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Estratto del documento

vs. PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ DEL PRIVATO

 l’P.A. non esercita più un potere preventivo ma resta titolare di un potere

successivo di verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio

dell’attività, con strumenti inibitori e repressivi

 DIA a legittimazione differita (entro 30gg dalla comunicazione) e DIA a

legittimazione immediata

 SCIA sempre a legittimazione immediata (dalla data di presentazione della

domanda) CONTROLLO sull’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

 non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili (art. 19, comma

6-ter, L. 241/1990)

• TERMINI ORDINATORI

• TERMINI PERENTORI oltre il quale la P.A. perde il potere di PROVVEDERE (Es. SANZIONI AMM.)

V. ESITI

1) Tipologia (in base agli effetti prodotti dal provvedimento nella sfera giuridica dei destinatari):

a. PRECETTIVI = volti all’elaborazione di prescrizioni generali (atti amministrativi

generali, es. piani regolatori, direttiva ministeriale)

b. ABLATORI = restrizione della sfera giuridica di un soggetto, attraverso

l’esercizio del pubblico potere a vantaggio della collettività (espropriazione)

c. CONCESSORI = ampliare la sfera giuridica del destinatario

d. AUTORIZZATORI = consentono al richiedente di svolgere un’attività, previa

valutazione dell’interesse pubblico

e. SANZIONATORI = diretta conseguenza di un comportamento illecito del

destinatario dell’atto restrittivo

f. PROCEDIMENTI “DI SECONDO GRADO” = esercizio del potere di AUTOTUTELA

6

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ 16.10.2017

 

Equo rapporto tra fini e mezzi rilevanza giuridica principio, che se violato, il provvedimento è viziato,

quindi annullabile dal giudice (sanzione) 

Nasce in Germania, dove trova applicazione quale criterio nell’adozione di pene e misure restrittive

esercizio del potere punitivo [Fleiner «la polizia non può sparare ai passeri usando i cannoni»]

Principio che entra nell’ordinamento europeo grazie alla Corte di giustizia (“ibridazione”) quindi efficace

anche per l’ordinamento italiano

• CgUE strumento giurisdizionale per gli atti adottati dalle istituzioni dell’UE

• Atti nazionali in esecuzioni degli obblighi europei

• “nazionalizzazione”: applicazione da parte del giudice amministrativo

Controllo:

Art. 5, co. 4, TUE: obiettivi del Trattato e mezzi

Art. 1, co. 1, l. n. 241/1990 l’attività amministrativa è retta dai principi comunitari

 

GIUSTIFICAZIONE NEL MERITO controllo interno

FUNZIONI:

• 

LIMITARE L’ESERCIZIO DEL POTERE PUBBLICO RESTRIZIONE DELLA SFERA GIURIDICA DEL PRIVATO

• DIRIGERE L’ATTIVITÀ DISCREZIONALE (consentire comunque un margine di discrezionalità

dell’azione amministrativa) AMPLIAMENTO DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

ARTICOLAZIONE:

• Idoneità: a perseguire i fini indicati dalla legge

o Esempio: (TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 616/2015) misure di contrasto alla ludopatia v. riduzione orario

di apertura delle sale giochi)

• Necessarietà: scelta tra diverse opzioni potenzialmente idonee a perseguire il fine stabilito (attività

discrezionale), ma deve optare per la soluzione che arrechi il minor sacrificio dell’interesse del

destinatario

o Esempio: (Cons. Stato, sez. IV, n. 4999/2015)

• Adeguatezza (proporzionalità in senso stretto): valutazione (altamente discrezionale) della tollerabilità

della misura da parte del destinatario. (difficile individuazione) manca nella giurisprudenza ITA

o Esempio (in senso contrario): (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1425/2015) il giudice

amministrativo ha ritenuto tollerabile l’ordinanza comunale che, per arginare il fenomeno della

“movida notturna”

RAGIONEVOLEZZA bilanciamento qualitativo degli interessi, plausibilità, giustificabilità, non arbitrarietà

vs. 

PROPORZIONALITÀ intensità del potere amministrativo

Sanzioni:

a. Gravità dell’infrazione commessa

b. Conseguenze delle stesse hanno prodotto

o Esempio: (Cons. Stato, sez. IV, n. 4381/2016) sanzioni inflitte ai dipendenti pubblici

7

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ 16.10.2017

Provvedimenti ablatori

Demolizione di un immobile abusivo, ma non può andare oltre quanto strettamente necessario alla tutela

dell’interesse pubblico (Cons. Stato, sez. VI, n. 3179/2015) corrispondenza tra abuso e misura correttiva

Iniziativa economica privata (art. 41, comma 3, Cost.)

Nell’esercizio di poteri che incidono sul diritto del privato a esercitare un’attività economica, la P.A. è tenuta

al rispetto del principio di proporzionalità

Contratti pubblici

Bando di gara e clausole di esclusione devono prevedere requisiti che siano in linea con l’oggetto del

contratto, ma che non incidano sulle imprese oltre quanto necessario (Tar Veneto, Venezia, sez. I, n.

985/2012)

 principio di concorrenza

Materia ambientale: LA BONIFICA

La P.A. deve contemperare interesse pubblico con altri interessi, non solo privati ma anche pubblici. Accurata

istruttoria al fine di adottare decisione più adeguata. “approfondita valutazione in materia alla eventuale

maggiore efficacia di misure alternative a quella che si intende disporre” (Tar Toscana, Firenze, sez. II, n.

