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Il diritto divino

Il diritto divino del Giudice propone una definizione praticamente di diritto divino simile ad una definizione di diritto statuale: "gruppo di norme risalenti alla volontà divina manifestata in rivelazione precristiana e nei comandi di Cristo e quale si desume dall'ordinamento dell'umanità nelle sue inderogabili e razionali esigenze".

Scuola spagnola: insieme di esigenze di giustizia e di principi che contenuti esplicitamente o implicitamente in volontà di Cristo hanno conseguenze riflesse sul diritto stesso.

Il diritto divino positivo è dato dal Vangelo, cioè da Vecchio Testamento + Nuovo Testamento + Tradizione (precetti rimasti orali di Cristo e di padri della Chiesa): sono esigenze normative relative alla realtà soprannaturale.

È con il Concilio di Trento del 1546 che il decreto "De Canonicis Scripturis" indica le fonti bibliche che hanno rilevo per la Chiesa Cattolica: vi sono i 45 libri del VT (libri storici, profetici, sapienziali) e i 27 libri del NT (evangelici, atti degli apostoli, epistole, apocalisse).

Sapienziali e profetici) che portano precetti sulla fede, precetti decaduti e pure precetti morali poi ripresi da Cristo; vi sono nel NT i 4 Vangeli, le lettere dei SS. Pietro e Paolo e l'Apocalisse di San Giovanni. La traduzione di San Gerlamo della Bibbia è ancora considerata autentica dalla Chiesa, nel senso che essa non contiene errori dottrinali.

Per Graziano (1234) tutta la verità sta nelle scritture e tramite lo studio di esse si comprende la realtà: lo studio delle scritture precede lo studio del diritto stesso.

Le scritture hanno una loro unità, ravvisabile in: unità di fonte, unità di servizio (cioè trasmissione di verità), unità di contenuto (compongono il Vangelo tutte insieme).

Il diritto divino naturale si distingue in primis per i suoi destinatari, poiché riguarda ogni uomo (è insito nella coscienza), mentre quello positivo riguarda solo potenzialmente ogni uomo perché è destinato a tutti i.

Fedeli di Cristo. Quale è la giuridicità del diritto divino? Il problema si risolve molto facilmente: il diritto divino è parte dell'OC, di cui si è già dimostrata la giuridicità. Inoltre negare la giuridicità del diritto divino equivarrebbe a negare la giuridicità dell'OC.

Scuola spagnola: il DD è dato da un ordine sociale giusto, imperativo e vincolante. Esso si compone di:

  1. norme date dal fondatore, che regolano condotte umane. Queste si concretizzano in storia con incarnazione - Cristo
  2. principi di ordine ed esigenze di giustizia (ogni ordinamento)

RAPPORTI TRA DIRITTO UMANO E DIRITTO DIVINO

Scuola esegetica stabilitae o approvatae

Le norme umane possono essere (a seconda che legislatore le crei o le mutui da altro contesto giuridico), mentre le norme divine sono propositae.

La Scuola Esegetica considera diritto divino solo quello che è proposto dalla Chiesa, mentre quello che eccede sarà oggetto di...

interesse di altre scienze come teologia etc.

Ci sono quindi due classi di norme che regolano il comportamento del fedele: le leggi sono date da Dio e dalla potestà legislativa della Chiesa, che trova però le sue basi sul diritto divino. Si ha quindi una relazione gerarchica dove le norme divine sono sovraordinate a quelle umane, che andranno interpretate conformemente alle norme divine: il punto di incontro delle due categorie di norme è la salus animae dell'uomo.

Scuola dogmatica

Il problema è conciliare il legislatore umano con quello divino, cioè capire come le norme divine entrino nell'ordinamento canonico.

Vincenzo del Giudice propone la TEORIA DELLA CANONIZZAZIONE: il diritto divino non è considerabile in sé ma in riferimento all'autorità della Chiesa che lo interpreta, ne determina i limiti, lo traduce in precetti dotati di sanzione.

L'OC è un ordinamento concluso, che rimonta cioè ad unica fonte (la

  1. Chiesa)attribuita di potestà legislativa: non appartengono all’OC le norme cheseppure riguardino attività ecclesiastiche non derivino da quella fonte e nonsiano da questa fatte proprie e rese valevoli.Il diritto divino in quanto tale è oggetto di altre scienze, propedeutiche al DC.
  2. forma sostanza:Si avrà quindi una ed una il contenuto delle norme divine èassolutamente immutabile e perciò è solo sulla forma che interviene illegislatore umano.
  3. la Chiesa percepisce una norma di diritto divino
  4. dichiarazione del contenuto sostanziale della norma
  5. emanazione del comando
  6. aggiunta di sanzione per la violazione del comando
Le fasi 1 e 2 della canonizzazione delle norme divine sono in realtà deipresupposti, mentre solo le fasi 3 e 4 sono realmente delle fasi giuridiche.

