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25/02/2019

Il diritto commerciale si occupa dell’attività svolta dell’imprenditore nelle sua varie forme.

Con l’unificazione dei codici la disciplina è stata uniformata (privata e commerciale).

Il diritto commerciale ha una funzione specifica: l‘imprenditore ha bisogno di concludere affari

facilmente. Bisogna dunque che i soggetti con cui viene a contatto siano protetti dall’ordinamento.

Più viene protetto l’affidamento della controparte più è semplice per l’imprenditore concludere

affari. Nell’immediato tutela la controparte, nel lungo tempo la classe imprenditoriale. La tutela del

diritto commerciale è una tutela marcata dell’affidamento.

Ognuno di noi nella vita di tutti i giorni, in un economia dinamica ha il problema dell’affidamento

della controparte è importante.

FATTISPECIE/ AREE IN CUI SI APPLICA

 DIMENSIONI: piccola/ medio-grande

 TIPO DI ATTIVITA’: agricola / industriale

 FORMA GIURIDICA DELL’ORGANIZZAZIONE

 NATURA: pubblica o privata

DEFINIZIONE IMPRENDITORE

ART 2082 “E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al

fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”

REQUISITI per essere considerato imprenditore

 

Esercizio di un attività non un singolo atto ma una pluralità

 

Produzione o scambio di beni o servizi diretta a creare nuova ricchezza

L’attività non è produttiva o di godimento a prescindere, dipende dalla motivazione per la

quale l’attività viene svolta.

Se l’attività è illecita è un attività di produzione della ricchezza.

Impresa illegale fornire consulenza legale senza essere avvocato, viola la legge

Impresa immorale di forte disvalore, es. trafficare droga

La disciplina dell’impresa favorevole ai terzi la si applica anche all’impresa illecita, pe non

rischiare di rallentare anche l’attività delle attività lecite.

 

Organizzata tutelare l’affidamento è un costo. Il costo ha senso su iniziative con un certo

livello di serietà. L’ordinamento vuole tutelare lo sviluppo dell’economia, e dunque c’è

bisogno di organizzazione.

 

Professionale abituale. Anche le attività stagionali sono professionali se ripetono nel

tempo. Si possono avere pure più di un’impresa.

La giurisprudenza ha ritenuto che i casi di una singola operazione, purché di una grande

complessità è possibile considerare l’attività come professionale.

Per scelta legislativa, coloro che sono iscritti ad un albo, sono sottratti alla disciplina

dell’imprenditore.

 Economicità Lo scopo di lucro non è necessario per considerare il soggetto imprenditore.

es. cooperativa: divide guadagni i base agli scambi

es. s.r.l.: divide in base alla partecipazione

La cooperativa è un’impresa: perché ci sia un’impresa, l’attività deve essere organizzata in

modo tale che si possa prevedere un guadagno.

DISTINZIONI

Art 2135 imprenditore agricolo

“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,

selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.”

Comma 2 “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono

le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo

stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le

acque dolci, salmastre o marine.” 

Problema: es. allevatore di galline ci deve essere un fondo, magari non utilizzato. L’importante è

che sia utilizzabile.

Obiettivo di questa norma: all’imprenditore agricolo non si applica la disciplina dell’imprenditore

commerciale, e dunque non possono fallire. L’imprenditore agricolo ha un rischi specifico che è

quello dovuto al ciclo biologico.

Es. grandina per due giorni: per certi tipi di attività si può perdere il raccolto frutto del lavoro di tutto

l’anno.

Il legislatore ha raggiunto un compromesso, garantendo anche a chi non utilizza il fondo (es.

allevamenti di galline “in gabbia”) la disciplina dell’impresa agricola.

Attività connesse:

Comma 3 :“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal

medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti

ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,

(Es. allevatore di galline deve commercializzare prevalentemente uova che provengono dalle sue

galline)nonché' le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi

comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di

ricezione ed ospitalità come definite dalla legge)).”

Es. agriturismo: forniscono prevalentemente beni prodotti dalla propria attività.

Art 2195 imprenditore commerciale

“Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si

applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese

che le esercitano.”

3,4,5 sono solo esemplificazioni dei numeri 1 e 2.

1 e 2 coincidono con il 2082 non del tutto perché c’è il 2135.

Tutte le attività di impresa che non rientrano nel 2135 sono attività di impresa commerciale.

DISTINZIONI IMPRESA PICCOLA O MEDIO-GRANDE

”Sono

Art. 2083 piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli

commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il

lavoro proprio e dei componenti della famiglia.”

Quelli che non rientrano in questa definizione sono imprese medio-grandi.

Art 2083 si riferisce alla nozione generale del piccolo imprenditore. In realtà è la legge fallimentare

che stabilisce criteri quantitativi per stabilire se l’imprenditore è piccolo o medio-grande, soprattutto

in vista dell’esigenza di stabilirlo per il fallimento esigenza di certezza del diritto.

IMPRENDITORE INDIVIDUALE O SOCIETARIO: ci possono essere altre forme?

