Il fatto illecito nel diritto civile
Ciò che riguarda il ‘fatto illecito’ è sempre una disciplina in divenire, in ragione della continua attività della giurisprudenza circa le diverse fattispecie. Se si volta lo sguardo indietro, infatti, si può notare che l’art. 2043 del Codice civile, che indica la struttura del fatto illecito (introdotto nel 1942), non è mai cambiato fino ad ora. Nel Codice civile si hanno pochi articoli dedicati al fatto illecito (dall’art. 2043 al 2059 c.c.) e nessuno di questi è mai stato modificato da un intervento del legislatore.
Danno non patrimoniale
L’art. 2059, c.c., in materia di danno non patrimoniale, si limita a recitare che “il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge”, con un’unica statuizione, ma in realtà è stato oggetto di innumerevoli pronunce, sia della Corte Costituzionale, che della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito.
Gli anni Sessanta
Pur accompagnando la codificazione di regole e principi dell'epoca riguardante l’introduzione del Codice Civile, la disciplina che riguarda gli effetti giuridici del fatto illecito ha cominciato a conoscere la sua stagione più feconda solo intorno agli anni ‘60. Prima di questo periodo, la dottrina e la giurisprudenza erano concentrate sul contratto e la disciplina del fatto illecito era considerata un’appendice del diritto di proprietà, del diritto contrattuale e terreno di elezione dei pratici, piuttosto che degli accademici.
La tematica degli incidenti stradali non veniva studiata e non veniva approfondita. Infatti, le vere e proprie opere in materia di fatto illecito, della prima metà del secolo scorso, si contano sulle dita di una mano.
Da alcuni decenni, invece, la responsabilità civile è divenuta un laboratorio molto operoso ed è il settore in cui più si è sviluppata la creatività dell’interprete (inteso come magistrato, ma anche come avvocato). Questo ci ricorda la teoria dei formanti del diritto che appartiene a Rodolfo Sacco, uno dei più noti comparatisti e civilisti italiani. Il formante, inteso come elemento che compone il diritto, lo distingueva in:
- Formante giurisprudenziale
- Formante legislativo – che deriva dalla legge
- Formante accademico – che deriva dalla dottrina
L’insieme e l’intersecarsi di questi formanti costituisce le fondamenta su cui si regge il diritto privato.
Perché parliamo degli anni ‘60?
Questi anni sono considerati come una grossa chiave di volta per quanto riguarda la disciplina da fatto illecito, e ciò deriva dal mutamento socioeconomico che si è avuto in Italia. Il Codice civile è nato in tempo di guerra (1942), in una situazione di lavoro ed economia che è andata a mutare in modo dirompente con gli anni ‘60. Quest’ultimi sono gli anni della rivoluzione industriale, delle migrazioni degli individui dalle campagne verso le città, per la costruzione delle grandi industrie.
Si è passati da un’economia basata sull’agricoltura e sul lavoro artigiano della piccola impresa a un boom economico. Questo cambiamento ha portato all’emersione di avvenimenti che verranno, poi, definiti come fatti illeciti, che necessitano di essere disciplinati. È in questo momento che ci si accorge dell’esistenza di norme del Codice Civile che regolano il fatto illecito e dell’importanza di un’interpretazione delle stesse che possa essere tale da regolare le diverse e nuove fattispecie.
Accanto a queste differenti modalità, si sono creati diversi movimenti (delle donne, studentesco, ecc.), volti a portare in luce i diritti individuali delle persone che, nonostante la promulgazione della Carta costituzionale del 1948, fino ad allora erano rimasti in ombra e considerati solo come norme programmatiche.
