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Estratto del documento

Vi dico subito che il diritto canonico è il diritto prodotto dalla Chiesa cattolica, quindi

un diritto che, rispetto al fenomeno giuridico col quale vi confrontate abitualmente, ha

una grossa particolarità. Voi generalmente studiate il diritto prodotto dalla comunità

politica. Generalmente studiate il diritto prodotto dalla comunità politica;

generalmente studiate il diritto italiano, nelle sue varie branche, o vi confrontate con

un diritto sovranazionale, come il diritto dell’Unione europea, ad esempio, ma

comunque sia un diritto che viene sempre dalla comunità politica, quindi una società

con degli scopi ben precisi e una struttura ben precisa.

Il diritto canonico, viceversa, proviene da una società confessionale, con una struttura

diversa rispetto a quella dello Stato, o di un’unione sovranazionale come l’unione

europea, e conseguentemente con degli scopi diversi, e questo si riflette anche sulla

natura del diritto che la Chiesa produce. Sicuramente voi avrete studiato il

famosissimo Brocardo latino che dice “ubi società ubiius”: dove c’è una società, c’è il

diritto. È una definizione molto saggia che ci dice 2 cose, fondamentalmente:

1. che il diritto è un prodotto,

2. che riflette sempre la comunità che ne è autore.

Tanto è vero che, cambiando la fisionomia nel corso dei secoli o millenni della

comunità, è cambiato anche il tipo di diritto. Noi oggi non abbiamo le stesse regole

che avevamo 500 anni fa. Abbiamo delle regole diverse. Questo discorso non vale solo

nella prospettiva cronologica (cambiando il tempo, cambia anche il fenomeno

giuridico), ma vale anche se noi riferiamo questa argomentazione alla qualità della

comunità che produce il diritto. Una comunità confessionale ha delle esigenze sue

particolari, diverse da quelle della comunità politica, e quindi anche il diritto è diverso.

Per cui, generalmente, quando cerchiamo di classificare il fenomeno giuridico, per

quello che possano valere le classificazioni, che sono sempre un fenomeno che aiuta

tantissimo, ma che ha i propri limiti, essendo le classificazioni mai perfette ed

esaustive, generalmente distinguiamo delle grandi famiglie di ordinamenti giuridici.

Parliamo di diritti secolari, prodotti dalla comunità politica, e diritti confessionali, o

diritti religiosi, cioè diritti prodotti da comunità che non hanno natura o scopi politici,

ma hanno natura o scopi di tipo religioso. Il diritto canonico chiaramente rientra in

questa seconda famiglia, è un diritto confessionale, per cui da questo punto di vista lo

possiamo accostare ad altri fenomeni giuridici quali il diritto islamico o il diritto

ebraico. Anche queste religioni producono un’esperienza giuridica.

E però il diritto canonico è interessante, perché si, da un lato è un diritto

confessionale, dall’altro lato, di tutti i diritti confessionali, probabilmente è quello che

somiglia di più al diritto secolare, al diritto prodotto dalla comunità politica. Il diritto

canonico ha queste due caratteristiche:

- è un diritto confessionale,

- e tra tutti i diritti confessionali è il più simile al diritto secolari.

Questa sua somiglianza però non toglie che continui ad avere caratteristiche sue

peculiari, che derivano proprio dal fatto di essere un diritto che ha un’ispirazione di

tipo religioso, e degli scopi ultraterreni, non della comunità politica.

E quindi il diritto canonico è il diritto prodotto dalla Chiesa cattolica. Ci potremmo

domandare a questo punto perché non lo chiamiamo diritto cattolico, ad esempio, o

diritto ecclesiale, visto che è prodotto dalla Chiesa, dalla religione. Da dove viene

l’espressione diritto canonico? È un’espressione molto antica che è nata già nei primi

secoli della chiesa. Il diritto canonico è un diritto che ha delle radici molto profonde,

esiste da 2000 anni. Fin dalle origini, ci si pose il problema, all’interno della chiesa, di

distinguere le regole fatte dalla chiesa, dalle regole fatte dalla comunità politica, che

all’epoca era l’impero Romano. Il problema era trovare una denominazione che

distinguesse il diritto creato dalla chiesa cattolica da quello creato dalla comunità

politica, ovvero il diritto romano. Un diritto con origine diversa e finalità diverse. E

nacque l’idea di usare, per indicare le norme prodotte dalla Chiesa, un termine greco

antico, “Canon”, che significava letteralmente “unità di misura”, e poi per estensione

indicava anche una regola, una possibile regola di comportamento.

Bene, per distinguere il diritto della Chiesa dal diritto romano, prima chiamato “le

leges”, si cominciò a usare l’espressione diritto canonico, per cui le norme prodotte

Canones.

dalla Chiesa cattolica furono denominate Noi, oggigiorno, quando vogliamo

parlare di una norma prodotta dalla comunità politica, generalmente usiamo il termine

articolo. Nel diritto canonico non parliamo di articoli, ma in modo equivalente di

canoni. Norme che però all’origine non erano soltanto, e non sono soltanto norme

giuridiche. La Chiesa cattolica, come tutte le confessioni religiose, aveva dei dogmi di

fede, delle cose in cui si doveva assolutamente credere se si voleva essere cattolici.

