Diritto Romano: Unipv Giurisprudenza
Definizioni di ius, giustizia, aequitas: Ulpiano
Nozione di equità: Equità è una parola centrale nel lessico giuridico ma pone una certa diffidenza perché può essere utilizzata con molti significati. Testo tratto dal digesto: opera che è stata edita dall'imperatore Giustiniano nel 533 d.C. I protagonisti chiamati ad esprimersi sulla disciplina giuridica erano dei soggetti privati cittadini: i giuristi.
- Consulti orali dal cliente che ha un problema giuridico.
- Opere giurisprudenziali che vengono scritte più o meno dal 200 a.C. fino al 300 d.C.
Domizio Ulpiano: ha scritto un'opera che si chiama "Istituzioni". Questo frammento è scritto nel primo libro delle istituzioni. Ma noi leggiamo questo frammento perché inserito nel digesto di Giustiniano. Questo frammento è il primo frammento dell'apertura del digesto. 1.1.1 D pr: “principium”: primo paragrafo del digesto. Il digesto è composto da 50 libri. Tale frammento fu scritto intorno al 220 d.C., Ulpiano scrive un manuale istituzionale per gli studiosi di diritto, compie una premessa più o meno letteraria. Imprecisione e capacità evocativa di concetti che ha spinto i redatti del digesto a porre questo frammento come primo paragrafo. (Tradotta da Dante in italiano in volgare).
Introduzione: significato di diritto
Ius: I romani non lo usavano per indicare il fenomeno giuridico ma è entrato in uso nell’alto Medioevo quando il diritto romano non aveva più la sua classicità.
Diritto: Idea di una linea, l’idea che se uno va verso questa direzione va sulla giusta via, precetto che se segui cammini per la strada giusta.
Regola: Righello piccola riga.
Norma: Squadra, riga. L’idea romana originaria era quella del ius: sopravvive anche in italiano nel termine giurista, giurisprudenza, giustizia. Ma l’oggetto è definito diversamente con la parola diritto.
Altri termini
Tra questi due nomi, ius e diritto, c’è un terzo nome: Ragione: Termine che indica il diritto tra il Medioevo e l’età moderna. Es: la ragion di stato: diritto dello stato: lo stato può fare qualcosa in quanto tale, è qualcosa che esula dal diritto generale.
Ius: Deriva da giustizia: mano può essere così perché è giustizia che deriva da ius. Ulpiano ha fatto questo errore perché cerca di evocare delle idee, di suscitare l’attenzione degli osservatori x associazione dei concetti. "Infatti": parola importante.
Giurista Celso vissuto circa 2 secoli prima del giurista Ulpiano: Ius: tecnica del buono e del bello. "Noi pratichiamo una vera e non simulata filosofia": in quanto il diritto diversamente dalla filosofia ha lo strumento delle pene. I giuristi sono considerati come sacerdoti della giustizia: ci sono una serie di termini religiosi: culto (cultori del diritto): c’è tutta un’idea etica che sta alla base.
Due filoni: diritto pubblico e privato
Stato: Non nel significato moderno ma nel senso di collettività e dell’interesse generale dei cittadini. Lo ius guarda all’utilità dei singoli: ci sono cose utili per tutti e cose utili solo per alcuni.
Ius bonum et equo
Decreto del Senato per l’arbitrato fra Magnesia e Priene: Decisione del senato romano in una controversia tra due città greche. "I giudici valutino quanto pare buono ed equo", testo prima compiuto in latino e tradotto in greco.
Lex Irnitana 69: Grecia abitata da colonie che i romani chiamavano latini e ad ogni città davano una lex (costituzione). In una lex troviamo che il giudice prima di emettere la sentenza è obbligato a due principi: l’interesse comune e che la sentenza sia compiuta secondo il buono ed equo.
Retorica ad Herennium e De Invenzione
Retorica: tecnica del bel dire: ars bene dicendi. Saper fare un discorso persuasivo per convincere l’ascoltatore. Opere attribuite a Cicerone.
- Retorica a Herennium (colui a cui lo scrittore anonimo ha dedicato il suo testo, un suo ascoltatore).
C’è un collegamento tra giustizia ed equitas: come diceva Ulpiano: il ius è giustizia perché ha a che fare con l’equum ecco perché ius deriva da justitia: giustizia. Ius è la giustizia pensata come la distribuzione di ciò che spetta ai soggetti secondo la propria dignità.
