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La patrimonialità o meno della successione

Caso 1: Tribunale di Roma e Tribunale di Bari

L'argomento è della patrimonialità o meno della successione. La prima è un’ordinanza del Tribunale di Roma, la seconda una sentenza del Tribunale di Bari. L'ordinanza (pronuncia d’urgenza in via cautelare) del Tribunale di Roma si occupa di una fondazione che porta il nome di Giorgio De Chirico, un soggetto estraneo alla famiglia costituisce una fondazione che si propone l’obiettivo di celebrare la memoria del defunto (quindi con finalità meritorie). Tuttavia, la moglie del defunto intende fondare una diversa fondazione che persegua le stesse finalità. Il problema è che questi due enti potrebbero svolgere attività confliggenti tra loro. In questa situazione l’attrice è la moglie del pittore.

Richieste dell'attrice in giudizio e fondamento giuridico

Cosa chiede l’attrice in giudizio e il loro fondamento giuridico? Ella chiede il rimedio inibitorio, per cui si vieta di utilizzare il nome del defunto nell’intitolazione della fondazione. Si chiede poi un risarcimento del danno per equivalente. Un risarcimento in forma specifica in questo caso può essere la pubblicazione della sentenza. Chiede poi di vietare la pubblicazione di scritti coperti da diritto d’autore. Poi di inibire l’autenticazione di quadri e di dichiarare nullo l’atto di fondazione.

Il fondamento giuridico per il diritto d’autore è la l. del 1941 n.633; mentre per il diritto al nome gli artt. 7 e 8 c.c. Nel 1942 il tema dei diritti della personalità non era sentito come oggi, per questo se ne occupano solo pochi articoli, infatti spesso ci si basa sulla costituzionale. Il nostro codice all’art. 6 parla del diritto al nome. L’art. 7 c.c. tutela del diritto al nome sancisce i due rimedi: inibitoria e risarcimento dei danni (sia per equivalente, sia in forma specifica). Poi si dice che l’A.G. può ordinare la pubblicazione della sentenza (risarcimento in forma specifica).

Poi si parla all’art. 8 di tutela del nome per ragioni familiari degne di essere protette. Si tratta di una clausola generale. Il coniuge però sicuramente avrà queste ragioni, quindi la tutela può essere esercitata anche da chi non è diretto titolare. L’art. 10 riguarda un diverso diritto della personalità, il diritto all’immagine che può essere tutelato anche da familiari chiaramente indicati. Vengono menzionati il diritto al decoro e alla reputazione (che riguarda il sentimento che hanno gli altri di una persona, mentre il diritto all’onore è il sentimento che il soggetto stesso ha di sé).

Si dice che potrebbe esserci un pregiudizio all’onore o alla reputazione, ma è solo uno dei possibili casi. Può anche essere che non vi sia pregiudizio all’onore o alla reputazione, ma potrebbe anche solo esservi la lesione del diritto all’immagine in sé e per sé considerato. Anche in questo caso vi sono i rimedi dell’inibitoria e risarcimento dei danni. Il convenuto risponde che vi sia tacita acquiescenza (ma invece l’attrice ha reagito abbastanza celermente). Ma si dice poi che non c’è carattere pregiudizievole perché si vuole solo onorare la memoria dell’artista scomparso.

L’attrice fa valere il diritto al nome e il diritto, dal fondamento incerto, all’identità personale, oggi sicuramente un diritto della personalità, quindi il fatto che non è stato leso il diritto all’onore e la reputazione non è una difesa rilevante, si tratta di diritti diversi. Per quanto riguarda il profilo delle lettere ed epistolari dice che non ledono il diritto alla riservatezza che ha una sua specifica disciplina nel codice della privacy.

