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DEGLI STRUMENTI FINANZIARI VARIA IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DEL VALORE DELLE ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI.

Contratti Futures: le parti si obbligano a scambiarsi, ad una data predeterminata, un certo quantitativo di determinate attività finanziarie ad un prezzo prestabilito o nel caso di future su indici si obbligano a liquidarsi una somma di denaro pari alla differenza tra il valore dell'indice di riferimento al momento della stipula del contratto e quello del giorno di scadenza. È dunque un impegno a vendere o comprare un certo quantitativo di determinate attività finanziarie al prezzo di mercato che si avrà in una determinata scadenza predeterminata. Mantenendo il contatto fino alla scadenza pattuita, si lucra quindi il guadagno o si accolla la perdita, derivanti dalla differenza dei prezzi di mercato al momento della stipula e alla data di scadenza.

Contratti di opzione: dietro pagamento di un corrispettivo, una delle parti si riserva

La facoltà di scegliere se realizzare o meno lo scambio. Con il contratto di opzione una parte, dietro pagamento di un prezzo (premio) acquista la facoltà di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) un certo quantitativo di determinate attività finanziarie ad un prezzo prestabilito, entro un termine concordato.

IL RIPORTO

Art. 1584 cc

Il riporto è un contratto con il quale una parte (il riportato) trasferisce in proprietà all'altra parte (il riportatore) dei titoli di credito di una data specie in cambio di un prezzo pattuito. Nel contempo, il riportatore si obbliga a trasferire al riportato, ad una determinata scadenza, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie dietro rimborso di un prezzo che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. È un contratto reale unitario caratterizzato da:

  1. Un effetto reale contestuale cioè il trasferimento immediato della proprietà dei titoli

dalriportato al riportatore, a titolo oneroso

Un effetto obbligatorio successivo cioè l’obbligo per il riportatore si trasferire altrettantititoli al riportato.

Ratio: procurarsi denaro liquido senza alienare definitivamente i titoli in suo possesso e ilriportatore ottiene la disponibilità dei titoli per un periodo determinato e limitato es. per partecipareo garantirsi la maggioranza in assemblea in una spa.

IL FALLIMENTO

Il fallimento è una procedura concorsuale generale (coinvolge tutto il patrimonio del debitore) ecollettiva (secondo il principio della par condicio creditorum assicura il soddisfacimento di tutti icreditori). Ad esso sono sottoposti tutti gli imprenditori insolventi, salvo che ricorrano ipresupposti per le altre procedure concorsuali.

Il fallimento è una PROCEDURA GIUDIZIARIA (a differenza della liquidazione coattaamministrativa) che mira a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente (trasformazione deibeni in denaro),

opportunamente reintegrato, e a ripartirne il ricavato tra i creditori. La procedura fallimentare comporta lo svolgimento di un'attività giudiziaria e amministrativa volta all'accertamento, alla ricostruzione, alla liquidazione del patrimonio del fallito e alla ripartizione del ricavato fra i creditori. I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono dal punto di vista SOGGETTIVO: 1) La qualità di imprenditore commerciale del debitore. È escluso il fallimento per alcune categorie di imprenditori commerciali individuati da leggi speciali, ad esempio imprese bancarie o assicurative (sottoposte a liquidazione coatta amministrativa), grandi imprese in stato di insolvenza (disciplina dell'amministrazione straordinaria), gli enti pubblici (liquidazione coatta amministrativa), start up innovative (procedure concorsuali da sovraindebitamento). Presupposti OGGETTIVI: 1) Lo stato di insolvenza del debitore. L'imprenditore versa in uno stato di insolvenza.quando si parla di insolvenza si fa riferimento a una situazione in cui il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Secondo l'articolo 51 della legge fallimentare, lo stato di insolvenza è considerato come uno status patologico e irreversibile che coinvolge l'intero patrimonio del debitore o dell'imprenditore, impedendogli di soddisfare le obbligazioni assunte con i mezzi ordinari a sua disposizione. Esistono alcuni indicatori che possono rivelare lo stato di insolvenza, tra cui: - L'inadempimento di una o più obbligazioni: infatti, gli inadempimenti, spesso di natura cambiaria, costituiscono il principale segnale di insolvenza. - Fattori esterni come il pagamento effettuato con mezzi anomali, la fuga o la latitanza dell'imprenditore, la chiusura dei locali dell'impresa. È importante sottolineare che lo stato di insolvenza è una condizione patrimoniale dell'imprenditore, mentre l'inadempimento rappresenta solo un indicatore potenziale di insolvenza. In altre parole, un imprenditore può essere insolvente anche se ha adempiuto ai pagamenti. Inoltre,

Il cd. squilibrio patrimoniale (il passivo supera l'attivo) dato che è una situazione temporanea (l'imprenditore può ricevere un prestito) non è considerata stato di insolvenza (dato che l'insolvenza è una situazione non transitoria).