Significa che non si riteneva che determinate norme della Costituzione potessero avere applicazione immediata sui singoli cittadini, ma che fossero norme programmatiche e che, quindi, indicassero la strada al legislatore da percorrere per tutelare questi diritti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Novità degli anni ‘70
È un periodo fecondo per i diritti delle persone perché, nel 1970, si sono verificate una serie di novità, frutto dei movimenti degli anni precedenti. Nel 1975, infatti, si è arrivati alla legge sul divorzio, alla riforma sul diritto di famiglia e alla fine degli anni ’60 vi sono state le prime pronunce in materia di riconoscimento del danno biologico, conseguente alla lesione della salute dell’individuo. Fa parte anche degli anni ’70 il concetto di danno ingiusto.
Gli anni ‘60 hanno portato molta ricchezza, tanto che un operaio di buon livello riusciva a mantenere un livello molto dignitoso di vita.
Evoluzione della concezione di responsabilità civile
La concezione odierna di responsabilità da fatto illecito è diversa da quella imperante con l’entrata in vigore del Codice civile e, ancor di più, da quella accreditata nel secolo scorso. Questa evoluzione connota non solo il nostro Paese, ma abbraccia tutti i Paesi della cultura occidentale. Questo perché il tema della guerra e della ricostruzione post-bellica ha coinvolto tutti questi Paesi.
In parte, l’evoluzione si è avuta con riferimento al tema della funzione della responsabilità civile. Se prima si aveva una funzione strettamente ancorata all’elemento soggettivo della colpa – sistema colpo-centrico, per cui non esisteva nessuna responsabilità senza colpa del danneggiante, poi, questa concezione è stata superata, a favore di una concezione della responsabilità da fatto illecito – con il preminente scopo di riparazione del danno.
Si è passati, quindi, dal concentrarsi non più sulla figura dell’autore del fatto illecito, ma sulla figura del danneggiato. Più che la ricerca del colpevole, è la ricerca di quel soggetto meglio in grado di assicurare una riparazione del danno.
Non si parla più di responsabilità per colpa (anche presunta), ma di responsabilità per il rischio creato dal soggetto. Alla stessa conclusione si arriva anche per il danno derivante da fatto altrui, cioè per il danno derivante da un soggetto, di cui una determinata persona per legge è tenuta a rispondere. Ad esempio, se un minore compie un fatto illecito, chi deve rispondere sono i genitori, in quanto rappresentanti legali (art. 2048, c.c.).
Origini della responsabilità civile
Molti studi sul fatto illecito mostrano come all’origine di tutti i sistemi di responsabilità civile occidentale, vi è la Lex Aquilia, di origine romana. Questo non vale solo per i Codici italiano e francese, ma anche per il BGB (Codice civile della Germania) e anche per i Paesi di Common Law.
Nella romanistica si può rintracciare l’antecedente logico giuridico del fatto illecito. La struttura del fatto illecito può essere affidata sia a testi normativi scritti (così come nel Codice civile italiano, francese e tedesco), così come alla prassi giudiziaria. Queste due tecniche, che all’apparenza possono sembrare distanti o alternative tra loro, in realtà, interagiscono molto. Questo lo si nota con riferimento all’interpretazione di diverse norme del Codice civile, in particolare nelle norme di responsabilità per fatto altrui e anche in materia di danno non patrimoniale.
Passaggio dalla tipicità all’atipicità del fatto illecito
Nei Paesi di Common Law, la struttura tipica del tort (= nasce come azione tipica con riferimento alla violazione del singolo bene) si è trasformata in un sistema parzialmente atipico con la creazione di un unico generale tort oppure facendo ricorso al più ampio tort of negligence, usato come contenitore di un numero pressoché indeterminato di fatti illeciti. Questo per dire che, di fatto, la tipicità da fatto illecito è questione acquisita nei Paesi occidentali.
“Qualsiasi fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Con il tempo, si è arrivati a dedurre che ciò che cagiona il fatto illecito è l’ingiustizia del danno, che è il primo elemento che qualifica il fatto illecito. Un fatto è illecito solo se ha determinato un danno ingiusto.
L’illiceità, intesa come la lesione di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, è in grado di contenere in sé un numero indeterminato di fatti illeciti. Significa anche che vi sono dei casi in cui il fatto, anche se cagiona un danno, non comporta l’obbligo di risarcimento, in quanto il danno cagionato non è ingiusto.