Esempio di lesione del diritto all'identità personale

Esempio di lesione del diritto all’identità personale è il caso Veronesi in cui accadde che lui fa un’intervista a un giornalista scientifico dove parla del fumo, dicendo che fa male il fumo di ogni tipo, anche delle sigarette light, che però fanno un po’ meno male. Questa intervista viene utilizzata nella pubblicità delle sigarette light, per far passare l’idea che non fanno male. Qui è stata lesa l’identità personale e la Cassazione lo sancisce, dandone una prima definizione. Bianca nei suoi volumi di diritto civile lo definisce il diritto al rispetto della verità della propria vita e delle proprie idee. Si tratta di una tutela in più rispetto ad onore e reputazione. Si tratta di diritti della personalità nuovi che in passato non avevano alcun rimedio in caso di lesioni.

In diritto si dice che il diritto al nome è un aspetto del diritto all’identità personale. Il fondamento giuridico del diritto all’identità personale, secondo il tribunale di Roma, è l’art. 7, parlando del diritto al nome in senso ampio. Probabilmente intende un’applicazione analogica. Si dovrà tener conto anche di ulteriori profili che possano ledere il diritto all’onore o reputazione. Si tenta di definire meglio il diritto all’identità personale, ancora con una definizione generica. Il problema è che, dando per scontato il diritto all’identità personale, qui si parla di un morto. Il fondamento normativo è l’art. 8 quanto meno per l’idea che si può applicare la disciplina del nome anche all’identità personale. Ci si chiede dal punto di vista giuridico come si spieghi, in quanto i diritti della personalità del defunto dovrebbero morire con lui.

Vi sono varie possibili spiegazioni. L’ordinamento tedesco è molto più sviluppato rispetto a questo. Vi sono pronunce anche recenti del BGH. Nel nostro ordinamento vi possono diverse ricostruzioni. Le tesi fondamentali sono due: una tesi è quella della successione mortis causa per cui il familiare sta facendo valere il diritto del defunto, sfatando il “dogma della personalità”, dicendo che i diritti della personalità sono oggetto di successione, e così facendo si spiega l’art. 8 che estende la legittimazione ai familiari. Anche perché non vi è alcuna norma che esplicita la patrimonialità della successione. Tuttavia questa tesi è difficile da sostenere, ci aveva provato Zaccaria con uno scritto che al tempo era di avanguardia.

La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza sostengono l’acquisto iure proprio, in quanto un diritto non patrimoniale non passa mortis causa. Nel momento in cui il defunto muore sorge un nuovo diritto che ha per oggetto il rispetto della memoria del defunto. Il Tribunale di Roma aderisce alla seconda tesi perché le azioni del diritto al nome le dichiara intrasmissibili, dando per scontata la tesi del diritto iure proprio. Probabilmente questa tesi è prevalente perché vi sono resistenze a sfatare il dogma della patrimonialità.

Vengono poi citati articoli sulla legge del diritto di autore. L’art. 97, l. 633/1941 nella sezione dei diritti relativi al ritratto in cui si dice che per riprodurre il ritratto serve il consenso della persona ritrattata e dopo la morte il consenso dei familiari. Viene contemplata una causa di giustificazione, spesso applicata in via analogica o considerata espressione di un principio generale, per cui per riprodurre l’immagine “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”. Nel caso viene tuttavia obiettato che per il Trib. di Roma vanno intese in senso stretto.

Il Tribunale sostiene che non siano lesi onore e reputazione, ma può esservi tutela dell’identità a prescindere dalla lesione di quegli interessi. Quindi accorda la tutela inibitoria del divieto di continuare a utilizzare il nome del defunto; il risarcimento in forma specifica, ordinando la pubblicazione della sentenza. Il risarcimento per equivalente non viene invece concesso, ritenendo che il danno venga integralmente riparato concedendo la pubblicazione. I diritti della personalità devono essere primariamente esercitati da familiari, non da estranei, che quindi soccombono.

