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CAP 1 L’IMPRENDITORE

Tutti gli imprenditori sono assoggettati a una disciplina comune: statuto generale dell’imprenditore.

Gli impr. commerciali non piccoli sono assoggettati inoltre allo statuto dell’imprenditore commerciale

(iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, il fallimento, le procedure concorsuali…).

Art. 2082 “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine

della produzione o dello scambio di beni e servizi.”

L’art. traccia la linea di confine fra la figura dell’imprenditore e quella del lavoratore autonomo, fissando i

requisiti minimi che devono ricorrere perché vengano applicate le norme del c.c. dettate per l’impresa e per

l’imprenditore. Dall’art. si ricava che l’impresa è attività caratterizzata da uno specifico scopo (produzione o

scambio beni/servizi) e da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità,

professionalità).

ATTIVITÀ PRODUTTIVA: modalità di svolgimento di una determinata attività. L’impresa è attività

finalizzata alla produzione o alla scambio di beni o servizi. L’attività di scambio incrementa l’utilità dei beni

spostandoli nel tempo e/o nello spazio.

Non sono impresa le attività di mero godimento = attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni e

servizi (es. il proprietario di immobili). Lo sono invece attività che costituiscono allo stesso tempo godimento

di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi (es. albergatore).

Danno vita ad una impresa gli atti di investimento, speculazione e finanziamento, quando siano coordinati in

modo da configurare un’attività, e se ricorrono i requisiti dell’organizzazione e della professionalità

(es. società finanziarie che erogano crediti con mezzi propri).

ORGANIZZAZIONE: L’imprenditore crea un complesso produttivo formato da persone e da beni

strumentali = attività organizzata.

MA è imprenditore e quindi organizzazione imprenditoriale quando è costituita di soli capitali e del proprio

lavoro intellettuale e/o manuale, non è necessaria la creazione di un apparato aziendale composto di beni

mobili ed immobili.

La qualità di imprenditore non può essere negata sia quando l'attività è esercitata senza l'ausilio di

collaboratori, sia quando il coordinamento del capitale e del lavoro proprio non si concretizza nella creazione

di un complesso aziendale materialmente percepibile.

Si è imprenditori anche quando non vengono utilizzati né lavoro altrui né capitali (propri o altrui)?

L'interrogativo assume particolare rilievo nel settore della produzione di servizi, con riferimento ai prestatori

autonomi d'opera manuale (elettricisti) o di servizi fortemente personalizzati (mediatori). La semplice

organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata un organizzazione

imprenditoriale in quanto viene a mancare un minimo di eteroorganizzazione (presenza di organizzazione di

lavoro altrui o di capitale).

In sintesi: è impresa anche quella piccola (es. familiare) mentre il lavoratore autonomo non è imprenditore.

• PRODUZIONE: chi produce per conto proprio non è imprenditore (modellismo appassionato), è

imprenditore colui che produce per il mercato dei consumatori e per le altre imprese.

• SCAMBIO: a quale mercato? mercato di scambio ma anche verso altri produttori.

ECONOMICITÀ DELL’ATTIVITÀ E SCOPO DI LUCRO

Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia svolta con metodo economico (costi e ricavi).

Non è imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico.

È imprenditore chi gestisce gli stessi servizi con metodo economico anche se con fine pubblico o ideale.

Non è quindi essenziale il perseguimento di uno scopo di lucro inteso come movente psicologico

dell’imprenditore (lucro soggettivo).

PROFESSIONALITÀ —> è l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva.

- Non è richiesto che l’attività sia svolta senza interruzioni, poiché sarebbero escluse attività stagionali,

è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività.

- Non è richiesto che l’attività d’impresa sia unica o principale. È possibile anche il contemporaneo

esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto.

- Può costituire impresa anche un unico affare se questo comporta il compimento di operazioni molteplici

e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso. È imprenditore il costruttore di un singolo edificio.

- È imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale.

N.B Nell’art. 2082 non è compresa la liceità dell’attività svolta: colui che svolge tale attività è imprenditore?

Sì, la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè

contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Dall’esercizio di tale attività possono nascere però anche atti validi e occorre in questo caso tutelare la buona

fede dei terzi che sono entrati in contatto con l’imprenditore illecito nel caso si volesse dichiarare il contratto

nullo. (Contratto nullo quando entrambe le parti sono a conoscenza del fatto illecito)

- Impresa illegale: attività svolta in violazione di norme che disciplinano concessioni, licenze, autorizzazioni;

- Impresa immorale: è illecito l’oggetto stesso dell’attività (es. contrabbando di sigarette). L’illecito compiuto

dall’imprenditore immorale è più grave rispetto a quello dell’imprenditore illegale.

Tutte le volte che noi abbiamo un’impresa illecita non si applicano le norme a tutela dell’imprenditore ma

quelle riguardanti la tutela dei terzi —> quindi il fallimento.

