Principio di uguaglianza e divieti di discriminazione
I significati dell’uguaglianza
L’uguaglianza è l’elemento costitutivo dell’individualismo liberale ed è la
struttura fondamentale del diritto moderno. Essa esprime, da una parte, il
progetto liberale per cui ogni individuo è incarnazione dell’umanità intera
e perciò è uguale a ogni altro individuo e ugualmente libero; dall’altra, è
un principio politico e una regola di trattamento e giudizio che prevede
che gli individui siano uguali davanti alla legge e vanno trattati in modo
uguale davanti alla legge.
Nel primo senso, l’impiego del principio di uguaglianza si è sviluppato
soprattutto nel sistema costituzionale nordamericano, segnata dalla
concezione di potere politico ed esercizio dello stesso vincolati al rispetto
dei diritti individuali dei singoli.
Nel secondo senso, l’uguaglianza trova la sua prima definizione nella
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, dove
l’uguaglianza è associata al principio di sovranità: si è uguali perché
sottoposti tutti alla stessa legge, vista come espressione della volontà
generale. L’uguaglianza è quindi connessa al principio di legalità, alla
legge dello Stato sovrano che si pone come stato di diritto.
Nelle costituzioni democratiche del Novecento, l’uguaglianza è un
principio su cui si basa l’intero ordinamento politico e giuridico: le Corti
costituzionali hanno applicato il principio di uguaglianza come regola di
ragionevolezza, e perciò esso corrisponde a una concezione valutativa che
risale all’enunciazione aristotelica del principio di giustizia, secondo cui
l’uguale va trattato in modo uguale e il diverso in modo diverso.
Intendere l’uguaglianza come ragionevolezza coincide con una visione
procedurale dell’uguaglianza: la ragionevolezza richiede che i fini
perseguiti dal legislatore siano legittimi e che i mezzi siano collegati ai
fini, quindi richiede un processo decisionale razionale. L’uguaglianza come
ragionevolezza si basa anche sul valore della neutralità.
Nell’esperienza costituzionale del dopoguerra, però, il formalismo
procedurale alla Kelsen del costituzionalismo degli anni ’20 non bastava
più, perché la democrazia non era più difendibile solo come insieme di
regole, ma doveva legittimarsi anche sul piano dei valori. Si arriva così
alla concezione di uguaglianza sostanziale, che si traduce nella pretesa a
un’uguale partecipazione alla formazione della volontà politica (uguale
cittadinanza politica) e come uguale dotazione di beni, risorse e
opportunità (uguale cittadinanza sociale).
L’uguaglianza come garanzia del pluralismo sociale. Il ruolo
antimaggioritario delle corti
Un primo cambiamento nell’uguaglianza meramente procedurale si ha con
la teoria delle suspect classes (o suspect classifications), sviluppata dalla
giurisprudenza nordamericana dalla fine del diciannovesimo secolo.
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Secondo questa teoria, una classificazione che facesse riferimento alla
condizione di straniero o alla razza o all’origine etnica doveva ritenersi
sospetta di per sé, in quanto normalmente sintomo dell’esistenza di
ostilità e pregiudizi nei confronti degli appartenenti a questi gruppi. La
dottrina dominante era quella del “separate but equal” che aveva
giustificato il sistema di segregazione razziale allora vigente negli Stati del
Sud.
Il ruolo anti-maggioritario dei giudici si basa su un nodo critico, espresso
per la prima volta nella sentenza della Corte Suprema nel 1938, United
States v. Carolene Products Co: i gruppi minoritari meritevoli di tutela sono
quei gruppi che, all’interno della popolazione, a causa delle loro
caratteristiche fisiche o culturali, sono distinti dagli altri e isolati nella
struttura sociale (discrete and insular minorities); il pregiudizio e l’assenza
di empatia impediscono una giusta rappresentanza degli interessi di
queste minoranze da parte del ceto politico, mentre l’isolamento e
l’avversione di cui esse sono vittime nella società impediscono loro anche
di stringere coalizioni con altri gruppi, rendendoli così il capro espiatorio
della lotta politica. Pertanto si giustifica un ruolo più attivo da parte della
giurisprudenza costituzionale e un sindacato giudiziale più rigoroso della
volontà della maggioranza.
