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Usura e clausole usurarie
Questa formulazione potrebbe prestarsi a facili elusioni, basterebbe pattuire un tasso appena inferiore per non incorrere in usura. Per evitare fatti elusivi di questo genere accanto al concetto di usura rigida la legge prevede la cosiddetta USURA ELASTICA/RESIDUALE (art.644 comma 4): sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato, risultato SPROPORZIONATI rispetto alla prestazione di denaro.
Usura civile (l'art.4 della legge 108/1996 ha così modificato l'art 1815 comma 2 del c.c.): se sono convenuti interessi usurari la clausola è NULLA e non sono dovuti interessi. In particolare, il finanziato avrà diritto alla restituzione degli interessi già corrisposti e non si dovranno corrispondere interessi in futuro (Il finanziamento diventa gratuito).
N.B. La clausola è nulla, il finanziamento non
Viene annullato. La differenza tra usura civile e penale è che la prima non prevede ipotesi di dolo. Ai sensi dell'art 1419 del c.c. se è nulla una parte del contratto, la nullità potrebbe estendersi all'intero contratto se risulta che le parti non avrebbero concluso il contratto senza la parte annullata. Nel caso della clausola usuraria la legge impedisce l'applicazione di questa regola a protezione del finanziato. La sanzione, così formulata, risulta molto severa e svolge la funzione di deterrente.
Limite per interessi usurari
Art.2 legge 108/1996: 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia (e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenenteLa classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4.4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Le operazioni di finanziamento (circa una decina) diffuse nel mercato bancario sono individuate annualmente dal MEF ai fini dell'usura con apposito decreto che all'inizio di ogni anno (Primo gennaio) viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Fatta questa classificazione alla fine di ciascun trimestre solare le banche inviano il tasso da ciascuna mediamente praticato.
per classe di finanziamento, e lo inviano a banca d'Italia che ne calcola la media aritmetica e la invia al MEF che lo pubblica nella gazzetta ufficiale.
N.B.- Il tasso di riferimento è quello effettivo (non nominale) e la media che viene calcolata è quella aritmetica.
- Il nostro ordinamento esige un'economia di mercato (art.41 della costituzione): i prezzi dei prodotti sono liberi a meno che non siano particolarmente essenziali (caso dei farmaci). Il prezzo dei finanziamenti non è del tutto libero (in quanto esiste un tasso soglia) poiché l'esercizio del credito è considerato fondamentale.
Il tasso limite/soglia è parametrato sul tasso del mercato bancario mentre si sarebbe potuto scegliere come tasso di riferimento il tasso delle obbligazioni statali o delle obbligazioni societarie, ecc. Questo sta ad indicare che il mercato bancario è considerato il mercato dei finanziamenti virtuoso, cioè il modello da seguire rispetto
ad altri. Secondo questa ratio la legge sull'usura non è una legge a tutela del cliente bancario, bensì viene utilizzato per avere dei riferimenti per calmierare gli altri mercati.
Il TEG (Tasso effettivo globale) è diverso dal TAEG. Quest'ultimo è comprensivo di tutte le voci di costo di cui dovrà farsi carico il cliente e deve essere indicato dalle banche nei documenti di trasparenza relativi alla maggior parte dei finanziamenti (ha funzione informativa). Il TEG non è comprensivo di tutte le voci di costo come si vede dal comma 1 dell'art 2 in quanto non comprende le voci per imposte e tasse poiché non dipendono dalle banche ma vengono stabiliti dallo stato e non avrebbe senso comprenderle nel calcolo di un tasso considerato equo. (Non ha funzione informativa ma è usato come base di calcolo per il tasso soglia per gli interessi usurari)
Lezione 11 04/04/2020
Abbiamo inteso come il mercato bancario costituisca il termine
di "usura"). La legge n. 108/96 ha introdotto il concetto di tasso soglia come strumento di riferimento per la repressione dell'usura. Secondo l'articolo 2 di questa legge, il tasso soglia è parametrato ai tassi effettivi globali mediamente praticati dal sistema bancario per ciascun tipo di finanziamento. Nonostante ciò, le banche, anche quelle di primaria importanza, hanno affrontato cause sia civili che penali per usura, anche di recente, a partire dal 2000. Come è stato possibile tutto ciò alla luce della legge? Nel 2000, si può dire che la conflittualità tra banche e clienti ha raggiunto il suo apice proprio al cambio di secolo. Uno dei principali motivi di questa conflittualità è stata l'usura. L'usura è stata una delle cause scatenanti di questo conflitto che ha portato a un cambiamento nell'approccio alla legge sulla trasparenza. Inizialmente, la legge era incentrata sulla trasparenza in senso stretto, ma successivamente ha preso altre direzioni, identificate con l'etichetta "usura".“equilibrio dei rapporti tra banca e cliente”). Come mai è stata l’usura? Oltre a visualizzare che, rispetto all’usura, le banche costituiscono il termine di riferimento virtuoso, dovreste aver visualizzato che il tasso soglia non è lo stesso, ma varia trimestralmente. Infatti, il tasso di usura è parametrato con il TEGM che varia ogni trimestre solare.