Cicerone
Cicerone non parla più di equitas ma la giustizia è un atteggiamento, modo di essere dell’animo che attribuisce a ciascuno la propria dignità cioè a ciascuno il suo, perché lui ha capito che dire equitas è del tutto superfluo perché già l’equitas è la distribuzione. Ma aggiunge qualcosa: non si deve guardare solo al singolo ma anche all’utilità comune. Ma in fondo questa definizione di Cicerone l’abbiamo già incontrata, questo è il giuramento del giudice "giuro di giudicare secondo buono e giusto e rispettando l’utilità pubblica" l'ex colonia greca.
La premessa greca all’aequitas romana: Etica Nicomachea: Aristotele: Cosa vuol dire uomo ingiusto? Colui che viola la legge, chi cerca di avere più degli altri e non rispetta l’uguaglianza. Quindi l’uomo giusto è quello che non viola tali divieti. Esiste la giustizia totale: cioè quella di chi rispetta la legge. Ma noi cerchiamo la giustizia che è parte di una virtù ma non un'unica virtù.
Esiste la giustizia come virtù in quanto tale? Il giusto è l’uguale: dal greco: "se dunque l’ingiusto è ciò che è non uguale il giusto è l’uguale." Aristotele ha definito il giusto come ciò che è uguale. La traduzione latina di ison (uguale) è equum ma equum vuol dire piano. Quindi da ison passiamo all’equo romano, cosa vuol dire iniquo o equo? Vuol dire che la norma per essere giusta deve avere in sé questa uguaglianza.
Il concetto di aequitas
Aequitas è un criterio di decisione, non è l’epieicheia (adattamento alla norma generale): Etica Nicomachea: Aristotele: molti pensano che l’equità sia una decisione sostanzialmente benevola ma ciò è sbagliato: la legge essendo una norma generale non può prendere in considerazione tutti gli aspetti ma tocca alcuni casi o non riesce a regolarli in modo perfetto, per cui il giudice deve immedesimarsi nel legislatore cioè come il legislatore avrebbe deciso tale caso che gli si fosse presentato e se avesse previsto il caso: funzione di adattamento cioè correzione della legge ad opera del giudice per adattare la norma generale al caso concreto. Per poter agire il giudice deve mettere in campo l’uso o l’equum perché il legislatore legifera secondo il giusto. (Ad esempio se si accorge che la norma non è perfetta deve modificarla e correggerla).
Analisi delle due monete romane
Sono tutte e due romane di epoche diverse. Da una parte troviamo la giustizia seduta sul trono, e sotto di lei la scritta giustizia, nell’altra troviamo un’altra figura il cui nome è quitas e oltre ad avere lo scettro ha anche la bilancia perché il suo criterio è quello dell’uguaglianza. L’equitas è quella che distribuisce a ciascuno il suo con misura. L’idea centrale del diritto è quella dell’equilibrio e quella dell’uguaglianza per cui non è un concetto vuoto. Bonum et equum è un concetto romano che riesce a sovrapporsi ad un concetto greco di uguaglianza.
La giustizia intesa come uguaglianza ma secondo due categorie (l’equità è la funzione della distribuzione: giustizia come atteggiamento che tenta di fare una distribuzione giusta):
- Distribuzione di carattere proporzionale.
- Distribuzione secondo meriti di ciascuno: vengono attribuiti dei premi equivalenti.
Ricezione dell’aequitas a Roma
Plauto: 2 sec. d.C. Questa affermazione è anche un’analogia tra gli dei, la lunghezza della vita e colui che dà le norme al mercato e alla piazza. Il vigile segna il prezzo secondo la qualità delle merci e anche gli dei dovrebbero decidere la lunghezza della vita in base ai meriti del soggetto. In base ai meriti e ai demeriti si riceve più o meno (concetto aristotelico). Ma viene posto tutto nel senno dell’equum.
Tratto da un testo di Aulo Gellio: 2 sec. d.C.: raccoglie uno stralcio di un’orazione di un censore del 131 a.C. Siamo in pieno 2 sec. più o meno nell’età di Magnesia, e 50 anni dopo dalla commedia di Plauto. Gli dei non sono propizi verso quelli che li ostacolano: l’equità è legata alla reciprocità. Equità e giustizia hanno una diversa applicazione. La giustizia può anche essere correttiva quando non calcola meriti e demeriti reciproci ma quando calcola soltanto il guadagno e la perdita e mira a riequilibrare in base a questo calcolo, vede chi è in eccesso e chi in perdita e corregge. Sono due funzioni della stessa condizione.
