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Diritto civile (illecito) 05/10/2020

Introduzione: l'atipicità del fatto illecito

Quando parliamo di responsabilità da fatto illecito, l’articolo fondamentale da prendere in considerazione è l’art. 2043 c.c., ossia quello che ci indica la struttura del fatto illecito. Tale articolo è stato introdotto con il c.c. del 1942, il quale non ha mai subito modifiche da parte del legislatore. Nel c.c. abbiamo pochissimi articoli dedicati al fatto illecito e nessuno di questi articoli (artt. 2043-2059 c.c.) è mai stato modificato ad un intervento del legislatore.

La disciplina di quelli che sono gli effetti giuridici del fatto illecito ha cominciato a conoscere la sua stagione più feconda solo intorno agli anni ’60. Questo perché prima degli anni ’60 la nostra dottrina e la giurisprudenza erano per lo più concentrate sul tema del contratto e la disciplina del fatto illecito era anche considerata un’appendice, ora del diritto di proprietà, ora del diritto contrattuale. Tanto che le vere e proprie opere in materia di fatto illecito della prima metà del secolo scorso sono veramente poche.

Da alcuni decenni, invece, la responsabilità civile è divenuta un laboratorio molto operoso ed è certamente il settore in cui più si è sviluppata la creatività dell’interprete. Con interprete intendiamo sia il magistrato che lo stesso avvocato, il quale può, nella sua spinta creativa, formularla lui stesso oppure attingerla da articoli accademici. Questo ci ricorda la teoria dei formanti del diritto di Rodolfo Sacco. I formanti sono elementi che compongono il diritto. Sacco procede alla distinzione dei formanti in formante giurisprudenziale, formante legislativo (deriva dalla legge) e formante accademico (deriva dalla dottrina). L’insieme e l’intersecarsi di questi formanti costituisce le fondamenta su cui si regge il diritto privato.

Il c.c. è stato promulgato in epoca fascista ed è nato in tempo di guerra, in una situazione economica e di rapporti tra le forze lavoro che poi è andata a mutare in modo dirompente con gli anni ’60. Gli anni ’60 sono quelli della rivoluzione industriale e delle migrazioni degli individui dalle campagne verso la città. Si è dunque passati da un’economia basata sull’agricoltura ad un vero e proprio boom economico che certamente ha portato ad un mutamento nell’interazione tra le diverse componenti del mondo lavorativo ed ha creato più ricchezza. È chiaro che questo cambiamento comporta anche l’emersione di avvenimenti (fatti illeciti) che inevitabilmente necessitano di essere disciplinati.

Accanto a queste differenti modalità dell’impianto industriale e lavorativo in generale c’è anche tutto un movimento che è teso a far emergere i diritti individuali delle persone che, nonostante la promulgazione della carta costituzionale nel 1948, fino ad allora erano comunque poco considerati, mediante il concetto di norma programmatica. Non si riteneva dunque che determinate norme della costituzione potessero avere un’applicazione immediata sui singoli cittadini ma che fossero appunto norme programmatiche che indicassero al legislatore la strada da percorrere per tutelare questi diritti riconosciuti dalla giurisprudenza.

È un periodo molto fecondo per i diritti delle persone in quanto negli anni ’60-’70 vi furono le grandi riforme ed anche le prime pronunce in materia di riconoscimento del danno biologico, ossia il danno conseguente alla lesione della salute dell’individuo. Non a caso, fa parte anche degli anni ’70 il concetto di danno ingiusto. La concezione odierna di responsabilità da fatto illecito è diversa da quella inserita nel c.c. e ancora più di quella accreditata nel secolo scorso.

Questa evoluzione connota non solo il nostro paese ma, di fatto, abbraccia tutti i paesi della cultura occidentale. Questo perché il tema della guerra e della ricostruzione post-bellica ha coinvolto tutti questi paesi. Dunque, il tema dell’accadimento di danni considerati giuridicamente rilevanti, l’esercizio di nuove attività o il compimento di atti da cui discende un danno è questione che connota diversi paesi.

