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SEZIONI I - LE FONTI

34) Dai principi al diritto tributario - I principi costituzionali che abbiamo esaminato in precedenza, ed in primis 'quelli desunti dall'art.53 forniscono gli elementi per stabilire l'autonomia del diritto tributario grazie alla possibilità per esso di poter far riferimento a principi generali propri e specifici. Pertanto il diritto tributario comprende un insieme di regole giuridiche differenti che possono essere unificate in base al principio della capacità contributiva. Oggetto dello studio del diritto tributario è la funzione tributaria esercitata dall'ente pubblico e le modalità del suo svolgimento in modo tale che sono inclusi tutti i tributi riferiti allo stato e agli enti pubblici, la fase normativa di istituzione del tributo coma la fase di attuazione (e quindi di accertamento e riscossione).

35) Le norme tributarie e le loro fonti - Le diverse fonti del diritto tributario hanno tra loro relazioni

Di diverse tipologie, dal principio gerarchico, fondato sulla diversa forza di ciascun atto (per cui gli effetti normativi di una fonte superiore non possono essere estinti o modificati da un atto gerarchicamente subordinato) a quello di competenza (laddove a livello costituzionale siano riconosciute aree di autonomia normativa ad enti diversi dallo stato, per cui le norme poste eventualmente dallo stato in una materia spettante in via esclusiva alle regioni sarebbero illegittime).

Le disposizioni di rango costituzionale - Seguendo in primo luogo il criterio della gerarchia, i principi fondamentali e le regole basilari della fiscalità risultano dalla costituzione e dalle leggi costituzionali (tra le quali gli statuti delle regioni ad autonomia speciale). Possono includersi tra le norme di rango costituzionale anche quelle risultanti dal rinvio, disposto nella costituzione o in altre leggi costituzionali, ad altri atti normativi non aventi tale rango nell'ordinamento italiano.

Possiamo citare il rinvio effettuato nell'art. 10 cost. alle norme internazionali generalmente riconosciute (norme di diritto internazionale consuetudinario). Laddove si tratti di rinvio formale e quindi di consuetudini preesistenti alla costituzione la dottrina prevalente ritiene che esse siano equiparate alla norma costituzionale richiamante mentre le consuetudini successivamente formate (per le quali opera il rinvio recettizio) non possono considerarsi sottratte al giudizio di conformità ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Per quanto riguarda invece le norme internazionali pattizie, mancando per le stesse il richiamo in fonti di rango costituzionale, deve riconoscersi la forza e il livello gerarchico della legge di introduzione nell'ordinamento italiano (legge ordinaria). Si ritiene comunque che le norme internazionali pattizie prevalgano per specialità sulla norma interna di pari grado. 37) La legge e gli atti aventi forza di legge -Fonte primaria del diritto tributario è la legge e gli atti ad essa equiparati. Nel caso di legislazione concorrente spetta alla legge dello stato la sola determinazione dei principi fondamentali. La legge viene identificata dal punto di vista formale come l'atto emanato dagli organi e con le procedure previste dalla costituzione, e non vi è nessuna necessità di collegare la nozione di legge ad un particolare contenuto dell'atto normativo e di ritenere indispensabile la previsione di una disciplina generale e astratta. Sono pertanto ammissibili le leggi che discipliano il caso concreto (leggi provvedimento) con il solo limite dell'art. 3 e 53 cost. che vietano discriminazioni irragionevoli e ingiustificate. Pertanto una norma che preveda l'obbligo per un solo soggetto passivo sarà giustificata quando il presupposto assunto ad indice di capacità contributiva possa verificarsi con riferimento ad un solo soggetto (es. Coni e Unire per).

L'imposta sui giochi di abilità, o imposta sulla produzione dell'energia elettrica ad un soggetto agente in regime di monopolio). Sono anche legittime norme che disciplinano retroattivamente l'applicazione di tributi a fattispecie formatesi prima della loro entrata in vigore purché il prelievo fiscale risulti congruo ad indici di capacità contributiva ancora rilevanti al momento dell'entrata in vigore della legge. Accanto alle leggi approvate dal parlamento la costituzione prevede atti normativi di competenza del governo equiparati alle prime e con esse inserite nella categoria degli atti aventi forza di legge, precisamente il decreto legge e il decreto legislativo. Il ricorso a questi atti è considerato dalla costituzione eccezionale e comunque subordinato alla sussistenza di ragioni che giustifichino la deroga al principio che attribuisce i poteri normativi primari al parlamento. Tuttavia il ricorso in materia tributaria ai decreti legge

si è moltiplicato a seguito della difficoltà di trovare maggioranze stabili in parlamento anche se l'intervento della corte costituzionale ha ridotto i più evidenti abusi in materia, per cui l'utilizzazione dei decreti legge è oggi anche in materia tributaria meno frequente. Infatti l'art. 77 cost. limita il ricorso a tali atti a casi straordinari di necessità e urgenza e la loro efficacia è provvisoria, venendo meno in caso di mancata conversione in legge nel termine di 60 giorni. Pertanto il maggior controllo esercitato in parlamento al momento della conversione sulla sussistenza dei presupposti e l'intervento della corte costituzionale che ha stabilito la possibilità di un sindacato di legittimità costituzionale anche dopo la conversione in legge hanno di fatto bloccato l'espediente della reiterazione dei decreti legge, emanati più volte e con più o meno lo stesso contenuto in mancanza di

conversione entro il 60 giorno. Peraltro il ricorso al decreto legge in materia tributaria è spesso legittimo nel senso che alcuni interventi sul regime fiscale devono essere attuati con rapidità e senza la preventiva conoscenza determinata dalla pubblicità del dibattito parlamentare per evitare alcuni effetti pregiudizievoli (es. aumento dei prezzi o accaparramento di merci). È questo il caso dei cosiddetti decreti catenaccio in materia tributaria considerati come esempi tipici di legittimo e opportuno impiego del decreto legge. Alla rilevante riduzione dei decreti legge in materia tributaria non corrisponde però una proporzionale limitazione del ricorso ai decreti legislativi e anzi aumentano le critiche al governo per l'abuso in questo campo, derivante dalla mancata fissazione nella legge delega di sufficienti criteri e limiti (art. 76 cost) per cui le scelte effettuate dal governo sarebbero libere da qualsiasi indirizzo fissato dal parlamento.