Il MEF (Ministro Economia e Finanza) trimestralmente procede alla rilevazione del TEGM che verrà pubblicato il primo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre e rappresenterà il parametro di riferimento per il tasso di usura per il trimestre successivo. Ricordiamo che il tasso soglia è il TEGM più uno spread che, ai sensi dell’art 2 comma 4 legge 108/96 è pari a un quarto del TEGM rilevato più 4 punti percentuali e che non può mai superare l’8%.
Gli anni intorno al 2000 sono stati anni di tassi di interesse calanti e questa
decrescita dei tassi di interesse si è avvertita soprattutto riguardo i mutui finalizzati all'acquisto della casa stipulati negli anni precedenti, quando il mercato bancario predisponeva unilateralmente e applicava nello svolgimento dei rapporti dei tassi di interesse fissi che erano anche del 20-25%. Nel 2000, i tassi di mercato erano scesi al 3% circa e la sproporzione era palpabile ed è emerso un problema giuridico che la legge 108 non affrontava direttamente cioè, l'usura si misura di trimestre in trimestre o solo all'inizio del rapporto? Secondo l'articolo 1815, comma 2 codice civile, il tasso di interesse pattuito alla stipulazione del finanziamento, se conforme al tasso soglia al momento in cui è pattuito è lecito. Una volta lecito al momento della stipulazione del rapporto, nel corso del rapporto di finanziamento, quel tasso di interesse una volta lecito può diventare illecito e nulla? Estremizzando le soluzioni sono: laclausola è lecita e può continuare ad applicarsi quel tasso di interesse palesemente ormai fuori mercato oppure la clausola diventa nulla e il finanziamento diventa a tasso zero e la banca perde tutti i margini relativi a quel rapporto? Si è posto il problema dell'usura sopravvenuta: può sopravvenire l'usura con tutte le sue conseguenze civili o penali o non sopravverrà mai più se non all'inizio del contratto? Questo problema è stato enfatizzato, per via di un altro problema di fatto connesso. La legge 108 non si occupava espressamente del fenomeno di usura sopravvenuta. Aveva previsto un tasso per misurare l'usura, variabile nel tempo, ma non aveva considerato questa possibilità. Nella prassi, l'usura riguarda gli interessi corrispettivi (il prezzo del mutuo) ma il tasso soglia, e quindi la disciplina dell'usura riguarda anche gli interessi moratori. Il problema importante è che nella prassi.In ambito bancario gli interessi moratori sono molto più alti dei corrispettivi. Spesso sono costruiti "on top" sui corrispettivi: "sono pari ai corrispettivi aumentati dell'x%". Prima lo costruivano come tasso soglia meno dell'x%. Un interesse moratorio costruito come nell'ultimo modo è un tasso di interesse consistente e gli interessi moratori si applicano quando il cliente non paga le rate, non è adempiente, e probabilmente sarà in ritardo sul pagamento perché non ha le disponibilità finanziarie per farlo e si applicheranno gli interessi moratori.
In un mercato di tassi calanti se già gli interessi corrispettivi si trovano al di sopra dei tassi soglia, figuriamoci quelli moratori. Tanto più, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura ha come termine di riferimento del mercato bancario non gli interessi moratori ma quelli corrispettivi. L'articolo 2 della legge 108, stabilisce che il TEG sia il
Il tasso nominale più tutte le remunerazioni e spese, non sugli interessi moratori.
Nel 2000 viene a porsi questo doppio problema: la legge sull'usura si applica anche agli interessi moratori?