Caso del Tribunale di Bari

Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale di Bari del 2012, accade che a Bari vi fu un caso che viene considerato dalla stampa il caso di un c.d. ecomostro (edifici brutti in zone belle paesaggisticamente). Il Comune di Bari governato da un partito, autorizza la costruzione, si apre un contenzioso alla fine di cui il comune viene condannato a pagare una somma elevata. Il partito opposto affigge manifesti con la faccia addolorata di Totò con la scritta “e io pago!” con il simbolo del partito politico; con questo sostenendo che l’amministrazione abbia amministrato male. Tutto ciò non sta bene alla figlia dell’attore che agisce in giudizio.

Vengono fatti valere vari diritti della personalità, in primis il diritto all’identità personale, perché viene leso il rispetto alla verità delle proprie idee, in quanto viene collegato a una certa idea politica. Inoltre va rispettato sotto il profilo di artista, e l’immagine viene tratta da un contesto diverso. L’immagine è addolorata e ha un significato diverso dalla frase, pronunciata in una commedia. Quindi si travisa l’identità autoriale.

Il giudice tuttavia si lascia andare a molte considerazioni personali non richieste. Il fondamento giuridico del diritto all’identità personale (la Cassazione nel frattempo si è già molto pronunciata) è trovato sì nella tutela del nome in via analogica (artt. 7 e 10), tuttavia il fondamento decisivo è l’art. 2 Cost. che sarebbe una clausola aperta da cui l’interprete può sancire tutti i diritti della personalità.

Si pone il dubbio se si possa applicare l’art. 97. Ci si chiede se la finalità politica possa essere applicata come una scriminante (come quella culturale), perché la propaganda politica è simile a quella commerciale, quindi fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 97. Anche qui si dice che il diritto viene fatto valere iure proprio. Mentre in passato la tutela era incentrata sull’inibitoria, in questo caso si concede un risarcimento per equivalente molto elevato, oltre alla pubblicazione della sentenza. Si distingue tra danno patrimoniale e non. Dicendo che il danno patrimoniale potrebbe anche esserci ma in questo caso non c’è perché si tende a liquidare il danno patrimoniale nel caso di lesione del diritto all’immagine attraverso il prezzo del consenso che non si può qui utilizzare perché l’attrice non avrebbe mai consentito ad alcun prezzo, tuttavia si dice risarcibile il danno non patrimoniale perché si fa un ragionamento dicendo che offendere l’identità personale di un defunto sia come ucciderlo di nuovo e si fa un parallelo con il danno da uccisione, utilizzando le somme per il danno da uccisione.

Pronuncia delle SU e danno da uccisione

Vi è stata una recente pronuncia delle SU che ha negato il danno da uccisione, quindi la possibilità di dare un risarcimento per la lesione del diritto alla vita in quanto tale. Il danno da uccisione di cui si parla qui è la voce di danno che si considera risarcibile, cioè il danno esistenziale, sub specie del diritto al rapporto familiare. Con riguardo a quella voce di danno ci sono le tabelle del Tribunale di Milano. Sembra paragonare la lesione al diritto all’identità personale all’uccisione.

Per quanto riguarda il diritto fatto valere iure proprio c’è da dire che, posto che la identità personale vada rispettata, è la stessa legge che va in questa direzione perché vi sono vari indici normativi che ci fanno capire che è permesso agire per tutelare la personalità. La teoria dell’acquisto iure proprio nasce solo perché non è ammissibile la successione mortis causa nei diritti non patrimoniali.