L’evoluzione si è poi avuta con riferimento al tema della funzione della responsabilità civile. Questo perché se prima avevamo una funzione strettamente ancorata all’elemento soggettivo della colpa, in realtà poi questa concezione è stata di fatto superata a favore di una considerazione della responsabilità da fatto illecito con il preminente scopo di riparazione del danno. Si è quindi passati dal concentrarsi sulla figura dell’autore del fatto illecito alla figura del danneggiato. Dunque non è più una responsabilità per colpa, anche presunta, ma una responsabilità per il rischio creato dal soggetto meglio in grado di governare quell’attività.

Alla stessa conclusione si giunge per il danno derivante da fatto altrui, ossia un danno derivante da un soggetto di cui una determinata persona, per legge, è tenuta a rispondere. Es: se il minore che compie un fatto illecito sono tenuti a rispondere i genitori in quanto rappresentanti legali ed anche perché previsto dall’art. 2048 c.c.

Se andiamo indietro nel tempo molti studi sul fatto illecito mostrano come, all’origine di tutti i sistemi di responsabilità civile dei paesi occidentali, ci sia la lex aquilia di origine romana. Di fatto, nella culpa romanistica si può rintracciare l’antecedente logico-giuridico del fatto illecito.

La struttura del fatto illecito può essere affidata sia a testi normativi scritti che alla prassi giudiziaria. In realtà queste due tecniche all’apparenza possono sembrare molto distanti o alternative fra loro ma in realtà interagiscono molto.

Nella diversità dei sistemi vi è un connotato ricorrente, ossia l’individuazione degli elementi del fatto illecito. Es: il paragrafo 823 del BGB indica, quali elementi del fatto illecito:

  • La violazione di un interesse tipico;
  • L’illegittimità della violazione;
  • Il fatto che la violazione deve essere accompagnata da dolo o colpa;
  • Il nesso di causalità.

Allo stesso modo, nei paesi di common law, la struttura che era tipica del tort si è trasformata anch’essa in un sistema parzialmente atipico con la creazione di un unico generale tort oppure facendo ricorso al più ampio tort of negligence, il quale è stato usato come contenitore di un numero pressoché indeterminato di fatti illeciti. Dunque, l’atipicità del fatto illecito è, di fatto, questione acquisita nei paesi occidentali.

L'art. 2043 c.c. - risarcimento per fatto illecito

Afferma che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Dallo studio di questa norma si è arrivati a dedurre che ciò che caratterizza il fatto illecito è l’ingiustizia del danno, ossia il primo elemento che qualifica il fatto illecito. Vale a dire, un fatto è illecito solo se ha determinato un danno ingiusto. L’illiceità, che è adesso intesa come la lesione di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, è in grado di contenere in sé un numero indeterminato di fatti illeciti. Ciò significa però anche che ci sono dei casi in cui il fatto, anche se cagiona un danno, non comporta l’obbligo di risarcimento perché il danno che cagiona non è un danno ingiusto.

Allo stesso modo opera il code Napoleon. L’art. 1382 infatti dispone quanto affermato nel nostro c.c. Quindi anche il codice francese ha una caratterizzazione di atipicità del fatto illecito. Questo c’è l’ha anche l’ordinamento tedesco. Il paragrafo 823 del BGB indica infatti una serie di diritti la cui lesione comporta l’obbligo di risarcire il danno. In particolare, tale par. afferma che: “Chi deliberatamente o per negligenza lede ingiustamente la vita, il corpo, la salute, la proprietà o un ulteriore simile diritto di altri, è tenuto verso questi al risarcimento del danno che ne deriva”.

Negli ordinamenti di matrice anglosassone il sistema di tipizzazione era direttamente ispirato al modello originario proprio della lex aquilia.

