L’IMPRESA COMMERCIALE
La nozione di ‘’impresa commerciale’’ può desumersi dall’Art.2195, che è una norma di disciplina che quindi
contiene un precetto comportamentale per chi pone in essere un comportamento che si sostanzia in una
delle seguenti attività:
- Attività industriale diretta alla produzione di servizi Attività produttive che
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni esemplificano l’impresa
- Attività di trasporto per terra, per acqua, per aria commerciale
- Attività bancaria o assicurativa
- Attività ausiliaria alle precedenti
Le prime due attività, in particolare, riassumono la nozione di impresa commerciale, mentre le altre
costituiscono solo specificazioni delle prime.
Pertanto l’impresa commerciale è un’attività di produzione di beni e di servizi che si qualifica come
industriale e/o un’attività di circolazione di beni che si qualifica come intermediaria.
L’interpretazione di questi due requisiti di industrialità e intermediarietà ha dato luogo a due differenti
opzioni interpretative:
a) Prima interpretazione → accezione letterale: l’industrialità alluderebbe al processo produttivo inaugurato
con la rivoluzione industriale, mentre l’intermediarietà alle attività classicamente commerciali di acquisto
(all’ingrosso) per la rivendita (al dettaglio). Questa interpretazione implica che vi possano essere fenomeni
produttivi che pur non avendo natura agricola, non avrebbero nemmeno natura commerciale: si aggiunge
pertanto una terza categoria qualificabile come impresa civile. Sono classificabili come imprese civili:
- Imprese artigiane, in quanto il sottostante processo produttivo non è qualificabile come industriale,
in quanto mai interamente automatizzato
- Imprese private e le imprese di pubblici spettacoli, in quanto il sottostante processo produttivo non
può qualificarsi come industriale, non dando luogo ad una trasformazione fisico-tecnica della materia
- Imprese finanziarie, dato che fanno circolare il denaro non in modo intermediario.
b) Seconda interpretazione: attribuisce all’industrialità il significato di non agricolo, e all’intermediarietà il
significato di scambio. Si perviene quindi ad una nozione di impresa commerciale residuale, che assorbe tutti
i fenomeni imprenditoriali che, in ragione della loro natura, non possono qualificarsi come agricoli.
In altri termini, un fenomeno imprenditoriale è o un’impresa agricola o un’impresa commerciale, non
residuando invece alcuno spazio per l’ulteriore categoria dell’impresa civile.
L’impresa commerciale può essere a sua volta suddivisa in due sottocategorie, sulla base della forma
giuridica:
- Impresa pubblica
- Impresa privata
IMPRESA PUBBLICA
Fa riferimento ad un fenomeno produttivo imprenditoriale di natura commerciale esercitato da o
riconducibile a un soggetto di diritto pubblico. In particolare l’attività commerciale può costituire oggetto
esclusivo o principale di un ente pubblico, che allora si è soliti qualificare come ente pubblico economico, ma
può essere anche un’iniziativa secondaria di un ente che allora si è soliti indicare come ente pubblico non
economico. Infine, è possibile che un ente pubblico detenga il controllo di una società (società in mano
pubblica).
a) Ente pubblico economico: è un ente che si prefigge di perseguire il suo fine istituzionale attraverso
un’attività commerciale.
b) Società in mano pubblica: società in cui la partecipazione di controllo è detenuta da un ente pubblico.
Possono essere società a partecipazione interamente pubblica, nelle quali tra l’ente-socio e la società
intercorre una relazione talmente intensa da poter essere qualificata come interorganica: in questo caso si
parla di società in house providing.
c) Ente pubblico non economico: ente che realizza i molteplici fini istituzionali attraverso un’azione che si
articola in numerose iniziative, le quali tipicamente non presentano i caratteri dell’impresa, ma che talvolta
possono essere vere e proprie imprese (es. enti pubblici locali come comuni e regioni).
Nell’ambito dei servizi pubblici che possono assumere le fattezze dell’attività commerciale si distinguono:
- Servizi a rilevanza economica, che è possibile fornire con l’obiettivo di realizzare un margine di
profitto (es. servizi nei settori energetici). La loro gestione non può essere effettuata direttamente
dall’ente pubblico ma deve necessariamente essere affidata ad una società in house.