Es. cooperativa con scopo di beneficienza: crea un’attività a scopo di lucro, che permetta di

svolgere l’attività di beneficienza.

IMPRESA PUBBLICA O PRIVATA

L’impresa pubblica può essere svolta dall’ente e gestire lui il servizio. (es. comune di Milano per

trasporti). non ha vincolo di economicità

L’ente pubblico deve tendere (almeno) al pareggio di bilancio

L’ente pubblico può istituire un ente pubblico ad hoc per far gestire l’attività

L’ente pubblico può partecipare nell’impresa che garantisce il servizio (es. i comune partecipa ad

una s.r.l. o una società per azioni).: qui può essere sacrificato in parte l’interesse pubblico.

 La scelta dipende dalla forza dell’interesse pubblico del servizio.

Più è fondamentale l’interesse pubblico, più è necessario che questo sia tutelato a livello

pubblico. 

Magari viene creato un ente ad hoc, ma non è detto che sia un’impresa es. ospedali.

Non possono svolgere l’attività sanitaria come se fosse un’attività d’impresa.

L’IMPRESA SOCIALE ha finalità altruistiche, di pubblico interesse.

L’attività viene esercitata in regime d’impresa. Gli utili vengono ripartiti.

Fenomeno del “Imprenditore occulto” se c’è un imprenditore occulto, c’è un prestanome.

L’imprenditore palese risponde sotto il punto di vista formale(prestanome), ma in realtà non è in

grado di pagare i crediti.

INIZIO E FINE DELL’IMPRESA

Nella fase in cui c’è l’impresa si applica la disciplina dell’impresa. Nella fase prima dell’inizio e

dopo il fallimento, l’impresa non c’è più e dunque non si applica.

Atti dell’organizzazione quando l’organizzazione c’è già. (es. primo prodotto della filiera

produttiva) 

Atti di organizzazione si svolge attività che produce ricchezza, organizzata, professionale ed

economica

Si diventa imprenditore nel momento in cui l’organizzazione è tale che si crea una organizzazione

quasi idonea e abbastanza complessa ai fini dell’attività, tale da giustificare la necessità di

affidamento del terzo.

Finisce quando nell’attività di disgregazione l’attività è diventata minima.

Formalmente si è imprenditori dal momento dell’iscrizione del registro dell’impresa.

Distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale differenza: non si applicano all’imprenditore

agricole alcune norme. 

L’impresa agricola corre il “rischio meteorologico” possibilità di perdere tuta l’annata agricola.

Con lo sviluppo dell’attività agricola, c’è sempre stato un maggiore distacco dal fondo. È

necessario che ci siano prodotti del proprio fondo utilizzati o utilizzabili, perché le attività connesse

possano essere ricondotte all’attività agricola.

Anche le associazioni atipiche con finalità ideali possono svolgere attività di impresa

28/02/2019

LA CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI IMPRENDITORE

Da un lato ci sono degli interessi in conflitto:

Interesse di chi ha fatto credito all’imprenditore e a seguito della cessazione dell’attività di impresa,

può non venire pagato dopo la cessazione non si applica disciplina dell’imprenditore.

L’Art 10 della legge fallimentare prevedeva che entro un anno dalla cessazione dell’attività

l’imprenditore poteva essere dichiarato fallito: creava un problema. C’è stato un intervento della

corte costituzionale in base al quale si è previsto che l’art 10 della legge è incostituzionale nella

parte in cui non prevede che l’anno ricorra dalla cancellazione dell’impresa dal registro delle

imprese.

La nuova legge ora prende in considerazione un anno inseguito dalla cancellazione del registro

delle imprese. Nel caso dell’impresa individuale è previsto che sia possibile ottenere la

dichiarazione di fallimento oltre l’anno dalla cancellazione se si dimostri che l’attività è in realtà

continuata dimostrazione che deve essere fatta da parte dei creditori).

Nelle società di persone e capitali anche se l’attività è continuata, dopo un anno non si può più

essere dichiarati falliti comporta una tutela maggiore

DISCIPLINA DELL’IMPRESA

 Disciplina delle iscrizioni al registro delle imprese

 Disciplina delle scritture contabili

 Disciplina delle forme particolari di rappresentanza dell’imprenditore

 Disciplina delle procedure concorsuali

REGISTRO DELLE IMPRESE previsto dal c.c. del ‘42

Fino agli anni ‘80 la disciplina prevista per il registro delle imprese non è stata attuata.

Si continuava ad attuare la disciplina anteriore al‘42.

Ora è attutato quanto previsto dal c.c. e il registro è tenuto presso la camera del commercio,

sottoposto alla visione del giudice del registro.

Serve a fornire una pubblicità per i fatti riguardanti le imprese, pubblicità che può essere di tre tipi:

 

Pubblicità costitutiva l’atto se non sottoposto a pubblicità non produce l’effetto

giuridico (es. ipoteca si istituisce con iscrizione) 

Importante è la Iscrizione dello statuto delle società di capitali /piccoli imprenditori se la

società non è inscritta non si costituisce. Negli altri casi è considerata dichiarativa.

