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Estratto del documento

SDP SDC

Rilevanza centrale del socio Rilevanza dei mezzi apportati e non delle persone

 

No personalità giuridica autonomia Personalità giuridica autonomia patrimoniale perfetta

patrimoniale imperfetta

no organizzazione di tipo corporativo Organizzazione di tipo corporativo (necessaria presenza di

una pluralità di organi assemblea, organo di gestione,

organo di controllo)

No principio di maggioranza (principio di unanimità Principio di maggioranza

art. 2252 9

Responsabilità illimitata dei soci potere di Responsabilità limitata

amministrazione ai soci (art 2257) Il socio non ha potere diretto di amministrazione e controllo

(salvo che nella srl)

La partecipazione è di regola liberamente trasferibile

SOCIETA’ DI PERSONE (artt. 2251-2324)

La SS è il prototipo delle società di persone:

la disciplina delle SS si applica, per quanto non disposto dalla disciplina dello specifico tipo, anche alle SNC e SAS.

COSTITUZIONE

non è richiesta una forma particolare salvo quella richiesta dalla natura dei beni conferiti (art. 2251).

Per le SNC l’atto costitutivo con sottoscrizioni autenticate deve essere depositato entro 30 giorni per l’iscrizione

(2296).

ORDINAMENTO INTERNO

1. Conferimenti (2253): il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali quanto necessario per il conseguimento

dell’oggetto sociale.

2. Utili guadagnati e perdite (2262-2265): si presumono proporzionali ai conferimenti. 

è nullo il patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o perdite patto Leonino

RESPONSABILITA’ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI:

 

Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio (2267, c1) garanzia primaria ma non

esclusiva;

 

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente anche i singoli soci garanzia

sussidiaria;

 Nella SS rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società

e, salvo patto contrario, gli altri soci. Per i soci che non hanno potere di rappresentanza la responsabilità può

essere esclusa verso i terzi da un apposito patto sociale (2267);

 Nella SNC la responsabilità di tutti i soci è inderogabile. L’eventuale patto contrario non ha effetto nei

confronti dei terzi (2291), ma è produttivo di effetti nei rapporti interni tra i tra i soci ai fini del regresso tra i

singoli soci.

Creditore sociale:

escussione preventiva del patrimonio sociale nella SS: il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può

domandare, anche se la soc. è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui

quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (2268) beneficio di escussione opera in via eccezionale.

Nel caso non fosse agevole il creditore potrà soddisfarsi sul patrimonio del socio illimitatamente responsabile ( se

vi è il patto di limitazione della responsabilità il socio potrà opporre il patto al creditore).

Escussione preventiva del patrimonio sociale nella SNC: i creditori sociali, anche se la soc. è in liquidazione, non

possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale (2304). il

beneficio di escussione opera automaticamente.

Creditore particolare del socio:

 Nella SS: il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili

spettanti al debitore (socio) e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella

liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare

del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve

essere liquidata entro 3 mesi dalla domanda salvo che sia deliberato lo scioglimento della società (2270).

 se non ha altri beni su cui può soddisfarsi il creditore può chiedere la liquidazione della quota del socio

debitore. 10

 Nella SNC: il creditore particolare del socio finché dura la società non può chiedere la liquidazione della

quota del socio debitore (2305).

AMMINISTRAZIONE compiere gli atti che rientrano e danno attuazione all’oggetto sociale della società (dare

attuazione alla strategia sociale).

 Modello non rigido: si applica il modello legale se le parti non dispongono diversamente.

 Art. 2257, 2266: ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società e salvo diversa

disposizione ha la rappresentanza della società.

 Modello legale di amministrazione: 

amministrazione disgiuntiva (2257) operatività individuale di ciascun socio, vi è però un diritto preventivo

di opposizione (diritto di veto degli altri soci) rispetto al compimento dell’operazione la maggioranza dei

soci decide sull’opposizione.

Ciascun amministratore può prendere decisioni disgiuntamente dagli altri, però gli altri soci si possono

opporre (sull’atto compiuto) e in caso di opposizione decide la maggioranza dei soci.

 Modello convenzionale di amministrazione: (alternativa al modello legale)

amministrazione congiuntiva (art. 2258) è necessario il consenso di tutti i soci per il compimento delle

operazioni, salvo che non sia espressamente previsto il principio di maggioranza.

 Controllo dei soci (2261): non vi è un organo di controllo, ma il controllo è affidato ai singoli soci.

Modificazione del contratto sociale:

 

Serve il consenso di tutti i soci salvo che non sia disposto diversamente (2252) fra le modificazioni

rientrano anche i mutamenti della compagine sociale.

