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vs. PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ DEL PRIVATO
l’P.A. non esercita più un potere preventivo ma resta titolare di un potere
successivo di verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio
dell’attività, con strumenti inibitori e repressivi
DIA a legittimazione differita (entro 30gg dalla comunicazione) e DIA a
legittimazione immediata
SCIA sempre a legittimazione immediata (dalla data di presentazione della
domanda) CONTROLLO sull’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA
non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili (art. 19, comma
6-ter, L. 241/1990)
• TERMINI ORDINATORI
• TERMINI PERENTORI oltre il quale la P.A. perde il potere di PROVVEDERE (Es. SANZIONI AMM.)
V. ESITI
1) Tipologia (in base agli effetti prodotti dal provvedimento nella sfera giuridica dei destinatari):
a. PRECETTIVI = volti all’elaborazione di prescrizioni generali (atti amministrativi
generali, es. piani regolatori, direttiva ministeriale)
b. ABLATORI = restrizione della sfera giuridica di un soggetto, attraverso
l’esercizio del pubblico potere a vantaggio della collettività (espropriazione)
c. CONCESSORI = ampliare la sfera giuridica del destinatario
d. AUTORIZZATORI = consentono al richiedente di svolgere un’attività, previa
valutazione dell’interesse pubblico
e. SANZIONATORI = diretta conseguenza di un comportamento illecito del
destinatario dell’atto restrittivo
f. PROCEDIMENTI “DI SECONDO GRADO” = esercizio del potere di AUTOTUTELA
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PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ 16.10.2017
Equo rapporto tra fini e mezzi rilevanza giuridica principio, che se violato, il provvedimento è viziato,
quindi annullabile dal giudice (sanzione)
Nasce in Germania, dove trova applicazione quale criterio nell’adozione di pene e misure restrittive
esercizio del potere punitivo [Fleiner «la polizia non può sparare ai passeri usando i cannoni»]
Principio che entra nell’ordinamento europeo grazie alla Corte di giustizia (“ibridazione”) quindi efficace
anche per l’ordinamento italiano
• CgUE strumento giurisdizionale per gli atti adottati dalle istituzioni dell’UE
• Atti nazionali in esecuzioni degli obblighi europei
• “nazionalizzazione”: applicazione da parte del giudice amministrativo
Controllo:
Art. 5, co. 4, TUE: obiettivi del Trattato e mezzi
Art. 1, co. 1, l. n. 241/1990 l’attività amministrativa è retta dai principi comunitari
GIUSTIFICAZIONE NEL MERITO controllo interno
FUNZIONI:
•
LIMITARE L’ESERCIZIO DEL POTERE PUBBLICO RESTRIZIONE DELLA SFERA GIURIDICA DEL PRIVATO
• DIRIGERE L’ATTIVITÀ DISCREZIONALE (consentire comunque un margine di discrezionalità
dell’azione amministrativa) AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
ARTICOLAZIONE:
• Idoneità: a perseguire i fini indicati dalla legge
o Esempio: (TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 616/2015) misure di contrasto alla ludopatia v. riduzione orario
di apertura delle sale giochi)
• Necessarietà: scelta tra diverse opzioni potenzialmente idonee a perseguire il fine stabilito (attività
discrezionale), ma deve optare per la soluzione che arrechi il minor sacrificio dell’interesse del
destinatario
o Esempio: (Cons. Stato, sez. IV, n. 4999/2015)
• Adeguatezza (proporzionalità in senso stretto): valutazione (altamente discrezionale) della tollerabilità
della misura da parte del destinatario. (difficile individuazione) manca nella giurisprudenza ITA
o Esempio (in senso contrario): (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1425/2015) il giudice
amministrativo ha ritenuto tollerabile l’ordinanza comunale che, per arginare il fenomeno della
“movida notturna”
RAGIONEVOLEZZA bilanciamento qualitativo degli interessi, plausibilità, giustificabilità, non arbitrarietà
vs.
PROPORZIONALITÀ intensità del potere amministrativo
Sanzioni:
a. Gravità dell’infrazione commessa
b. Conseguenze delle stesse hanno prodotto
o Esempio: (Cons. Stato, sez. IV, n. 4381/2016) sanzioni inflitte ai dipendenti pubblici
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PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ 16.10.2017
Provvedimenti ablatori
Demolizione di un immobile abusivo, ma non può andare oltre quanto strettamente necessario alla tutela
dell’interesse pubblico (Cons. Stato, sez. VI, n. 3179/2015) corrispondenza tra abuso e misura correttiva
Iniziativa economica privata (art. 41, comma 3, Cost.)
Nell’esercizio di poteri che incidono sul diritto del privato a esercitare un’attività economica, la P.A. è tenuta
al rispetto del principio di proporzionalità
Contratti pubblici
Bando di gara e clausole di esclusione devono prevedere requisiti che siano in linea con l’oggetto del
contratto, ma che non incidano sulle imprese oltre quanto necessario (Tar Veneto, Venezia, sez. I, n.
985/2012)
principio di concorrenza
Materia ambientale: LA BONIFICA
La P.A. deve contemperare interesse pubblico con altri interessi, non solo privati ma anche pubblici. Accurata
istruttoria al fine di adottare decisione più adeguata. “approfondita valutazione in materia alla eventuale
maggiore efficacia di misure alternative a quella che si intende disporre” (Tar Toscana, Firenze, sez. II, n.