Dal punto di vista dell’equità nel senso proporzionale i romani si fanno guidare nella costruzione del loro ordinamento politico. I censori compongono una struttura che crea 193 Centurie scalate secondo l’età e il patrimonio, erano favoriti i più anziani e più ricchi. Il voto dei più anziani e più ricchi valeva di più: giustizia in senso proporzionale: meritocrazia. (Nel nostro paese convivono senza quasi mai toccarsi questi due principi: tutti sono uguali ma c’è meritocrazia.)
Nel diritto romano
Prevale la giustizia in senso correttivo e la si applica nel diritto privato: l’aequitas come massima di decisione per i giuristi romani: Pomponio: Principio dell'indebito arricchimento: il principio basilare nel "diritto di natura" è che nessuno si deve arricchire a danno di un altro: principio di base essenziale. Anche qui si usa la parola equo: è equo per natura che nessuno si arricchisca a danno di un altro.
D 50.17.206: Papiniano: Traduzione del testo: “Questa condizione introdotta sulla base del buono e del bello ha reso possibile chiedere indietro ciò che di uno si trova presso un altro senza una ragione es: la cassiera dà un resto eccessivo: è nella natura del diritto restituire l’eccesso indifferentemente dalle condizioni del soggetto (es laurea).
Equità come criterio normativo
D 12.6.65.4: Paolo: Idea di scopo: esempi che danno l’idea della concretezza del criterio di decisione di tipo normativo. L’equità è un criterio normativo che serve a risolvere un conflitto di interessi. Tutto ciò che serve a risolvere un conflitto di interessi è un criterio normativo.
Un corollario: il principio dell’equilibrio tra vantaggi e svantaggi: questo è un altro corollario dell’equità: variante che aiuta a concretizzare questo criterio normativo: “quello che ha dei vantaggi comporta anche svantaggi”: anche qui vediamo la reciprocità. Es concreto di questo principio:
D 23.3.7: Ulpiano: Problema giuridico: la dote proviene dalla moglie verso il marito perché il marito deve sostenere gli oneri patrimoniali del matrimonio e deve badare economicamente alla famiglia, nel momento in cui la dote viene data al marito il frutto della dote, cioè il vantaggio della dote deve andare al marito. Equilibrio tra vantaggio e svantaggio.
Apuleio: Filosofo accademico platonico: compie un trattato su Platone e la sua dottrina. Chi nuoce deve essere punito: con questo principio si vuole dire che non soltanto è un principio di equità che nessuno si arricchisca ai danni di un altro ma è un principio di bene comune che chi commette il danno venga punito. C’è un passaggio dalla dimensione dell’utilità dei singoli al passaggio del bene pubblico (come diceva Ulpiano nella distinzione tra beni pubblici e privati). Viene conservata l’utilità comune anche nel senso che chi commette una violazione delle regole della società deve essere punito perché la punizione è a vantaggio collettivo, quindi la punizione non ha un vantaggio privato ma pubblico.
D 16.3.31.1: Dibattito di Trifolino: Opera "Dei dibattiti". Il giurista lancia un tema che deve essere dibattuto. “La buona fede è rispettare la parola data”. Se non si restituisce ci si appropria indebitamente di una cosa e che poi questo avvenga nell’ambito in cui c’è stata una parola data. Ma in questo caso il patrimonio del soggetto è stato confiscato e quindi anche i debiti vengono confiscati. Mettiamoci nei panni non di quello che non rispetta la legge ma nei panni dell’uomo di buona fede. Apuleio afferma nel testo precedente che è utile per la società che il soggetto abbia la pena. Quindi se guardiamo il diritto pubblico i soldi devono essere dati allo stato perché chi non ha pagato deve soffrire di povertà anche per essere di esempio dagli altri, per allontanarli dai delitti cioè deve avere un effetto deterrente, per cui un privato per un suo atto di misericordia o di clemenza non può restituire i soldi agli eredi ma all’erario perché la pena ha un interesse pubblico. Spesso è più semplice fare un favore ad un soggetto che essere rigoroso per rispettare tutti. Quel favore può essere però danno verso tanti altri soggetti. Bisogna fare un'altra riflessione: la buona fede deve avvenire solo verso il soggetto con cui è stato stipulato l’accordo o anche verso terzi con cui interferisce il rapporto? Bisogna guardare anche il terzo perché è coinvolto l’interesse collettivo: la buona fede è restituire la cosa al deponente ma se consideriamo tutta la questione la giustizia è quella che restituisce a ciascuno il suo a meno che ci sia una pretesa più giusta da parte di un altro. Quindi bisogna tener presente che ci può essere qualcuno che ha una pretesa ancora più giusta quindi bisogna analizzare la situazione prendendo in esame l’intero caso.
