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SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO S.n.c
(artt. 2291 – 2312)
2. La costituzione della società.
Art. 2293. Norme applicabili.
La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano,
dalle norme del capo precedente.
Ripresa diretta delle norme della S.s art. 2293!
Differisce da quella per la presenza di regole di contenuto (art. 2295) e di forma (art. 2296) dell’AC.
condizione di regolarità
Entrambe necessarie per l’iscrizione al Reg. delle Imp., che è della società, ma
NON è condizione di esistenza! (diverso per Soc. di capitali). Se l’Imp. Non è iscritta al Reg. delle Imp, la
sua disciplina nei confronti dei rapporti con terzi è regolata dalla disciplina della S.s (art. 2297).
Snc REGOLARE: - Iscritta nel Reg. delle Imp
Integralmente disciplinata dalle norme della disciplina della Snc
-
Snc IRREGOLARE: società di fatto
Non iscritta nel Reg delle Imp perché le parti non hanno redatto l’AC ( ),
- società irregolare in senso proprio
o perché non l’hanno registrato ( ).
Si applica la disciplina delle Ss, tranne quella TIPOLOGICA (rimane quindi valido
- l’art. 2291 = tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente alle obbligazioni
sociali e non sono validi patti contrari).
Art. 2295. Atto costitutivo. (diversità da Ss per regole di contenuto)
L'atto costitutivo della società deve indicare:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio e la cittadinanza dei soci; (generalità dei soci; soci
possono essere anche altre società di capitali)
2) la ragione sociale; (art.2292 Ragione sociale: costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del
ditta
rapporto sociale. NB. NON è la stessa cosa della )
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società (nelle Ss se non è definito il socio
;
amministratore, tutti i soci sono amministratori)
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5) l'oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle
perdite;
9) la durata della società.
L’AC, affinché si abbia Snc regolare, deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata.
Non esiste norma simile nelle Ss, poiché sono presenti norme suppletive! Questo tipo di forma (ad
Principio di Pubblicità
probationem) è fondamentale per l’iscrizione nel reg. delle Imp., atto legato al
legale grazie al quale, l’AC può essere opponibile ai terzi in base alla Presumpio Iuris (dato che è pubblico,
si presume che sia conoscibile a tutti).
Art. 2296. Pubblicazione. (diversità da Ss per regole di forma)
L'atto costitutivo della società con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso
se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni (per questi 30gg si ha Snc
essere depositato per l'iscrizione a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle
irregolare)
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun
socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio. 41
Art. 2297. Mancata registrazione. (= Snc irregolare)
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese i rapporti tra la società e i terzi ferma
restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla
società semplice.
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in
giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di
rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
In questo caso la Soc è considerata Irregolare per un max di 30gg.
rappresentante
Se nell’AC non è indicato alcun socio come si presume che tutti coloro che agiscono per la
soc lo siano.
5. Patrimonio sociale e capitale sociale.
CAPITALE SOCIALE: è presente una disciplina, sia pur frammentaria, individuabile nell’art. 2295 n. 6,
grazie al quale si può determinare l’ammontare totale del capitale sociale nominale. NON è determinata
un criterio di valutazione per i beni diversi dai conferimenti in denaro (≠ nelle Soc. di Cap) lasciando piena
libertà alle parti.
LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI:
Art. 2303. Limiti alla distribuzione degli utili.
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale
non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Vieta la distribuzione tra soci di utili fittizzi, non effettivamente conseguiti, ovvero somme che non
corrispondono ad eccedenze del patrimonio netto (attività meno passività) rispetto al capitale sociale
nominale.
Tutela dell’integrità del capitale sociale e della sua conservazione: NON si possono fare anticipazioni su
quelli che sono utili PRESUNTI e NON si possono distribuire utili, se le perdite non sono state
preventivamente ripianate! (segue tutta la disciplina delle Soc di Cap art. 2262: i soci hanno diritto agli
utili nel limite della propria quota dal momento in cui viene approvato il rendiconto)
Attenzione al collegamento con art. 2265. Patto leonino
Art. 2304. Responsabilità dei soci. (Art. 2267 e art 2268 per Ss)
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli
soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
Gli obblighi del creditore: questi deve prima agire contro la Soc. solo dopo può agire contro il socio
(responsabilità sussidiaria e illimitata). Si tratta di una CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ del
beneficium Excussionis di cui gode la Snc (≠ Ss: Beneficium Ordinis). Se il creditore agisse subito contro
il socio, il giudice dichiarerebbe l’azione inagibile.
