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Appunti di Davide Meroni - Università degli Studi di Milano-Bicocca

Diritto civile (illecito) lezione 1

Siti di riferimento: il caso, persona e danno, iudicium.

Responsabilità civile

Il termine responsabilità civile è spesso confuso con quello che è il vero oggetto del corso, ovvero la responsabilità da fatto illecito. La responsabilità civile racchiude la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale (ha come propri sinonimi responsabilità aquiliana e responsabilità da fatto illecito). La responsabilità civile comprende anche la responsabilità da contatto sociale: nasce nell’ambito della responsabilità del medico per poi essere applicata anche ad altre fattispecie.

Responsabilità precontrattuale: la giurisprudenza maggioritaria la considera come responsabilità extracontrattuale, ma l’ultima pronuncia della Cassazione ha affermato trattarsi di responsabilità da contatto sociale. Nell’ambito della responsabilità civile si può parlare di una terza forma di responsabilità, che è quella da contatto sociale. Alla responsabilità da contatto sociale si applica la disciplina della responsabilità contrattuale.

Differenze tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale

La responsabilità contrattuale deriva dall’inadempimento contrattuale. Responsabilità contrattuale sorge quando una delle parti non adempie alle obbligazioni del contratto (due soggetti legati da un rapporto contrattuale). Responsabilità extracontrattuale sorge quando si hanno due soggetti, non legati da alcun tipo di rapporto, e uno dei due cagiona un danno ingiusto all’altro soggetto. Responsabilità da contatto sociale deriva da inadempimento di obbligazioni derivanti non da contratto ma da contatto sociale (non c’è un vincolo contrattuale tra le parti ma c’è un contatto sociale tra le parti). La responsabilità precontrattuale si ha quando due parti sono in trattativa ma non hanno ancora concluso il contratto (ma sussistono delle obbligazioni di correttezza e buona fede), se una delle due parti non adempie alle obbligazioni di correttezza e buona fede, incorre nella responsabilità precontrattuale.

Differenze di disciplina

La differenza di disciplina tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale si basa su tre ordini di fattori:

  • Onere della prova: nell’ambito della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.: responsabilità del debitore, articolo principe) e nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, articolo principe).
  • Responsabilità contrattuale: le sezioni unite sono intervenute con una sentenza e hanno affermato che nella responsabilità contrattuale (parliamo di onere della prova) il creditore che vuole convenire in giudizio deve provare l’esistenza del contratto e allegare l’inadempimento, dicendo che l’obbligazione è stata richiesta ma non è stata adempiuta; il debitore, per liberarsi, deve provare che l’inadempimento è dovuto per causa a lui non imputabile.
  • Responsabilità extracontrattuale: nell’art. 2043 vi sono tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito! L’onere della prova è tutto in capo al soggetto danneggiato, ossia al creditore.

Grande differenza a livello pratico tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale per ciò che riguarda il materiale probatorio. Altra differenza riguarda il termine di prescrizione: 10 anni per la responsabilità contrattuale (e responsabilità da contatto sociale) e 5 per la responsabilità extracontrattuale. 5 anni sono molto pochi perché decorrono dal momento in cui si verifica il fatto dannoso: non ci si rivolge subito all’avvocato ma il soggetto pensa alla propria salute, poi deve percepire di aver subito un danno ingiusto (es.: casi lungo latenti, ad esempio il caso di una trasfusione, in cui ci si accorge successivamente di aver subito un danno e i 5 anni decorrono a partire dal momento in cui si percepisce di aver subito un danno ingiusto).

Art. da 2043 a 2049 c.c.: responsabilità extracontrattuale. Altra differenza riguarda il danno risarcibile (art. 2056 c.c.): Questa è una norma di rinvio che rimanda ad altri articoli (leggere l’art.); rinvia ad altre norme legate all’inadempimento contrattuale (art. 1223, 1226, 1227 c.c.: non considerati il 1224 e il 1225. Il 1225 disciplina i danni futuri: danni prevedibili e non prevedibili).

