L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
Si spiega storicamente perché gli atti normativi e generali, soprattutto prima dell'intervento delle autorità indipendenti, venivano emanati da organi rappresentativi. Si era in qualche modo compensata la motivazione da questo confronto democratico a monte che si presupponeva. Inoltre si diceva che le posizioni e gli interessi toccati dall'atto regolamentare erano talmente tante da rendere irragionevole un loro obbligo di motivazione. Sulla tendenza del D comune, questa considerazione potrebbe cambiare. Si parla da tempo di introdurre una motivazione per gli atti individuali, come per gli atti delle autorità amministrative indipendenti. Atti di questi tipo riguardano una specifica scelta, un atto normativo generale ha una motivazione costruita in un altro modo. L'art 3 della 241 contiene questa esenzione generale per gli atti di natura INDIVIDUALE. La motivazione deve indicare le RAGIONI DI FATTO e i PRESUPPOSTI GIURIDICI (come ha ricondotto).quella fattispecie a quella norma giuridica. Fondamentale per i provv.ti discrezionali. Per quelli vincolati, in cui non ci sono presupposti e I da bilanciare. E' necessaria anche qui la motivazione. Sarà diversa da quella dei provv.ti discrezionali perché dirà semplicemente: postie accertati i fatti x e y, ho applicato la norma z. C'è solo una giustificazione dell'atto. L'unica esenzioni è per gli atti generali. Tutti gli atti individuali devono essere motivati). Giustificare come si arriva dalle risultanze istruttorie alla decisione. Una f. di responsabilizzazione dell'Amministrazione. Serve al destinatario affinché possa comprendere le decisioni della decisione, decidere se predisporre un ricorso giurisdizionale. Non si può certo contestare una decisione al buio, solo perché ci è sfavorevole. Occorre dimostrare che è illegittima. Su questa tutela giurisdizionale effettiva basata su una buonaMotivazione che il destinatario possa comprendere, la giurisprudenza insiste molto. Questo ha anche effetti deflattivi dei contenziosi, è positivo per l'Amministrazione stessa, oltre che per il giudice. Motivazioni concrete sulle esigenze (es formale che non consente di intravedere il bilanciamento degli interessi, sarebbe: A volte le Amministrazioni non fanno queste motivazioni sostanziali. Perché il processo decisionale non è stato convincente, perché quando il giudice ravvisa che la motivazione non funziona, che mostra delle lacune di non corrispondenza tra istruttoria e decisoria, è considerata una spia del fatto che i motivi della decisione non siano legittimi, di un cattivo esercizio del potere discrezionale, su cui potersi esprimere. Se quei motivi sono sbagliati, è difficile che la motivazione non lo rilevi. "Se le decisioni risultano .. cui essa si richiama" Questo accade spesso quando la decisione si richiama a un precedente parere dato da
un altroorgano, consultato nello stesso procedimento.MOTIVAZIONE PER RELATIONEM. Ci siconforma ad esso tramite rinvio. Quando l'atto finale non contiene la motivazione delladecisione ma rimanda ad esso, è chiaro che deve renderlo accessibile per il privato.
L'ultimo comma riguarda il D di conoscere termine e autorità a cui è possibile fare ricorso. Fa parte delle comunicazioni che devono essere contenute nell'atto.
Sent. Tar Lazio sez n 13202/2014
Si registra un'oscillazione della giuri, che a volta considera sufficiente la motivazione tramitevoto numerico su un testo, talvolta invece no. La L 247 del 2012 sulla nuova disciplina dell'ordinamento forense contiene una disposizione sulle prove di ammissione.
