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Vi dico subito che il diritto canonico è il diritto prodotto dalla Chiesa cattolica, quindi
un diritto che, rispetto al fenomeno giuridico col quale vi confrontate abitualmente, ha
una grossa particolarità. Voi generalmente studiate il diritto prodotto dalla comunità
politica. Generalmente studiate il diritto prodotto dalla comunità politica;
generalmente studiate il diritto italiano, nelle sue varie branche, o vi confrontate con
un diritto sovranazionale, come il diritto dell’Unione europea, ad esempio, ma
comunque sia un diritto che viene sempre dalla comunità politica, quindi una società
con degli scopi ben precisi e una struttura ben precisa.
Il diritto canonico, viceversa, proviene da una società confessionale, con una struttura
diversa rispetto a quella dello Stato, o di un’unione sovranazionale come l’unione
europea, e conseguentemente con degli scopi diversi, e questo si riflette anche sulla
natura del diritto che la Chiesa produce. Sicuramente voi avrete studiato il
famosissimo Brocardo latino che dice “ubi società ubiius”: dove c’è una società, c’è il
diritto. È una definizione molto saggia che ci dice 2 cose, fondamentalmente:
1. che il diritto è un prodotto,
2. che riflette sempre la comunità che ne è autore.
Tanto è vero che, cambiando la fisionomia nel corso dei secoli o millenni della
comunità, è cambiato anche il tipo di diritto. Noi oggi non abbiamo le stesse regole
che avevamo 500 anni fa. Abbiamo delle regole diverse. Questo discorso non vale solo
nella prospettiva cronologica (cambiando il tempo, cambia anche il fenomeno
giuridico), ma vale anche se noi riferiamo questa argomentazione alla qualità della
comunità che produce il diritto. Una comunità confessionale ha delle esigenze sue
particolari, diverse da quelle della comunità politica, e quindi anche il diritto è diverso.
Per cui, generalmente, quando cerchiamo di classificare il fenomeno giuridico, per
quello che possano valere le classificazioni, che sono sempre un fenomeno che aiuta
tantissimo, ma che ha i propri limiti, essendo le classificazioni mai perfette ed
esaustive, generalmente distinguiamo delle grandi famiglie di ordinamenti giuridici.
Parliamo di diritti secolari, prodotti dalla comunità politica, e diritti confessionali, o
diritti religiosi, cioè diritti prodotti da comunità che non hanno natura o scopi politici,
ma hanno natura o scopi di tipo religioso. Il diritto canonico chiaramente rientra in
questa seconda famiglia, è un diritto confessionale, per cui da questo punto di vista lo
possiamo accostare ad altri fenomeni giuridici quali il diritto islamico o il diritto
ebraico. Anche queste religioni producono un’esperienza giuridica.
E però il diritto canonico è interessante, perché si, da un lato è un diritto
confessionale, dall’altro lato, di tutti i diritti confessionali, probabilmente è quello che
somiglia di più al diritto secolare, al diritto prodotto dalla comunità politica. Il diritto
canonico ha queste due caratteristiche:
- è un diritto confessionale,
- e tra tutti i diritti confessionali è il più simile al diritto secolari.
Questa sua somiglianza però non toglie che continui ad avere caratteristiche sue
peculiari, che derivano proprio dal fatto di essere un diritto che ha un’ispirazione di
tipo religioso, e degli scopi ultraterreni, non della comunità politica.
E quindi il diritto canonico è il diritto prodotto dalla Chiesa cattolica. Ci potremmo
domandare a questo punto perché non lo chiamiamo diritto cattolico, ad esempio, o
diritto ecclesiale, visto che è prodotto dalla Chiesa, dalla religione. Da dove viene
l’espressione diritto canonico? È un’espressione molto antica che è nata già nei primi
secoli della chiesa. Il diritto canonico è un diritto che ha delle radici molto profonde,
esiste da 2000 anni. Fin dalle origini, ci si pose il problema, all’interno della chiesa, di
distinguere le regole fatte dalla chiesa, dalle regole fatte dalla comunità politica, che
all’epoca era l’impero Romano. Il problema era trovare una denominazione che
distinguesse il diritto creato dalla chiesa cattolica da quello creato dalla comunità
politica, ovvero il diritto romano. Un diritto con origine diversa e finalità diverse. E
nacque l’idea di usare, per indicare le norme prodotte dalla Chiesa, un termine greco
antico, “Canon”, che significava letteralmente “unità di misura”, e poi per estensione
indicava anche una regola, una possibile regola di comportamento.
Bene, per distinguere il diritto della Chiesa dal diritto romano, prima chiamato “le
leges”, si cominciò a usare l’espressione diritto canonico, per cui le norme prodotte
Canones.
dalla Chiesa cattolica furono denominate Noi, oggigiorno, quando vogliamo
parlare di una norma prodotta dalla comunità politica, generalmente usiamo il termine
articolo. Nel diritto canonico non parliamo di articoli, ma in modo equivalente di
canoni. Norme che però all’origine non erano soltanto, e non sono soltanto norme
giuridiche. La Chiesa cattolica, come tutte le confessioni religiose, aveva dei dogmi di
fede, delle cose in cui si doveva assolutamente credere se si voleva essere cattolici.