LOCATIO: Non necessariamente i testi seguono un senso logico ma hanno tutti a che fare con la locatio. Ogni frammento del digesto vede un'iscritio contenente il nome del giurista e il libro da cui proviene il frammento.
Traduzione 1
D 19.2: Paolo: La locazione è un istituto dello ius gentium, è nella natura dell’uomo e del diritto (Trifolino), è come se ci fosse un discorso che mette degli strati uno sopra o altro, c’è lo strato dello ius naturale che corrisponde al semplice consenso: la forma minima del contratto è il consenso. Invece se si prende in considerazione la sovrastruttura che non dipende più dalla natura ma dalla cultura non siamo più al semplice consenso ma una forma verbale. La forma verbale corrisponde ad uno stato giuridico più avanzato. Le storie di origine vengono costruite ex post cioè dopo.
D 19.2.2: Gaio: Testo:"cose di ogni giorno": questo passo secondo sviluppa quello che abbiamo detto nel primo: In cosa consiste il consenso? Come la compravendita, la locazione è un contratto consensuale. (A Roma troviamo 4 tipi di obbligazioni: -re, -consensus, -verbis, -contracte). Spesso ci sono problemi di qualificazione tra compravendita e locazione. Es dell’anello: se il soggetto porta l’oro e chiede di fare l’anello ma in questo caso è il locatore a pagare il canone. Perché in questo caso non abbiamo una locatio rei ma una locatio operis cioè la locazione di un'attività.
D 19.2.3: Pomponio: Metà del sec. sec. d.C.: contemporaneo di Gaio. Pomponio commenta la scuola di Sabino. Il colono quando termina la locazione deve restituire il fondo e l'equivalente in denaro dell’attrezzatura ricevuta come se fosse il prezzo trattenendo i beni. Alcune volte alla conclusione del contratto il conduttore restituisce i beni nello stato in cui si trovano e paga il conguaglio dato dalla diminuzione del valore dei beni. Parallelismo con la dote, il marito è obbligato a restituire la dote alla moglie al termine del matrimonio a meno che ci sia stata la previa stima del matrimonio. Nel caso della cosa locata il colono ha semplicemente la detenzione del campo che coltiva mentre nei confronti degli strumentum ne diviene proprietario: questo comporta una diversa spartizione del rischio, nel secondo caso il rischio del perimento della cosa è sopportato dal conduttore mentre nel primo caso dal locatore. Troviamo anche un parallelismo con la compravendita, contratto principale: locazione, contratto accessorio: compravendita.
D 19.2.4: Pomponio: L’istituto del precario: si prega qualcuno che si possa disporre di un bene di solito gratuitamente, il precario proprio per la sua genesi tende ad essere transitorio secondo la volontà del concessionario. Il precario non ha nessuna garanzia di stabilità. Se muore chi ha concesso la locazione: ci sono due possibilità:
- Far continuare il rapporto in capo all'erede.
- Interrompere il rapporto.
Qui c’è un’interpretazione molto stretta delle parole "finché lo voglia chi l’ha data o la locata: quindi se questo soggetto muore la sua volontà non è più sottintesa; questa frase è accentuata dal fatto che la locazione abbia la previsione di un termine e in questo caso una clausola del genere pone alla volontà del locatore di interrompere la locazione.
D 19.2.5: Ulpiano: Prima viene locato un bene ma dopo il corrispettivo non è più dovuto. Il fatto che sia stato emesso il debito non modifica la qualificazione del contratto e quindi neanche la qualificazione delle parti salvo quelle che la parte abbia deciso di non pretendere (es: obbligo di restituire la cosa).
D 19.2.6: Gaio: Se il conduttore ha subito un furto e a titolo di pe...
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