Estratto del documento

martedì 16 febbraio 2021 5:31 PM

giovedì 18 febbraio 2021 8:35 AM

martedì 23 febbraio 2021 5:01 PM

giovedì 25 febbraio 2021 8:05 AM

Art. 1322.

(Autonomia contrattuale).

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto

nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai

tipi aventi una disciplina particolare, purche' siano diretti a

realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento

giuridico. Art. 1325.

(Indicazione dei requisiti).

I requisiti del contratto sono:

1) l'accordo delle parti;

2) la causa;

3) l'oggetto;

4) la forma, quando risulta che e' prescritta dalla legge sotto

pena di nullita'.

Art. 1346. (Requisiti).

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato

o determinabile.

i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti, sia reali sia relativi, cioè la

costituzione, la modificazione o l’estinzione di un diritto reale limitato producono i loro effetti con il semplice

consenso delle parti, legittimamente manifestato e indipendentemente dal trasferimento del possesso e

dall’eventuale pagamento del corrispettivo.

Art. 1371. (Regole finali).

Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo

capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso

meno gravoso per l'obbligato, se e' a titolo gratuito, e nel senso

che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se

e' a titolo oneroso.

Art. 1372. (Efficacia del contratto).

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere

sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi

previsti dalla legge.

Art. 1373. (Recesso unilaterale).

Se a una delle parti e' attribuita la facolta' di recedere dal

contratto, tale facolta' puo' essere esercitata finche' il contratto

non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolta'

puo' essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha

effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per

il recesso, questo ha effetto quando la prestazione e' eseguita.

E' salvo in ogni caso il patto contrario.

martedì 2 marzo 2021 5:39 PM

giovedì 4 marzo 2021 8:35 AM

09/03/21 5:02 PM

Art. 2082. (Imprenditore).

E' imprenditore chi esercita professionalmente una attivita'

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di

beni o di servizi.

Art. 2086. ((Gestione dell'impresa))

L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono

gerarchicamente i suoi collaboratori.

((L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il

dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e

contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche

in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e

della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza

indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti

dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della

continuita' aziendale)).

Art. 2094.

(Prestatore di lavoro subordinato).

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante

retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro

intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione

dell'imprenditore. ((33))

-----------------

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 18 dicembre 1973, n. 877 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)

che "La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga

a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre

quando il lavoratore a domicilio e' tenuto ad osservare le direttive

dell'imprenditore circa le modalita' di esecuzione, le

caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione

parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti

oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente".

Art. 2222. (Contratto d'opera).

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo

un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza

vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano

le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina

particolare nel libro IV.

Art. 2229.

(Esercizio delle professioni intellettuali).

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio

delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli

elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli

iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la

vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o

elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la

perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione

e' ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini

stabiliti dalle leggi speciali.

giovedì 11 marzo 2021 8:37 AM

Art. 2135. Imprenditore agricolo.(1) – È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti

attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività

dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di

carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque

dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,

dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del

fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o

servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente

impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio

e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

(1) Articolo così sost. dall’art. 1 D.lgs. 18 mag. 2001, n. 228.

Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione. – Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel

registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si

applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle

imprese che le esercitano.

Art. 2083. Piccoli imprenditori. – Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli

artigiani,(1) i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata

prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

(1) Per la disciplina relativa. V. L. 8 ago. 1985, n. 443.

la legge fallimentare (r.d. n. 267/1942, recante la «Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa»), antica quanto

lo è il codice civile, ma aggiornata nel 2007, nel suo primo articolo individua gli

imprenditori esonerati dall’applicazione delle procedure concorsuali, prevedendo

che «non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo

gli imprenditori di cui al comma 1 [ossia gli imprenditori commerciali], i quali

dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre

esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio

dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare

complessivo annuo non superiore a euro 300.000; b) aver realizzato, in qualunque

modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di

fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un

ammontare complessivo annuo non superiore a euro 250.000; c) avere un

ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro 500.000».

