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Diritto civile (illecito)

Responsabilità contrattuale vs responsabilità extracontrattuale

Prescrizione, onere della prova e risarcimento del danno.

Responsabilità contrattuale: è la responsabilità da inadempimento, si ha responsabilità contrattuale quando due soggetti concludono un accordo ed uno dei due si rende inadempiente nei confronti dell’altro soggetto che è quindi responsabile per l’inadempimento. Ha una disciplina ben definita collocata nel c.c.

Responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito o responsabilità aquiliana (derivante dalla Lex Aquilia di origine romana): si parla di responsabilità extracontrattuale quando un soggetto cagiona danno ad un altro soggetto e tra i due soggetti non c’è alcun tipo di vincolo obbligatorio che precedentemente legava questi due soggetti. Il classico caso è quello del tamponamento di due autovetture, quasi sempre i soggetti non si conoscono.

Questo istituto che noi andremo a studiare trova la sua norma principe nell’art. 2043 del Codice civile (Risarcimento per fatto illecito): "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La disciplina della responsabilità extracontrattuale si diversifica e differenzia in maniera sostanziale dalla disciplina della responsabilità contrattuale e questo soprattutto per quanto concerne elementi diversi ma assai importanti anche all’interno della pratica e di quello che è il processo civile.

Ripartizione dell'onere della prova

Nella responsabilità contrattuale, come affermato da una famosa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2005, il soggetto creditore può limitarsi in base all’art. 1218 del Codice civile ad allegare il contratto e l’inadempimento, spetta al debitore/convenuto provare che o l’inadempimento non vi è stato oppure che l’inadempimento non è a lui imputabile.

Nella responsabilità extracontrattuale l’onere probatorio è in capo al soggetto danneggiato, ovvero colui che agisce in giudizio per far valere il risarcimento del danno, l’onere probatorio è più pesante in questo caso, perché il soggetto danneggiato deve provare tutti quelli che sono gli elementi costitutivi del fatto illecito desunti dall’art. 2043 (la condotta, l’elemento soggettivo, il nesso di causalità e il danno ingiusto).

Prescrizione

  • L’azione per la responsabilità contrattuale si estingue in dieci anni.
  • La prescrizione per l’atto illecito è prevista ordinariamente in cinque anni.

Quantificazione del risarcimento del danno

L’art. 2056 del Codice civile disciplina i criteri del risarcimento del danno da fatto illecito: "Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso."

Art. 1223 del Codice civile disciplina il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale: "Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta." Vuol dire che sia nell’ambito della responsabilità per inadempimento, che nell’ambito della responsabilità da fatto illecito spetta al creditore o al danneggiato sia il danno emergente che il lucro cessante.

Art. 1226 del Codice civile (Valutazione equitativa del danno): "Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa."

Se il danno non può essere quantificato ovvero non trovo criteri per quantificarlo, il danno viene valutato in via equitativa dal giudice sia in ambito contrattuale che in quello extracontrattuale.

Art. 1227 del Codice civile (Concorso del fatto colposo del creditore): "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza."

L’art. 2056 non rinvia a tutte le norme che disciplinano la responsabilità contrattuale, ma solo agli artt. 1223, 1226 e 1227 del Codice civile. Non rinvia all’art. 1224, ma perché quest’articolo si occupa dell’inadempimento di un particolare tipo di obbligazione ovvero l’obbligazione pecuniaria. Ma non rinvia soprattutto all’art. 1225 (Prevedibilità del danno): "Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione."

Questa norma dispone che in caso di responsabilità contrattuale a meno che la condotta inadempiente del debitore non sia stata caratterizzata da dolo, sono risarcibili solo i danni prevedibili. Dobbiamo dedurre che se l’art. 2556 non rinvia all’art. 1225 è perché nell’ambito della responsabilità extracontrattuale è risarcibile anche il danno non prevedibile.

Funzioni della responsabilità civile

(Funzione sanzionatoria, funzione deterrente e funzione reintegratoria)

Fino all’entrata in vigore del codice civile del 1942 si riteneva che la responsabilità civile al pari di quella penale avesse una funzione di carattere punitivo/sanzionatoria, nel senso che era un sistema (si definisce) colpo centrico, perché incentrato sulla colpa del soggetto che aveva cagionato il danno.

Cambia un po' con l’introduzione del codice civile, ma non nell’immediatezza, durante gli anni 60’, viene abbandonata l’idea di una funzione sanzionatoria della responsabilità civile e prende piede l’idea di una funzione di reintegrazione del patrimonio del danneggiato, nel senso che la funzione della responsabilità civile non è quella di sanzionare colui che ha cagionato il danno, ma è quella di risarcire il danno, si sposta di fatto l’attenzione dal soggetto danneggiante al soggetto danneggiato.

Funzione reintegratoria/riparatoria significa che il risarcimento del danno deve essere tale da riportare il soggetto danneggiato in quella condizione in cui era un attimo prima che subisse l’evento dannoso (né più, né meno).

