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ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
È il compimento da parte della società di operazioni sulle proprie azioni. La società si compra le proprie azioni, sottoscrive le proprie azioni. La società diventa socia di se stessa. L'ordinamento tratta questo argomento con una certa cautela perché il rischio dell'acquisto delle proprie azioni può andare ad intaccare il capitale. Attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie si può alterare il funzionamento di organi sociali (se io società compro il 51%, in assemblea voto per me stesso?).
Sottoscrizione è vista malissimo perché la società non può sottoscrivere azioni proprie, se lo ha fatto le sottoscrizioni si intendono effettuate dagli amministratori. Se uno lo avesse fatto in nome e per conto della società si intende che la sottoscrizione sia avvenuta a carico di chi l'ha effettuata a carico della società. Non può avvenire.
né in sede di sottoscrizione, né in sede di aumento del capitale. A tutela dei terzi la sottoscrizione è vietata
Acquisto (2357)
Società che compra le azioni dai propri soci.
Limitazioni:
- la società può acquistare azioni proprie solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- la società può comparare solo azioni interamente liberate;
- l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria (fatto straordinario perché l'acquisto di un bene è di competenza degli amministratori), deve essere determinato il numero massimo, il corrispettivo minimo e massimo da pagare e la durata dell'autorizzazione all'acquisto data dagli amministratori fino ad un massimo di 18 mesi;
- nelle società aperte (società che fanno ricorso al capitale di rischio) il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere il 20% del capitale.
mentre nelle altre non c'è limite (il legislatore non ha messo limite perché occorre vedere che l'acquisto non alteri il corretto funzionamento dell'assemblea)
Se la società avesse acquistato azioni in violazione dei paletti deve venderle entro un anno dall'acquisto. Se non vengono vendute tali azioni vengono annullate ed il capitale deve essere ridotto. Se gli amministratori non lo fanno i sindaci devono chiedere la riduzione al tribunale
I limiti appena indicati non si applicano in 4 casi:
- in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale. La società compra le azioni dai soci e le annulla;
- la società le acquista gratuitamente. I soci regalano alla società le loro azioni interamente liberate;
- per effetto di una fusione. La società incorpora un'altra società che ha delle azioni, incorpora una partecipata;
- l'acquisto avviene a seguito di un'esecuzione forzata nei confronti di un socio.
può essere utilizzato per dare soldi ai soci. Se la delibera non dice nulla gli amministratori non possono disporne. Finchè rimangono in società, il diritto agli utili ed il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, però le azioni proprie sono computate per le maggioranze e le quote richieste, per la costituzione delle assemblee ed il voto nelle assemblee. Nelle assemblee delle SPA si hanno due quorum: costitutivo e deliberativo. Il primo è il numero di azioni che devono essere presenti perché l'assemblea sia valida. Il secondo è il numero di azioni che corrispondono alla maggioranza richiesta per una delibera. Quando la società acquista azioni proprie l'operazione va registrata a bilancio. Si mettono all'attivo le azioni proprie ed una riserva pari a tale valore al passivo per neutralizzare l'operazione. Le azioni proprie bilancisticamente non
contanoArt.2358: la società che dà prestiti o garanzie a terzi per comprare azioni della società. La società finanzia un soggetto affinché egli compri azioni della società. Fino a pochi anni fa (2008) tale operazione era vietata in assoluto. Dal 2008 è stata resa possibile a determinate condizioni:
- l'operazione deve essere autorizzata dall'assemblea straordinaria, che normalmente si riunisce e delibera solo modifiche dell'atto costitutivo. Gli amministratori devono predisporre ai soci una relazione che illustri l'operazione, l'interesse che la società ha, il prezzo al quale il terzo compra le azioni, le condizioni del prestito. Essi devono anche dire che l'operazione avviene a condizioni di mercato. La relazione deve restare depositata in società almeno 30 giorni prima dell'assemblea e la delibera assembleare deve essere iscritta al registro delle imprese. Se la società dà
Trasformazione della società, fusione o scissione della società). L'assemblea non ha competenze gestionali, non può decidere di compiere atti di gestione della società, ovvero atti che servono per il perseguimento dell'oggetto sociale, atti che consentono alla società di raggiungere il proprio oggetto sociale.
L'unico soggetto che ha competenze gestionali è il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, organo imprenditore, organo che fa funzionare la società. Il consiglio ha sia competenza gestionale (decidere operazioni da fare) sia una competenza rappresentativa della società (manifestare all'esterno le decisioni assunte vincolando la società).
Il terzo organo è il COLLEGIO SINDACALE il quale ha funzione di controllo sull'amministrazione, un controllo sull'osservanza da parte degli amministratori della legge e dello statuto. È l'organo che controlla il rispetto della legge da parte del consiglio.
Non entra nel merito della scelta dell'amministratore, controlla che la scelta sia stata presa nel rispetto della legge. Deve controllare la prudenza, la professionalità e l'avvedutezza della decisione. Il socio di controllo che nomina gli amministratori nomina anche i sindaci, i quali controllano gli amministratori con il rischio che non vengano scelte persone di comprovata indipendenza. Egli ha dei limiti nella nomina. Tale assetto tripartito è rigido, non si possono costituire SPA che non abbiano questi tre organi e anche le deroghe sulle competenze sono minime. Ad esempio, lo statuto potrebbe riservare certe decisioni ai soci, ma resta in ogni caso ferma la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. L'ultima parola spetta agli amministratori, i quali non sono obbligati a compiere l'atto derivante da una decisione dei soci. Tale sistema è uguale per tutte le SPA e dal 2003 è stata introdotta la possibilità di.Modificare la tripartizione tradizionale in due modi diversi: sistema dualistico (consiglio di gestione e consiglio di vigilanza) che è il modello di importazione tedesca; modello monistico nel quale in un unico organo una parte di amministratori amministra ed una parte controlla, tradizione di common law. Il legislatore ha recepito tali modelli per consentire anche in Italia ad investitori stranieri di adottare modelli simili a quelli stranieri e garantire la competitività tra ordinamenti.
ASSEMBLEA
Organo che forma la volontà della società nelle materie di competenza dell'assemblea, vitali o strutturali. L'assemblea è un organo che opera collegialmente, si deve riunire contestualmente alla presenza dei soci i quali devono partecipare alla discussione e alla decisione ed opera con metodo maggioritario. La delibera maggioritaria rappresenta la volontà della società ed è obbligatoria per tutti i soci, assenti o dissenzienti.
volontà che però è espressione del consiglio di amministrazione
Abbiamo dei casi in cui l'assemblea si DEVE convocare: acquisto di azioni proprie, approvazione del bilancio