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Diritto di intervento: ai sensi dell’art. 9 della legge sul procedimento amministrativo il privato ha il diritto di
intervenire depositando relazioni, memorie ed osservazioni. Non può essere negate.
Accesso ai documenti: ai sensi degli art. 22 e successivi, il legislatore riconosce a tutti l’accesso ai documenti
che consiste nella possibilità di prendere visione e estrarre la copia dei documenti. Esistono due forme di
accesso: endoprocedimentale(durante il processo) ed esoprocedimentale(dopo il procedimento). Di norma
l’accesso ai documenti esercitato durante un procedimento amministrativo serve per capire come sta andando
il procedimento (endo), l’accesso alla fine del procedimento serve per fare ricorso (eso).
Hanno riconosciuto questo diritto perché serve a raggiungere un provvedimento finale che sia il risultato di
questo dialogo, si cerca di far ottenere al privato quello che vuole.
Art. 10 bis→ con la legge 15/2005 il legislatore aggiunge l’art. 10 bis che prevede un preavviso di rigetto.
Questo articolo, nato per agevolare il pa, in realtà lo rallenta e basta, pur continuando ad essere obbligatorio;
va collocato dopo la fase istruttoria e prima della conclusione del provvedimento.
Si introduce un nuovo procedimento che serve per riportare vantaggi al privato e ridurre il contenzioso, solo
per quanto riguarda i procedimenti ad istanza di esso. In questo caso l’art. 10 bis dice che prima della
formale adozione del provvedimento negativo, il responsabile del procedimento deve comunicare agli
interessati i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Gli interessati, ossia chi ha presentato
domanda, ricevono da parte del responsabile una comunicazione contenente l’idea di non accettare il
provvedimento e le richieste di presentare altri documenti nel caso in cui fossero presenti, entro un termine di
10 giorni (l’art. sospende per 10 giorni). Decorsi i 10 giorni il provvedimento si conclude con un esito
positivo se il privato riesce a far cambiare idea, altrimenti si formalizza il provvedimento negativo; questa
fase è detta pre-decisionale .
Il procedimento ha un inizio, ma anche una fine ben precisa. L’art. 2 impone l’obbligo di conclusione.
Se si riceve una domanda con la quale non ci si trova d’accordo, non la si può lasciare in sospeso, ma deve
essere conclusa tramite un provvedimento negativo.
L’art. 2 impone l’obbligo di concludere il procedimento con l’adozione e la conseguente emanazione di un
provvedimento espresso, sia esso positivo o negativo. Questo obbligo si applica sia per procedimenti iniziati
ad istanza di parte, sia per quelli iniziati d’ufficio; impone di non rimanere inadempienti, pertanto è
l’espressione di un’amministrazione trasparente.
Stabilito l’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo, si deve capire quali siano i tempi
specifici entro cui concluderlo; ciò è a garanzia della certezza che tutti i soggetti coinvolti conoscano la
tempistica.
Termini
1) Generale (stabiliti dalla legge- 30 giorni):
-il termine generale, in assenza di altra previsione, è di 30 giorni, che decorrono dalla domanda nel caso ad
istanza privata, o dall’impulso d’ufficio interno alla PA.
-nel caso di procedimenti che coinvolgono amministrazioni statali, il termine è di 90 giorni; la durata è più
ampia poiché prevede la partecipazione di un soggetto statale, ma non presuppone una vicinanza fisica.
-complesso: è possibile concludere un processo al massimo in 180 giorni; sono procedimenti ad alto livello
di complessità, sia soggettiva che oggettiva.
2) Nei casi specifici le amministrazioni possono autoregolamentarsi poiché conoscono i tempi dei soggetti.
Se hanno un regolamento, devono attenersi ai limiti di tempo, non meno di 30 giorni e non più di 180.
Nel caso non vi sia un regolamento, devono attenersi ai limiti generali.
Sospensione del procedimento: in alcuni casi è possibile sospendere il termine della conclusione del
procedimento per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire al
responsabile del procedimento di acquisire documentazioni per ricavare fatti o qualità non presenti in
documenti già in possesso dell’amministrazione, oppure non direttamente recuperabili presso altre
amministrazioni.
In alcuni casi può verificarsi che non si abbiano le informazioni necessarie o che queste si trovino in un’altra
sede. Questo incide sui tempi, per questo si sospende il procedimento. La sospensione va comunicata al
rappresentante, al privato e al dirigente e va motivata.
Se non si rispetta il termine vi è una responsabilità contenuta nell’art. 2: l’inosservanza del termine
procedimentale porta a conseguenze che il mancato esercizio o il ritardo generano nei confronti del privato al
quale è arrecato un danno nell’aspettativa. Con riferimento alla tutela dei destinatari la legge prevede una
serie di conseguenze soprattutto nei confronti dei dirigenti i quali devono garantire l’efficienza del personale.
La mancanza di rispetto comporta una valutazione negativa al responsabile. Il dirigente può indicare come
responsabile del danno, il responsabile del procedimento che è stato nominato perché ritenuto una persona
affidabile; su di esso è possibile rivalersi. La sanzione è commisurata alla gravità del danno, può dar luogo a
forme di risarcimento. Ciò può accadere quando alla base è imputabile un risarcimento di un comportamento
doloso o colposo; cioè di una volontà consapevole di arrecare un danno (dolo) o un agire con superficialità
nei confronti della pubblica amministrazione (colpa).