La dottrina Carolene ha avuto un durevole influsso sulla giurisprudenza
costituzionale nordamericana, canadese e sudafricana, ma non si è mai
diffusa nel contesto europeo. Uno dei motivi è la problematica del
concetto di “minoranza”. Si palesa quindi una delle principali
contraddizioni del modello tradizionale di tutela antidiscriminatoria, cioè il
suo essere una tutela selettiva che può non trovare applicazione proprio
nei casi più manifesti di disuguaglianza sociale.
L’uguaglianza come uguaglianza redistributiva e mezzo di
integrazione sociale
L’art. 3 Cost. e le disposizioni aventi a oggetto i diritti sociali della
Costituzione italiana danno fondamento a un’idea di uguaglianza diversa
dall’uguale cittadinanza politica assicurata da procedure di
rappresentanza politiche eque. La norma garantisce che uomini e donne
siano considerati uguali nel godimento dei diritti e delle libertà, ma
impone che si tenga conto del loro essere economicamente e socialmente
disuguali e che si rimuovano le cause delle disuguaglianze.
L’effettivo godimento dei diritti civili e politici si pone come mezzo per il
raggiungimento di un fine, che è un progetto di trasformazione della
società, preordinato al pieno sviluppo della persona umana e all’effettiva
partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica e sociale del
Paese.
L’idea di uguaglianza come uguale cittadinanza politica e sociale non è
presente solo nella Costituzione italiana, anzi ha costituito il fondamento
giuridico della ricostruzione degli Stati nazionali come welfare states
democratico-sociali. Essa è stata teorizzata nel secondo dopoguerra dal
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sociologo Thomas H. Marshall, che ha fornito una concezione evolutiva
della cittadinanza come status ricomprendente, in fasi storicamente
successive, i diritti civili, politici e sociali, spingendo verso un maggior
grado di uguaglianza. In particolare, l’incorporazione dei diritti sociali nello
status di cittadinanza viene descritto da Marshall come un processo che
non è in grado di eliminare le disuguaglianze, ma ha l’effetto di renderle
accettabili, perché non costituiscono un’uguaglianza vera e propria ma la
rende possibile ammettendo il passaggio da un ruolo sociale a un altro.
Ciò avviene assicurando a tutti i cittadini, attraverso le prestazioni sociali
dello Stato e attraverso l’affermazione di una cittadinanza industriale
fondata sull’azione collettiva del sindacato, la riduzione dei rischi e
dell’insicurezza indotti dal mercato e una tendenziale equiparazione nel
godimento dei beni sociali primari, cioè un arricchimento generale della
concreta qualità della vita civile.
Progressivamente, tuttavia, i presupposti di questa concezione
redistributiva dell’uguaglianza sono venuti meno, ed è venuta meno l’idea
stessa di cittadinanza, tanto da essere considerata un’”idea contestata”.
L’alternativa all’uguaglianza come uguale cittadinanza si sviluppa in due
direzioni: da una parte, verso un’idea di uguaglianza universale,
sovranazionale, che lega l’uguaglianza dei diritti a forme di appartenenza
universalistiche o alla personalità giuridica; dall’altra, verso un’idea di
uguaglianza come riconoscimento delle differenze dei diversi gruppi
sociali e culturali nella sfera pubblica e in quella privata.
Anche la concezione classica di redistribuzione è stata criticata, dal punto
di vista della concezione di giustizia sociale che essa implica. Secondo Iris
Young, porre l’accento solo sulla redistribuzione di beni e risorse materiali
significa ignorare che la disuguaglianza nasce innanzitutto da una
disuguaglianza di potere e da strutture di oppressione e dominio sociale.
Es., le donne, intrappolate nel ruolo loro prefissato dalla società, soffrono
di una condizione di svantaggio sociale anche all’interno di una famiglia
benestante.