Imprese e professioni intellettuali

Le professioni intellettuali sono organizzate e gestite tramite ordini professionali ALBI, sono strutture a

numero chiuso, che richiedono la laurea e il superamento di un esame di stato che presuppone la

conoscenza di determinate materie.

Il libero professionista rispetto all’imprenditore risponde di una obbligazione di mezzi non di risultato.

Remunerazione del libero professionista art. 2233 c.c “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può

essere determinato secondo le tariffe o gli usi. É determinato dal giudice. In ogni caso la misura del

compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.”

I liberi professionisti (avvocati, dottori commercialisti, notai...) non sono imprenditori se si limitano a svolgere

la propria attività, anche se si avvalgono di collaboratori o di un apparato complesso di mezzi materiali.

Motivo di questa esclusione è l’esistenza di specifici statuti per le diverse categorie professionali. L’esonero

dei professionisti intellettuali dello statuto dell’imprenditore ha vantaggi (sottrazione al fallimento) e svantaggi

(inapplicabilità della disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale). A meno che art.

2238 “l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa” in

questo casi di applicano le disposizioni in tema di impresa (il medico che gestisce la clinica privata).

TIPI d’IMPRESE e IMPRENDITORI: - OGGETTO

L’IMPRENDITORE AGRICOLO

Nozione originaria Art. 2135 “è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del

fondo, selvicoltura, allevamento di bestiame e attività connesse”

L’imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale, è esonerato

della disciplina dell’impr. commerciale: tenute delle scritture contabili … esso non fallisce, perché oltre che

temere il rischio del mercato (ovvero produrre a un costo che il mercato non remunera) teme anche il

rischio atmosferico per questo deve essere aiutato.

Le attività agricole si distinguono in:

A) Attività agricole essenziali

sono aggiunte attività quali: allevamenti in batteria, agricoltura industrializzata (utilizzo di prodotti chimici)

e coltivazioni artificiali o fuori terra.

Nuova nozione con la riforma del 2001 Art. 2135 ribadisce che

“è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,

allevamento di animali e attività connesse: intendendosi attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo

biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, che utilizzano o che possono utilizzare il fondo, il bosco o

le acque dolci, salmastre o marine…”

In base alla nuova nozione si deve perciò ritenere che la produzione di specie vegetali e animali è sempre

qualificabile giuridicamente come attività agricola come anche l’orticoltura, la floricoltura e la coltivazione fuori

terra di ortaggi e frutta. Inoltre per allevamento di animali si deve intendere si l’allevamento diretto ad ottenere

prodotti tipicamente agricoli sia quello di cavalli da corsa o di animali da pelliccia. La sostituzione del termine

“bestiame” con quello più ampio di “animale” permettere di qualificare come impresa agricola essenziale:

l’allevamento di animali tradizionalmente allevati, animali da cortile e l’acquacoltura.

B) Attività agricole per connessione

- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti ottenuti

da un’attività agricola;

- attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse

impiegate nell’attività agricola esercitata.

Le une e le altre sono attività oggettivamente commerciali ma considerate per legge attività agricole quando

sono esercitate in connessione con una delle tre attività agricole essenziali.

Quando un’attività commerciale può essere qualificata come agricola? Attraverso il criterio della prevalenza

ovvero è necessario e sufficiente che si tratti di attività aventi per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente

dall’esercizio dell’attività agricola essenziale.

L’IMPRENDITORE COMMERCIALE

Art. 2195 “È imprenditore commerciale colui che esercita una o più delle seguenti categorie di attività:

- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (imprese industriali);

- Attività intermediarie nella circolazione dei beni (commercio);

- Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

- Attività bancarie o assicurative.

- Altre attività ausiliarie delle precedenti (agenzia, mediazione, deposito, commissioni, spedizione, pubblicità)”

Dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola. C’è l’obbligo di

iscrizione di queste imprese nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commerciale, nel quale devono

essere indicati gli atti più importanti della vita dell’impresa.

- DIMENSIONE

PICCOLO IMPRENDITORE: è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore, ma è esonerato dalla

tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento. L’iscrizione nel registro delle imprese

non ha funzione di pubblicità legale.

Nozione del codice civile: art. 2083 “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli

commercianti quando esercitano un’attività professionale in cui sia prevalente il lavoro proprio e/o dei

componenti della propria famiglia rispetto al lavoro altrui e ai capitali utilizzati”

Nozione nella legge fallimentare individuava come piccolo imprenditore in base alle soglie quantitative

rapportate al reddito e al capitale investito nell’impresa, creando confusione. Nel d.lgs del 2007 si dichiara

che si toglie dalla legge fallimentare il riferimento ai piccoli imprenditori; si danno solo parametri dimensionali,

individuando solo alcuni parametri dell’impresa non fallisce:

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;

- ricavi lordi per 200.000 euro;

- debiti non superiori a 500.000.