- Servizi privi di rilevanza economica, forniti con l’obiettivo di copertura dei costi (es. servizi sociali).
La loro gestione è lasciata alla discrezionalità dell’ente pubblico.
L’impresa pubblica può pertanto presentarsi nella forma della società pubblica (impresa-società), dell’ente
pubblico economico (impresa-ente) e all’interno del contesto organizzativo di un ente pubblico non
economico (impresa-organo).
Enti pubblici economici → statuto generale dell’imprenditore. Se viene svolta l’attività commerciale vige lo
statuto dell’imprenditore commerciale, si è soggetti ad iscrizione nel Registro delle Imprese, non è previsto
fallimento.
Imprese organo → Art.2093 comma 2: si applicano le disposizioni del libro V, in cui è compresa anche la
disciplina dell’impresa commerciale, limitatamente alle imprese da essi esercitati (scritture contabili, segni
distintivi, concorrenza).
IMPRESA PRIVATA
Fa riferimento ad un fenomeno produttivo imprenditoriale che assume la forma giuridica di diritto privato:
vale a dire la persona fisica (impresa individuale), la società (impresa societaria) o un altro ente privato non
societario.
E’ la forma associativa tipica per l’esercizio collettivo di attività di impresa. Si possono in questo modo si
possono effettuare investimenti di valore maggiore, raccogliere più idee e contatti. Non è possibile costituire
una società diversa dai tipi esplicitamente previsti dalla legge. Alcuni esempi:
• società semplice: riguarda attività non commerciali
• società commerciali: riguarda un oggetto agricolo o commerciale
Le associazioni in particolare sono una pluralità di persone unita dal raggiungimento di uno scopo comune,
mentre le fondazioni sono un patrimonio destinato ad un determinato scopo. Esse son entrambe
caratterizzate dal raggiungimento di uno scopo definito come altruistico e ideale. Le attività sono invece
caratterizzate da uno scopo ‘’egoistico’’, lucrativo. Associazioni e fondazioni possono comunque esercitare
attività imprenditoriali i cui proventi sono destinati all’attività altruistica: in questo caso sono anche passibili
di liquidazione forzata.
Statuto dell’imprenditore commerciale (società commerciali), tranne per la società semplice (imprenditore
agricolo). La disciplina del fallimento/liquidazione giudiziale si estende ai soci illimitatamente responsabili di
una società commerciale.
Associazioni e fondazioni: possibilità di svolgere attività commerciale anche quale oggetto esclusivo e
principale. L’acquisto della qualità di imprenditori commerciali con pienezza di effetti si verifica anche se
l’attività commerciale ha carattere accessorio o secondario: è previsto quindi anche per associazioni e
fondazioni l’obbligo di pubblicità, di tenuta delle scritture contabili e l’assoggettamento alle procedure
concorsuali.
CAP.3 – L’IMPRESA E LE PROFESSIONI INTELLETTUALI
Le professioni intellettuali si sostanziano nella produzione di servizi professionali come assistenza,
rappresentanza, difesa in giudizio. Si distinguono in:
- Professioni protette: sono regolate da una propria disciplina, la quali si aggiunge ad una più generale
dettata dagli artt.2229 ss.
- Professioni non protette: non hanno una propria disciplina e possono derogare gli artt.2229 ss.
Le professioni intellettuali non attribuiscono per scelta legislativa la qualità di imprenditore a chi le esercita.
Si applica la disciplina dell’impresa, in aggiunta a quella dettata per la professione intellettuale, se l’esercizio
della professione costituisce elemento di un’attività esercitata in forma di impresa (Art.2238 c.c.); es. medico
che gestisce una clinica privata.
CAP.4 – L’INIZIO E LA FINE DELL’IMPRESA
L’inizio e la fine dell’impresa devono essere valutati secondo un criterio di effettività rispetto alla sussistenza
o meno del fenomeno (l’impresa) cui la disciplina si riferisce.
INIZIO
Con l’espressione inizio dell’impresa si suole fare riferimento al momento dal quale comincia a trovare
applicazione la disciplina dell’impresa. Tale momento deve essere accertato secondo il principio di
effettività: la qualità d’imprenditore si acquista con l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa,
indipendentemente dall’esercizio in violazione di norme amministrative abilitanti e dall’iscrizione nel
registro imprese.