Ricorso di un evangelista contro il ministero della Giustizia per l'annullamento di un provv. todella Corte di Roma che ha reso pubblico l'elenco di ammessi alla prova orale, il verbale dellasezione di Napoli nella parte incui valuta gli elaborati del ricorrente, la valutazione di nonidoneità. Nei ricorsi amministrativi non basta impugnare l'atto finale (non ammissione) ma tutti gli atti concatenati, regole processuali fondamentali per non incorrere nella prescrizione dei diversi atti. Occorre avere un certo punteggio in 2 elaborati per accedere alla prova orale. La sua era minore. Dice che la valutazione della commissione è irragionevole perché lui ritiene di essere bravo. Il Tar riporta doglianze sui tempi di correzione, di prove di una preparazione giuridica fondamentale. Queste non sono state nemmeno considerate, ovviamente. Altre hanno invece portato a sospendere, in via cautelare, il giudizio di non ammissione. Il ricorso considerato possibilmente fondato. Quello che aveva richiesto, per proseguire in tanto nell'esame orale. Si tratta di un difetto nell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, perché la commissione d'esame avrebbe posto alla base della sua.valutazione criteri generali e uniformi (individuatidall’Amm.zione centrale a Roma per una valutazione uniforme sul territorio), mancherebbe unaconnessione tra i modi in cui i suoi elaborati erano stati valutati e tali criteri generali.Contesta che non si possa evincere, dalla correzione dell’elaborato, l’applicazione deglielaborati, in cosa abbia difettato nel loro svolgimento. Questi criteri sono:
- Correttezza grammaticale e correttezza del lessico
- Chiarezza, pertinenza, completezza espositivo, rigore metodologico, intuizione giuridica
- Conoscenza di istituti e orientamenti giurisprudenziali
- Capacità di risolvere casi pratici
- Capacità di cogliere interdisciplinarietà
- Coerenza con la traccia
- Indagine ambito normativo
- Padronanza delle scelte difensive
valutazione di insufficienza, necessarie per accertare l'adeguatezza dell'iter di esami nazionali. La Corte dice che il mero voto numerico sarebbe insufficiente. Tale insufficienza sarebbe apprezzabile anche in base a quella disciplina sull'esame forense (L 247, che innova la semplice richiesta del voto numerico, aggiungendo la prescrizione di valutazioni negative/positive di parti dell'elaborato). Risulterebbe anche dal carattere generico dei criteri. Il ricorrente ritiene di voler sapere quale dei criteri gli è valso l'insufficienza (argomentazione? Essere uscito dalla traccia? Italiano pessimo? È il caso di predisporre un ricorso o è una ragione che non lascia spazio a una difesa? I criteri sono eterogenei, è necessario conoscere l'iter valutativo).
La Corte costituzionale ha sempre ritenuto la motivazione espressa con valutazione numerica legittima per ragioni di economicità, efficienza, buon andamento dell'amministrazione.
per non sovraccaricare eccessivamente la Commissione d'esame. Motivazione per trasparenza e pubblicità, d'altra parte esprimerla a parole richiede il doppio del tempo, rispetto ad una sintetica assegnazione numerica. Una valutazione più dettagliata non sarebbe conforme ad un buon andamento. Il ricorrente richiama la sua posizione, ma anche quella del legislatore per come si è espresso nella 247. Quest'ultimo orientamento viene poi smontato dal CS, le norme sull'esame di fatto non si applicano, l'imput del legislatore non viene recepito. Il ricorrente dice: Il giudizio di insufficienza della prova Il non capire quali sono le carenze del suo elaborato viene accolto dal Tar. In assenza della predeterminazione normativa di un metodo, è possibile immaginare vari sistemi di valutazione del giudizio (l'innovazione del 2012 non è ancora vigente, art 49 disciplina transitoria). Non è però ammissibile che questo ambito sia.sottratto a qualsiasi forma diesternazione e conoscibilità da parte del destinatario del giudizio. Poi il Tar richiama una sent. della Cassazione sull'obbligo di motivazione nelle prove notarili. La richiesta di motivazioni che non si riducano a correttezza espositiva ma a regole di quanto con la traccia venga richiesta e ci si attenda come standard minimo per una valutazione di idoneità. Secondo il giudice l'obbligo