Queste cifre vengono calcolate nella media di 3 anni (per adeguarle alla svalutazione monetaria).

L’IMPRESA ARTIGIANA: La legge n°860 del 1956 ne dava una nozione differente da quella del CC,

• infatti il dato caratterizzante l’impresa artigiana risiedeva nella natura artistica o usuale dei beni o servizi

prodotti, non più nella prevalenza del lavoro familiare nel processo produttivo.

Legge abrogata dalla “legge quadro per l’artigianato” del 1985 la definizione dell’impr. artigiana è basata:

- Sull’oggetto dell’impresa, che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni (anche

semilavorati) o di prestazioni di servizi;

- Sul ruolo dell’artigiano nell’impresa, si richiede che egli svolga in misura prevalente il proprio lavoro,

anche manuale, nel processo produttivo, ma non che il suo lavoro prevalga sui fattori produttivi.

MEDIO-GRANDE - NATURA DEL SOGGETTO

IMPRESA INDIVIDUALE

L’ : non la troviamo disciplinata all’interno del libro relativo all’impresa (libro V) ma nel libro

IMPRESA FAMILIARE

1° dedicato a persone e famiglia all’art 230 bis, norma introdotta con la riforma del diritto della famiglia del

1975.

“ im. familiare collaborano il coniuge, i parenti (fino ai nipoti 3°) e gli affini (fino ai cognati 2°) dell’imprenditore”

Il legislatore ha predisposto una tutela minima del lavoro familiare nell’impresa al fine di evitare abusi e

ingiustizie largamente diffuse nel passato, sono quindi riconosciuti diritti

sul piano patrimoniale (diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili dell’impresa, diritto sui beni

acquistati con gli utili, diritto di prelazione in caso di trasferimento dell’azienda —> in proporzione alla quantità

e qualità del lavoro prestato)

sul piano amministrativo —> le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa o di particolare

rilievo (impiego degli utili, degli incrementi, cessazione dell’impresa..) sono adottate a maggioranza dai

familiari che partecipano all’impresa stessa, esse hanno rilievo solo all’interno e non all’esterno dell’impresa.

Ciò significa che l’imprenditore può anche non essere d’accordo con quanto espresso a maggioranza dai

familiari e decidere il contrario in questo caso i familiari potranno chiedere il risarcimento del danno di un atto

esternamente lecito e internamente no.

Il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia nucleare e con il

consenso unanime dei familiari già partecipanti.

L’impresa familiare resta un’impresa individuale ne consegue che:

- L’imprenditore ha la proprietà esclusiva dei beni aziendali;

- I diritti patrimoniali dei partecipanti all’impresa familiare costituiscono semplici diritti di credito nei confronti

del familiare imprenditore;

- L’imprenditore ha competenza esclusiva riguardo gli atti di gestione ordinaria;

- L’imprenditore agisce nei confronti di terzi in proprio e ne sarà responsabile.

IMPRESA COLLETTIVA

I

MPRESA SOCIETARIA

I : attività d’impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Come?

MPRESE PUBBLICHE

- Attraverso la costituzione di s.p.a con partecipazione totalitaria, di maggioranza o di minoranza.

- Dando vita a enti di diritto pubblico che svolgono attività d’impresa = enti pubblici economici (sottoposti allo

statuto generale dell’imprenditore e a quello proprio dell’impr. commerciale. Esonero dal fallimento e dalle

procedure concorsuali, sostituiti dalla liquidazione);

- Svolgendo direttamente attività d’impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative dotate di una più o

meno ampia organizzazione decisionale e contabile = imprese organo (es. le aziende municipalizzate che

erogano pubblici servizi come acqua, gas e trasporti). Disciplina generale dell’impresa e dell’impren. comm.

Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni

Le associazioni e le fondazioni possono svolgere attività d’impresa. Per aversi impresa è sufficiente che

l’attività sia svolta con metodo economico e non necessariamente perseguendo un lucro. L’ente resta

sottoposto a tutte le conseguenze dell’impresa commerciale, fallimento compreso. Può essere svolta in

modo esclusivo o accessorio. Gli eventuali guadagni devono essere reinvestiti e l’attività d’impresa deve

essere compatibile con la finalità ideale dell’ente.

L’ : organizzazione privata che esercita in via stabile e principale un’attività economica

IMPRESA SOCIALE

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale.

È necessaria l’assenza dello scopo di lucro (gli utili devono essere impiegati per lo svolgimento dell’attività

statutaria o all’incremento del patrimonio dell’ente). Non è possibile disporre del patrimonio dell’impresa e

distribuire fondi o riserve a vantaggio di coloro che fanno parte dell’organizzazione. In caso di cessazione

dell’impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni secondo quanto previsto dallo statuto.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lullysuperstar di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Arato Marco.
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