Occorre tuttavia specificare quando inizia effettivamente l’attività di imprenditore:
Se c’è stata la creazione di una stabile organizzazione (affitto locali, macchinari ed attrezzature) → basta un
solo atto di organizzazione.
In mancanza di una fase preparatoria → serve ripetizione nel tempo di atti tipici d’impresa in modo non
occasionale ma professionale.
Anticipazione alla fase preparatoria → no contrapposizione “atti di organizzazione” e “atti
dell’organizzazione”.
FINE DELL’IMPRESA
Con l’espressione fine dell’impresa si fa riferimento al momento in cui cessa di trovare applicazione la
disciplina dell’impresa. Esattamente come l’inizio anche la fine dell’impresa deve essere accertata secondo
il criterio di effettività, ossia deve essere identificata nel momento in cui nella realtà concreta viene meno il
fenomeno produttivo qualificabile come impresa, senza che possano aver rilievo gli eventuali adempimenti
formali obbligatori.
Imprenditori e società cessano con la cancellazione dal Registro delle imprese richiesta dal liquidatore; se
non c’è iscrizione, dal momento in cui terzi hanno conoscenza della cessazione.
In presenza di sopravvenienze passive è prevista l’applicazione dell’Art. 10 l. fall. e poi Art. 33 d.lgs. 14/2019:
la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività. Impresa individuale
o cancellazione d’ufficio: i creditori e pm possono dimostrare il momento della effettiva cessazione da cui
decorre il termine annuale.
CAP.5 – L’IMPUTAZIONE DELL’IMPRESA
Occorre verificare chi è il referente oggettivo dell’impresa, ovvero il soggetto tenuto a adempiere ai diversi
obblighi comportamentali in cui la disciplina dell’impresa si scompone.
Per quanto riguarda il criterio di imputazione, si distinguono due orientamenti:
- Spendita del nome (criterio formale): l’imprenditore è colui che svolge l’impresa a proprio nome
- Interesse perseguito (criterio sostanziale): l’imprenditore è colui nel cui interesse l’impresa è svolta
CRITERIO DELLA SPENDITA DEL NOME
Il centro di imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere è il soggetto il cui nome è stato
validamente speso nel traffico giuridico.
Questo orientamento rende agevoli alcune forme di abuso, in particolare quando il soggetto che svolge
l’impresa è nullatenente che si presta a fungere da prestanome nello svolgimento di un’impresa per conto
di un terzo, il quale invece ha interesse a non esporre il suo patrimonio al rischio di impresa. In questa
eventualità è evidente che, se l’iniziativa non va a buon fine, il peso economico dell’insolvenza è destinato a
gravare integralmente su coloro che hanno finanziato l’iniziativa a titolo di credito: obbligato è solo il
patrimonio del prestanome che tuttavia non contiene sostanze patrimoniali sufficienti al soddisfacimento
delle ragioni creditorie, sicchè l’azione esecutiva promossa dai creditori è destinata a rimanere infruttuosa.
Dall’altro lato vi è il patrimonio del dominus, che non può invece essere aggredito dai creditori del
prestanome.
La giurisprudenza cerca di porre rimedio a questa fattispecie attraverso la figura dell’impresa
fiancheggiatrice. Il dominus dell’iniziativa può acquisire la qualifica di imprenditore e, quindi, essere
assoggettato alla disciplina di impresa, se si accerta che ha posto in essere un comportamento nei rapporti
intercorsi con il prestanome che possa essere qualificato come impresa: un’impresa che fiancheggia
l’iniziativa svolta dal prestanome stesso. In questo caso, anche il patrimonio del dominus è obbligato in caso
di insolvenza. Affinchè si possa applicare questa teoria il dominus deve dirigere, coordinare e finanziare
sistematicamente il prestanome, in quanto si ritiene che tali azioni producano un’utilità economica.
