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NO SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE ALTERNATIVI DUALISTICO O MONISTICO
(cheinvece sono possibiliper la spa).Competenze gestorie dei sociLibro da 250 pagine esce il 15 novembre; esame spostato al 20 o 21.È sulle competenze che si gioca la più significativa peculiarità e distanzarispetto alla spa. Un tipo ha aperto un saggio sul diritto societario americanodicendo che la società è il rapporto tra i soci e gli amministratori: per ilnostro diritto rischia di essere riduttivo perché non dà rilievo ai creditorisociali ma la disciplina del capitale sociale manca nel diritto americano equindi per il diritto societario americano è un’affermazione verissima. Ma nonè vero per la s.r.l. che è legittimata a costituirsi con il capitale di 1 euro ma acui non è tolta la disciplina del capitale sociale.Art. 2475, gli amministratori hanno competenza gestoria di caratteregenerale; la differenza rispetto alla spa è
che possono essere stabiliti nel caso in cui l'atto costitutivo dell'impresa preveda delle disposizioni diverse rispetto a quelle previste dalla legge. La competenza dei soci riguarda sia le materie riservate all'atto costitutivo, ovvero quelle specificamente indicate come di loro competenza, sia gli argomenti che gli amministratori o un gruppo di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In pratica, i soci hanno il potere di prendere decisioni su questioni che riguardano l'impresa, sia quelle previste dalla legge che quelle stabilite nell'atto costitutivo o proposte dagli amministratori o da un gruppo di soci. È importante sottolineare che la competenza dei soci è concorrente con quella degli amministratori, il che significa che entrambi hanno il potere di prendere decisioni riguardanti l'impresa. Tuttavia, il modello legale prevede che i soci abbiano un ruolo centrale nella gestione dell'impresa, garantendo loro un certo grado di flessibilità nel governo dell'impresa. In conclusione, l'articolo 2479 del codice civile italiano stabilisce che i soci hanno il potere di decidere su questioni di competenza riservata a loro dall'atto costitutivo e su argomenti proposti dagli amministratori o da un gruppo di soci. Questo articolo va letto tenendo conto delle eventuali deroghe statutarie che possono essere previste.definitivi (fino alla modifica della clausola dello Statuto). Seconda parte: rimessione alla collettività dei soci che si manifesta in due varianti: avocazione, devoluzione. Avocazione: tanti soci che rappresentino un terzo possono avocare alla competenza dei soci qualunque materia (materie che rientrano in termini generali nella competenza degli amministratori). I soci si riprendono la competenza: infatti nel codice del 1882 la competenza residuale era dei soci perché i soci erano quelli che mettevano i soldi e quindi erano quelli che gestivano. È uno spostamento episodico: gli amministratori vogliono avviare il marchio/altra operazione e i soci decidono di voler decidere loro e come conseguenza gli amministratori si devono adeguare alla decisione dei soci. Devoluzione: ciascun singolo amministratore può effettuare la devoluzione ai soci. Tutta le operazioni di gestione possono essere eventualmente rimesse ai soci! In ogni caso sono riservate alla competenza deisoci:- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione [2351, 2463, 2468].
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.
Sono anche le uniche ipotesi in cui è prevista
L'assemblea è obbligatoria (in tutti gli altri casi c'è solo competenza dei soci non obbligatoriamente assembleare). Siamo sicuri che nella spa le operazioni che comportano una modifica dell'oggetto sociale possono essere fatte dagli amministratori? Abbiamo due norme:
Art. 2361
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto [2328, n. 3], non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto [2379, 2424, n. 10]. Occorre una delibera che cambi l'oggetto sociale.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio. Non c'è una
La vincolatività in segno positivo ma solo in senso negativo ferma sempre la responsabilità degli amministratori. Esempi di queste operazioni (casi giurisprudenziali):
- Cessione unica azienda
- Affitto unica azienda
- Partecipazioni in altre imprese che possano snaturare l'oggetto sociale
- Partecipazioni in altre imprese che comportino una responsabilità illimitata a carico della società (NON DEI SOCI)
- Entrata in un gruppo di società
- Uscita da un gruppo di società
- Trasformazione della società (implicita nella cessione): da società operativa a holding
I numeri 1, 2 e 3 (secondo Pederzini anche approvazione bilancio) sono derogabili ma rispetto alla collettività non rispetto agli amministratori, ossia attribuendo ai soci singoli il diritto particolare. Non c'è quindi violazione della regola ex 2479. In questo modo già si delinea un modello legale molto diverso da quello della spa: gli amministratori non gestiscono.
Nella spa “ ”.2380-bis: “la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”. 2. Personalizzazione spinta (indipendentemente dal conferimento) con idiritti particolari “gestori” dei soci. Nella spa l’unico modo per modificare al divisione degli utili è le categorie speciali di azioni che sono quindiazioni non parametrati sui soci. 3. Competenze legali eventuali: 2479.1 e sono inderogabili (questa eventualità è inderogabile) e non si può neppure aumentare la quota (si potrebbe eventualmente abbassare la quota fino anche a prevedere la possibilità per ogni socio e anche trasformarlo in diritto particolare). Lo stesso invece non si può dire per la devoluzione: si potrebbe dire che spetta non all’amministratore singolo ma al cda (perché la ratio sottostante la devoluzione non è quelladella avocazione). Ma non ci occuperemo di questo aspetto perché è troppo complicato. Si può riprodurre in modo significativo il modello capitalistico senza che la sovrapposizione sia perfetta perché il 2479 riserva ai soci queste competenze o anche eventuali competenze gestorie.
Modello statutario: il contratto sociale può stabilire dove sono collocate le competenze e quindi accompagnare la società verso un modello personalistico fino a togliere le competenze in materia di gestione dell'impresa agli amministratori e trasferire tutto ai soci. Si opera quindi una materia statutaria di riserve ai soci.
Non solo manca nella disciplina della srl l'endiadi 2380-bis e 2364.5 ma è possibile una sottrazione di competenze agli amministratori senza limiti. Non è possibile il contrario e quindi spostare le competenze dai soci agli amministratori perché abbiamo i limiti del 2479.2 n. 5 e le competenze legali eventuali.
C'è un limite minimo alla competenza dei soci ma non un limite massimo; c'è una competenza massima per gli amministratori ma non un minimo (a parte un'eccezione). Qual è, se esiste, la competenza minima degli amministratori?
Art. 2475 ultimo comma
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.
È stato cambiato da "cda" a "organo amministrativo" perché altrimenti non sarebbe stato possibile la congiuntività o la disgiuntività (previste dallo stesso 2475) - viene meno la collegialità necessaria.
Competenze che devono spettare ad un organo amministrativo.
Lettura procedimentale e non sostanziale tale per cui occorre una forma di condivisione nella decisione.
I soci approvano il bilancio teoricamente come
collettività e non avrebbe senso che fossero loro a dirigerlo. Per la natura stessa del bilancio sono necessarie due fasi, una per la redazione del bilancio e una per la sua approvazione. E ciò non è molto diverso per i progetti di fusione e di scissione. In attuazione di una direttiva del 1991 le operazioni di fusione e di scissione sono disciplinate secondo una rigida segmentazione procedurale:- Redazione progetto
- Approvazione progetto da parte dell'organo amministrativo
- Approvazione progetto da parte dei soci
- Attuazione da parte degli amministratori