 Trasformazione, fusione e scissione sono approvate a maggioranza.

 È dubbia l’applicabilità alle decisioni dei soci (all’unanimità o a maggioranza) del metodo collegiale o

assembleare (convocazione dei soci, riunione, discussione e votazione) il codice tace sul punto.

Invalidità delle SDP:

Non vi sono, come per le SDC (2332), specifiche norme sull’invalidità delle SDP. Pertanto le cause d’invalidità sono

quelle contrattuali. Gli effetti (efficacia nella nullità non è retroattiva) sono quelli delle SDC (2332: la dichiarazione di

nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese).

Scioglimento delle soc. di persone:

 Cause: indicate nell’art. 2272 e il fallimento.

 operano automaticamente (di diritto) dal momento in cui si verificano non dal momento del loro

accertamento;

 verificatasi la causa di scioglimento, la soc. entra automaticamente in liquidazione.

 Procedimento di liquidazione: (revoca della liquidazione: a condizione che tutti i soci lo vogliano)

o Liquidatori (2275, …): (sono soggetti che in sostituzione dei soci gestiscono la soc. dopo che si sono

verificate le cause dello scioglimento) possono compiere solo atti necessari per la liquidazione

(devono ripartire l’attivo del patrimonio) non possono intraprendere nuove operazioni;

o Pagamento dei debiti sociali: creditori sociali;

o Ripartizione dell’attivo:

 Ripartizione dell’attivo del patrimoniale convertito in danaro se i soci non hanno convenuto

la ripartizione in natura;

 Restituzione dei beni in godimento (socio che ha conferito un bene in godimento).

 Cancellazione della soc. dal registro delle imprese (2312):

o Estinzione della soc. ancorché tutti i creditori sociali non siano stati soddisfatti (2495, c 2).

Scioglimento del rapporto sociale illimitatamente ad un socio (2284-2291):

cause:

 Morte del socio (2284):

o Liquidazione quota agli eredi, o (non ha diritto alla restituzione dei beni conferiti); 11

o Scioglimento anticipato della società, o 

o Continuazione della società con gli eredi accordo sei soci superstiti con gli eredi.

 Recesso del socio (2285):

o Il recesso è libero se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di un socio;

o Il recesso è condizionato alla sussistenza di una giusta causa se la società è tempo determinato (es.

illegittimo comportamento degli altri soci, malattia, età, trasferimento precedente);

o Il recesso è altresì consentito nei casi previsti dal contratto sociale.

 Esclusione del socio (2286):

o Di diritto:

 Fallimento;

 Liquidazione da parte del creditore particolare del socio;

o Facoltativa:

 Gravi inadempienze

 Interdizione o inabilitazione del socio;

 Impossibilità sopravvenuta di esecuzione del conferimento per causa non imputabile agli

amministratori.

 procedimento di esclusione: l’esclusione è deliberata a maggioranza, senza computare il socio escluso, il quale

può opporsi davanti al tribunale. Nelle società di 2 soci, l’esclusione è decisa dal tribunale su domanda dell’altro

socio. SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Presenza di due categorie di soci distinte:

  

1. Soci accomandatari (gestori) responsabilità illimitata potere di amministrazione hanno i diritti e gli

obblighi di un socio di una SNC.  

2. Soci accomandanti (finanziatori) responsabilità limitata non hanno il potere di amministrazione (salvo

in forza di una procura speciale).

 

se gli accomandanti viola il divieto di immistione dell’amministrazione risponderà illimitatamente di

fronte ai terzi per tutte le obbligazioni (presenti passate future) che a qualsiasi titolo siano imputabili alla

società (2320).

Cause di scioglimento:

oltre che per quelle indicate nell’ art. 2308 (s.n.c.) quando rimangono solo soci accomandanti o accomandatari,

sempreché nel termine dei 6 mesi non sia sostituito il socio ce è venuto meno. 

Se la società rimane senza soci accomandatari si potrà trasformare il tipo di società (in SNC att. commerciale o SS

 att. Non commerciale).

Se rimangono solo gli accomandanti la soc. si scioglie o si potrebbe trasformare in una SDC (per mantenere la

responsabilità limitata). SOCIETA’ PER AZIONI (2325-2448) 

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (2325 c1) responsabilità illimitata

della società responsabilità limitata al patrimonio conferimento dell’azionista (salvo quanto disposto dall’art.

2325, c2).

 Ha personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta;

 

La partecipazione sociale è rappresen

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
42 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stefanosissa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof De Mari Michele.