CRITERIO DELL’INTERESSE PERSEGUITO
Questo orientamento parte dal presupposto che vi sia una inscindibile relazione biunivoca tra potere e
rischio, tanto che chi ha la direzione di un’iniziativa economica e, nello specifico, imprenditoriale, non può
sottrarsi alle relative conseguenze sul piano patrimoniale e non essere quindi responsabile delle obbligazioni
che sorgono durante il suo svolgimento, quand’anche essa fosse esercitata per suo conto da parte di un
prestanome (quantomeno responsabile in solido con quest’ultimo). Questa corrente di pensiero è detta
teoria dell’imprenditore occulto, ed è volta a sostenere che l’impresa si debba imputare a prescindere
dall’imputazione dei singoli atti giuridici e quindi dal nome speso nello svolgimento della stessa. In questo
caso pertanto il dominus acquista la qualità di imprenditore ed è assoggettato in caso di insolvenza alle
procedure concorsuali.
L’Art.147 l.fall. si riferisce al caso di fallimento di una società con soci illimitatamente responsabili e stabilisce
che esso determina il fallimento in estensione di tali soci.
Una simile regola viene applicata con riferimento al socio occulto, stabilendo che se dopo il fallimento di una
società si accerta, attraverso opportuni indizi, l’esistenza di un ulteriore socio, allora il fallimento della società
deve essere dichiarato anche nei confronti di questo.
Questo trattamento va applicato anche in caso di società occulta, cioè di una società in cui i soci tranne uno
sono occulti e, di conseguenza, con essi resta occulto anche lo stesso rapporto sociale.
La società palese con socio occulto si distingue quindi dalla società occulta solo in ragione di un elemento
quantitativo, ovvero il numero di soci: sarebbe dunque inammissibile un diverso trattamento normativo
delle due realtà societarie esclusivamente per ragioni numeriche.
CAPACITA’ DI ESERCITARE UN’IMPRESA COMMERCIALE
- Capacità giuridica: attitudine ad essere destinatario di diritti e di doveri ovvero di situazioni
soggettive (si acquista con la nascita).
- Capacità d’agire: attitudine a compiere atti giuridicamente validi (si acquista con la maggiore età)
necessaria per l’esercizio dell’attività d’impresa;
- Atti di ordinaria amministrazione vs. atti di straordinaria amministrazione (artt. 320, 374, 375 e 424
c.c.).
- Restrizioni per l’esercizio di attività d’imprenditore commerciale.
IMPRESA COMMERCIALE DELL’INCAPACE
Minori (artt. 320 c. 5 e 371 c.2), interdetti (art. 424) ed inabilitati (art. 425) possono continuare ma non
iniziare un’attività d’impresa commerciale ratio conservativa del patrimonio.
Funzione dell’amministrazione di sostegno (artt. 404 e 409 c.c.).
Conseguenze giuridiche dell’eventuale insolvenza dell’impresa.
Minore emancipato può iniziare una nuova impresa commerciale (art. 397); piena capacità di agire.
CAP.6 – IL REGISTRO DELLE IMPRESE
La disciplina dell’impresa contempla l’obbligo di pubblicità, finalizzato ad assicurare un minimo di
trasparenza informativa su alcuni fatti o atti previsti espressamente dalla normativa. Si tratta di un obbligo
pubblicitario minimo, finalizzato a contemperare due esigenze contrapposte: da un lato, l’esigenza
dell’imprenditore di poter contare sulla certezza legale che alcune informazioni possano considerarsi
conosciute da parte dei terzi con i quali entra in contatto, dall’altro l’esigenza dei terzi di poter fruire
concretamente di alcune informazioni inerenti all’impresa.
L’obbligo di pubblicità è sottoposto al principio di tipicità, in forza del quale le informazioni da sottoporre a
pubblicità sono tutte quelle ma soltanto quelle per le quali la legge impone siffatto obbligo pubblicitario.
A tale obbligo si adempie attraverso il registro delle imprese, un registro pubblico affidato alla gestione delle
camere di commercio di ogni provincia. E’ uno strumento di pubblicità degli atti delle imprese (soprattutto
di imprese commerciali non piccole e delle società commerciali) ed è tenuto secondo tecniche informatiche.
Si articola in sezioni: una sezione ordinaria e diverse sezioni speciali.
LA SEZIONE ORDINARIA
Comprende:
- Imprese commerciali non piccole
- Tutte le società, tranne le società semplici, anche se non svolgono un’attività commerciale
- Enti pubblici economici
- Consorzi
- Gruppo europeo di interesse economico
- Società estere che hanno in Italia la sede dell
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