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Mentre in passato la tutela era incentrata sull’inibitoria, in questo caso si concede un risarcimento
per equivalente molto elevato, oltre alla pubblicazione della sentenza. Si distingue tra danno
patrimoniale e non. Dicendo che il danno patrimoniale potrebbe anche esserci ma in questo caso
non c’è perché si tende a liquidare il danno patrimoniale nel caso di lesione del diritto all’immagine
attraverso il prezzo del consenso che non si può qui utilizzare perché l’attrice non avrebbe mai
consentito ad alcun prezzo, tuttavia si dice risarcibile il danno non patrimoniale perché si fa un
ragionamento dicendo che offendere l’identità personale di un defunto sia come ucciderlo di nuovo
e si fa un parallelo con il danno da uccisione, utilizzando le somme per il danno da uccisione.
08/10/2015
Vi è stata una recente pronuncia delle SU che ha negato il danno da uccisione, quindi la possibilità
di dare un risarcimento per la lesione del diritto alla vita in quanto tale. Il danno da uccisione di cui
si parla qui è la voce di danno che si considera risarcibile, cioè il danno esistenziale, sub specie
del diritto al rapporto familiare. Con riguardo a quella voce di danno ci sono le tabelle del Tribunale
di Milano. Sembra paragonare la lesione al diritto all’identità personale all’uccisione.
Per quanto riguarda il diritto fatto valere iure proprio c’è da dire che, posto che la identità personale
vada rispettata, è la stessa legge che va in questa direzione perché vi sono vari indici normativi
che ci fanno capire che è permesso agire per tutelare la personalità.
La teoria dell’acquisto iure proprio nasce solo perché non è ammissibile la successione mortis
causa nei diritti non patrimoniali. 19/11/2015
Caso n. 8
Cass. 4 maggio 2012, n. 6774. Diritto di abitazione del coniuge superstite.
La questione era prettamente giuridica e interpretativa. Sullo sfondo vi è la tendenza evolutiva a
tutelare sempre di più il coniuge (orizzontalizzazione del sistema successorio). Questo si vede
nella differenza tra prima e dopo la riforma degli anni ’70. L’approfondimento dottrinale del prof.
Barba dice che è addirittura troppa la tutela nei confronti del coniuge, per cui spesso si ricorre a
strumenti alternativi (per es. trust, strumento per cui si crea un patrimonio destinato da un
soggetto, che viene conferito a un fiduciario, poi vi è un guardiano di questa operazione. Esiste
una convenzione dell’Aja di riconoscimento del trust per cui l’Italia deve riconoscere il trust con
elementi di estraneità. La fondazione nazionale per il notariato si è espressa in favore del trust,
così come molte pronunce di merito che ammettono il trust puramente interno. Si pone però il
problema di tutela di norme inderogabili come la tutela dei legittimari. In questi casi o si dice che
l’operazione è nulla per causa illecita o frode alla legge, oppure si ammettono le azioni a tutela dei
legittimari, come l’azione di riduzione. Tuttavia il trust è regolato da leggi straniere che non
prevedono la tutela dei legittimari.).
Per quanto riguarda la fattispecie concreta, si tratta di un soggetto che muore ad intestato
lasciando eredi la moglie e due figli. A un certo punto la figlia e la vedova chiedono la divisione.
Nel caso di successione del coniuge e due figli si applica l’art. 581. Il coniuge ha diritto a 1/3 ed il
restante va ai figli che se la dividono tra loro (quindi in questo caso ha ognuno 1/3). Il problema è
quantificare esattamente la quota di ciascuno perché nel calcolo si deve inserire anche il diritto di
abitazione del coniuge superstite.
Ci si chiede in primo luogo se al coniuge vada attribuito o meno il diritto di abitazione e l’uso sui
mobili.
Astrattamente qualcuno lo potrebbe anche negare. Tuttavia si vedrà che il diritto spetta al coniuge.
Il problema è come computare il diritto di abitazione. Si potrebbe dire che vada computato
all’interno dell’1/3 che spetta al coniuge stesso. In questo caso non si hanno problemi se il diritto di
abitazione non supera la quota del coniuge, tuttavia che cosa succede se vale più di 1/3?
Invece si afferma la tesi per cui il diritto di abitazione si aggiunge rispetto alla quota ereditaria.
Seguendo questa prospettiva si comprimono i diritti successori degli altri, anche in modo radicale.
La quota nella successione necessaria in caso di coniuge che concorre con più figli è ¼ per il
coniuge e ½ per i figli, ex art. 542. Si deve tenere conto anche della previsione fondamentale
dell’art. 540. Rimane fermo il comma 2, art. 540 per cui al coniuge anche quando concorra con altri
chiamati sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l’uso dei
mobili che la corredano se essi appartengono al de cuius o sono in comunione. Il loro valore grava
in primis sulla disponibile, se questa non basta viene erosa la quota di riserva del coniuge e poi
sulla quota di riserva deli altri chiamati (figli).
Secondo questo articolo questi diritti in caso di successione necessaria il diritto di abitazione si
aggiunge.