ricorso al decreto legislativo è pienamente giustificato e anche opportuno nel caso di interventi normativi di grossa entità o per la redazione di testi unici, resi necessari dalla proliferazione continua di disposizioni tributarie. L'abuso dei decreti legislativi quindi non riguarda generalmente l'uso dello strumento in sé ma la fissazione di tempi lunghi per l'esercizio della delega, la loro continua proroga, la scarsa specificazione di criteri e limiti, la previsione di un esercizio plurimo della stessa delega, tutti fattori che rendono l'attribuzione del potere normativo al governo (limitata per la costituzione) stabile e illimitata. Con riferimento a tutte le fonti primarie va rilevato anche il frequente utilizzo della tecnica del rinvio ad altri atti normativi. Occorre notare che in linea di massima gli effetti normativi del rinvio assumono la forza e il valore dell'atto richiamante. Ciò non determina problemi quando oggetto del

Il rinvio è un atto o una norma non scritta già esistente al momento in cui viene emanato l'atto richiamante (rinvio recettizio). Se invece il richiamo opera con riguardo agli effetti anche futuri di una fonte (rinvio formale) agli effetti della riserva di legge la fonte richiamata deve avere i requisiti richiesti per l'atto richiamante. È comunque certo che il rinvio della legge al regolamento non attribuisce alle norme così prodotte forza di legge. È anche vero che problemi di questo tipo non sono frequenti in quanto di regola vengono richiamati atti normativi di rango primario.

Le fonti secondarie sono già atti normativi del potere esecutivo (regolamenti) intesi come atti che dispongono in via generale ed astratta (per le fonti secondarie infatti non si possono ipotizzare atti contenenti provvedimenti individuali e quindi non esiste un regolamento-provvedimento come avviene per la legge). Per quanto riguarda le fonti

Secondarie statali possiamo dire che la potestà regolamentare spetta allo stato nelle sole materie di legislazione esclusiva e pertanto un regolamento statale nelle materie non di competenza esclusiva sarebbe illegittimo. Ai regolamenti dello stato sono equiparati eventuali regolamenti emanati dalle regioni nelle materie di competenza esclusiva dello stato, ovviamente su delega dello stato stesso. Il potere normativo secondario si esprime attraverso regolamenti. Il regolamento esecutivo contiene disposizioni di dettaglio necessarie per l'attuazione della legge senza integrare il contenuto normativo della legge stessa. Abbiamo poi i regolamenti integrativi o attuativi che integrano la disciplina legislativa entro i margini consentiti dalla riserva di legge in materia tributaria. La legge 400/1988 ha fornito una enumerazione delle varie tipologie di regolamento, dal regolamento di esecuzione al regolamento di attuazione ed integrazione, al regolamento autonomo e di organizzazione.

al regolamento ministeriale per il quale si richiede il previo conferimento del relativo potere da parte della legge. Possiamo dire che tutti questi regolamenti, ad eccezione di quelli autonomi, trovano utilizzo in materia tributaria. La legge 400/1988 inoltre prevede anche una ulteriore categoria di regolamenti, i regolamenti governativi delegati, alla cui entrata in vigore una legge collega l'abrogazione delle norme di rango primario preesistenti. Possiamo dire che la legge 400/1988 costituisce una manifestazione della generale tendenza alla delegificazione, e cioè all'espansione della normazione secondaria con relativa riduzione di quella primaria. Dopo l'entrata in vigore di tale norma si sono diffusi in area tributaria i processi di delegificazione con effetti non sempre positivi, sia per il proliferare delle disposizioni (di cui diventa difficile il reperimento) sia per le maggiori probabilità di violazione alla riserva di legge. I regolamenti sono fonti

elle autorità locali rispetto ai regolamenti statali o regionali. Inoltre, la legge può prevedere la possibilità di delega legislativa al governo per l'emanazione di regolamenti, ma sempre nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla Costituzione. Per quanto riguarda la gerarchia interna delle fonti secondarie, i regolamenti governativi hanno una posizione superiore rispetto ai regolamenti ministeriali e a quelli di altre autorità. Questo significa che, in caso di conflitto tra norme di diversi regolamenti, prevale la norma contenuta nel regolamento governativo. Tuttavia, è importante sottolineare che la gerarchia delle fonti non riguarda solo i regolamenti, ma anche le leggi. Infatti, le leggi costituiscono la fonte primaria del diritto e sono superiori ai regolamenti. Inoltre, la Costituzione ha un ruolo fondamentale nella gerarchia delle fonti, essendo la legge suprema dello Stato. In conclusione, la gerarchia delle fonti nel sistema giuridico italiano è basata sulla supremazia della Costituzione e delle leggi, con una gerarchia interna delle fonti secondarie che prevede la superiorità dei regolamenti governativi rispetto a quelli ministeriali e di altre autorità.
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Publisher
A.A. 2011-2012
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Fedele Andrea.