225/2011)

Giurisprudenza europea

Il SINDACATO SULLA PROPORZIONALITÀ degli atti delle istituzioni europee è tendenzialmente limitato a un

controllo di stretta legittimità (manifestamente inidonea) controllo esterno

CgUE

• Il giudice europeo deve garantire l’utilizzo del principio in tutti gli Stati membri (circostanze di diritto

e di fatto) intensità estremamente variabile

• Ratio:

1. Tutela “oggettiva”

2. Favorisce gli interessi europei

Cedu

• 

Dottrina del c.d. “margine di apprezzamento statale” adeguatezza (valutare la tollerabilità della

restrizione dei diritti garantiti dalla Convenzione)

• Ragionevole relazione di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopo che si intende perseguire

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L’UNIONE BANCARIA 23.10.2017

Straordinario esempio di organizzazione amministrativa, analizzabile dalla nascita e durante la crescita.

Organizzazione europea diversa dalle agenzie e dalle istituzioni europee

Perché nasce? La crisi economica del 2008 con il fallimento della Lheman Brothers e si propaga in tutti i

mercati finanziari, l’intero sistema finanziario rischia di crollare fermando anche l’economia reale. La

questione si pone in maniera rilevante in Europa (in USA vi è un sistema federale), il mercato finanziario è

“aperto”, “unico” ma “frammentato”, la vigilanza è affidata alle diverse Banche centrali nazionali e i trattati

non prevedano che si istituisca una “UNIONE BANCARIA” art. 121 e 122 TFUE (parlano di questioni

economiche, ma non di banche, di interesse comune e coordinano in ambito di Consiglio)

“La Commissione ha pertanto invitato alla creazione di un’Unione bancaria che consenta di rinsaldare le basi

del settore bancario e ripristinare la fiducia nell’euro… elemento fondamentale è il trasferimento della

vigilanza bancaria a livello europeo, quale la creazione di un sistema comune di garanzia dei depositi e di una

gestione integrata delle crisi bancarie” [Comunicazione 12.9.2012].

La Banca Centrale Europea si assume la responsabilità di operare come un’amministrazione centrale che

difende la moneta (euro) “whatever it takes” [Dichiarazione di Mario Draghi, Global Investment Conference

in London, 26.7.2012]

Cronologia:

Dicembre 2012: tabella di marcia dell’Unione bancaria – Presidente del Consiglio europeo, Commissione, BCE

Marzo 2013: accordo sul Meccanismo unico di vigilanza – Parlamento e Consiglio

Marzo 2014: accordo sul Meccanismo unico di risoluzione (fallimento bancario) – Parlamento e Consiglio

Novembre 2015: proposta legislativa sul Sistema europeo di assicurazione dei depositi – Commissione

I pilastri dell’Unione Bancaria:

• Meccanismo di vigilanza unico (MVU)

• Meccanismo di risoluzione (MRU)

• Sistema europeo di assicurazione dei depositi

• Meccanismo europeo di stabilità: strumento permanente di risoluzione delle crisi nell’area euro

• Fondo di risoluzione unico: strumento di ultima istanza per la risoluzione di ipotesi di dissesto di

banche

Vertici: assomiglia di più a una piramide che ad una rete

• 

BCE (Banca Centrale Europea) titolare della vigilanza prudenziale opera solo nell’Eurozona

1) Politica monetaria

garantire la stabilità dei prezzi (inflazione) ai sensi dell’art. 127 TFUE

2) Vigilanza

su tutti gli enti creditizi che operano negli Stati membri partecipanti al Meccanismo unico di

vigilanza

3) Separazione funzionale

Il Consiglio direttivo opera con personale, riunioni e ordini del giorno diversi, a seconda della

funzione esercitata

• 

ABE (Autorità Bancaria Europea) è titolare della vigilanza regolamentare opera nei confronti di

tutti gli Stati membri dell’Unione

I rapporti sono improntati alla collaborazione 9

L’UNIONE BANCARIA 23.10.2017

MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO (MVU):

Si applica ai Paesi Eurozona e Stati membri che non hanno adottato l’euro ma che scelgono di aderirvi.

Compiti:

1) vigilare sulla conformità degli enti creditizi ai requisiti prudenziali (buona salute)

2) individuare delle carenze in fase precoce (segnali di pericolo)

3) intervenire per superare tali carenze al fine di evitare che la situazione si trasformi in una

minaccia per la stabilità finanziaria globale (effetto domino)

Criterio di “significatività”

Banche (di importanza sistematica) con attivi superiori a 30miliardi di euro o rappresentino almeno il 20%

del PIL del loro Paese

ANC (Autorità nazionali di vigilanza) sono responsabili della vigilanza ordinaria sulle banche più piccole in

materia di protezione dei consumatori, riciclaggio, servizi di pagamento, etc.

Tenute a cooperare con la BCE, principale veicolo di cooperazione è costituito dai gruppi congiunti di vigilanza

(Gvc) responsabili della day-to-day supervision

Nel caso di vigilanza indiretta, le ANC sono titolari di poteri decisori di vigilanza, ma li esercitano seconodo i

regolamenti o le istruzioni generali che emana la BCE, riceve informazioni periodiche sugli enti meno

significativi e può decidere di avocare la vigilanza diretta. “COOPERAZIONE ASIMMETRICA”

Rimedi amministrativi e tute

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher klenzky23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Torchia Luisa.