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ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

È il compimento da parte della società di operazioni sulle proprie azioni. La società si compra le proprie azioni, sottoscrive le proprie azioni. La società diventa socia di se stessa. L'ordinamento tratta questo argomento con una certa cautela perché il rischio dell'acquisto delle proprie azioni può andare ad intaccare il capitale. Attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie si può alterare il funzionamento di organi sociali (se io società compro il 51%, in assemblea voto per me stesso?).

Sottoscrizione è vista malissimo perché la società non può sottoscrivere azioni proprie, se lo ha fatto le sottoscrizioni si intendono effettuate dagli amministratori. Se uno lo avesse fatto in nome e per conto della società si intende che la sottoscrizione sia avvenuta a carico di chi l'ha effettuata a carico della società. Non può avvenire.

né in sede di sottoscrizione, né in sede di aumento del capitale. A tutela dei terzi la sottoscrizione è vietata

Acquisto (2357)

Società che compra le azioni dai propri soci.

Limitazioni:

  • la società può acquistare azioni proprie solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
  • la società può comparare solo azioni interamente liberate;
  • l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria (fatto straordinario perché l'acquisto di un bene è di competenza degli amministratori), deve essere determinato il numero massimo, il corrispettivo minimo e massimo da pagare e la durata dell'autorizzazione all'acquisto data dagli amministratori fino ad un massimo di 18 mesi;
  • nelle società aperte (società che fanno ricorso al capitale di rischio) il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere il 20% del capitale.

mentre nelle altre non c'è limite (il legislatore non ha messo limite perché occorre vedere che l'acquisto non alteri il corretto funzionamento dell'assemblea)

Se la società avesse acquistato azioni in violazione dei paletti deve venderle entro un anno dall'acquisto. Se non vengono vendute tali azioni vengono annullate ed il capitale deve essere ridotto. Se gli amministratori non lo fanno i sindaci devono chiedere la riduzione al tribunale

I limiti appena indicati non si applicano in 4 casi:

  1. in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale. La società compra le azioni dai soci e le annulla;
  2. la società le acquista gratuitamente. I soci regalano alla società le loro azioni interamente liberate;
  3. per effetto di una fusione. La società incorpora un'altra società che ha delle azioni, incorpora una partecipata;
  4. l'acquisto avviene a seguito di un'esecuzione forzata nei confronti di un socio.
La società ha un credito nei confronti di un socio, gli fa un pignoramento, può pignorare le azioni che il socio ha in società sempre che esse siano interamente liberate. Qualora le azioni proprie superino il 20% la società le deve vendere, ma entro 3 anni. Gli amministratori dopo aver acquistato tali azioni non possono disporne a meno che l'assemblea li abbia autorizzati. Le azioni proprie esistono soprattutto nelle società quotate nelle quali c'è un mercato delle azioni e nel cui mercato il valore del titolo oscilla giornalmente a seconda delle compravendite e dell'andamento della società. In tali società l'acquisto di azioni proprie e far fare trading agli amministratori è uno strumento utilizzato per stabilizzare il prezzo delle azioni. Se il titolo sta scendendo troppo gli amministratori possono entrare sul mercato per comprarle. Nelle società non quotate l'acquisto di azioni proprie.

può essere utilizzato per dare soldi ai soci. Se la delibera non dice nulla gli amministratori non possono disporne. Finchè rimangono in società, il diritto agli utili ed il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, però le azioni proprie sono computate per le maggioranze e le quote richieste, per la costituzione delle assemblee ed il voto nelle assemblee. Nelle assemblee delle SPA si hanno due quorum: costitutivo e deliberativo. Il primo è il numero di azioni che devono essere presenti perché l'assemblea sia valida. Il secondo è il numero di azioni che corrispondono alla maggioranza richiesta per una delibera. Quando la società acquista azioni proprie l'operazione va registrata a bilancio. Si mettono all'attivo le azioni proprie ed una riserva pari a tale valore al passivo per neutralizzare l'operazione. Le azioni proprie bilancisticamente non

contanoArt.2358: la società che dà prestiti o garanzie a terzi per comprare azioni della società. La società finanzia un soggetto affinché egli compri azioni della società. Fino a pochi anni fa (2008) tale operazione era vietata in assoluto. Dal 2008 è stata resa possibile a determinate condizioni:

  • l'operazione deve essere autorizzata dall'assemblea straordinaria, che normalmente si riunisce e delibera solo modifiche dell'atto costitutivo. Gli amministratori devono predisporre ai soci una relazione che illustri l'operazione, l'interesse che la società ha, il prezzo al quale il terzo compra le azioni, le condizioni del prestito. Essi devono anche dire che l'operazione avviene a condizioni di mercato. La relazione deve restare depositata in società almeno 30 giorni prima dell'assemblea e la delibera assembleare deve essere iscritta al registro delle imprese. Se la società dà
ORGANI SOCIALI Articolazioni della struttura societaria obbligatoriamente previste nelle SPA ORGANO ASSEMBLEARE ORGANO GESTORIO ORGANO DI CONTROLLO Organi che hanno funzioni diverse, ma devono esistere tutti. Disciplina della società in cui i soci rispondono limitatamente al capitale. Art.2363 e seg. ASSEMBLEA: funzioni deliberative su questioni di maggior rilievo (vitali) per la società (nomina di amministratori e sindaci, approvazione bilancio, distribuzione utili). Essa può assumere anche altre decisioni non vitali (modifiche all'atto costitutivo o statuto, riduzione di capitale,

Trasformazione della società, fusione o scissione della società). L'assemblea non ha competenze gestionali, non può decidere di compiere atti di gestione della società, ovvero atti che servono per il perseguimento dell'oggetto sociale, atti che consentono alla società di raggiungere il proprio oggetto sociale.

L'unico soggetto che ha competenze gestionali è il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, organo imprenditore, organo che fa funzionare la società. Il consiglio ha sia competenza gestionale (decidere operazioni da fare) sia una competenza rappresentativa della società (manifestare all'esterno le decisioni assunte vincolando la società).

Il terzo organo è il COLLEGIO SINDACALE il quale ha funzione di controllo sull'amministrazione, un controllo sull'osservanza da parte degli amministratori della legge e dello statuto. È l'organo che controlla il rispetto della legge da parte del consiglio.

Non entra nel merito della scelta dell'amministratore, controlla che la scelta sia stata presa nel rispetto della legge. Deve controllare la prudenza, la professionalità e l'avvedutezza della decisione. Il socio di controllo che nomina gli amministratori nomina anche i sindaci, i quali controllano gli amministratori con il rischio che non vengano scelte persone di comprovata indipendenza. Egli ha dei limiti nella nomina. Tale assetto tripartito è rigido, non si possono costituire SPA che non abbiano questi tre organi e anche le deroghe sulle competenze sono minime. Ad esempio, lo statuto potrebbe riservare certe decisioni ai soci, ma resta in ogni caso ferma la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. L'ultima parola spetta agli amministratori, i quali non sono obbligati a compiere l'atto derivante da una decisione dei soci. Tale sistema è uguale per tutte le SPA e dal 2003 è stata introdotta la possibilità di.

Modificare la tripartizione tradizionale in due modi diversi: sistema dualistico (consiglio di gestione e consiglio di vigilanza) che è il modello di importazione tedesca; modello monistico nel quale in un unico organo una parte di amministratori amministra ed una parte controlla, tradizione di common law. Il legislatore ha recepito tali modelli per consentire anche in Italia ad investitori stranieri di adottare modelli simili a quelli stranieri e garantire la competitività tra ordinamenti.

ASSEMBLEA
Organo che forma la volontà della società nelle materie di competenza dell'assemblea, vitali o strutturali. L'assemblea è un organo che opera collegialmente, si deve riunire contestualmente alla presenza dei soci i quali devono partecipare alla discussione e alla decisione ed opera con metodo maggioritario. La delibera maggioritaria rappresenta la volontà della società ed è obbligatoria per tutti i soci, assenti o dissenzienti.

Nonsempre la maggioranza è del 50+1. A seconda dell'oggetto della delibera assembleare l'assemblea si distingue in ORDINARIA (approvazione del bilancio, nomina e revoca degli amministratori e sindaci, compenso degli stessi, responsabilità degli stessi, acquisto di azioni proprie, acquisti che la società faccia da soci o amministratori, distribuzione di utili) (2364) e STRAORDINARIA (modifiche dello statuto, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni materia attribuita dalla legge a sua competenza: concessione di finanziamenti per acquistare azioni della società) (2365). Come si convoca, come si costituisce, come opera e come decide CONVOCAZIONE Normalmente l'iniziativa è rimessa all'apprezzamento, alla scelta discrezionale degli amministratori, dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione (2366) Il singolo non può convocare l'assemblea. Il presidente esercita il suo potere di rappresentanza,

volontà che però è espressione del consiglio di amministrazione

Abbiamo dei casi in cui l'assemblea si DEVE convocare: acquisto di azioni proprie, approvazione del bilancio

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher miki20899 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Arato Marco.