Allo stesso modo opera anche il Codice francese. L’art. 1382 del Codice francese dispone, come nella traduzione italiana, che “ogni fatto colposo dell’uomo che causa danno ad altri, obbliga colui per la cui colpa è avvenuto a risarcirlo”. Questa traduzione ricorda il contenuto dell’art. 2043, c.c. e si capisce come anche il codice francese ha una caratterizzazione di atipicità del fatto illecito.
La stessa cosa vi è anche nell’ordinamento tedesco, infatti, il Par. 823, BGB indica una serie di diritti la cui lesione comporta l’obbligo di risarcire il danno. Da un’originaria tipizzazione del fatto illecito in Germania, si è arrivati anche ad un’atipicità non lontana da quella prevista dal Codice napoleonico o da quello civile italiano.
Il sistema di Common Law
Negli ordinamenti di matrice anglosassone, il sistema di tipizzazione era, direttamente, ispirato al modello originario della Lex Aquilia: si è passati dal sistema dei writs (caratterizzato da assoluta tipicità, dovevano essere scritti e portati davanti al giudice, in particolari forme sacramentali, altrimenti non potevano essere accolti) giungendo, poi, al tort of nuisance, al tort of negligence – sempre con riferimento ai diversi diritti che venivano perlopiù lesi. Si è arrivati al progressivo espandersi del tort of negligence in un ruolo sempre più rilevante e diretto ad un’apertura della tipicità dell’illecito, verso un’atipicità.
Uno dei casi paradigmatici, nell’ambito del Common Law, fu il caso Donoghue vs Stevenson (1932) che aveva sancito un sistema di responsabilità per colpa fondato sul cosiddetto neighbour principle, basato sulla mera prova della colpa (violazione del duty of care), del danno e del nesso di causalità. Gli elementi costitutivi del fatto illecito sono quelli presenti nell’art. 2043, c.c.:
- Il fatto che cagiona il danno
- Elemento soggettivo (doloso o colposo) - questi possono essere eventuali, quando non sono richiesti, come nelle ipotesi di responsabilità oggettiva
- Il nesso di causalità tra fatto e danno
- Il danno ingiusto, nell’accezione di ingiustizia del danno – possono, però, esservi dei danni che non sono fonte di responsabilità per chi li cagiona
Il fatto illecito, a livello sistematico, è previsto anche dall’art. 1173, c.c. in cui sono elencate anche le fonti delle obbligazioni che sono “il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell’ordinamento giuridico”. L’obbligazione che deriva dal fatto illecito è l’obbligazione risarcitoria. Nel momento in cui si ha un fatto caratterizzato dall’ingiustizia, si avrà l’obbligo risarcitorio – a cui si applicano le norme circa la disciplina generale dell’obbligazione.
Responsabilità civile e penale
L’espressione ‘responsabilità’ è stata impiegata per diversi usi: ad esempio, in diritto pubblico, in materia di responsabilità contabile e di responsabilità amministrativa. Solitamente, con riferimento alla responsabilità civile si parla in contrapposizione a quella penale.
Vi è chi utilizza l’espressione responsabilità civile solo con riferimento alla responsabilità che deriva da fatto illecito civile (vi è chi la utilizza anche con riferimento alla responsabilità contrattuale). La responsabilità penale, invece, sorge da un fatto che la legge ha previsto come reato. Se nel caso della norma civile il bene protetto è qualsiasi interesse giuridico meritevole di tutela (informato al principio di atipicità del fatto illecito), nel sistema della responsabilità penale, vige il principio di tipicità del fatto illecito.
L’art. 25, II co., Cost. dispone il principio nullum crimen sine lege, per cui la lesione del bene protetto dalla norma penale e tutto il sistema della responsabilità penale è informato al principio della tipicità dell’illecito. La responsabilità penale è fondata sulla colpa, in base al principio nulla poena sine culpa, mentre la responsabilità civile può anche prescindere dalla colpa.