Nel 2056 non vi è rinvio al 1225: conseguenza di questo non rinvio, non vi è una svista del legislatore o una sua omissione. Si deduce che nella responsabilità extracontrattuale sono risarcibili anche i danni non prevedibili. Nel caso della responsabilità contrattuale non sono risarcibili i danni non prevedibili (a parte il caso di dolo). Nel caso della responsabilità extracontrattuale sono risarcibili anche i danni non prevedibili.

Prescrizione e onere della prova sono molto importanti poi per la causa. Funzione della responsabilità extracontrattuale: fino agli anni '60 l’idea della responsabilità civile era quella di una responsabilità punitiva per il danneggiante (si diceva: nessuna responsabilità senza colpa; un po’ come nell’ambito della responsabilità penale): connotazione punitiva e deterrente. E poi vi è una funzione di risarcimento del danno (art. 2043 c.c.). Le cose sono cambiate a cavallo degli anni '60 quando poi si è iniziato a parlare di responsabilità oggettiva.

Significa imputare la responsabilità a un soggetto indipendentemente dall’elemento soggettivo, ossia indipendentemente dal dolo e dalla colpa. Es.: art. 2049 c.c. che riguarda il datore di lavoro: risponde perché l’attenzione si è spostata sul soggetto danneggiato. La funzione della responsabilità extracontrattuale è quella di riportare il soggetto danneggiato nelle stesse condizioni in cui si trovava un momento prima del verificarsi del fatto dannoso.

Ciò ha introdotto rilevanti novità tra cui il nesso di causalità: fino al 2002 si diceva che i criteri di accertamento del nesso di causalità tra responsabilità extracontrattuale e responsabilità penale fossero gli stessi. Il 2002 è un anno molto importante, segna una svolta importante in tema di accertamento del nesso di causalità nell’ambito della responsabilità penale con la sentenza Franzese. È l’anno in cui si afferma il principio dell’alto livello di credibilità razionale, per cui l’accertamento del nesso di causalità deve avvicinarsi quasi al 100% delle probabilità.

Da lì in poi si comincia ad avere uno sfasamento tra responsabilità civile e penale sui criteri. L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità civile deve rispondere a criteri meno stringenti; è la cosiddetta teoria del più probabile che non, nel senso che la responsabilità di un soggetto nell’ambito della responsabilità civile si può affermare quando quell’evento sarebbe stato conseguenza di quella condotta nel 50% più uno dei casi. Questo da un lato perché è stato sdoganato il principio per cui i giudicati civili e penali devono essere identici. Il giudicato civile è autonomo dal giudicato penale.

È ammesso il contrasto tra giudicato civile e penale (accertamenti diversi con criteri diversi per giudicato penale e civile). Questo non è un non senso perché sono diverse le funzioni delle due responsabilità. Mentre la responsabilità penale ha la funzione di punire il reo per ciò che ha fatto, la responsabilità civile si concentra sulla figura del danneggiato (che deve avere il ristoro dei danni, non gli interessa se a pagare è il dipendente o il datore di lavoro che non ha cagionato il danno). In tutto questo i danni punitivi, secondo queste concezioni, venivano esclusi (servono per punire il danneggiante affinché non abbia più quella condotta) in qualsiasi modo dal nostro ordinamento.

Il problema che sorge è il riconoscimento (delibazione) di sentenze straniere in Italia che prevedono i danni punitivi. Es.: sentenza americana che deve essere riconosciuta in Italia che prevede danni punitivi per il danneggiante italiano. Fino ad ora, le sentenze straniere sono sempre state considerate in contrasto con l’ordine pubblico perché i danni punitivi non sono ammessi e pertanto viene delibata quella parte della sentenza che attiene ai danni punitivi. Poi però si è giunti a un’ordinanza che ha cambiato le cose (fino a quel momento la giurisprudenza era stata molto costante a riguardo), ha preso una posizione molto forte per quanto riguarda l’applicabilità dei danni punitivi.