 Pubblicità dichiarativa l’effetto giuridico dell’atto si produce anche se manca la

pubblicità, ma se manca la pubblicità l’effetto dell’atto non è opponibile a terzi. (es. vendita

immobili: chi iscrive per primo prevale, anche se ha acquistato dopo il primo) Forma di

tutela dell’affidamento dei terzi.)

 

Pubblicità notizia prevista ma che non si viene attuta, non succede nulla o ci sono

piccole sanzioni, ma l’effetto giuridico si produce ugualmente ed è opponibile a terzi.

(es. pubblicità prematrimoniale: se non ci sono le pubblicazioni il matrimonio è valido a tutti

gli effetti)

Spesso nel nostro ordinamento si prevede che un certo atto è opponibile a terzi solo se portato a

conoscenza dei creditori.

Quando l’imprenditore trascrive un certo evento, il terzo non può giustificarsi dicendo di non essere

conoscenza del fatto.

Dunque, anche la pubblicità notizia, può essere un mezzo idoneo a dimostrare la conoscibilità

dell’atto opponibile a terzi.

Nel registro abbiamo esempi di tutte queste tre categorie.

A registro delle imprese si scrivono tutti sia imprenditori agricoli, sia piccoli imprenditori non solo

quelli commerciali.

Per i piccoli imprenditori gli atti registrati hanno solo effetto di pubblicità notizia effettuata in una

sezione speciale del registro dell’imprese (dall’’80).

Successivamente, una ulteriore riforma ha allargato la pubblicità ad effetto dichiarativo per gli

imprenditori agricoli.

LE SCRITTURE CONTABILI scritture in cui si ricostruisce la vita dell’impresa.

Obbligatorie: 

a. libro giornale si registrano le varie attività in ordine cronologico. La rilevazione deve

essere giornaliera.

b. libro degli inventari: l’inventario è il documento che fotografa la situazione del patrimonio

(ricognizione analitica) dell’impresa si chiude con il bilancio che è un prospetto sintetico

comporto da stato patrimoniale (elementi attivi e passivi dell’impresa) e conto economico

(costi e ricavi). Il bilancio fa riferimento ad un esercizio, per esercizio si intende un periodo

di un anno.

Non sono la stessa cosa perché nell’inventario si individuano in modo fisico ed analitico i

beni e nello stato patrimoniale si valutano. Il bilancio è valutativo e sintetico (es. valore tot

euro)

Inventario e bilancio non sono indici tranne che nelle società di capitali.

Si fa riferimento sia al patrimonio aziendale che a quello extraaziendale.

Perché ricomprende anche a quello extra-aziendale? Perché l’imprenditore individuale risponde

illimitata temente per i suoi crediti, l’impresa personale permette di rivalersi sul patrimonio

personale.

Le scritture contabili non possono essere valutate da terzi.

EFFICACIA PROBATORIA

 Atto pubblico: piena prova

 Scrittura privata autenticata

 Scrittura privata non autenticata: efficaci a probatoria solo???

Ne deriva che

1. le scritture contabili devono essere tenute correttamente, perché se le cose vanno male un

curatore, può visionare le scritture contabili

2. Efficacia obbligatoria delle scritture private: ovvero un documento redatto dal singolo. Le

scritture private non hanno une efficacia probatoria. Per le scritture contabili (che sono

private) questo non vale. Fanno prova sia a favore che contro l’imprenditore.

L‘efficacia probatoria è prevista per rapporti fra imprenditori, e sono inerenti alla

registrazione dell’impresa e …

L’imprenditore sa che le scritture contabili devono essere tenute correttamente, se no un altro

imprenditore che le tiene correttamente potrebbe utilizzare le proprie come prova contro

l’imprenditore che non le tiene correttamente.

Norme sulle scritture contrabili art 2134 e ss.

Norme sulla registrazione art 2196 e ss.

FORME PARTICOLARI DI RAPPRESENTANZA

 Mandato: in base al diritto civile se il soggetto non aveva il potere di concludere un

acquisto, l’acquisto non è valido prevale autonomia privata del mandante

sull’affidamento del terzo

 Nel diritto commerciale: procuratori e institori.

Quando un collaboratore dell’imprenditore (institore) esercita un potere di impresa ha un

potere di rappresentanza ampio come il suo poter di impresa. Si tutela l’affidamento del

terzo, se la rappresentanza coincide con l’ambito del potere di decisione (?): tutela del

terzo a meno che l’imprenditore non dimostri che la procura conteneva dei limiti (da

registrare sul registro per renderla valida ed opponibile a terzi)

Due interessi:

1. Interesse del rappresentato a non essere vincolato da un atto in contrasto con la volontà

2. Interesse del terzo: interessato a poter fare affidamento sul contratto concluso in buona

fede

In base al diritto civile prevale l’interesse del rappresentato ovvero l’autonomia privata.

Nel diritto commerciale si fa riferimento agli art 2203 c.c. e seguenti. Il principio generale

(prevalenza autonomia privata) nelle forme di rappresentanza previste per l’imprenditore

non

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher als.derosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Sacchi Roberto.
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