martedì 16 febbraio 2021 5:31 PM
giovedì 18 febbraio 2021 8:35 AM
martedì 23 febbraio 2021 5:01 PM
giovedì 25 febbraio 2021 8:05 AM
Art. 1322.
(Autonomia contrattuale).
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto
nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai
tipi aventi una disciplina particolare, purche' siano diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento
giuridico. Art. 1325.
(Indicazione dei requisiti).
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto;
4) la forma, quando risulta che e' prescritta dalla legge sotto
pena di nullita'.
Art. 1346. (Requisiti).
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato
o determinabile.
i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti, sia reali sia relativi, cioè la
costituzione, la modificazione o l’estinzione di un diritto reale limitato producono i loro effetti con il semplice
consenso delle parti, legittimamente manifestato e indipendentemente dal trasferimento del possesso e
dall’eventuale pagamento del corrispettivo.
Art. 1371. (Regole finali).
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo
capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso
meno gravoso per l'obbligato, se e' a titolo gratuito, e nel senso
che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se
e' a titolo oneroso.
Art. 1372. (Efficacia del contratto).
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere
sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi
previsti dalla legge.
Art. 1373. (Recesso unilaterale).
Se a una delle parti e' attribuita la facolta' di recedere dal
contratto, tale facolta' puo' essere esercitata finche' il contratto
non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolta'
puo' essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha
effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per
il recesso, questo ha effetto quando la prestazione e' eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario.
martedì 2 marzo 2021 5:39 PM
giovedì 4 marzo 2021 8:35 AM
09/03/21 5:02 PM
Art. 2082. (Imprenditore).
E' imprenditore chi esercita professionalmente una attivita'
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o di servizi.
Art. 2086. ((Gestione dell'impresa))
L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono
gerarchicamente i suoi collaboratori.
((L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il
dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche
in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e
della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza
indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti
dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della
continuita' aziendale)).
Art. 2094.
(Prestatore di lavoro subordinato).
E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore. ((33))
-----------------
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 18 dicembre 1973, n. 877 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che "La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga
a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre
quando il lavoratore a domicilio e' tenuto ad osservare le direttive
dell'imprenditore circa le modalita' di esecuzione, le
caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione
parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti
oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente".
Art. 2222. (Contratto d'opera).
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano
le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina
particolare nel libro IV.
Art. 2229.
(Esercizio delle professioni intellettuali).
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio
delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli
elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli
iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la
vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o
elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la
perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione
e' ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini
stabiliti dalle leggi speciali.
giovedì 11 marzo 2021 8:37 AM
Art. 2135. Imprenditore agricolo.(1) – È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o
servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
(1) Articolo così sost. dall’art. 1 D.lgs. 18 mag. 2001, n. 228.
Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione. – Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel
registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle
imprese che le esercitano.
Art. 2083. Piccoli imprenditori. – Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani,(1) i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
(1) Per la disciplina relativa. V. L. 8 ago. 1985, n. 443.
la legge fallimentare (r.d. n. 267/1942, recante la «Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa»), antica quanto
lo è il codice civile, ma aggiornata nel 2007, nel suo primo articolo individua gli
imprenditori esonerati dall’applicazione delle procedure concorsuali, prevedendo
che «non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo
gli imprenditori di cui al comma 1 [ossia gli imprenditori commerciali], i quali
dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre
esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio
dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo non superiore a euro 300.000; b) aver realizzato, in qualunque
modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di
fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un
ammontare complessivo annuo non superiore a euro 250.000; c) avere un
ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro 500.000».
L’imprenditore che non superi questi parametri non è assoggettato alle procedure
concorsuali anche se esorbiti dalla nozione di piccolo imprenditore ricavabile
dall’art. 2083; norma che mantiene quindi una funzione meramente residuale,
limitandosi a indicare i soggetti tenuti all’iscrizione nella sezione speciale del
Registro delle imprese destinata ai piccoli imprenditori, ed esentati dall’obbligo
delle scritture contabili.
martedì 16 marzo 2021 5:05 PM
Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione. – Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel
registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle
imprese che le esercitano.