Infatti, nella responsabilità civile, l’elemento soggettivo del dolo e della colpa è eventuale, perché vi sono ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescindono dall’elemento soggettivo. Inoltre, l’elemento soggettivo, anche quando richiesto nel fatto illecito, in realtà è richiesto in maniera diversa e con funzioni diverse nella responsabilità civile, rispetto a quella penale. La sanzione penale può essere afflittiva della persona (reclusione), mentre la sanzione civile si risolve o in una sanzione pecuniaria (risarcimento per equivalente) oppure, ove possibile, nel risarcimento in forma specifica.
Punti di contatto tra responsabilità civile e penale
- Nesso di causalità: per lungo tempo, i criteri per l’accertamento del nesso di causalità sono stati elaborati dalla dottrina penalistica e fatti propri da quella civilistica. Solo recentemente tali criteri sono diventati diversi, in ragione di alcune riforme intervenute nel processo penale.
- Imputabilità: in modo particolare per l’accertamento della capacità di intendere e di volere che è un presupposto per l’accertamento per entrambi i tipi di responsabilità.
Differenza importante sia a livello dogmatico che pratico: tema molto indagato dalla dottrina sia italiana, che francese e americana. Ciò ha dei risvolti pratici enormi e lo vedremo parlando di responsabilità del medico.
Distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
- Responsabilità contrattuale: nasce dall’inadempimento di un’obbligazione, nascente da contratto (ma non solo). Esempio classico: compravendita. Se il venditore mi vende una cosa e io non pago il prezzo, sorge una responsabilità contrattuale a mio carico nei confronti del venditore.
- Responsabilità extracontrattuale: nasce da un fatto illecito, compiuto da un soggetto nei confronti di un altro soggetto, in assenza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale. Esempio classico: incidente stradale. Se tampono un’altra macchina compio un fatto illecito e si parla di responsabilità extracontrattuale, perché avviene al difuori di un rapporto contrattuale.
La distinzione tra le due è sempre rimasta labile nei sistemi di Common Law, per ragioni storiche, in quanto gli effetti del tort e del contract non si è mai radicata. Al contrario, si è radicata maggiormente nei paesi di Civil Law. A un certo punto, si è parlato di fattispecie al confine tra il contratto e il torto (= usato come espressione italianizzata del termine appartenente ai paesi di common law). Si è parlato di contratti con effetti protettivi nei confronti dei terzi, che è stata una costruzione dottrinale nata in Germania.
Punti di vista dai quali è importante distinguere le due responsabilità
- Onere della prova: è fondamentale in un processo; in quanto ciò che un soggetto riesce a provare, è ciò che determina l’esito del processo stesso. “Non conta chi ha ragione o torto, ma conta ciò che riesco o non riesco a provare”. Questo vale sia nel processo civile che in quello penale.
- Nella responsabilità contrattuale: questo tema dell’onere della prova è stato risolto da un leading case delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2001, che non è mai stato superato. In questo caso, si è pronunciato il principio per cui in caso di inadempimento contrattuale il creditore è tenuto a provare:
- L’esistenza del contratto;
- L’inadempimento da parte del debitore.
- Nella responsabilità extracontrattuale: colui che si ritiene essere stato danneggiato dal fatto illecito, compiuto da un altro soggetto, deve provare TUTTI gli elementi del fatto illecito, quindi:
- Il fatto che ha cagionato il danno;
- Il nesso di causalità;
- Il danno ingiusto;
- Se richiesto, l’elemento soggettivo.
- Nella responsabilità contrattuale: questo tema dell’onere della prova è stato risolto da un leading case delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2001, che non è mai stato superato. In questo caso, si è pronunciato il principio per cui in caso di inadempimento contrattuale il creditore è tenuto a provare:
- Termine di prescrizione:
- Responsabilità contrattuale: il termine di prescrizione ordinario di un contratto è decennale;
- Responsabilità extracontrattuale: il termine di prescrizione...
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