Elementi costitutivi del fatto illecito

Per comprendere tali elementi occorre sempre tenere in considerazione l’art. 2043 c.c. il quale elenca, quali elementi costitutivi del fatto illecito:

  • Fatto che cagiona il danno;
  • Elemento soggettivo del fatto illecito (dolo o colpa): questi sono elementi che potremmo definire anche “eventuali” in quanto possono, nelle ipotesi che chiameremo di responsabilità oggettiva, anche non essere richiesti;
  • Nesso di causalità tra il fatto e il danno;
  • Danno ingiusto nella sua accezione di ingiustizia del danno.

Il fatto illecito, a livello sistematico, è previsto anche dall’art. 1173 c.c., il quale elenca quelle che sono le fonti delle obbligazioni: “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”.

L’obbligazione che deriva dal fatto illecito è quella risarcitoria. Dunque, nel momento in cui abbiamo un fatto che cagiona un danno caratterizzata dall’ingiustizia avremo l’obbligo risarcitorio. All’obbligo risarcitorio si applicano le norme previste dalla disciplina generale delle obbligazioni.

Differenza tra responsabilità civile e responsabilità penale

L’espressione “responsabilità” è impiegata in molteplici usi nel diritto pubblico. Si parla infatti di responsabilità amministrativa per alludere alla responsabilità dei funzionari pubblici in ordine alla violazione di norme e principi del diritto pubblico e di responsabilità contabile che viene accertata dalla corte dei conti in ordine alla contabilità dello stato. Con riferimento alla responsabilità civile si parla invece soprattutto in contrapposizione alla responsabilità penale. I confronti tra queste due responsabilità emergeranno anche con riferimento a diversi istituti.

La responsabilità civile, per come la intendiamo in questo corso, è la responsabilità che deriva da un fatto illecito civile secondo le caratteristiche e gli elementi costitutivi che andremo ad approfondire. La responsabilità penale, invece, sorge da un fatto che la legge ha previsto come reato.

Mentre nel caso della norma civile il bene protetto sono gli interessi e quindi l’ingiustizia del danno, vale a dire la lesione di qualsiasi interesse giuridico meritevole di tutela, nel sistema della responsabilità penale vige il principio della tipicità dell’illecito. L’art. 25, co. 2 Cost. dispone infatti il principio nullum crimen sine lege, per cui la lesione del bene protetto dalla norma penale e tutto il sistema della responsabilità penale è informato al principio della tipicità dell’illecito.

Mentre, all’opposto, il sistema della responsabilità civile è informato al principio dell’atipicità dell’illecito. La responsabilità penale, inoltre, è fondata sulla colpa in base al principio nulla poene sine culpa. Invece, la responsabilità civile può anche prescindere dalla colpa. Abbiamo infatti visto, elencando quelli che sono gli elementi costitutivi del fatto illecito, che l’elemento soggettivo del dolo e della colpa è un elemento eventuale in quanto ci sono anche ipotesi di responsabilità oggettiva che prescindono dall’elemento soggettivo.

N.B. vedremo anche come l’elemento soggettivo, anche quando richiesto nel fatto illecito, in realtà è richiesto in maniera diversa e con funzioni diverse nella responsabilità civile rispetto alla responsabilità penale. La sanzione penale, inoltre, può essere afflittiva della persona nel senso che può giungere anche alla restrizione della libertà personale, mentre la sanzione civile si risolve o in una sanzione pecuniaria che può essere il risarcimento per equivalente oppure, ove possibile e richiesto, nel risarcimento in forma specifica.

Ci sono poi dei punti di contatto fra responsabilità civile e responsabilità penale. Ad esempio, quando approfondiremo il tema del nesso di causalità vedremo che per lungo tempo i criteri per l’accertamento del nesso di causalità sono stati elaborati dalla dottrina penalistica e fatti propri da quella civilistica. Solo recentemente tali criteri, per i motivi che vedremo, sono diventati diversi anche in ragione di alcune riforme che sono intervenute nel processo penale. Così come ci sono dei punti di contatto anche in materia di imputabilità, vale a dire di accertamento della capacità di intendere e di volere che comunque è un presupposto, così come nella responsabilità penale, anche nella responsabilità civile per l’accertamento della responsabilità.