Amartya Sen e Martha Nussbaum hanno, invece, insistito sull’importanza
della reale possibilità di scelta delle persone. Il benessere e la qualità della
vita degli individui non sono misurabili unicamente in termini materiali,
perché dipendono non dal possesso di beni e redditi, ma dall’effettivo
esercizio di molteplici capacità umane. Parlare di uguaglianza significa
parlare di: “funzionamenti”, termine che indica i livelli di salute,
nutrizione, longevità, istruzione, ecc. raggiunti dall’individuo, cui
corrispondono le abilità concrete di fare qualcosa e di essere qualcuno; di
“capacità”, cioè le combinazioni di tali abilità e della possibilità di definirle
nel tempo. La conseguenza di questa teoria è che i poteri pubblici
dovrebbero intervenire per rimuovere e prevenire gli ostacoli allo sviluppo
delle capacità umane fondamentali e alla piena realizzazione dei progetti
di vita delle persone.
L’uguaglianza come diritto umano e come diritto della “persona
situata”
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L’idea di uguaglianza sovranazionale e universalistica è legata allo
sviluppo della protezione internazionale dei diritti umani. All’origine, la
tutela antidiscriminatoria nasce nel diritto internazionale come tutela di
specifici gruppi di minoranza.
In questa fase iniziale, la discriminazione viene sanzionata soprattutto in
quanto minaccia all’ordine pubblico internazionale e non in quanto lesione
di diritti inerenti alla personalità del singolo: il minority system riveste un
carattere sui generis in un ordinamento internazionale dominato dal
principio della sovranità nazionale.
Solo successivamente l’uguaglianza si pone come principio inerente alla
dignità della persona umana in sé: se prima della Seconda Guerra
Mondiale il titolare dei diritti era lo Stato, con la creazione delle Nazioni
Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 sono gli
individui a diventare titolari di diritti.
Negli atti e nelle convenzioni internazionali, la struttura della normativa
antidiscriminatoria è di tipo binario: il principio di non discriminazione
viene concepito sia come forma di clausola sussidiaria di non
discriminazione, sia come divieto espresso di discriminazione.
Il primo approccio è visibile negli atti dell’ONU a vocazione universale, il
secondo nelle convenzioni e nei patti su specifici motivi e ambiti di
discriminazione.
In particolare, il principio di non discriminazione acquista un autonomo
rilievo in specifici contesti sociali con le Convenzioni dell’OIL, organismo
che opera nell’ambito del lavoro. La Convenzione OIL n. 111 sulla
discriminazione in materia di impiego e occupazione del 1958 contiene
anche la prima definizione di “discriminazione”, cioè “ogni distinzione,
esclusione o preferenza basata su razza, colore, sesso, religione, opinioni
politiche, origine nazionale o estrazione sociale che abbia l’effetto di
annullare o danneggiare l’uguaglianza di opportunità o di trattamento
nell’impiego o nell’occupazione”.
Alla Convenzione n. 111 seguiranno una serie di convenzioni e
dichiarazioni che riguardano ambiti specifici, e dopo ancora seguirà la
precisazione del significato giuridico dei divieti di discriminazione,
l’ampliamento del loro campo di applicazione e il rafforzamento della loro
natura di ius cogens.
Le discriminazioni vietate dalle dichiarazioni e dalle convenzioni
internazionali hanno in comune il fatto che si basano su categorie naturali
o sociali che non hanno un collegamento né con la capacità o il merito
individuali, né con il comportamento volontario della persona, ma si
basano su categorie sociali modificabili a prezzo di una violazione della
libera capacità di autodeterminazione della persona, in quanto la
situazione avversa può essere eliminata solo attraverso la rinuncia
all’appartenenza al gruppo.
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C’è poi un ampio consenso sul carattere cogente dei divieti di
discriminazione posti dal diritto internazionale, cioè sulla loro natura di
obblighi immediatamente percettivi e inderogabili, tendenti alla tutela
diretta dell’individuo, e sulla loro efficacia erga omnes, anche in quanto
espressione di un principio generale e del diritto consuetudinario
sovranazionale. L’effettività dei divieti risulta, però, seriamente indebolita
dalla tecnica della ratifica con riserva, per mezzo della quale gli Stati si
riservano di non applicare norme particolari delle convenzioni se queste
contrastino con disposizioni di legge o consuetudini, e dal fatto che il
sistema internazionale non prevede una corte e un sindacato
giurisdizionale a tutela dei diritti umani.
Uguaglianza e non discriminazione nello spazio comune europeo
Vivere insieme nel mondo, vedere e udire gli altri ed essere visti e uditi da
loro implica uno “spazio pubblico comune” (Hannah Arendt).