Diritto civile (illecito) lezione 2

Sentenza Cassazione 16-5-2016 n. 9978

Una società americana ha chiesto che fossero dichiarate efficaci ed esecutive nell’ordinamento italiano 3 sentenze pronunciate negli Stati Uniti e passate in giudicato: la sentenza del 23 settembre del 2008, con sentenza confermata in appello dell’11 agosto 2010 che aveva condannato la società italiana a pagare la complessiva somma di più di un milione di dollari con tasso di interesse annuo dell’11%, sentenza del 14 gennaio 2009 e la sentenza del 13 ottobre 2010. Con tali pronunce il giudice americano ha accolto la domanda di reintegrazione patrimoniale dell’attrice, in relazione a un indennizzo corrisposto ad un motociclista che aveva subito danni alla persona in un incidente avvenuto in una gara motociclistica per un vizio del casco prodotto dalla convenuta. Succede che in questo giudizio emerge un difetto del casco, venduto dalla società americana condannato ma importato poiché prodotto dalla società italiana.

Si arriva ad una transazione col motociclista; la società americana paga il motociclista e poi chiaramente va a rivalersi sulla società italiana che è la produttrice del casco. La società italiana viene condannata a pagare, la società americana, che di fronte a sentenze passate in giudicato, chiede che vengano delibate in Italia per poter dare esecuzione a tali sentenze. Importante è la legge 218/1995 (è la legge di riforma del diritto internazionale privato: legge molto importante) citata nella sentenza; la legge 218/1995 è divisa in 3 parti e disciplina l'ambito della giurisdizione italiana, la legge applicabile e poi la delibazione delle sentenze straniere. L'art. 64 della l. 218/1995 dice che le sentenze straniere sono delibate (= messe in atto) automaticamente quando non sono contrarie all'ordine pubblico.

Tutto il tema del riconoscimento di sentenze che condannano una parte al pagamento dei danni punitivi ruota intorno al concetto di ordine pubblico, al contenuto che dobbiamo dare al concetto di ordine pubblico perché fino ad ora si è ritenuto che i danni punitivi fossero contrari all'ordine pubblico e pertanto non veniva data esecuzione a queste sentenze. La convenuta ha dedotto la contrarietà delle sentenze americane all'ordine pubblico. La corte d'appello di Venezia (sentenza del 2014) ha accolto la domanda della società attrice. La Corte ha escluso la violazione del principio di ordine pubblico per le seguenti ragioni: non risultava che fossero stati risarciti danni punitivi poiché la sentenza americana si era limitata a riconoscere che la società americana era tenuta a pagare al ricorrente l'importo della transazione senza specificare di quali danni si trattasse.

In questo caso viene concessa la delibazione della sentenza, non perché la corte d'appello di Venezia volesse emanare una sentenza innovativa in contrasto coi precedenti, ma perché si era "lavata le mani" perché diceva che in realtà c’è una condanna a un pagamento dei danni, non considerandoli come danni punitivi e quindi compatibile con l'ordine pubblico. Viene fatto ricorso in Cassazione. La responsabilità civile veniva considerata dalla sentenza della Cassazione con funzione compensatoria ma anche forse con finalità punitiva (funzione punitiva che fino a quel momento era stata esclusa).

Casi di rinvio alle sezioni unite

Quali sono i casi in cui per motivi di diritto sostanziale vi è un rinvio di casi alle sezioni unite?

  • Caso del rinvio per composizione di contrasto giurisprudenziale per cui su una stessa questione c'è una particolare fattispecie e ad un certo punto succede che tra le diverse sezioni della Cassazione (ad esempio delle questioni in materia della responsabilità civile di solito si occupa la terza sezione civile), o meglio, all'interno di una stessa sezione, vi sono contrasti e la questione viene rinviata alle sezioni unite.
  • Questione di massima di particolare importanza che è una novità: quando la Cassazione si rende conto che è una questione fondamentale e ritiene di rinviare la questione alle Sezioni Unite (ad esempio per le cause legate all'anatocismo).

