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DANNO MORALE CATASTROFICO

Si è chiesti perché, se nei casi in cui non fosse presente questo 'apprezzabile lasso di tempo', un uomo davvero non provasse nulla, non subisse cioè nessun pregiudizio di carattere non patrimoniale, ed è per questo motivo che la giurisprudenza ha creato questa figura che è il danno morale catastrofico o catastrofale.

Il danno catastrofico o catastrofale è quel danno che un soggetto prova nel momento in cui, a seguito della lesione, si rende conto ed è cosciente del fatto che sta per morire.

Quindi questo danno catastrofico o catastrofale è assolutamente indipendente dall'apprezzabile lasso di tempo, per cui anche se si subisce un incidente gravissimo, se chi soccorre testimonia che la persona investita è stata cosciente anche solo per il tragitto dal luogo dell'incidente all'ospedale, viene riconosciuto il danno catastrofico (ma non quello biologico terminale).

In definitiva,

Per il danno morale catastrofico è presupposto necessario e sufficiente la coscienza da parte della vittima.

Esempi:

  • Incidente - 6 mesi in coma - morte: risarcibile solo il danno biologico terminale.
  • Incidente - coscienza: risarcibile solo il danno catastrofico.

Casi di morte non risarcibili:

Rimangono fuori quei casi in cui non c'è né un apprezzabile lasso di tempo, né la coscienza da parte del soggetto. Quindi quando parliamo di:

  • morte immediata (sul colpo)
  • morte preceduta da un breve periodo di coma, quindi senza un apprezzabile lasso di tempo

Il soggetto non trova alcun tipo di pregiudizio non patrimoniale risarcibile.

Esempio: incidente - coma - dopo sei ore morte (no lasso di tempo apprezzabile e no coscienza, quindi non c'è risarcimento di danno non patrimoniale).

SEZIONI UNITE IN TEMA DI DANNO TANATOLOGICO - N. 15350/2015

Primo motivo di irrisarcibilità del danno tanatologico: nella sentenze leggiamo

che“poiché una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”. Questa argomentazione fa leva sull'art. 1 c.c.: questo articolo ci dice che la capacità giuridica, cioè la capacità di essere titolari di diritti si acquista con la nascita e si perde con la morte. Il ragionamento fatto dalla corte è quello secondo il quale, nel momento in cui c'è la lesione del bene vita, perché sopraggiunge la morte, c'è contemporaneamente anche la

perdita della capacità giuridica e quindi manca un soggetto che può far valere quel diritto. Dopo la lesione e la morte, consegue la perdita della capacità giuridica e quindi manca un soggetto che acquisisca il diritto al credito risarcitorio che poi lo possa trasmettere agli eredi: questo è il primo principale motivo per cui il danno tanatologico non è risarcibile (poiché la lesione del diritto alla vita, coincide con la morte e quindi con la capacità giuridica e quindi con l'impossibilità del soggetto di diventare titolare di quel credito risarcitorio). Se invece è presente un apprezzabile lasso di tempo prima della morte, in quel periodo emerge la lesione del diritto alla salute e c'è un soggetto che è ancora in vita e che quindi è titolare di un credito risarcitorio che poi può essere trasmesso agli eredi. Le sezioni unite quindi confermano il principio dell'irrisarcibilità del

danno tanatologico e l'argomentazione fondata sul fatto che bisogna distinguere il bene salute dal bene vita, e che nel caso di danno tanatologico il bene leso è il bene vita e che tuttavia la lesione del bene vita è concernente col momento in cui il soggetto perde la capacità giuridica e quindi non esiste alcun soggetto sul quale far sorgere il credito risarcitorio. Viene superata anche l'argomentazione secondo cui converrebbe di più al danneggiante uccidere il soggetto piuttosto che salvarlo. I prossimi congiunti rimangono sempre titolari del diritto iure proprio del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale, indipendentemente dal lasso di tempo che intercorre tra la lesione e la morte e dalla coscienza della vittima (perché questi sono presupposti dei danni risarcibili iure ereditatis). Anche la teoria secondo cui si poteva anticipare (per superare l'irrisarcibilità) il sorgere del credito risarcitorio al momento della.

La lesione è stata superata.

IL TEMA DEL DANNO DA NASCITA INDESIDERATA

I temi di responsabilità del medico normalmente riguardano il danno alla salute o la lesione del consenso informato (in generale) ed ora vedremo delle specifiche ipotesi che rientrano nel grande tema del danno da nascita indesiderata; ne individuiamo tre:

  1. Una riguarda l'ipotesi di figli voluti ma che non nascono sani perché il medico durante il parto compie qualche atto che causa un danno al bambino: quindi il caso di un bambino che fino al momento del parto è sano ma per qualche errore compiuto durante il parto subisce dei danni che possono anche essere molto gravi e causare invalidità permanente.
  2. Una riguarda l'ipotesi di figli voluti che dal momento del concepimento presentano delle malformazioni importanti (ravvisabili normalmente nelle ecografie) ma che durante le normali visite di controllo che qualsiasi gestante è chiamata ad effettuare, non vengono rilevate.
bambino quindi nasce non sano, con delle malformazioni malo si scopre al momento del parto. In questo caso l'errore medico non è al momento del parto, ma è precedente. Qui viene lesa l'autodeterminazione della donna che magari se avesse saputo per tempo le gravi malformazioni del bambino avrebbe deciso di abortire.