Art. 2196. Iscrizione dell’impresa. – Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore
che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita,(1) la cittadinanza;
2) la ditta;
3) l’oggetto dell’impresa;
4) la sede dell’impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
[All’atto della richiesta l’imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi
institori e procuratori].(2)
L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi
suindicati e della cessazione dell’impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o
la cessazione si verificano.
(1) Numero così modif. dalla L. 31 ott. 1955, n. 1064.
(2) Comma abrog. dall’art. 33, L. 24 nov. 2000, n. 340.
Art. 2197. Sedi secondarie. – L’imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi
secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione
all’ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell’impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale è istituita la
sede secondaria, e indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del
rappresentante preposto alla sede secondaria. [Il rappresentante deve depositare presso il
medesimo ufficio la sua firma autografa.](1)
La disposizione del secondo comma si applica anche all’imprenditore che ha all’estero la sede
principale dell’impresa.
L’imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all’estero deve, entro
trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede
principale.
(1) Periodo abrog. dall’art. 33, L. 24 nov. 2000, n. 340.
Artt 1377 e seguenti
Artt 2203-2213
Art. 2203. Preposizione institoria. – È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di
una impresa commerciale.
La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare
dell’impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia
diversamente disposto.
Il termine «institore» deriva dal latino e la sua etimologia esprime il significato da
attribuirsi appunto a colui il quale sia collocato al vertice della gerarchia dei
soggetti che dipendono dall’imprenditore. La dipendenza cui accenniamo è tale in
senso tecnico-giuridico poiché di solito l’institore è un lavoratore subordinato, ma
può anche essere legato all’imprenditore da un semplice contratto di consulenza.
Insomma il rapporto tra imprenditore e institore non incide sull’ambito dei poteri
di quest’ultimo, il quale, indipendentemente dalla natura del vincolo negoziale,
normalmente è chiamato direttore generale.
Art. 2204. Poteri dell’institore. – L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio
dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può
alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente
autorizzato.
L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti
compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.
Art. 2205. Obblighi dell’institore. – Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto,
l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti
l’iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.
Art. 2206. Pubblicità della procura. – La procura con sottoscrizione del preponente autenticata
deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.
In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non
sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della
conclusione dell’affare.
Art. 2210. Poteri dei commessi dell’imprenditore. – I commessi dell’imprenditore, salve le
limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti
che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né
concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente
autorizzati.
giovedì 18 marzo 2021 8:33 AM
Art. 2214. Libri obbligatori e altre scritture contabili. – L’imprenditore che esercita
un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle
dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle
lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei
telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
Art. 2216. Contenuto del libro giornale.(1) – Il libro giornale deve indicare giorno per
giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.
(1) Articolo così sost. dall’art. 7-bis del D.L. 10 giu. 1994, n. 357, conv. in L. 8 ago. 1994, n.
489.
Art. 2217. Redazione dell’inventario. – L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio
dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere la indicazione e la
valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle
passività dell’imprenditore estranee alla medesima.
L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve
dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di
bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per
azioni, in quanto applicabili.
L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.(1)
(1) Comma così sost. dall’art. 7-bis del D.L. 10 giu. 1994, n. 357, conv. in L. 8 ago. 1994, n.
489.
Art. 2215. Modalità di tenuta delle scritture contabili.(1) – I libri contabili, prima di essere
messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia
previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio
dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi
speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il
numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non
sono soggetti a bollatura né a vidimazione.
(1) Articolo così modif. dall’art. 8, L. 18 ott. 2001, n. 383.
Art. 2709. Efficacia probatoria contro l’imprenditore. – I libri e le altre scritture contabili
delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia chi
vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.
Art. 2710.
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