Scuola di Monaco

La Scuola di Monaco si scontra con la Teoria della Canonizzazione di DelGiudice: il DC è una scienza sacra e merita categorie più teologiche.

non sipossono applicare tout cour le categorie classiche del diritto. La potestà legislativa viene normalmente o presa o concessa dal popolo: la Chiesa è però una società artificiale dove il legislatore si attribuisce la potestà legislativa, credendosi in un certo senso divino. Scuola spagnola Se non tutto il diritto divino è giuridico allora il diritto per la Chiesa è unfenomeno storico ed è trascurabile, mentre si deve invece ammettere la giuridicità di tutto il diritto divino. Come opera il diritto divino nell'OC? Come avviene la completezza dell'OC? Tramite l'opera di Cristo! La norma fondamentale è la caritas, una norma di relazione, che dà alla Chiesa la facoltà di legiferare anche sul diritto divino: diritto divino ed umano sono fondati sulla stessa norma che dà il potere di legiferare nel senso di individuare e specificare il diritto. La relazione tra DD e DU è molto intensa.

in primis sul piano gerarchico verticale ma anche sul piano orizzontale (esistono istituti di diritto divino e diritto umano, come il matrimonio). La Scuola Spagnola affronta il problema del ruolo del legislatore umano: anche il DD diventa storico e si giuridicizza, ma per definizione non sarà del tutto conoscibile, bensì avrà una continua evoluzione nel suo processo di conoscenza.

In ogni ordinamento giuridico la norma diviene effettiva con la promulgazione ad opera del legislatore: i canonisti italiani non distinguono l'esistenza tout cour del DD dalla sua esistenza storica, usando così la canonizzazione per rendere giuridico un diritto che lo è già di suo. Ciò che occorre è semmai un processo che invece di dare giuridicità al DD dia un riconoscimento della sua preesistente giuridicità, della sua operatività immediata e concreta (qui più simile a S.esegetica). Il legislatore canonico si identifica con la

volontà di Cristo perché la costituzione della Chiesa postula che tutto il diritto divino sia oggetto di potestà legislativa: è però un processo di conoscenza di qualcosa già esistente e già giuridico. La Chiesa è fondata per accertare in blocco tutto il diritto divino: la conoscenza della norma non si oppone alla recezione della stessa, avvenuta al momento della fondazione della Chiesa stessa. Mentre la canonizzazione è un processo di giuridicizzazione, la positivizzazione del diritto divino è un processo di conoscenza. Per capire l'esistenza di una norma divina serve un sentimento proprio o una dichiarazione di magistero della Chiesa: il magistero stabilisce il contenuto della norma in base al grado di conoscenza del diritto divino raggiunto (ciò che rende il diritto divino storico è la creazione della Chiesa). Il diritto divino viene quindi formalizzato per risultare più fruibile, espresso in termini tecnici, assumendo significato in relazione alle altre norme secondo un processo di.tecnica legislativa che ha le fasi 1+2 comuni alla teoria della Canonizzazione, ove riscontra la norma di DD e ne esplicita il contenuto. Senza la formalizzazione il DD resta condizionato per la sua forza effettiva: la formalizzazione del matrimonio come sacramento avviene con il decretum "ettametsi" nel Concilio di Trento solo nel XVI secolo. LA LEGGE IN GENERALE Norma, in diritto canonico, è utilizzata solo in tempi recenti quando si cerca di creare una teoria generale del diritto canonico: il termine usato è piuttosto LEX, che comprende tutte le leggi civili ed ecclesiastiche, nel senso più ampio di norma giuridica. I codici del '17 e dell'83 non danno una definizione di legge, che è invece definita dalle scuole giuridiche: per la scuola spagnola è un modo di formalizzazione del diritto, mentre per la scuola esegetica è una "ordinatio rationis ad bonum commune" (S. Tommaso). Vi sono due classi di norme, divine edumane: partendo dalla definizione tomistica si deduce che la legge deve essere onesta -non imporre atti contrari al diritto naturale- e giusta –non contraria al bene comune-. Oggetto delle leggi ecclesiastiche sono fede, costumi e modo di comportarsi: la legge regola sempre l'atto esterno dell'uomo, l'atto occulto ha sempre una manifestazione esterna e viene punita dalla legge. La norma si trova in una serie infinita di mutazioni, dove la denominazione delle leggi avviene a seconda della forma che rivestono (scuole esegetica le riprende). FORMA DELLA LEGGE Bolla pontificia e concistoriale: lettere apostoliche solenni in latino con caratteri gotici bollatici usati fino al 1878 (erano linea diretta di scrittura latina corsiva). La Bolla ha un sigillo con Pietro e Paolo e il nome del Pontefice seguito da "episcopus servus servorum Dei", viene sottoscritta dal segretario di Stato o cancelliere o cardinali e dal Papa (in quest'ultimo caso sonobolleconcistoriali).

Breve pontificio: reca il nome del Pontefice e per l'autenticità si ha il sigillo dell'anello piscatorio, che infatti alla sua morte viene spezzato: è una forma meno aulica della norma giuridica, che viene sottoscritta dal segretario di Stato o cancelliere o dai cardinali.

Chirografo: firmato dal Papa, si tratta di una lettera apostolica di varia natura, che può essere anche orale (in tal caso si chiama ALLOCUTIO). Se il discorso è pubblico assume subito valore di legge, mentre se sono comandi orali in privato obbliga solo il destinatario, pertanto per vincolare tutti deve rivestire forma scritta (ORACULA VIVAE VOCIS) e se viene pubblicato diviene una ALLOCUTIO.

CONTENUTO DELLA LEGGE

Stilus curiae: modo di esprimersi della Curia a seconda dei contenuti che tratta. Deriva dallo stilus romano della cancelleria imperiale che si costa
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Camassa Erminia.