Funzione reintegratoria a cui si accompagna sempre la funzione deterrente, ovvero quella di stimolare i soggetti a non compiere/tenere una determinata condotta, perché altrimenti si applica la sanzione del risarcimento del danno. Questo ci consente di diversificare la responsabilità civile dalla responsabilità penale, che certamente ha una funzione di deterrenza e sanzionatoria molto importante.

Ultimamente si è ricominciato a parlare di funzione punitiva della responsabilità civile, non sulla base delle fondamenta su cui si parlava prima del 1942. Questo perché in più settori del diritto privato sono state inserite delle norme di carattere sanzionatorio, ad esempio l’art. 96 c.p.c. in tema di responsabilità processuale per lite temeraria. Ma la funzione reintegratoria rimane la funzione principale della responsabilità civile.

Il danno ingiusto

L’art. 2043 è una norma che sottintende il principio di atipicità dei fatti illeciti, perché questa norma ci indica quelli che sono gli elementi costitutivi del fatto illecito, ma di fatto lasciandolo legato al concetto di ingiustizia del danno, è una norma che lascia aperto l’elenco dei fatti illeciti, e che infatti consente ed ha consentito negli anni di aggiungere altre fattispecie di responsabilità diverse da quelle previste in norme specifiche (come ad esempio dall’art. 2049 e ss., responsabilità del produttore e altre). Il principio di atipicità dei fatti illeciti era prima previsto in Francia e poi in Italia, inoltre in Svizzera e Austria. Il principio di tipicità dei fatti illeciti è previsto ad esempio nei sistemi di common law e nel sistema tedesco.

Entriamo nel tema degli elementi costitutivi del fatto illecito e studiamo l’ingiustizia del danno.

Non ogni atto dannoso implica una responsabilità, esistendo anche atti leciti dannosi. Il requisito dell’ingiustizia deve essere riferita al danno. Sull’ingiustizia del danno nel tempo si sono seguite diverse interpretazioni. Bisogna chiedersi quando un danno è ingiusto?

Breve riassunto: l’ingiustizia del danno è l’elemento che di fatto qualifica il fatto illecito, perché là solo dove una condotta di un soggetto che può essere un’azione sia commissiva che omissiva cagiona un danno, solo nel caso in cui cagiona un danno ingiusto il soggetto danneggiante è tenuto al risarcimento del danno. Il concetto di ingiustizia del danno è un concetto che si è evoluto nel tempo grazie all’opera di interpretazione della giurisprudenza.

Evoluzione del concetto di danno ingiusto

In una prima fase si riteneva che il danno fosse ingiusto solo in caso di lesioni di diritti soggettivi assoluti (quei diritti che si possono far valere nei confronti di tutti), ad esempio lesioni di diritti reali (proprietà), integrità fisica, la vita e l’onore.

Successivamente agli inizi degli anni '70 la giurisprudenza muta il proprio indirizzo affermando che non è solo la lesione di diritti soggettivi assoluti a rendere un danno ingiusto, ma anche quella dei diritti soggettivi relativi (ad esempio i diritti di credito) ovvero quei diritti che io posso far valere solo nei confronti di una determinata persona.

  • Un primo tentativo di scardinare questa concezione c’è stato dopo il Caso Superga: che riguarda l’incidente della squadra di calcio del grande Torino che di rientro da una trasferta in aereo, l’aereo si schianta nei pressi di Torino, su una collina che si chiama Superga, muore tutta la squadra. L’avvocato della squadra fa causa alla compagnia aerea per la morte dei giocatori nell’incidente aereo, chiedendo il risarcimento del danno per lesione del diritto di credito (interruzione del rapporto contrattuale tra giocatori e società). L’avvocato sapendo che la Corte non avrebbe mai accolto una domanda basata sulla lesione del diritto di credito, proprio perché l’ingiustizia del danno a quei tempi era ancora legata alla violazione dei diritti assoluti, ha argomentato la propria richiesta facendo figurare i giocatori come beni di proprietà dell’azienda (squadra di calcio). Questa tesi non fu accolta perché i giudici la ritenevano come una lesione del diritto di credito e pertanto non risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.

  • La questione cambia agli inizi degli anni '70 con una sentenza molto importante che riguarda ancora il Torino calcio, avviene in questo caso che un calciatore del Torino viene investito e muore (sentenza Meroni). L’avvocato fece causa contro il soggetto che investì. Ed in questo caso la Corte di Cassazione con una sentenza a sezioni unite muta il proprio orientamento ritenendo che per ingiustizia del danno debba intendersi anche la lesione di diritti di credito.

Questa sentenza ci dice due cose: L’ingiustizia del danno deve essere intesa nella duplice accezione di danno prodotto (il fatto produttivo del danno non deve essere altrimenti giustificato dall’ordinamento giuridico, ovvero non devono sussistere quelle che nel diritto penale vengono chiamate cause di giustificazione (legittima difesa, stato di necessità e altre) e (il fatto deve ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall’ordinamento nella forma del diritto soggettivo). In questa sentenza i giudici non distinguono più tra diritto soggettivo assoluto e relativo.