La disciplina della successione legittima parla di successione del coniuge ma non si parla del
diritto di abitazione. Se ne parla solo all’art. 584 in materia di coniuge putativo per cui quando il
matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte, al coniuge in buona fede spetta comunque la
sua quota di eredità e si applica l’art. 540, comma 2. Si potrebbe dire che il Legislatore ha scelto
che negli altri casi valga la regola opposta, tuttavia potrebbe anche essere che una norma
specifica vada intesa come applicazione particolare di un principio generale. Quindi o si dice che
nella successione legittima il diritto di abitazione spetta solo al coniuge putativo oppure che è ovvio
che spetti anche a quello vero ed è scritto solo per quello putativo perché solo in quel caso si
doveva specificarlo.
C’è un altro dato normativo particolarmente rilevante: l’art. 553: quando parliamo di successione
necessaria viene automatico pensare alla successione contra testamentum. Tuttavia potrebbe
esservi un contrasto tra la successione necessaria e la successione legittima, cioè che una
successione legittima leda le quote dei legittimari, perché sono diversi i patrimoni di riferimento,
perché la successione legittima riguarda il relictum, invece la tutela dei legittimari si riferisce ad un
patrimonio diverso formata dalla riunione fittizia di relictum-debitum+donatum. Quindi ai fini della
tutela dei legittimari le donazioni sono considerate facenti parti dell’asse e ciò incrementa il
patrimonio dell’asse. Si pone quindi il problema: in questi casi come avviene il coordinamento tra
successione legittima e successione necessaria. In questi casi le porzioni che spetterebbero agli
altri chiamati si riducono proporzionalmente a favore dei legittimari. Quindi la successione
necessaria prevale automaticamente sulla successione legittima (diversamente dal contrasto tra
successione testamentaria e successione necessaria, in cui il legittimario deve proporre azione di
riduzione, non avviene automaticamente).
Ci si chiede quindi:
1) nella successione legittima spetta il diritto di abitazione? (risposta affermativa quasi
scontata)
2) come si computano questi diritti? si aggiungono o meno alla quota di eredità spettante al
coniuge in caso di successione legittima?
La Corte Costituzionale si è espressa sulla domanda sul presupposto che nella successione
legittima non vi è riferimento al diritto di abitazione dovrebbe intendersi negato. Per la Corte
sicuramente nel diritto vigente pur non essendo richiamato il diritto di abitazione, il senso del
mancato richiamo significa che il coniuge ha diritto di abitazione ma non in aggiunta alla quota,
bensì dentro quella quota. La quota di successione legittima del coniuge è normalmente più ampia
della quota di riserva, ma se non lo fosse si pone il problema della quantificazione.
Nella giurisprudenza della Cassazione vi sono stati orientamenti contrastanti.
Anche se è una successione legittima è difficile negare il diritto di abitazione. Ma come si
computano? Qui vengono prospettati i pericoli nel caso in cui il diritto di abitazione venisse
semplicemente aggiunta, anche perché vi è la tendenza evolutiva a comprimere i diritti dei
legittimari.
Probabilmente bisogna distinguere in base all’incidenza del valore dei diritti sul complesso
ereditario. Bisognerebbe fare un raffronto tra la quota di eredità nella successione legittima e il
calcolo della riserva+il diritto di abitazione. Se invece supera esso deve spettare ma probabilmente
si deve ricorrere ai criteri dell’art. 540.
Un’altra opinione ritiene che debbano essere considerati come prelegati come concludono le
Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite parlano di un meccanismo assimilabile al prelegato, perché il legittimario in
quanto tale non è erede o non è detto che sia erede mentre il prelegato è fatto a favore di un
coerede e a carico di tutta l’eredità, quindi non è prelegato in senso tecnico. L’effetto principale è
che l’attribuzione è la prima ad essere scomputata. In primis andrebbe detratto il valore del diritto
di abitazione. Sul restante patrimonio ereditario si dovrebbero applicare le quote di legittima.
Questo è il meccanismo che più favorisce il coniuge e non distingue tra situazioni. 09/10/2015
Caso 2
Cass. 5870/2000 in tema di patti successori. Potrebbe dirsi una “sentenza scolare” in cui in
alcune parti spiega la teoria sui patti successori. Vi è la differenza tra negozio ad efficacia post
mortem e ad efficacia mortis causa .
Questa sentenza viene molto citata perché conferma un orientamento consolidato, tuttavia
contiene qualche elemento di novità. Il nostro sistema è un sistema dove è fondamentale la
solidarietà familiare. L’autonomia privata quindi viene limitata, soprattutto al di fuori del testamento.
Con questa impostazione, il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.) dovrebbe essere interpretato
nel modo più ampio possibile. Se quel divieto va inteso in senso ampio bisogna cercare di
applicarlo a casi in cui non è così intuitivo.
I margini interpretativi sono ampi. L’opinione tradizionale è estensiva, la tendenza moderna tende
invece a limitarlo per favorire l’autonomia privata (infatti sono state introdotte delle deroghe, come
il patto di famiglia).
Una signora ha una coppia di amici, estranei alla famiglia. Questa coppia di amici viene ospitata a
casa sua e la signora promette verbalmente di istituirli eredi. A seguito di questa promessa, questi
soggetti stipulano una compravendita. L&r