Appunti di diritto canonico
Con l'Unità italiana vengono soppresse le cattedre di teologia, con il tacito assenso della Chiesa che guadagna il monopolio dell'esegesi e dell'interpretazione del diritto divino, con palese vantaggio per l'istituzione e per l'ortodossia. Le cattedre di diritto canonico si eclissano da sole, non essendo i docenti in grado di adattarsi al nuovo contesto storico (si trasferiscono ad altre discipline affini), per ritornare negli anni '30 dopo il Concordato.
È proprio dopo il 1929 che viene istituita la prima cattedra di diritto canonico moderna, sotto la guida di Vincenzo Del Giudice all'Università Cattolica di Milano: nelle università pontificie il DC era insegnato in modo eminentemente pratico, al fine di formare funzionari in grado di applicare quanto richiesto (es. Congregazioni, come i ministeri statali). Per questo motivo il manuale d'insegnamento è dato proprio dal Codex del 1917, così come il Decreto di Graziano fu il manuale degli studenti antichi: la differenza sta nella natura delle due opere, dove il codice è solo una norma ed il Decreto è un vero e proprio manuale glossato, un'opera privata dove vi sono sì norme ma anche elementi riconducibili ad un manuale vero e proprio (concordanza dei canoni discordanti vi è contenuta).
Definizioni del matrimonio nel diritto canonico
Tre sono le definizioni del matrimonio nel diritto canonico: a) contratto sacramento b) patto c) consorzio. Il codice del '17 prevedeva soltanto la definizione implicita e ricavata di contratto sacramento.
Elementi del diritto canonico
Il DC è dato dal diritto divino e da quello umano, con l'evidente problema della concordanza tra i due, oggetto di studio di varie scuole di pensiero. Nel 1937 Arturo Carlo Jemolo propose uno studio del diritto ecclesiastico che prevedesse il diritto canonico come corso avanzato a carattere monografico: tale proposta si inseriva nella tradizione, ma la mancanza di una visione organica del DC era lampante. Vincenzo Del Giudice aveva invece pubblicato un articolo nel quale assegnava al DC le funzioni di una cattedra autonoma ed istituzionale.
Per comprendere il DC occorre in primis dare una definizione del diritto e cercare poi la compatibilità tra il diritto e le istituzioni della Chiesa. Le definizioni di diritto sono varie e differenti: regole di comportamento volte al perseguire la giustizia, modo per risolvere conflitti intersoggettivi, strumento di potere per consolidare l'ordine della società, luogo di riconoscimento delle tutele dell'individuo, superamento di tirannia ed anarchia... Tutte definizioni che possono essere condivise, ma hanno un chiaro carattere strumentale mentre si allontanano dalla vera essenza del diritto stesso: in pratica si tratta di definizioni strumentali che possono perseguire fini di natura diversa e contrastanti.
Più il diritto tende alla giustizia, più esso acquista ed assume la sua legittimazione. Ne consegue che:
- Se il diritto ordina la società, dove manca società manca diritto;
- Se manca giustizia manca il diritto;
- Si ha un diritto perfetto quando esso si adatta perfettamente alla sua realtà sociale (es. diritto pigmeo perfetto quanto diritto romano).
Definizione di diritto canonico
Scuola dogmatica-sistematica del DC:
- Del Giudice (1937 e 1970): DC è insieme di norme giuridiche poste e fatte valere da organi della chiesa secondo le quali essa è organizzata ed opera ed alle quali è regolata la vita dei fedeli secondo i fini propri della chiesa.
- D'Avack (1980): DC è sistema di norme giuridiche...
Scuola esegetica del DC:
- Vermeesch & Creusen (1933): DC è complesso di leggi emanate da autorità ecclesiastiche attraverso le quali la società è ordinata e sono dirette le azioni dei battezzati per i fini propri della chiesa.
- Manuale del 1844: DC è complesso di canoni o leggi prescritte (diritto umano) da potestà ecclesiastica o proposte (diritto divino) ai cristiani.