Principi del provvedimento amministrativo
1. Costituzionali: art. 95/97
2. Principi non costituzionali ma ritenuti di rilevanza costituzionale, art. 1 legge 241/1990, essi sono:
-Del giusto procedimento, che garantisce il diritto di partecipazione, la possibilità per il privato di dialogare
con la P, di accedere ai documenti, di partecipare attraverso memorie e di dialogare con esse.
-Di trasparenza, comporta che l’azione amministrativa sia controllabile per cui è necessario motivare le
decisioni e l’esito del provvedimento.
-Di non aggravamento del procedimento, per cui non bisogna tirarla troppo per le lunghe e terminare entro i
termini previsti; non si aggrava se non in grado di ragioni poste dall’istrtuttoria.
-Obbligo di conclusione entro i termini pena sanzione (art. 2).
Caratteristiche del provvedimento espresso
1) Efficacia→ tutti i provvedimenti amministrativi sono efficaci e l’efficacia consiste nella capacità di un atto
amministrativo di produrre effetti giuridici. Un provvedimento è efficace quando è emanato al termine del
procedimento.
Gli effetti giuridici sono:
-Ampliativo: quando la richiesta è accolta e amplia la sfera giuridica del destinatario e quindi è favorevole al
destinatario.
-Restrittivo: quando la richiesta non è accolta e riduce la sfera giuridica, è sfavorevole al destinatario.
-Dichiarativo: quando un provvedimento si limita a dichiarare o accertare la situazione.
-Costitutivo: quando crea una situazione giuridica ex novo (che in precedenza non esisteva) oppure modifica
una situazione preesistente.
L’inizio dell’efficacia dei provvedimenti deve essere distinta.
-Nel caso in cui vi siano atti recettizi (devono essere comunicati al destinatario) gli effetti decorrono dalla
comunicazione.
-Per quanto riguarda gli atti non recettizi, gli effetti si riproducono dal momento stesso in cui l’atto è
emanato.
2) Esecutività ed esecutorietà→ sono caratteristiche diverse ma connesse perché entrambe si collocano nella
fase di esecuzione del provvedimento.
L’esecutività consiste nel fatto che gli effetti suoi propri sono prodotti immediatamente.
L’esecutorietà indica la possibilità che il provvedimento amministrativo abbia esecuzione direttamente e
coattivamente da parte della pubblica amministrazione.
La coercizione può essere diretta, quando la PA si attiva senza intervento della pronuncia del giudice ma
utilizza, ad esempio le forze dell’ordine, o indiretta, qualora fosse possibile la pronuncia dell’ordine
istituzionale, dove la PA si attiva per mettere in atto il provvedimento.
Le diverse tipologie di provvedimento producono effetti diversi.
I vizi del provvedimento amministrativo- formazione provvedimento amministrativo
Può verificarsi che il procedimento presenti dei vizi, ossia il provvedimento finale non sia conforme alla
legge lo prevede; se il provvedimento finale è invalido significa che è presente un problema, ossia che si è
verificata una mancata conformità rispetto alla legge.
In questi casi parliamo di atti amministrativi invalidi: ciò accade quando vi è una difformità dalla previsione
legislativa, ci sarà una patologia del provvedimento che può essere più o meno grave; la difformità del
provvedimento finale rispetto alla legge genera la patologia, che è un tipo di invalidità e pertanto l’atto
amministrativo si definisce invalido quando è difforme dalla norma che lo disciplina e lo prevede.
La difformità può presentarsi in due forme: nullità e annullabilità.
La patologia invalidante più grave si ha quando il provvedimento è nullo, se è meno grave invece il
provvedimento amministrativo sarà annullabile.
Nullità→ L’ipotesi più grave si verifica in ipotesi tassative, specifiche, che sono le ipotesi per le quali un
provvedimento amministrativo viene sanzionato di nullità:
-perché mancano degli elementi essenziali, come la motivazione.
-in ipotesi di difetto assoluto di attribuzione, il difetto di incompetenza assoluta, cioè quando vi è una totale
assenza della competenza di emanare un provvedimento.
Queste ipotesi sono previste dall’art. 21 septies della legge 241/90.
Annullabilità→ Molto più frequente, avviene quando un privato può impugnare il provvedimento ritenendo
che non sia conforme alla legge entro 60 giorni. Un provvedimento è annullabile quando presenta uno dei
vizi di legittimità, che sono tre: di incompetenza relativa, eccesso di potere, violazione di legge.
Il vizio meno grave è quello di incompetenza relativa: la competenza è la sfera di attribuzione che viene
affidata ad un singolo organo, quindi il provvedimento verrebbe emanato da un organo che non è competente
nella materia, ma che rientra nello stesso settore amministrativo; questo difetto relativo può essere sanato
attraverso gli strumenti di convalida o ratifica. L’incompetenza si verifica piuttosto di frequente poiché a
volt