L’imprenditore che non superi questi parametri non è assoggettato alle procedure

concorsuali anche se esorbiti dalla nozione di piccolo imprenditore ricavabile

dall’art. 2083; norma che mantiene quindi una funzione meramente residuale,

limitandosi a indicare i soggetti tenuti all’iscrizione nella sezione speciale del

Registro delle imprese destinata ai piccoli imprenditori, ed esentati dall’obbligo

delle scritture contabili.

martedì 16 marzo 2021 5:05 PM

Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione. – Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel

registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si

applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle

imprese che le esercitano.

Art. 2196. Iscrizione dell’impresa. – Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore

che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle

imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita,(1) la cittadinanza;

2) la ditta;

3) l’oggetto dell’impresa;

4) la sede dell’impresa;

5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.

[All’atto della richiesta l’imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi

institori e procuratori].(2)

L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi

suindicati e della cessazione dell’impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o

la cessazione si verificano.

(1) Numero così modif. dalla L. 31 ott. 1955, n. 1064.

(2) Comma abrog. dall’art. 33, L. 24 nov. 2000, n. 340.

Art. 2197. Sedi secondarie. – L’imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi

secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione

all’ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell’impresa.

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale è istituita la

sede secondaria, e indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del

rappresentante preposto alla sede secondaria. [Il rappresentante deve depositare presso il

medesimo ufficio la sua firma autografa.](1)

La disposizione del secondo comma si applica anche all’imprenditore che ha all’estero la sede

principale dell’impresa.

L’imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all’estero deve, entro

trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede

principale.

(1) Periodo abrog. dall’art. 33, L. 24 nov. 2000, n. 340.

Artt 1377 e seguenti

Artt 2203-2213

Art. 2203. Preposizione institoria. – È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di

una impresa commerciale.

La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare

dell’impresa.

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia

diversamente disposto.

Il termine «institore» deriva dal latino e la sua etimologia esprime il significato da

attribuirsi appunto a colui il quale sia collocato al vertice della gerarchia dei

soggetti che dipendono dall’imprenditore. La dipendenza cui accenniamo è tale in

senso tecnico-giuridico poiché di solito l’institore è un lavoratore subordinato, ma

può anche essere legato all’imprenditore da un semplice contratto di consulenza.

Insomma il rapporto tra imprenditore e institore non incide sull’ambito dei poteri

di quest’ultimo, il quale, indipendentemente dalla natura del vincolo negoziale,

normalmente è chiamato direttore generale.

Art. 2204. Poteri dell’institore. – L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio

dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può

alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente

autorizzato.

L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti

compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.

Art. 2205. Obblighi dell’institore. – Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto,

l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti

l’iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

Art. 2206. Pubblicità della procura. – La procura con sottoscrizione del preponente autenticata

deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non

sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della

conclusione dell’affare.

Art. 2210. Poteri dei commessi dell’imprenditore. – I commessi dell’imprenditore, salve le

limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti

che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né

concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente

autorizzati.

giovedì 18 marzo 2021 8:33 AM

Art. 2214. Libri obbligatori e altre scritture contabili. – L’imprenditore che esercita

un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle

dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle

lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei

telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Art. 2216. Contenuto del libro giornale.(1) – Il libro giornale deve indicare giorno per

giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.

(1) Articolo così sost. dall’art. 7-bis del D.L. 10 giu. 1994, n. 357, conv. in L. 8 ago. 1994, n.

489.

Art. 2217. Redazione dell’inventario. – L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio

dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere la indicazione e la

valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle

passività dell’imprenditore estranee alla medesima.

L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve

dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di

bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per

azioni, in quanto applicabili.

L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la

presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.(1)

(1) Comma così sost. dall’art. 7-bis del D.L. 10 giu. 1994, n. 357, conv. in L. 8 ago. 1994, n.

489.

Art. 2215. Modalità di tenuta delle scritture contabili.(1) – I libri contabili, prima di essere

messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia

previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio

dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi

speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il

numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non

sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

(1) Articolo così modif. dall’art. 8, L. 18 ott. 2001, n. 383.

Art. 2709. Efficacia probatoria contro l’imprenditore. – I libri e le altre scritture contabili

delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia chi

vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

Art. 2710.

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IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher teresa.arp di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof .
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