NB. Nelle Soc di Pers. la responsabilità dei soci è sempre sussidiaria, ovvero viene sempre DOPO quella
della Soc!
RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE:
Art. 2306. Riduzione di capitale.
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante
liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti può essere eseguita, soltanto dopo tre mesi dal
giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale
anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da
parte della società di un'idonea garanzia. 42
Fattispecie: soci decidono di ridistribuire parte dei rimborsi dei conferimenti in base alle quote di ciascun
socio; dissesto
RIDUZIONE: 1. Per PERDITE: non ci sono utili, quindi il legislatore riconosce la situazione di
finanziario della Soc, e quindi si può continuare verso una riduzione del capitale nominale;
depauperamento
2. VOLONTARIA: soci decidono di deliberare un del capitale, ovvero si
restituisce una parte del capitale di rischio. E’ da considerarsi come un’anomalia: solitamente chi investe,
vuole tirare le somme alla fine della gestione, in modo da capire se l’investimento è stato proficuo oppure
no. Così agendo, si sottraggono mezzi alla Soc per perseguire l’oggetto sociale.
Si possono avere due opinioni rispetto alla riduzione del capitale: si può pensare sia una mossa giusta,
poiché se il capitale rimane troppo tempo immobilizzato, allora potrebbe non essere più così fruttuoso,
inoltre i soci sono liberi di ritirare parte del capitale se lo ritengono giusto e se lo vogliono investire in
qualcos’altro.
D’altro canto, potrebbe essere pericoloso ridurre il capitale, per questo è necessario che decorrano 90 gg
dall’iscrizione nel Reg delle Imp della decisione presa, poiché questo dà la possibilità ai terzi, entrati in
contatto con la Soc, di opporsi a tale riduzione.
ESEMPIO: un creditore fa credito alla Soc PRIMA che questa decidesse di ridurre il proprio capitale, ed
egli aveva fatto le sue valutazioni di rischio su un capitale sociale non depauperato!
Nb. La Soc può chiedere al giudice di non considerare le opposizioni dei creditori, predisponendo
opportune GARANZIE.
Inoltre, il fatto che la riduzione del Capitale sociale sia una decisione importante è data dal fatto che si
tratta di apportare modifiche all’AC, che devono essere approvate all’UNANIMITA’ (o per maggioranza,
se così deciso nell’AC art. 2252), e le modifiche devono poi essere iscritte nel Reg. delle Imp. (art. 2300).
6. Partecipazione dei soci agli utili e alle perdite. Gli aspetti gestori.
bilancio d’esercizio
IL DIRITTO AGLI UTILI: è necessario che venga redatto il , affinché vengano accertati
tutti gli utili e le perdite d’esercizio. Tale bilancio viene redatto secondo le norme stabilite per il bilancio
delle Spa.
Bilancio deve essere predisposto dagli amministratori e deve essere approvato completamente da TUTTI
i soci (compresi gli amministratori che l’hanno redatto) e deve avvenire a MAGGIORANZA secondo la
partecipazione di ciascun socio agli utili.
L’approvazione del bilancio è condizione SUFFICIENTE perché ciascun socio possa pretendere
l’assegnazione della propria parte di utili (≠ per Soc di Cap). Questo significa che è necessario che sia la
maggioranza a legittimare la NON distribuzione degli utili per rendere possibile
l’AUTOFINANZIAMENTO (tenere utili in Soc per nuovi investimenti).
PERDITE: collegamento con art. 2303
7. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.
Per le obbligazioni sociali risponde in primo luogo la Soc con il proprio patrimonio, e in seguito, rispondono
illimitatamente solidalmente
e anche i singoli soci. Tale responsabilità è INDEROGABILE, ed un
eventuale patto contrario NON ha effetto nei confronti dei terzi (art. 2291).
Se sussiste scioglimento del rapporto sociale (morte, recesso o esclusione), è necessario che le cause
vengano pubblicate nel R