La scuola sistematica studia in modo laico e scientifico/positivista, proponendo un modello sistematico e fortemente dogmatico; la scuola esegetica trae invece strumenti di indagine anche da altre discipline, come teologia e filosofia, occupandosi di capire come le norme funzionano nella società e non la loro organizzazione. È la norma ad esse concreta, mentre i principi generali possono essere desunti altrove da altre materie: ad es. la legge può essere bene intesa nel senso voluto da San Tommaso nella Summa Theologiae.
La scuola dogmatica – più recente – ha un fine teorico/sistematico, tipico della costruzione della norma, mentre la più antica scuola esegetica ha un fine pratico, tipico dell'interpretazione della norma (università pontificie). In ogni caso la definizione di DC resta comunque incompleta e sarà la Scuola Spagnola di Pedro Lombardia e Javier Hervada a darne la più corretta definizione: DC è la struttura giuridica della chiesa. La Chiesa è una realtà misterica, mai comprendibile del tutto: non esistono solo una chiesa di diritto (ecclesia iuris) ed una sensibile, ma anche una ecclesia caritatis ed una invisibile.
La Chiesa ha potestà di magistero, di ordine e di iurisdictio, in senso romanistico di governo: queste potestà hanno fondamento nel diritto umano e nel diritto divino. Il fedele appartiene alla societas per motivi spirituali, è membro del popolo di Dio: nemmeno lo scomunicato è estromesso dalla comunità e qui sta la differenza con il bando. Il cristianesimo non è un fenomeno religioso dato dalla ricerca dell'uomo verso Dio, ma il frutto dell'azione di Dio nella storia: la Chiesa nella storia è l'azione visibile di Dio, concretizzata e manifestata nel suo momento giuridico (ha potestà giuridica perché è ordinamento giuridico, come un guscio che la contiene). Dove c'è società c'è diritto, ma in questo caso anche dove c'è diritto c'è società (ubi societas ibi ius – Santi Romano).
Si tratta di una definizione di stampo pubblicistico, regolata da norme di relazione ed organizzazione, che emerge nella costituzione materiale che è propria della Chiesa e che deriva dal diritto divino stesso. È Lo Castro a porre in evidenza i punti deboli di questa visione: il diritto non va ridotto ad una esigenza della società, non è prodotto della volontà che organizza la dimensione sociale per il perseguimento di scopi imposti dalla società. Se è il diritto ad imporre alcuni comportamenti per un cammino di salvezza viene meno il merito poiché il fine è imposto. Lo Castro pone l'accento sulla necessità del diritto nella vita umana, che precede l'uomo stesso e che trova nella dimensione religiosa l'elemento distintivo proprio del DC: non si coglie però così la distinzione col diritto ecclesiastico e in ogni caso il DC si occupa anche dell'essere umano non-credente.
La definizione di DC è quindi composta, non univoca: è la struttura giuridica della Chiesa, la cui fonte è la stessa Chiesa. Le Fevbre fa ordinazioni vescovili illegittime ma valide: la Chiesa è il corpo mistico di Cristo e quindi il Papa è il capo dei vescovi sotto il profilo giurisdizionale ma non quello d'ordine. Le Fevbre è dunque scomunicato perché nelle ordinazioni deve comunque rispettare la volontà del Pontefice, secondo una norma di diritto divino.
Scomunica e diritto canonico
Scomunica latae sententiae avviene automaticamente senza un giudizio, scomunica ferendae sententiae invece richiede l'instaurazione di un giudizio: è comunque una sanzione medicinale per riportare il fedele all'interno della comunità. Il Vangelo è composto dal Vecchio Testamento, dal Nuovo Testamento e dalla Tradizione, cioè l'insegnamento di Cristo rimasto orale, così come interpretato dalla Chiesa grazie alla sua potestà di magistero, che pur non essendo una potestà giuridica può avere effetti giuridici, come nel caso in cui il Pontefice si pronunci ex cathedra.