Diversamente dallo spazio globale, lo spazio pubblico europeo presuppone
una sfera pubblica giuridica comune, presidiata da autorità indipendenti e
da una corte e, nel caso dell’Unione europea, una cittadinanza comune,
che non sostituisce ma integra quella nazionale.
La tutela antidiscriminatoria nella CEDU
I trattati internazionali e le convenzioni che hanno dato vita al Consiglio
d’Europa nel 1949, alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nel 1950 e alla Corte
europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu) nel 1959 hanno offerto un punto
di vista universale su leggi e comportamenti dei singoli Stati, anche quelli
dotati di regimi democratici, creando una cornice giuridica comune e
standard di tutela volti a migliorare la protezione dei diritti umani anche a
livello nazionale.
Con la CEDU, gli individui diventano soggetti a pieno titolo del diritto
internazionale. La Convenzione mira a proteggere l’individuo dall’esercizio
illegittimo del potere da parte delle proprie autorità nazionali, ma in
questo contesto la tutela antidiscriminatoria ha inizialmente una portata
limitata. All’art. 14 la CEDU prevede una clausola che assicura il
godimento dei diritti e delle libertà qui riconosciute, “senza distinzione
alcuna per ragioni di sesso, razza, colore, lingua, opinioni politiche o altre,
origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza nazionale,
fortuna, nascita o altra situazione”.
La stessa formulazione ritorna nella Carta sociale europea, concepita per
sostenere i “diritti di seconda generazione”, vale a dire i diritti sociali,
arricchendo così il sistema di protezione dei diritti civili e politici fornito
dalla CEDU.
Con il Protocollo aggiuntivo alla CEDU n. 12/2000, entrato in vigore nel
2005, si arriva a stabilire che il divieto di discriminazione opera rispetto a
“ogni diritto previsto dalla legge”, prescindendo quindi dall’ancoraggio alle
garanzie espressamente previste dalla Convenzione.
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La funzione dell’uguaglianza nel processo di integrazione europea
Il divieto di discriminazione basate sulla nazionalità
Il principio di uguaglianza e non discriminazione seguirà un percorso
diverso.
Il divieto di discriminazione a motivo della nazionalità e il divieto di
discriminazione sulla base del sesso hanno un’origine comune: vengono
inizialmente sanciti dal Trattato istitutivo in funzione del buon andamento
del mercato comune.
Condizione necessaria e sufficiente all’operare del principio di uguaglianza
è stata quella che la sua lesione fosse in grado di impedire il
perseguimento degli scopi dell’ordinamento comunitario. E poiché il
controllo di uguaglianza è influenzato in modo decisivo dai valori, dai
principi e dagli scopi fondamentali dell’ordinamento all’interno del quale
esso si compie, l’uguaglianza ha finito per giocare nel sistema comunitario
prevalentemente la funzione di favorire l’integrazione economica e
l’accesso al mercato, più che le sue tipiche funzioni commutativa e
partecipativa, o redistributiva. Questo processo ha provocato
un’espansione della regola di non discriminazione come regola oggettiva
di trattamento nel mercato, a danno di una elaborazione del significato
dei divieti espressi di discriminazione in quanto comandi dotati di un
contenuto specifico rispetto al principio di uguaglianza. Il risultato è una
carenza nell’elaborazione teorica del significato dei divieti di
discriminazione: il lavoratore del mercato comune viene incluso nella
comunità in quanto market citizen, cioè in relazione al suo contributo
economico, senza il quale non godrebbe di diritti. Tuttavia, il principio di
non discriminazione, visto come strumento funzionale a un’integrazione
solo economica, ha svolto anche la funzione di vettore di integrazione
sociale e politica e di mezzo per la costruzione di una cittadinanza
sovranazionale.
La cittadinanza europea e la solidarietà transnazionale: nascita e crisi di
un’idea
Questo processo subisce un’accelerazione a partire dall’introduzione della
cittadinanza europea. La cittadinanza europea non si ispira più alla
“cittadinanza mercantile” dei Trattati istitutivi, ma a un’idea di “solidarietà
transnazionale”, dotata di una nuova dimensione costit
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