Un'ulteriore ipotesi riguarda il caso di un figlio non voluto (e dovuto alla sterilizzazione non andata a buon fine): cioè il caso di una coppia che decide di procedere ad un intervento di sterilizzazione definitiva (su questo si può intervenire sull'uomo o sulla donna, è indifferente) ma che in realtà per errore medico non è effettivamente definitiva e la donna rimane comunque incinta. Se l'intervento è sulla donna si è sicuri che ci sia stato qualcosa di sbagliato nell'intervento (legamento delle tube), se invece l'intervento è stato fatto sull'uomo.c'è sempre il dubbio che in realtà il problema non sia l'intervento che non sia andato a buon fine. In generale bisogna quindi verificare che cosa può accadere a livello risarcitorio nel caso in cui la coppia decida di tenere il bambino. In questi casi è facile l'accertamento della responsabilità del medico e del nesso di causalità, ma il tema vero è l'identificazione dei soggetti titolari di un credito risarcitorio nei confronti del medico e della struttura sanitaria, e quali tipi di danno sono risarcibili. Questi criteri di risarcimento valgono anche per i casi di interventi di aborto non riusciti, e nel caso di medici che hanno sbagliato a prescrivere una terapia anticoncezionale alla donna che poi infatti non ha avuto i risultati desiderati. DANNO DA NASCITA INDESIDERATA - SENTENZA TRIBUNALE REGGIO EMILIA 07/10/2015 (leggi d'Italia) Il paziente che agisca in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria,è tenuto a dimostrare l'esistenza del contratto e ad allegare l'inadempimento del sanitario, incombendo sul sanitario (o sulla struttura ospedaliera) l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente. Il Tribunale di Reggio Emilia accoglie la richiesta risarcitoria avanzata da due coniugi a seguito del sesto parto dell'attrice, successivo ad una richiesta di sterilizzazione, rimasta inadempiuta da parte della struttura sanitaria dove la stessa aveva partorito il quinto figlio. Le voci di danno dedotte in citazione sono il danno biologico occorso alla donna ed il danno patrimoniale e non patrimoniale occorso alla coppia. Il contesto del fatto nel quale si colloca il fattore causale e colpevole poi sfociato nella nascita del sesto figlio della coppia è dunque quello del quinto parto; in questa occasione la partoriente, assieme al proprio coniuge, aveva espresso e formalizzato il desiderio di subire, all'esito del parto cesareo.tag html:

un intervento di sterilizzazione tubarica, in modo da non andare incontro a successive gravidanze. Viceversa, a distanza di breve tempo la donna aveva partorito il sesto figlio. Si era dunque posto il problema di contestare l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria. In punto di fatto, omesso l'intervento, dello stesso non v'era traccia alcuna nella scheda di dimissione, al termine del ricovero.

Il dato ha un significato controverso: per gli attori è una conferma della leggerezza dei sanitari; per la convenuta, viceversa, quella scheda di dimissione, con il suo contenuto, costituisce la documentazione di un fatto, il mancato intervento di sterilizzazione, così reso noto agli attori, che non potevano dunque dolersi dell'omissione.

Il petitum da parte dei coniugi si articola in modo ampio: a cominciare dal risarcimento per i danni occorsi alla paziente, che alla vigilia dell'ultimo parto aveva accusato diversi disagi, documentati da accessi al

pronto soccorso, per continuare con il risarcimento per i disturbi accusati dopo il parto, il risarcimento per la negazione del diritto di autodeterminarsi nella scelta di avere altri figli (patito da entrambi i coniugi), l'anticipazione delle spese per la crescita dell'ultimo figlio, ed infine la rifusione delle spese sostenute per la mediazione esperita, siccome obbligatoria, ex D.lgs. 28/2010.

Vana la difesa della struttura sanitaria, articolata essenzialmente sulla mancata richiesta dell'intervento e/o sull'ipotizzata conoscenza dell'omesso intervento, tale per cui gli attori non avrebbero dovuto ritenersi lesi dall'esito del ricovero, e sull'idea che in ogni caso i coniugi avrebbero potuto praticare un'interruzione volontaria di gravidanza per non procreare il sesto figlio.

La condanna del Giudice emiliano si erige fondamentalmente sulle effettive acquisizioni probatorie: si ritiene provata la mancata effettuazione dell'intervento.

Formattazione del testo

afronte della richie

Dettagli
A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silviuandreidamian di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Piccinini Valentina.