di motivazione è diretto alla trasparenza e La non ammissione viene annullata. La conseguenza è che gli elaborati dovranno essere rivalutati da una commissione diversa, tenuta a seguire le indicazioni della sentenza. Gli orientamenti favorevoli a non ritenere sufficiente la valutazione numerica provengono dai tribunali di 1° fino ad ora. La questione è posta nuovamente per effetto di un'altra pronuncia d un Tar. Per maggiore certezza si è chiesto al CS di pronunciarsi sulla questione in adunanza plenaria (in forma solenne,alla decisione partecipano le sezioni giurisdizionali del CS, non è la decisione di una sola sezione di esso). Una indicazione non vincolante ma comunque di guida per i giudici sull'interpretazione da dare in tema di valutazione delle prove di avvocato. La sentenza del CS in adunanza plenaria convocata dal giudice di appello speciale per i tribunali regionali della Sicilia. 11-10 La sentenza appellata è quella del Tar Catania, che sulla base di argomentazioni simili a quelle del Tar Lazio, accoglie il ricorso di un soggetto che aveva sollevato la stessa violazione dell'art. 3 della 241 del '90 nella correzione delle prove d'esame. Anche nei suoi elaborati non c'erano tracce che rendessero intellegibili i criteri di valutazione. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa solleva all'adunanza plenaria del CS perché osserva: esiste una giurisprudenza costituzionale di ammissione, un orientamento consolidato del CS sulla sufficienza della valutazione.numerica al fine di integrare la motivazione del provvedimento, esiste questa L di riforma delle prove d'esame, stabilisce l'imposizione di annotazioni positive/negative nell'elaborato, per cui rimane aperta la questione della sufficienza della valutazione numerica. Ha portato alcuni Tar a ritenere legittimo il ricorso, per cui è bene che il CS si pronunci. Si lamenta l'illegittimità del procedimento di valutazione. Il Tar ricava l'obbligo di motivazione dalle disposizioni di L. Il Tar considera il regio decreto del '33, secondo il quale ogni commissario aveva a disposizione, si esprimeva un tot numerico. La sufficienza. Poi richiama l'art 46 della L del 247 (al 49 però si prevede un regime transitorio di due anni, per cui le modifiche relative agli elementi per l'esame di avvocato non entrano immediatamente in vigore). Non entra in vigore neanche nel 2014 perché viene prorogato il regime transitorio. Il 2049 rendedei docenti di adottare queste nuove modalità è stata motivata dalla necessità di garantire la continuità didattica durante la situazione di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19. Tuttavia, è importante sottolineare che tali modalità sono state adottate in via eccezionale e temporanea, e non sostituiscono le tradizionali modalità di svolgimento degli esami e di correzione dei compiti. Le nuove modalità prevedono l'utilizzo di strumenti digitali per la somministrazione degli esami e la correzione dei compiti. Gli studenti possono svolgere gli esami online, utilizzando piattaforme apposite, e i compiti vengono corretti tramite software di correzione automatica. Questa scelta è stata fatta per garantire la sicurezza degli studenti e dei docenti, evitando il contatto fisico e riducendo il rischio di contagio. Inoltre, l'utilizzo di strumenti digitali permette di svolgere gli esami e correggere i compiti in modo più rapido ed efficiente. Tuttavia, è importante sottolineare che queste nuove modalità possono presentare delle limitazioni. Ad esempio, la somministrazione degli esami online potrebbe comportare problemi di connessione o di accesso agli strumenti digitali da parte degli studenti. Inoltre, la correzione automatica dei compiti potrebbe non essere in grado di valutare correttamente alcuni aspetti qualitativi, come la creatività o la capacità di argomentare. In conclusione, le nuove modalità di svolgimento degli esami e di correzione dei compiti adottate durante l'emergenza sanitaria sono inapplicabili in modo permanente e sostitutivo delle tradizionali modalità. Tuttavia, rappresentano una soluzione temporanea per garantire la continuità didattica in situazioni eccezionali come quella attuale.Scarica il documento per vederlo tutto.
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