La sentenza Meroni ha poi specificato che si poteva chiedere il risarcimento del danno per lesione del diritto di credito, solo nel caso in cui la condotta del terzo avrebbe comportato una perdita definitiva e irreparabile per il creditore (nel senso che la prestazione non può essere in alcun modo sostituita, prestazione infungibile). La giurisprudenza successiva ha rimosso questa limitazione. Si è affermato a distanza di un anno che sussistesse ingiustizia del danno anche in caso di impossibilità temporanea della prestazione. Il profilo dell’infungibilità diventa solo un criterio di identificazione della quantità del risarcimento del danno.

Questi sono casi di responsabilità extracontrattuale da contratto (casi in cui c’è un soggetto terzo che con la propria azione impedisce al soggetto debitore di adempiere alla prestazione nei confronti di un soggetto creditore, senza sapere che tra i due intercorre un rapporto contrattuale).

Ci sono altri casi invece in cui il terzo coopera all’inadempimento del debitore, il terzo conosce bene il rapporto contrattuale che lo lega ad un altro soggetto e lo induce a non adempiere alla propria prestazione (anche questo è un caso di lesione del diritto di credito che prende il nome di induzione all’inadempimento). Ed è una fattispecie di responsabilità che implica una istigazione del terzo a non adempiere alla propria obbligazione. Che cosa caratterizza questa fattispecie di illecito civile? Che la responsabilità del terzo può essere affermata solo nel caso di malafede (provare che il terzo conosceva la sussistenza del rapporto contrattuale e ha agito in modo tale che il debitore non adempiesse) ne sono esempi (la violazione del diritto di prelazione o anche la violazione di un patto di non concorrenza).

Mentre nelle fattispecie precedenti (in caso di impossibilità di adempiere alla prestazione) l’unico a rispondere è il terzo, cioè il soggetto danneggiante, che risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale da contratto, in questo caso sono due i soggetti che rispondono per il danno cagionato, il debitore che non adempie e nel caso in cui si accerti la malafede del terzo, risponde anche il terzo per aver indotto all’inadempimento.

Un caso particolare di responsabilità del terzo a titolo di concorso nell’inadempimento è quello che in gergo viene definito doppia vendita immobiliare. Il contratto di compravendita è un contratto consensuale ad effetti reali, consensuale perché si conclude nel momento in cui vi è l’accordo tra le parti contraenti (trasferimento del diritto di proprietà dal venditore all’acquirente), vi è tuttavia una norma del codice civile che per la tutela della certezza dei traffici immobiliari, deroga al principio del consenso traslativo disponendo che nel caso di compravendita di beni immobiliari è il momento della trascrizione dell’atto di compravendita sul registro dei beni immobiliari che segna il passaggio di proprietà.

Cosa può accadere? Può accadere che Tizio e Caio stipulino il giorno 4 marzo un contratto di compravendita di un bene immobile, ma che questo contratto venga trascritto solo il 10 di marzo. Se domani Tizio decide di stipulare con Mevio lo stesso contratto per lo stesso immobile e corre a trascriverlo il 6 marzo, la proprietà passa in capo a Mevio, perché abbiamo questa regola che colui che trascrive per primo diventa il nuovo proprietario e non si fa capo al momento della stipulazione. La giurisprudenza a tal proposito afferma che: "l’acquirente di un immobile, compie un atto illecito, se è consapevole che il bene è già stato precedentemente venduto e che l’atto non è stato ancora trascritto". Caio ha diritto al risarcimento, per induzione all’inadempimento nei confronti di Mevio (art. 2043) e per inadempimento del contratto nei confronti di Tizio.

  • L’ingiustizia del danno ha avuto un ulteriore evoluzione che è stata segnata dalla sentenza delle Sezioni unite 500/1999 che ha riconosciuto la risarcibilità degli interessi legittimi per l’attività della pubblica amministrazione. Questa sentenza ha consentito di affermare che l’ingiustizia del danno non è più solo la lesione di diritti soggettivi che siano essi assoluti o relativi, ma che qualsiasi lesione di un interesse giuridico meritevole di tutela comporta l’obbligo per colui che ha cagionato la lesione di risarcire il danno.

Legittima difesa e stato di necessità

Come dicevamo prima il danno ingiusto è quel danno che è no iure e contra ius. Ma dicevamo anche che esistono delle cause di giustificazione, come nel diritto penale. Come nel diritto penale, le cause di giustificazione escludono l’antigiuridicità della condotta e quindi che il fatto costituisca reato, allo stesso modo le cause di giustificazione nell’ambito del tema della responsabilità civile escludono l’ingiustizia del danno e quindi che quella determinata condotta posso comportare l’obbligo di risarcimento del danno, di fatto quando sussistono delle cause di giustificazione si esclude che il danno sia ingiusto perché anche se è contra ius è iure.

Il Codice civile agli artt. 2044 e 2045 disciplina due cause di giustificazione, la prima è la legittima difesa e la seconda lo stato di necessità.

Art. 2044 c.c.: "Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri". L’art. 2044 richiama l’art. 52 del Codice penale, il quale dispone: "Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità".

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silviuandreidamian di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Piccinini Valentina.
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