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L'imprenditore

Il sistema legislativo

Il codice civile distingue diversi tipi di impresa (Imp.) e imprenditore (Impr) in base a tre criteri:

  • Oggetto dell’Imp che definisce:
    • Impr. agricolo (art. 2135)
    • Impr. commerciale (art. 2195)
  • Dimensione dell’Imp. che definisce:
    • Piccolo impr. (art. 2083)
    • Medio-grande impr.
  • Natura del soggetto che esercita l’Imp (tripartizione legislativa):
    • Imp. individuale
    • Imp. pubblica
    • Società

Tale distinzione è necessaria per le imp. commerciali per definire l’ambito di applicazione del relativo statuto speciale.

Statuto generale dell'imprenditore

Tutti gli imprenditori sono assoggettati a una disciplina base comune, che prende in considerazione:

  • Disciplina dell’azienda (art. 2555 a art. 2562);
  • Segni distintivi (art. 2563 a art. 2574);
  • Disciplina della concorrenza e dei consorzi (art. 2595 a art. 2620);
  • Tutela del consumatore e pubblicità.

Statuto tipico dell'imprenditore commerciale

L’imp. commerciale non piccola è disciplinata anche dall'integrativo di quello generale perché prevede anche:

  • Iscrizione nel registro delle imp. (art. 2188 a art. 2202) con effetto di pubblicità legale;
  • Disciplina della rappresentanza commerciale (art. 2203 a art. 2213);
  • Scritture contabili obbligatorie (art. 2214 a art. 2220);
  • Fallimento: procedure concorsuali e amministrazione straordinaria delle imp. insolventi.

L’impr. agricolo e il piccolo imprenditore godono di poche disposizioni applicabili esclusivamente ad essi:

  • Entrambi devono iscriversi al registro delle imp.
  • Entrambi sottratti all’applicazione dello (es. non sono soggetti a fallimento).

NB. Non si può essere impr. commerciale, se non si è imprenditore (art. 2082)!

La nozione generale di imprenditore

Art. 2082. Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Questo articolo traccia il confine tra imprenditore e lavoratore autonomo, ovvero, fissa i requisiti minimi che si devono individuare affinché un soggetto sia esposto alle norme dettate per impresa e imprenditore.

CHI: impr. individuale (artigiano, calzolaio) oppure collettivo (Apple, Eataly).

Elementi indefettibili (necessari per individuare l’imprenditore come tale, senza questi non vi è imprenditore):

  • Esercizio: indica che si parla di qualcosa di duraturo che si protrae nel tempo.
  • Professionalmente: chiarisce la scelta del verbo applicato in una prospettiva dinamica e continuativa (abituale, ma non ininterrotta; infatti, esistono imprenditori che svolgono attività solo in inverno es. sciare).
  • Attività economica: atto ≠ attività (= serie di atti, che avvengono continuamente e che sono riuniti da un elemento ovvero una finalità comune).

L’attività economica non è sinonimo di attività lucrativa, si tratta, invece, di guadagnare ciò che serve per pagare ciò che è stato precedentemente acquistato e ricostruire il capitale attraverso l’esercizio dell’attività.

Vi sono altri tipi di attività che un’azienda può perseguire, ad esempio:

  • Attività liberale (o di erogazione) quando l’esercizio dell’attività non prevede la restituzione del capitale investito, ma l’attività è garantita solo se qualcuno investe in essa (mensa per i senza tetto);
  • Attività lucrativa esercitata per ottenere un profitto.

Di seguito un’analisi più approfondita dei singoli aspetti che caratterizzano l’art. 2082.

L'attività produttiva

L’impresa è un’attività produttiva in quanto finalizzata alla produzione di nuove ricchezze (beni/servizi) di cui è irrilevante la natura e il tipo di bisogni che devono soddisfare. Essa può godere di beni preesistenti, ma non si ha impresa se l’attività è di mero godimento:

  • Proprietario di immobili concessi in locazione: non è imprenditore poiché non produce nuove utilità economiche;
  • Proprietario di immobili che li adibisce ad albergo: è imprenditore poiché non gode solo del suo possedimento, ma fornisce anche servizi collaterali!

L'organizzazione: impresa e lavoro autonomo

L’attività d’impresa richiede l’impiego coordinato di fattori produttivi: capitale e lavoro proprio/altrui. Per questo è necessario che l’imprenditore crei un complesso produttivo formato da persone e beni strumentali.

NB. La qualità di imprenditore non è negata (analizzando il requisito dell’organizzazione) né quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori (es. gioielleria gestita solamente dal titolare), né quando l’organizzazione degli altri fattori produttivi non si concretizza in un complesso aziendale materialmente percepibile (es. attività di finanziamento/investimento).