Differenza tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale

Questo è un tema molto importante non solo dal punto di vista dogmatico ma soprattutto dal punto di vista dei risvolti pratici. Questo è un tema molto indagato dalla dottrina, non solo italiana ma anche nordamericana e soprattutto francese, che ha dei risvolti pratici essenziali perché qualificare una determinata fattispecie come una fattispecie fonte di una responsabilità contrattuale piuttosto che extracontrattuale ha dei risvolti pratici enormi.

Di principio si dice che la responsabilità contrattuale nasca dall’inadempimento di un’obbligazione nascente da contratto mentre la responsabilità extracontrattuale nasca da un fatto illecito compiuto da un soggetto nei confronti di un altro soggetto in assenza di un qualsiasi tipo di rapporto contrattuale.

L’esempio classico è che la responsabilità contrattuale nasce dall’inadempimento di un contratto. In un contratto di compravendita se il venditore mi consegna la cosa ed io non pago il prezzo sorge una responsabilità contrattuale a mio carico nei confronti del venditore per il mancato pagamento del prezzo. Quanto alla responsabilità extracontrattuale, tradizionalmente, si fa riferimento all’incidente stradale. Nel momento in cui tampono l’auto davanti a me compio un fatto illecito perché creo un danno sia alla mia autovettura che a quella dell’altro conducente. Si parla proprio di responsabilità extracontrattuale perché avviene al di fuori di un rapporto contrattuale.

La distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale è sempre rimasta labile nei sistemi di common law perché, per ragioni storiche, la distinzione tra gli effetti del tort e gli effetti del contract non si è mai radicata. Invece è stata un po’ più radicata nei paesi di civil law. Vediamo dunque da quali punti di vista è importante distinguere la responsabilità contrattuale dalla responsabilità extracontrattuale in quanto questo ha delle ripercussioni dal punto di vista pratico veramente significative in quanto in Italia le ricadute in materie di discipline applicabili sono particolarmente rilevanti almeno da quattro punti di vista:

  • L’onere della prova: tale elemento in un processo è fondamentale. Ciò che io riesco a provare in un processo è ciò che determina l’esito del processo stesso. L’individuazione del soggetto a cui spetta fornire gli elementi probatori della sussistenza delle proprie pretese è dunque fondamentale. Nella responsabilità contrattuale il tema dell’onere della prova è stato risolto da un leading case delle S.U. della Corte di Cassazione del 2001 che, di fatto, non è mai stato superato e che ha pronunciato il principio secondo cui, in caso di inadempimento contrattuale, il creditore è tenuto a provare l’esistenza del contratto e l’inadempimento da parte del debitore. Invece, spetta al debitore provare di aver adempiuto al contratto oppure che l’inadempimento è stato dovuto per una causa a lui non imputabile. In materia di responsabilità extracontrattuale, invece, i termini dell’onere della prova sono piuttosto differenti. Vale a dire, colui che si ritiene essere stato danneggiato dal fatto illecito di un altro soggetto deve di fatto provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (fatto che ha cagionato il danno, nesso di causalità, danno ingiusto e, se richiesto, l’elemento soggettivo).
  • Inoltre, differente è anche il termine di prescrizione. Mentre la prescrizione di un diritto di credito derivante da un contratto ha un termine prescrizionale ordinario di 10 anni, il termine per la prescrizione del danno derivante da un fatto illecito extracontrattuale ha un termine di prescrizione pari a 5 anni.
  • Vi è inoltre una differenza in materia di costituzione in mora in quanto la costituzione in mora è automatica in caso di fatto illecito mentre in materia di responsabilità contrattuale la costituzione in mora deve essere fatta per iscritto ed è un atto recettizio.
  • Altro tema rilevante è il danno risarcibile. L’art. 2056 c.c. in materia di risarcimento del danno rinvia alle norme che disciplinano il risarcimento del danno in tema di inadempimento contrattuale. A quali norme rinvia? - All’art. 1223 c.c., il quale prevede che sono risarcibili i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Piccinini Valentina.
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