Aveva delle norme etiche, quindi dei precetti morali, e poi aveva anche delle norme
giuridiche. Quindi, non produceva soltanto diritto, ma come tutte le confessioni
religiose aveva dei principi in cui bisognava credere. Non esiste nessuna confessione
religiosa che non chieda a i propri componenti di credere in qualcosa. Quindi, dogmi di
fede, regole etiche, di morale, e poi regole giuridiche. E in un primo tempo tutte
queste regole venivano denominate Canones. Quindi Canones era un termine
omnicomprensivo che comprendeva sia le regole di fede, sia i precetti etici, sia le
regole giuridiche. Col passare del tempo, però, ci si rese conto dell’inevitabile
confusione del credente su che tipo di regola fosse; erano tutte quante canoni,
impossibili da distinguere. E allora, nel 4° secolo d. C., quello che tecnicamente è
considerato il primo Concilio Ecumenico della chiesa, (Concilio Ecumenico = riunione
materiale di tutti i vescovi della Chiesa cattolica, elemento molto solenne e raro, finora
solo 21 concili ecumenici) che si tenne più precisamente nel 325 d. C., in medio
oriente, a Nicea, dove i vescovi affrontarono una serie di problemi, tra cui come
distinguere le regole giuridiche, le regole etiche, e i dogmi di fede. E allora venne
l’idea di aggiungere alla parola Canones un’altra parola, in modo da distinguere i
gruppi di norme.
- Le regole di fede furono chiamate Canones Fidei, i dogmi;
- le regole etiche, i CanonesMorum, le regole dei costumi;
- e infine regole giuridiche, i Canones Disciplinares, laddove nel termine
Disciplinares si nasconde l’adozione minimale di norma giuridica, cioè norma e
sanzione; norma giuridica come precetto, comando, alla cui violazione è
collegata una sanzione.
Quindi, da nicea in poi, divenne impossibile fare confusione, con la possibilità di
distinguere tra i vari tipi di regole canoniche. Poi, nel corso del tempo, per indicare i
dogmi di fede e i precetti etici il termine Canones fu abbandonato, per cui fu
conservato solo per le regole giuridiche, per cui non ci fu più bisogno del termine
“disciplinares”. I canoni, per definizione, erano solo e esclusivamente le regole
giuridiche.
E quindi abbiamo visto come, etimologicamente, siamo arrivati all’espressione: “il
diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica”. Ora arriviamo ad un’altra questione:
per quale motivo la Chiesa ha prodotto un proprio diritto? Non poteva usarne un altro,
ad esempio il diritto romano? E questo diritto è essenziale alla Chiesa cattolica, o essa
potrebbe vivere senza dimensione giuridica, e quindi il suo diritto potrebbe
scomparire? Oppure, il diritto c’è sempre stato, c’è tuttora e ci sarà un domani, perché
non è eliminabile, senza cambiare radicalmente la Chiesa cattolica, perché
connaturato alla stessa essenza della chiesa? È un problema difficile da risolvere,
quello del perché la Chiesa abbia un proprio diritto, e soprattutto se sia essenziale o
meno, affinché la Chiesa possa svolgere la propria missione, perché nel corso della
storia più volte ci sono stati, sia all’interno che all’esterno della chiesa, dei movimenti
di pensiero che ritenevano che il diritto della Chiesa non fosse essenziale, che la
Chiesa cattolica potesse vivere senza dimensione giuridica, sottolineando il fatto che
la Chiesa stessa, nei suoi primi secoli, non avesse proprio la dimensione giuridica, essa
sarebbe nata soltanto nel 2° secolo d. C., per tutto il primo secolo non troveremo
traccia di regole giuridiche. In realtà non è così: se noi guardiamo alla storia della
Chiesa, vediamo che sin dalle origini la chiesa ha avuto delle regole giuridiche. Se
guardiamo le fonti, in gran parte la sacra scrittura, i 4 vangeli, gli atti degli apostoli,
etc. noi già troviamo delle regole giuridiche, embrionali, primitive, ancora non
strutturate, ma pur sempre norme giuridiche, e non poteva la Chiesa non averne,
perché il diritto è Essenziale affinché la Chiesa possa svolgere il proprio compito,
quindi non esiste accidentalmente, o soltanto perché è comodo, ma proprio per far
giungere la Chiesa al proprio obiettivo. Il fine della Chiesa, tecnicamente viene definito
la “salus animarum”, la Salvezza delle anime, fine condiviso anche dal diritto
canonico, ovviamente. Il diritto canonico ha quindi questo scopo, ultraterreni, a
differenza dal diritto prodotto dalla comunità politica. Il codice canonico, infatti, finisce
proprio con una norma che indica che la finalità della chiesa è proprio la salvezza
dell’anima, per indicare che anche questo è uno strumento di UI la Chiesa si serve per
raggiungere questo scopo. Ora la domanda diventa: ‘ma per salvare le anime il diritto
è necessario oppure no? O è uno strumento che si usa perché magari comodo, ma
potrebbe essere eliminato? Qua, vi dicevo, all’interno e all’esterno della chiesa ci sono
stati movimenti che hanno ritenuto il diritto come qualcosa di accidentale, che
potrebbe anche scomparire. A questo si è contrapposto l’orientamento per cui, invece,
all’interno della chiesa il diritto è essenziale, non può essere eliminato, altrimenti la
chiesa diventerebbe qualcosa di diverso da quando è stata creata. La chiesa, per
l’appunto, ha origini divine, e le sue carat