225/2011)
Giurisprudenza europea
Il SINDACATO SULLA PROPORZIONALITÀ degli atti delle istituzioni europee è tendenzialmente limitato a un
controllo di stretta legittimità (manifestamente inidonea) controllo esterno
CgUE
• Il giudice europeo deve garantire l’utilizzo del principio in tutti gli Stati membri (circostanze di diritto
e di fatto) intensità estremamente variabile
• Ratio:
1. Tutela “oggettiva”
2. Favorisce gli interessi europei
Cedu
•
Dottrina del c.d. “margine di apprezzamento statale” adeguatezza (valutare la tollerabilità della
restrizione dei diritti garantiti dalla Convenzione)
• Ragionevole relazione di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo che si intende perseguire
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L’UNIONE BANCARIA 23.10.2017
Straordinario esempio di organizzazione amministrativa, analizzabile dalla nascita e durante la crescita.
Organizzazione europea diversa dalle agenzie e dalle istituzioni europee
Perché nasce? La crisi economica del 2008 con il fallimento della Lheman Brothers e si propaga in tutti i
mercati finanziari, l’intero sistema finanziario rischia di crollare fermando anche l’economia reale. La
questione si pone in maniera rilevante in Europa (in USA vi è un sistema federale), il mercato finanziario è
“aperto”, “unico” ma “frammentato”, la vigilanza è affidata alle diverse Banche centrali nazionali e i trattati
non prevedano che si istituisca una “UNIONE BANCARIA” art. 121 e 122 TFUE (parlano di questioni
economiche, ma non di banche, di interesse comune e coordinano in ambito di Consiglio)
“La Commissione ha pertanto invitato alla creazione di un’Unione bancaria che consenta di rinsaldare le basi
del settore bancario e ripristinare la fiducia nell’euro… elemento fondamentale è il trasferimento della
vigilanza bancaria a livello europeo, quale la creazione di un sistema comune di garanzia dei depositi e di una
gestione integrata delle crisi bancarie” [Comunicazione 12.9.2012].
La Banca Centrale Europea si assume la responsabilità di operare come un’amministrazione centrale che
difende la moneta (euro) “whatever it takes” [Dichiarazione di Mario Draghi, Global Investment Conference
in London, 26.7.2012]
Cronologia:
Dicembre 2012: tabella di marcia dell’Unione bancaria – Presidente del Consiglio europeo, Commissione, BCE
Marzo 2013: accordo sul Meccanismo unico di vigilanza – Parlamento e Consiglio
Marzo 2014: accordo sul Meccanismo unico di risoluzione (fallimento bancario) – Parlamento e Consiglio
Novembre 2015: proposta legislativa sul Sistema europeo di assicurazione dei depositi – Commissione
I pilastri dell’Unione Bancaria:
• Meccanismo di vigilanza unico (MVU)
• Meccanismo di risoluzione (MRU)
• Sistema europeo di assicurazione dei depositi
• Meccanismo europeo di stabilità: strumento permanente di risoluzione delle crisi nell’area euro
• Fondo di risoluzione unico: strumento di ultima istanza per la risoluzione di ipotesi di dissesto di
banche
Vertici: assomiglia di più a una piramide che ad una rete
•
BCE (Banca Centrale Europea) titolare della vigilanza prudenziale opera solo nell’Eurozona
1) Politica monetaria
garantire la stabilità dei prezzi (inflazione) ai sensi dell’art. 127 TFUE
2) Vigilanza
su tutti gli enti creditizi che operano negli Stati membri partecipanti al Meccanismo unico di
vigilanza
3) Separazione funzionale
Il Consiglio direttivo opera con personale, riunioni e ordini del giorno diversi, a seconda della
funzione esercitata
•
ABE (Autorità Bancaria Europea) è titolare della vigilanza regolamentare opera nei confronti di
tutti gli Stati membri dell’Unione
I rapporti sono improntati alla collaborazione 9
L’UNIONE BANCARIA 23.10.2017
MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO (MVU):
Si applica ai Paesi Eurozona e Stati membri che non hanno adottato l’euro ma che scelgono di aderirvi.
Compiti:
1) vigilare sulla conformità degli enti creditizi ai requisiti prudenziali (buona salute)
2) individuare delle carenze in fase precoce (segnali di pericolo)
3) intervenire per superare tali carenze al fine di evitare che la situazione si trasformi in una
minaccia per la stabilità finanziaria globale (effetto domino)
Criterio di “significatività”
Banche (di importanza sistematica) con attivi superiori a 30miliardi di euro o rappresentino almeno il 20%
del PIL del loro Paese
ANC (Autorità nazionali di vigilanza) sono responsabili della vigilanza ordinaria sulle banche più piccole in
materia di protezione dei consumatori, riciclaggio, servizi di pagamento, etc.
Tenute a cooperare con la BCE, principale veicolo di cooperazione è costituito dai gruppi congiunti di vigilanza
(Gvc) responsabili della day-to-day supervision
Nel caso di vigilanza indiretta, le ANC sono titolari di poteri decisori di vigilanza, ma li esercitano seconodo i
regolamenti o le istruzioni generali che emana la BCE, riceve informazioni periodiche sugli enti meno
significativi e può decidere di avocare la vigilanza diretta. “COOPERAZIONE ASIMMETRICA”
Rimedi amministrativi e tute