Aveva delle norme etiche, quindi dei precetti morali, e poi aveva anche delle norme

giuridiche. Quindi, non produceva soltanto diritto, ma come tutte le confessioni

religiose aveva dei principi in cui bisognava credere. Non esiste nessuna confessione

religiosa che non chieda a i propri componenti di credere in qualcosa. Quindi, dogmi di

fede, regole etiche, di morale, e poi regole giuridiche. E in un primo tempo tutte

queste regole venivano denominate Canones. Quindi Canones era un termine

omnicomprensivo che comprendeva sia le regole di fede, sia i precetti etici, sia le

regole giuridiche. Col passare del tempo, però, ci si rese conto dell’inevitabile

confusione del credente su che tipo di regola fosse; erano tutte quante canoni,

impossibili da distinguere. E allora, nel 4° secolo d. C., quello che tecnicamente è

considerato il primo Concilio Ecumenico della chiesa, (Concilio Ecumenico = riunione

materiale di tutti i vescovi della Chiesa cattolica, elemento molto solenne e raro, finora

solo 21 concili ecumenici) che si tenne più precisamente nel 325 d. C., in medio

oriente, a Nicea, dove i vescovi affrontarono una serie di problemi, tra cui come

distinguere le regole giuridiche, le regole etiche, e i dogmi di fede. E allora venne

l’idea di aggiungere alla parola Canones un’altra parola, in modo da distinguere i

gruppi di norme.

- Le regole di fede furono chiamate Canones Fidei, i dogmi;

- le regole etiche, i CanonesMorum, le regole dei costumi;

- e infine regole giuridiche, i Canones Disciplinares, laddove nel termine

Disciplinares si nasconde l’adozione minimale di norma giuridica, cioè norma e

sanzione; norma giuridica come precetto, comando, alla cui violazione è

collegata una sanzione.

Quindi, da nicea in poi, divenne impossibile fare confusione, con la possibilità di

distinguere tra i vari tipi di regole canoniche. Poi, nel corso del tempo, per indicare i

dogmi di fede e i precetti etici il termine Canones fu abbandonato, per cui fu

conservato solo per le regole giuridiche, per cui non ci fu più bisogno del termine

“disciplinares”. I canoni, per definizione, erano solo e esclusivamente le regole

giuridiche.

E quindi abbiamo visto come, etimologicamente, siamo arrivati all’espressione: “il

diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica”. Ora arriviamo ad un’altra questione:

per quale motivo la Chiesa ha prodotto un proprio diritto? Non poteva usarne un altro,

ad esempio il diritto romano? E questo diritto è essenziale alla Chiesa cattolica, o essa

potrebbe vivere senza dimensione giuridica, e quindi il suo diritto potrebbe

scomparire? Oppure, il diritto c’è sempre stato, c’è tuttora e ci sarà un domani, perché

non è eliminabile, senza cambiare radicalmente la Chiesa cattolica, perché

connaturato alla stessa essenza della chiesa? È un problema difficile da risolvere,

quello del perché la Chiesa abbia un proprio diritto, e soprattutto se sia essenziale o

meno, affinché la Chiesa possa svolgere la propria missione, perché nel corso della

storia più volte ci sono stati, sia all’interno che all’esterno della chiesa, dei movimenti

di pensiero che ritenevano che il diritto della Chiesa non fosse essenziale, che la

Chiesa cattolica potesse vivere senza dimensione giuridica, sottolineando il fatto che

la Chiesa stessa, nei suoi primi secoli, non avesse proprio la dimensione giuridica, essa

sarebbe nata soltanto nel 2° secolo d. C., per tutto il primo secolo non troveremo

traccia di regole giuridiche. In realtà non è così: se noi guardiamo alla storia della

Chiesa, vediamo che sin dalle origini la chiesa ha avuto delle regole giuridiche. Se

guardiamo le fonti, in gran parte la sacra scrittura, i 4 vangeli, gli atti degli apostoli,

etc. noi già troviamo delle regole giuridiche, embrionali, primitive, ancora non

strutturate, ma pur sempre norme giuridiche, e non poteva la Chiesa non averne,

perché il diritto è Essenziale affinché la Chiesa possa svolgere il proprio compito,

quindi non esiste accidentalmente, o soltanto perché è comodo, ma proprio per far

giungere la Chiesa al proprio obiettivo. Il fine della Chiesa, tecnicamente viene definito

la “salus animarum”, la Salvezza delle anime, fine condiviso anche dal diritto

canonico, ovviamente. Il diritto canonico ha quindi questo scopo, ultraterreni, a

differenza dal diritto prodotto dalla comunità politica. Il codice canonico, infatti, finisce

proprio con una norma che indica che la finalità della chiesa è proprio la salvezza

dell’anima, per indicare che anche questo è uno strumento di UI la Chiesa si serve per

raggiungere questo scopo. Ora la domanda diventa: ‘ma per salvare le anime il diritto

è necessario oppure no? O è uno strumento che si usa perché magari comodo, ma

potrebbe essere eliminato? Qua, vi dicevo, all’interno e all’esterno della chiesa ci sono

stati movimenti che hanno ritenuto il diritto come qualcosa di accidentale, che

potrebbe anche scomparire. A questo si è contrapposto l’orientamento per cui, invece,

all’interno della chiesa il diritto è essenziale, non può essere eliminato, altrimenti la

chiesa diventerebbe qualcosa di diverso da quando è stata creata. La chiesa, per

l’appunto, ha origini divine, e le sue carat

Dettagli
A.A. 2018-2019
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elenacappello98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Lo Iacono Pietro.