Non si considera organizzazione di tipo imprenditoriale la semplice organizzazione, a fini produttivi, del proprio lavoro (senza uso di capitale proprio o altrui) come può accadere per un idraulico.

L'economicità dell'attività e scopo di lucro

L’economicità è un tratto richiesto in aggiunta allo scopo dell’attività, che deve quindi essere condotta con metodo economico, ovvero cercando di coprire, almeno, i costi con i ricavi e assicurare l’autosufficienza economica.

La professionalità

La professionalità implica che l’esercizio dell’attività sia abituale e non occasionale, ma questo non significa che l’attività debba essere necessariamente svolta in modo continuativo e senza interruzioni (esistono svariate attività stagionali, ad esempio). Ciò che è necessario è il ripetersi di atti d’impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. Inoltre, non è richiesto dal criterio della professionalità che l’attività d’impresa sia l’unica o la principale; è infatti possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività d’impresa.

NB. Si può parlare di impresa anche quando beni/servizi non vengono prodotti per essere venduti sul mercato, bensì destinati ad uso e consumo personale: impresa per conto proprio.

Impresa e professioni intellettuali

I professionisti (avvocati, notai, commercialisti, ecc.) non sono imprenditori per libera scelta del legislatore! Infatti, un avvocato può organizzare il lavoro di altri e un certo capitale, può avvalersi di un complesso apparato di mezzi materiali (studio legale), ma non viene considerato imprenditore.

Le categorie di imprenditoria: imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

Il ruolo della distinzione

L’imprenditore agricolo si distingue da quello commerciale in base all’oggetto dell’attività:

  • Imprenditore agricolo: sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale. Gode di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale, poiché intraprende un rischio maggiore, ovvero quello naturale (epidemie, carestie) che non può controllare e che si somma al rischio commerciale;
  • Imprenditore commerciale: Sottoposto alla disciplina particolare dell’imprenditore commerciale: tenuta obbligatoria delle scritture contabili; assoggettamento al fallimento; obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (reg. imp.).

Imprenditore agricolo e attività agricole

Art. 2135. Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Divisione delle attività in due categorie: essenziali e connesse.

  • Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Il secondo comma analizza le attività essenziali:

  • Coltivazione del fondo: arare, seminare, raccogliere;
  • Selvicoltura: piantumazione dei boschi;
  • Allevamento di animali: non solo bovini, asini, pecore, ma anche pesci, cavalli da corsa, animali da pelliccia…

Oggi si parla di agricoltura industrializzata poiché è diffuso l’uso di prodotti chimici, coltivazioni fuori terra (funghi, ortaggi) e allevamenti in batteria (pollame). Proprio per questo l’imprenditore agricolo è spesso definito in base a due diversi punti di vista:

  • Imprenditore agricolo è un imprenditore che produce specie vegetali o alleva animali, ciò che davvero conta è che ogni forma di produzione sia fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico (punto di vista scelto dal legislatore odierno);
  • Imprenditore agricola è quell’impresa che basa la sua attività sullo sfruttamento della terra e delle sue risorse; chi non si avvale di questo metodo di produzione è da considerarsi imprenditore commerciale.

Imprenditori soggetti a registrazione

Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese, gli imprenditori che esercitano:

  • Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • Un'attività bancaria o assicurativa;
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti.

NB. Il primo comma si riferisce all’imprenditore commerciale, soggetto intermediario alla distribuzione!

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Il secondo comma indica che l’imprenditore commerciale è diretto da:

  • Statuto generale dell’impresa:
    • Azienda
    • Segni distintivi
    • Disciplina della concorrenza
    • Tutela del consumatore
    • Pubblicità
  • Statuto dell’impresa commerciale:
    • Rappresentanza commerciale
    • Scritture contabili
    • Fallimento
    • Pubblicità commerciale

NB. A tale statuto deve sottostare anche l’imprenditore agricolo!

Le attività per connessione

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

NB. Tale statuto è proprio, in via di principio, dell’imprenditore commerciale non piccolo.

  • Attività dirette alla trasformazione o all’alienazione di prodotti agricoli primari che appartengono allo stesso imprenditore che li trasforma;
  • Attività connesse con attività essenziali: attività di ricezione (es. agriturismo) con le quali l’impresa ospita in azienda i clienti e mette a loro disposizione prodotti ricavati, in tutto o in misura preponderante, dal proprio fondo; valorizzazione del territorio ovvero attività che possono migliorare il patrimonio rurale.

Tutte queste attività sono oggettivamente commerciali, ma intrinsecamente connesse a quelle agricole. Questo rende necessario che:

  1. L’impresa che svolge le attività per connessione sia agricola, ovvero svolga almeno una delle tre attività essenziali e che l’attività commerciale sia coerente con quella agricola a cui è connessa. Es. Viticoltore che produce del vino.
  2. Deve sussistere una connessione oggettiva fra le attività: è necessario che si tratti di attività aventi per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività essenziale.