Il fedele è parte della società cattolica per un'adesione volontaristica, che trova il suo rinforzo nel sacramento del battesimo: l'ordinamento canonico ha un appoggio naturale e soprannaturale. La Chiesa è una società artificiale, nel senso che non è necessaria ma è su base volontaristica, è una società-mezzo che persegue l'opera del suo fondatore. Il diritto non è una mera esigenza sociale della Chiesa ma nasce per un'esigenza di giustizia che è propria dell'uomo: il nucleo essenziale dell'uomo è quello di essere riconosciuto come tale, la giustizia è riconoscere l'altro come uomo (caritas).
L'uomo ha una libertà difettiva, una libertà anche di sbagliare e infatti non tutti ottengono la salvezza dell'anima, ma essere trattati giustamente fa parte di ogni società umana. L'uomo perfetto non esiste nemmeno per la Chiesa perché in primis la natura umana non dipende dall'uomo stesso (creazione esterna all'uomo!) ma ancor di più ipotizzare un uomo diverso da quello che è invece di aiutare l'uomo reale a conseguire la salvezza è come svuotare l'opera di Dio nel mondo.
La giuridicità del diritto canonico
La giuridicità del DC è stata variamente contestata e sempre riaffermata. Due sono le posizioni che tradizionalmente negano la giuridicità del DC:
- La Chiesa è contrapposta al diritto, spiritualismo;
- Lo stato è l'unica fonte del diritto, regalismo giuridico.
Spiritualismo
Anche gli uomini di chiesa sbagliano, si nega la necessità del diritto: l'elemento spirituale si distingue dalla realtà sociale della Chiesa, si spezza legame tra chiesa visibile ed invisibile. Non c'è quindi una organizzazione, la vera natura della Chiesa è spirituale e carismatica e non visibile ed istituzionale: l'organizzazione è data da vincoli soprannaturali. R. Sohm, 1892. L'essenza della Chiesa contrasta col DC, quando la Chiesa si istituzionalizza diviene più romana e meno cristiana: la Chiesa è spirituale fino al Decreto di Graziano, divenendo poi sempre più istituzionalizzata. La chiesa è divina, spirituale ed interiore, mentre il diritto è una creazione umana, materiale ed esteriore: ci sono solo vincoli spirituali e non istituzionali. L'obiezione principale si basa sul fatto che la Chiesa rispecchia la natura del suo fondatore, pertanto convivono una natura spirituale ed istituzionale.
Regalismo giuridico
Il DC è assorbito dal diritto pubblico, come è spesso accaduto nel corso della storia, dove la religione ed il diritto pubblico erano fortemente legati in un'ottica di controllo. Non esistono dunque due società, potere temporale e spirituale sono uniti ed il principio di reciproca autonomia viene cancellato dal potere politico che assorbe tutto. La Chiesa come istituzione non viene messa in discussione (≠spiritualismo) ma viene comunque inglobata dalla potestà pubblica (es. Costantino). Si critica il fatto che la Chiesa sia una società originaria e si afferma che la produzione giuridica avviene soltanto ad opera della società politica, che è libera di dare valore anche ai precetti della Chiesa (placet, exaequatur…). Da qui si sviluppa il liberalismo borghese dell'800, figlio del positivismo, che si incentra su:
- Negazione del carattere giuridico degli ordinamenti confessionali;
- Agnosticismo sul fenomeno religioso;
- Incomunicabilità tra Chiesa e Stato.
Il positivismo statuale riduce il fatto giuridico a quello previsto dal diritto positivo e indica nello Stato l'unico ente in grado di produrre norme giuridiche. Si nega così la giuridicità del DC poiché difetta di alcuni requisiti:
- Mancanza di statualità: la fonte del diritto è solo lo Stato, che è l'unica organizzazione necessaria, mentre la Chiesa è una società volontaria.
Giusnaturalisti
Contra: i giusnaturalisti sostengono che c'è un diritto naturale superiore a politica e religione da cui DC e diritto statale derivano immancabilmente; il diritto pubblico ecclesiastico esterno dimostra che la Chiesa è società autonoma e sovrano in quanto dotata dei tre poteri essenziali: legislativo, esecutivo, giudiziario.
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