2) Il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali fissati dall'art. 1, co. 2 l. fall Per aprire il fallimento devono sussistere sia lo stato di insolvenza che gli inadempimenti (non condivisibile). In ogni caso NON SI FA LUOGO alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria fallimentare È COMPLESSIVAMENTE INFERIORE A EURO 30 MILA. [il debitore resta comunque esposto alle azioni individuali dei creditori]

3) La presenza di inadempimenti complessivamente superiori all'importo fissato dalla legge È necessario, affinché possa essere dichiarato il fallimento, che l'imprenditore

abbiasuperato i limiti patrimoniali e reddituali fissati dall'art. 1, co. 2 l. fall. Non è dunquesoggetto al fallimento l'imprenditore commerciale che dimostra (onere della prova) di averecongiuntamente:

  • Avere avuto nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (odall'inizio dell'attività se inferiore a questo periodo) un attivo patrimoniale di ammontarecomplessivo annuo non superiore a 300 mila euro
  • Aver realizzato nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento ricavilordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200 mila euro
  • Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500 mila euro

Basta avere superato uno solo degli indicati limiti dimensionali per essere esposti alfallimento. Il fallimento del defunto la cessazione dell'attività d'impresa o la morte dell'imprenditorenon impediscono la dichiarazione di fallimento. Il

fallimento può essere dichiarato solo se non è trascorso più di un anno dalla cancellazione nel registro delle imprese. Il fallimento del defunto può essere chiesto anche dall'erede, purché non abbia accettato l'eredità senza beneficio di inventario (in tal caso l'eredità si è già confusa nel suo patrimonio). In ogni caso, la dichiarazione di fallimento chiesta da altri soggetti legittimati elimina la confusione con il patrimonio dell'erede con i beni del defunto, quindi i creditori del defunto potranno soddisfarsi solo sul patrimonio del defunto. Se invece l'erede ha accettato l'eredità in modo puro e semplice risponderà anche con il suo patrimonio. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento la procedura prosegue nei confronti degli eredi (anche se hanno accettato con beneficio d'inventario). APERTURA DEL FALLIMENTO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

fallimento può essere dichiarato:

  1. SU RICORSO DI UNO O PIÙ CREDITORI: non è necessario che il credito vantato riguardi l'attività di impresa e l'insufficienza delle prove addotte da parte dei creditori per dimostrare i presupposti del fallimento non giustifica di per sé il rigetto della domanda. Il processo fallimentare ha carattere inquisitorio e dunque il giudice non incontra limitazioni processuali nell'acquisizione delle relative prove
  2. SU INIZIATIVA DEL DEBITORE: che può avere una facoltà (e un interesse) a provocare il proprio fallimento per sottrarsi ad una serie di azioni esecutive individuali in atto. La richiesta del proprio fallimento diventa però obbligatoria, penalmente sanzionato, quando l'inerzia provoca l'aggravamento del dissesto (art. 217 l. fall). L'imprenditore (non i suoi eredi) quando deposita nella cancelleria del tribunale la richiesta di fallimento deve depositare: le

scritture contabili e fiscali obbligatorie nei 3 esercizi precedenti o da quando è iniziata l'impresa, uno Stato particolareggiato delle sue attività, l'indicazione dei ricavi lordi negli ultimi 3 esercizi e l'elenco nominativo dei creditori e dei rispettivi crediti e delle persone che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso.

3) SU INIZIATIVA DEL PM: che ha il potere dovere di richiedere il fallimento quando l'insolvenza risulta da fatti che configurano reati fallimentari (es. fuga dell'imprenditore) e questo al fine di poter promuovere l'azione penale anche prima che sia dichiarato il fallimento (ma la condanna ci può essere solo dopo che viene dichiarato il fallimento). Il giudice per la sua imparzialità non può chiedere il fallimento, ma il p.m. ha l'obbligo di chiedere il fallimento quando l'insolvenza risulta da una segnalazione di un giudice che l'abbia rilevata nel corso di un

procedimento civile.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Competente per la dichiarazione del fallimento è il tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale della sua impresa, cioè la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione dell'impresa. Non rileva il trasferimento di sede nell'anno precedente alla domanda di fallimento. Per le società la sede principale è quella indicata nell'atto costitutivo e risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese (sede legale). Nel caso in cui il giudice si dichiari incompetente rimangono validi tutti gli atti compiuti prima della traslatio iudicii. Se la sede principale è all'estero, sarà competente il tribunale del luogo in cui si ha la seconda sede più importante in Italia.

Il tribunale fallimentare che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare e sovraintende al corretto svolgimento della stessa.

Emette dei decreti (reclamabili) su una serie di questioni (p.355), inoltre secondo il principio della vis actractiva (in deroga alle
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A.A. 2020-2021
49 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pellifederica96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Guaccero Andrea.