Caso 8: Diritto di abitazione del coniuge superstite

La questione era prettamente giuridica e interpretativa. Sullo sfondo vi è la tendenza evolutiva a tutelare sempre di più il coniuge (orizzontalizzazione del sistema successorio). Questo si vede nella differenza tra prima e dopo la riforma degli anni ’70. L’approfondimento dottrinale del prof. Barba dice che è addirittura troppa la tutela nei confronti del coniuge, per cui spesso si ricorre a strumenti alternativi (per es. trust, strumento per cui si crea un patrimonio destinato da un soggetto, che viene conferito a un fiduciario, poi vi è un guardiano di questa operazione. Esiste una convenzione dell’Aja di riconoscimento del trust per cui l’Italia deve riconoscere il trust con elementi di estraneità. La fondazione nazionale per il notariato si è espressa in favore del trust, così come molte pronunce di merito che ammettono il trust puramente interno. Si pone però il problema di tutela di norme inderogabili come la tutela dei legittimari. In questi casi o si dice che l’operazione è nulla per causa illecita o frode alla legge, oppure si ammettono le azioni a tutela dei legittimari, come l’azione di riduzione. Tuttavia, il trust è regolato da leggi straniere che non prevedono la tutela dei legittimari.)

Per quanto riguarda la fattispecie concreta, si tratta di un soggetto che muore ad intestato lasciando eredi la moglie e due figli. A un certo punto la figlia e la vedova chiedono la divisione. Nel caso di successione del coniuge e due figli si applica l’art. 581. Il coniuge ha diritto a 1/3 ed il restante va ai figli che se la dividono tra loro (quindi in questo caso ha ognuno 1/3). Il problema è quantificare esattamente la quota di ciascuno perché nel calcolo si deve inserire anche il diritto di abitazione del coniuge superstite.

Ci si chiede in primo luogo se al coniuge vada attribuito o meno il diritto di abitazione e l’uso sui mobili. Astrattamente qualcuno lo potrebbe anche negare. Tuttavia, si vedrà che il diritto spetta al coniuge. Il problema è come computare il diritto di abitazione. Si potrebbe dire che vada computato all’interno dell’1/3 che spetta al coniuge stesso. In questo caso non si hanno problemi se il diritto di abitazione non supera la quota del coniuge, tuttavia che cosa succede se vale più di 1/3?

Invece si afferma la tesi per cui il diritto di abitazione si aggiunge rispetto alla quota ereditaria. Seguendo questa prospettiva si comprimono i diritti successori degli altri, anche in modo radicale. La quota nella successione necessaria in caso di coniuge che concorre con più figli è ¼ per il coniuge e ½ per i figli, ex art. 542. Si deve tenere conto anche della previsione fondamentale dell’art. 540. Rimane fermo il comma 2, art. 540 per cui al coniuge anche quando concorra con altri chiamati sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l’uso dei mobili che la corredano se essi appartengono al de cuius o sono in comunione. Il loro valore grava in primis sulla disponibile, se questa non basta viene erosa la quota di riserva del coniuge e poi sulla quota di riserva degli altri chiamati (figli).

Secondo questo articolo questi diritti in caso di successione necessaria il diritto di abitazione si aggiunge. La disciplina della successione legittima parla di successione del coniuge ma non si parla del diritto di abitazione. Se ne parla solo all’art. 584 in materia di coniuge putativo per cui quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte, al coniuge in buona fede spetta comunque la sua quota di eredità e si applica l’art. 540, comma 2. Si potrebbe dire che il Legislatore ha scelto che negli altri casi valga la regola opposta, tuttavia potrebbe anche essere che una norma specifica vada intesa come applicazione particolare di un principio generale. Quindi o si dice che nella successione legittima il diritto di abitazione spetta solo al coniuge putativo oppure che è ovvio che spetti anche a quello vero ed è scritto solo per quello putativo perché solo in quel caso si doveva specificarlo.

C’è un altro dato normativo particolarmente rilevante: l’art. 553: quando parliamo di successione necessaria viene automatico pensare alla successione contra testamentum. Tuttavia potrebbe esservi un contrasto tra la successione necessaria e la successione legittima, cioè che una successione legittima leda le quote dei legittimari, perché sono diversi i patrimoni di riferimento, perché la successione legittima...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartyVr92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle successioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Tescaro Mauro.
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