietato iniziare una nuova attività che non crei danni all’interesse dell’acquirente. Il
patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti è valido,
purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante e che non ecceda la
durata di cinque anni dal trasferimento.
Unica eccezione al periodo di 5 anni: consorzi, che funzionano inizialmente in
senso anticoncorrenziale. Rappresentano infatti accordi tra imprenditori con
l’obiettivo di organizzare in comune attività economiche connesse. Il rapporto anti-
concorrenziale dura in questo caso 10 anni. Nel caso di usufrutto o di affitto
dell'azienda il divieto di concorrenza è legato alla durata del tipo di contratto
stabilito (vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata
dell'usufrutto o dell’affitto).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle aziende agricole solo per
le attività commerciali ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile
uno sviamento di clientela.
- Successione nei contratti: se non e' pattuito diversamente, l'acquirente
dell'azienda subentra nei contratti stipulati (anche in corso di esecuzione) che
riguardano l'esercizio dell'azienda e che non abbiano carattere personale. I
contratti che passano in capo all’acquirente devono essere funzionali rispetto
all’esercizio dell’azienda.
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia
del trasferimento, se sussiste una giusta causa (esempio: dimostrare che il nuovo
imprenditore è coinvolto in vicende penali, fallimenti,… non basta la semplice
sfiducia verso questo.). La successione nei contratti agisce quindi in modo
automatico, senza bisogno dell’assenso.
Se si vuole escludere la successione in uno o più contratti di esecuzione è
necessario un espresso patto tra alienante ed acquirente: altrimenti, in mancanza
di un patto, la successione opera a prescindere dalla volontà delle parti. Ciò non
vale per contratti che abbiano carattere personale: per il loro trasferimento sono
necessari sia un espresso patto contrattuale fra alienante ed acquirente, sia il
consenso del terzo soggetto contraente ceduto.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e
dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell’affitto.
- Crediti relativi all'azienda ceduta: la cessione di crediti (e dei relativi debitori),
connessi all'azienda ceduta, ha effetto nei confronti dell’acquirente dal momento
dell’iscrizione nel registro del trasferimento, anche in mancanza di notifica al
debitore o di sua accettazione.
L’iscrizione del trasferimento nel registro produce l’effetto di opponibilità verso
terzi. Il debitore sa o dovrebbe essere venuto a conoscenza che il creditore è
diventato un altro soggetto, in quanto appunto vi è una notifica “collettiva”:
l’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese.
Tuttavia, il debitore ceduto e' liberato se paga in buona fede all’alienante
(imprenditore precedente), per esempio se non ha avuto possibilità di apprendere
il trasferimento dell’azienda.
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se si
estende anche ai crediti relativi. Una diversa disposizione riguarda invece l’affitto
dell’impresa.
Si potrebbe prevedere contrattualmente il trasferimento di debiti e crediti, tuttavia
il legislatore vuole rispondere all’interesse generale: infatti un soggetto potrebbe
altrimenti cedere tutti i suoi debiti a un altro soggetto nullatenente che non
avrebbe nulla da perdere.
- Debiti relativi all'azienda ceduta: l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti
all'esercizio dell'azienda e contratti prima del suo trasferimento, se i creditori non
acconsentono (tutela dei creditori ceduti). L’imprenditore potrebbe infatti
spogliarsi dei debiti contratti, cedendo l’attività a un nullatenente. Se i debiti
risultano dai libri contabili obbligatori, allora automaticamente risponde dei debiti
anche l'acquirente dell'azienda.
(In un’impresa commerciale, nessuno acquisterebbe un’azienda senza sapere il
quantitativo di debiti di cui farsi carico. Le scritture devono quindi essere tenute
correttamente)
Disciplina diversa è invece prevista per i debiti di lavoro: di questi l’acquirente
dell’azienda risponde anche se non risultano dalle scritture contabili.
Il valore dell’azienda è quindi determinato anche dai crediti e debiti dell’azienda
stessa.
- Usufrutto dell'azienda: usufruttuario deve esercitare l’azienda la sotto la ditta che
la contraddistingue e senza modificare la destinazione economica dei beni
impressa dal proprietario (in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e
le normali dotazioni di scorte). La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio
e al termine dell'usufrutto viene regolata in denaro.
La violazione di tali obblighi o la cessazione arbitraria della gestione dell’azienda
determinano la cessazione dell’usufrutto. L'usufrutto può anche cessare per
l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto, alienando i beni o deteriorandoli
per mancanza di ordinarie riparazioni.
L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario dia
garanzia oppure che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a sue spese,
oppure dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente
all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata.
- Affitto dell'azienda: le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di affitto
dell’azienda.
5. SEGNI DISTINTIVI DELL’IMPRENDITORE:
I segni distintivi consentono al pubblico ed ai consumatori di attribuire certe
caratteristiche a un determinato imprenditore e di operare scelte consapevoli.
L’imprenditore ha interesse ad escludere i concorrenti dall’uso di segni uguali o simili e
a poter cedere ad altri i propri segni distintivi. Chi entra in contatto con l’azienda ha
interesse a non essere tratto in inganno sull’identità dell’imprenditore o sulla
provenienza dei prodotti. L’ordinamento giuridico cerca quindi di regolamentare in
modo corretto lo svolgimento dell’attività dell’imprenditore per andare incontro
all’interesse generale.
Principi comuni applicabili ai segni distintivi dell’imprenditore:
a) L’imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei propri segni distintivi,
rispettando determinate regole volte ad evitare inganno e confusione sul mercato
b) L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo dei propri segni distintivi
c) L’imprenditore può trasferire ad altri i propri segni distintivi, purché non tragga in
inganno il pubblico.
DITTA (Art. 2563) = NOME DELL’IMPRENDITORE NELL’ESERCIZIO D’AZIENDA.
L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta (tutela nei
confronti dell’imprenditore e del terzo). La ditta deve contenere almeno il cognome o
la sigla dell'imprenditore, salvo per la ditta derivata. La ditta originaria è formata
dall’imprenditore che la utilizza. La ditta derivata è formata da un imprenditore ed è
successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all’azienda. Nel caso di ditta
derivata, non è richiesto integrare la ditta col proprio cognome.
Modificazione della ditta: quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro
imprenditore e può creare confusione per l'oggetto o per il luogo dell’impresa. Ha
l’obbligo di modificare la propria ditta chi l’ha iscritta nel registro in epoca posteriore.
Il diritto all’uso esclusivo e l’obbligo di differenziazione sussistono solo se i due
imprenditori sono in rapporto concorrenziale fra loro e quindi può determinarsi
confusione per l’oggetto o luogo dell’impresa.
Trasferimento della ditta: la ditta non può e