A giustificare il diniego di riconoscimento è sufficiente, in sostanza, anche solo il dubbio dell'esistenza di una condanna ai punitive damages (secondo la sentenza della cassazione 1781 del 2012). La mancata motivazione di una sentenza non è in contrasto con l'ordine pubblico, ma il solo sentore che vi sia una condanna ai danni punitivi può negare la delibazione della sentenza in Italia. Nell'ordinamento italiano, la mancata motivazione di una sentenza rende la sentenza stessa nulla mentre in quest'ultimo caso, la mancata motivazione di una sentenza (sentenza straniera), non è in contrasto con l'ordine pubblico ma solo il sentore che possa esserci una condanna ai danni punitivi è in contrasto con l'ordine pubblico.

[NB: è fondamentale leggere le sentenze con senso critico, poiché i giudici sono esseri umani e come tali possono commettere errori.]

Il giudice italiano riceve una sentenza straniera, magari anche senza motivazione e deve fare una valutazione personale solo sulla base della sentenza di quantificazione del danno risarcibile. È molto difficile fare ciò. A questa metodologia decisoria si era sottratta la Corte d'Appello di Venezia che ha escluso che la sentenza contenesse una statuizione dei danni punitivi senza verificare la causa dell'attribuzione patrimoniale. La corte quindi non ha applicato il principio della non delibabilità della sentenza per contrasto con l'ordine pubblico.

È necessaria una premessa sull'ambito applicativo del principio di ordine pubblico, a norma della Legge 218/1995 art. 16, 64 e 65: la giurisprudenza di legittimità ha compiuto una progressiva evoluzione nell'interpretazione del principio di ordine pubblico; qui si aggiungeva nell'abrogato art. 31 delle disposizioni generali, il richiamo al buon costume. Prima della legge 218/1995, le pochissime norme di diritto internazionale privato erano contenute nelle disposizioni preliminari del codice civile. L'ordine pubblico era inteso originariamente come limite riferibile all'ordinamento giuridico nazionale (questa era la fase originaria); successivamente si è ritenuto che l'indagine sulla conformità all'ordine pubblico andasse riferita all'ordine pubblico interno se la sentenza da riconoscere riguardava cittadini italiani e all'ordine pubblico internazionale se riguardava soltanto cittadini stranieri.

Nella giurisprudenza più recente prevale il riferimento all'ordine pubblico internazionale da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti. Questa evoluzione del concetto di ordine pubblico (da nazionale a internazionale) segna un progressivo e condivisibile allentamento del livello di guardia tradizionalmente opposto dall'ordinamento nazionale all'ingresso di istituti e valori giuridici estranei purché compatibili con i principi fondamentali desumibili in primo luogo dalla Costituzione ma anche dai trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e indirettamente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In altri termini, l'ordine pubblico non si identifica con quello esclusivamente interno poiché altrimenti le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all’applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, cancellando la diversità tra i sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato. Siamo arrivati a dire che l'ordine pubblico deve essere considerato quello internazionale, come faccio a identificare qual è l'ordine pubblico e quali sono i suoi principi? A cosa mi devo riferire? Mi devo riferire non alle leggi interne, ma ai principi costituzionali (perché una sentenza non deve essere in contrasto coi principi della Costituzione).

Nel periodo prima del 1970, si riteneva che l'ordine pubblico fosse quello interno e ci si riferiva alla legge ordinaria, quindi le sentenze straniere di divorzio non potevano essere delibate in Italia perché in Italia la legge ordinaria sanciva l'indissolubilità del matrimonio. Poi, considerando l'ordine pubblico internazionale e non interno si considera solo la Costituzione (che non prevede l'indissolubilità del matrimonio) e non la legge ordinaria (che prevedeva l'indissolubilità del matrimonio). La legge ordinaria quindi non è più un limite per la delibazione delle sentenze straniere.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher d.meroni19 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Piccinini Valentina.
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