NB. È sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sulle attività agricole essenziali!

Piccolo imprenditore e impresa familiare

Il criterio dimensionale: la piccola impresa

Piccolo imprenditore:

  • Sottoposto allo statuto generale dell’impresa;
  • Esonerato, anche se esercita attività commerciale, da:
    • Tenuta delle scritture contabili,
    • Fallimento,
    • Iscrizione nel registro delle imprese,
    • Procedure concorsuali (può usufruire solo di quelle per sovraindebitamento).
  • Favorito da molteplici agevolazioni finanziarie, lavoristiche e tributarie.

Piccolo imprenditore nel codice civile

Criterio generale di individuazione della categoria: sono piccoli imprenditori coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della propria famiglia. Ciò significa che:

  1. L’imprenditore deve prestare il proprio lavoro all’interno dell’impresa.
  2. Il lavoro dell’imprenditore e quello dei suoi famigliari deve prevalere sia sul lavoro altrui sia sul capitale, proprio o altrui, investito nell’impresa.
  3. L’apporto personale dell’imprenditore e della famiglia deve caratterizzare i beni/servizi offerti (es. sartoria su misura).

L'impresa artigiana

L’imprenditore artigiano è un piccolo imprenditore. Ma il dato caratterizzante il piccolo artigiano risiede nella natura artistica e usuale dei beni o servizi prodotti, non nella prevalenza del lavoro familiare.

NB. Pur impiegando manodopera esterna e investendo ingenti capitali, l’impresa artigiana è sottratta al fallimento!

L’impresa artigiana viene definita dalla legge 443/1985 in base a due criteri:

  • Oggetto dell’impresa: qualsiasi attività di produzione di beni (anche semilavorati) o prestazione di servizi;
  • Ruolo dell’artigiano nell’impresa: egli svolge in misura prevalentemente manuale il proprio lavoro.

L'impresa familiare

È impresa familiare l’impresa nella quale collaborano (anche attraverso il lavoro della famiglia) il coniuge, i parenti entro al terzo grado (fino ai nipoti) e gli affini entro il secondo grado (fino ai cognati) dell’imprenditore, la cosiddetta famiglia nucleare.

NB. - Non sempre piccola impresa = impresa familiare; inoltre, anche un’impresa non piccola può essere familiare!

- Tutela minima del lavoro familiare nell’impresa, ovvero vengono riconosciuti, ai membri della famiglia nucleare, che lavorano in modo continuato nella famiglia o nell’impresa, determinati diritti patrimoniali e amministrativi.

Piano Patrimoniale: diritto al mantenimento, diritto di partecipazione agli utili dell’impresa (in proporzione alla quantità di lavoro prestato), e altri ancora;

Piano Amministrativo: poteri gestori (le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa e di particolare rilievo devono essere adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa) e trasferimento della partecipazione (si attua trasferimento solo in favore di un altro membro della famiglia nucleare e con il consenso unanime dei familiari partecipanti; la partecipazione è liquidabile in denaro se cessa la prestazione di lavoro).

La struttura dell’impresa familiare: individuale

  • Beni aziendali sono di proprietà esclusiva dell’imprenditore (= datore di lavoro);
  • Diritti patrimoniali sono diritti di credito dei familiari nei confronti dell’imprenditore;
  • La gestione ordinaria è di competenza dell’imprenditore che agisce, nei confronti di terzi, in proprio nome e non in rappresentanza, quindi solo a lui verranno imposti gli effetti degli atti e le responsabilità delle obbligazioni contratte.

Impresa collettiva e impresa pubblica

L'impresa societaria

Le società sono le forme associative tipiche previste dall’ordinamento per l’esercizio collettivo di attività d’impresa. Vi sono diversi tipi di società:

  • Società semplice: creata solo per l’esercizio di attività non commerciale (società agricola);
  • Società commerciali: possono svolgere qualsiasi tipo di attività (non solo commerciale), ma devono comunque sottostare alla disciplina che regola l’impresa commerciale.

Le imprese pubbliche

Le imprese pubbliche indicano l’intervento dello Stato e di enti pubblici nell’economia:

  • Società a partecipazione pubblica:
    • Sfruttamento di strutture di diritto privato: costituzione, o partecipazione in, società per azioni; la partecipazione statale può essere di maggioranza, minoranza o totalitaria;
    • Formalmente si presenta, quindi, come impresa societaria e ne segue tutte le regole;
  • Enti pubblici economici:
    • Enti di diritto pubblico che hanno il compito istituzionale, esclusivo o principale, di esercitare l’attività dell’impresa (es. ENEL, ENI, ecc.)
    • Sottoposti allo statuto generale e a quello partic...
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Drita di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Giordano Giuseppe.
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