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PATRIA POTESTAS, QUINDI LA SUCCESSIONE NON SERVIVA A TRASFERIRE LA PATRIAPOTESTAS.

4) Taluno avrebbe narrato che le donne potessero fare testamento -> LA DONNAAVEVA PATRIA POTESTAS DA TRASFERIRE.

Requisiti delle successioni ereditarie- Requisiti soggettivi: capacità di avere eredi (testamenti factio attiva) ecapacità di essere istituiti eredi in un testamento (testamenti factio passiva).

● Poteva fare testamento cittadino sui iuris con capacità di agire. Ne eranoesclusi i filii familia, i furiosi, gli impuberi sui iuris e i prodighi.

● Per la validità del testamento lo ius civile esigeva che colui che facevatestamento avesse capacità giuridica sin dal momento in cui facevatestamento fino al momento in cui moriva.

● Il soggetto avrebbe dovuto avere capacità di agire nel momento in cuifaceva testamento - era consentito al furiosus di fare testamento in unmomento di lucido intervallo.

ECCEZIONI:

1) Testamento del captivus: era valido per la

legis Corneliae perché si fingeva che fosse morto al momento della cattura, altrimenti avrebbe perso la capacità giuridica

Potevano fare testamento sul peculium castrense i filii familias e poi anche i peculi quasi castrense

Possibilità delle donne sui iuris di fare testamento con auctoritas del tutore, le vestali potevano farlo in autonomia

Il latino aveva la testamenti factio attiva

Servus del popolo romano poteva fare testamento sulla metà del peculium

Chi commetteva crimini era dichiarato intestabilis (non poteva né ricevere né prestare testimonianza)

TESTAMENTI FACTIO PASSIVA: la capacità giuridica doveva sussistere dal momento della delazione (momento nel cui si viene chiamati ad essere eredi) all'accettazione e doveva essere presente nel confezionamento del testamento

Capacità di essere eredi nella successione intestata: doveva esserci della delazione all'intestazione. Potevano essere eredi le persone fisiche,

i nascituri e alcune divinità.

PERSONE FISICHE:

  • Servi: non venivano presi in considerazione nella successione intestata, non erano potenziali eredi, ma potevano essere istituiti eredi nel testamento.
    • Servus istituito erede dal dominus: per essere valida doveva essere preceduta dalla manomissione
    • Servus istituito erede da terzo: poteva accettare se aveva lo iussum del dominus e la proprietà dell'eredità era del dominus
  • Filii
    • Istituiti dal pater: avrebbero preso l'eredità nel momento della morte del pater, divenendo sui iuris
    • Istituiti da terzo: può accettare l'istituzione se ha il pater dà lo iussum
  • Latini: avevano la capacità di essere eredi
  • Peregrini: non avevano la capacità di essere eredi
  • Donne: potevano ricevere l'eredità per testamento e in via legittima. Venne introdotta la lex voconia nel 169 a.C.: ingenti patrimoni non potevano andare in mano femminile

NASCITURI: norma delle XII tavole

Stabiliva che era considerato legittimo il filiusnato entro 10 mesi dalla morte del pater e così poteva partecipare alla successione del pater.

PERSONE GIURIDICHE: poteva essere istituito in un testamento il populus romanus, il re lasciava al popolo romano dei territori.

DIVINITÀ: si possono istituire eredi degli dei, ma solo quelli per cui esiste autorizzazione specifica. Ad esempio: istituzione di erede Gesù Cristo, si seguiva il criterio della chiesa cui apparteneva la divinità.

La delazione: momento in cui l'erede viene chiamato ad accettare l'eredità:

  1. Delazione necessaria: l'erede non può rifiutare di diventarlo. Figli e schiavi sono nominati e istituiti eredi dal pater o dal dominus. Diventano eredi automaticamente.
  2. Delazione volontaria: in tutti gli altri casi, si parla di erede volontario che sceglie se diventare erede.

Si ha la delazione quando muore il testatore, in caso di successione intestato si ha con la morte del de cuius.

(se si apre perché il testamento è inefficace si ha conl’attestazione dell’efficacia).La delazione non è trasmissibile ad alcuno. Ciò rileva se il soggetto è vivo nelmomento della delazione ma muore prima dell’accettazione, la possibilitàdell’accettazione non si trasmette agli eredi, ma viene divisa tra gli altri eredi.La crescita della parte degli altri eredi si chiama IUS ADCRESCENDI.Deroga che vigeva nel diritto romano classico: l’erede intestato che non fossenecessario, poteva prima dell’accettazione, cedere l’eredità con l’in iure cessio. Ilsoggetto, accettando l’eredità, la acquistava come erede.L’addictio : accettazione dell'eredità, secondo requisito dopo la delazioneCome già accennato con l'addictio intendiamo la dichiarazione attraverso la quale siafferma di voler diventare eredi; momento successivo alla delazione. Essa si può

Faresia con una dichiarazione espressa che tacita.

Eccezione: questa accettazione non è necessaria quando i delati, ovvero coloro che sono chiamati all'eredità, siano eredi sui (iuris) e necessari. (figli e schiavi manomessi e istituiti eredi nel testamento) - essi alla morte del de cuius diventano automaticamente eredi.

Ma dato che essi diventano eredi automaticamente per evitare che tale acquisto diventasse qualcosa di gravoso (es. Se ci fossero stati più debiti che crediti), si doveva intervenire e tutelarli. Ciò avvenne con il pretore, grazie al quale nel caso in cui il defunto avesse debiti, poteva concedere all'erede necessario lo ius abstinendi: ovvero il diritto di astenersi dall'eredità.

Poiché questa è una tutela accordata dal pretore, non aveva effetto nei confronti dello Ius Civile, quindi l'erede necessario rimaneva tale, ma il pretore lo tutelava negando ai terzi eventuali azioni contro l'erede e viceversa.

(questo per quanto riguarda i sui iuris). Mentre, per quanto riguarda gli schiavi, gli venne concessa la possibilità di separare il patrimonio che ricevevano da quello del defunto (separare il loro peculio dal patrimonio del defunto)-> Mentre per quanto riguarda gli eredi volontari come poteva compiersi la adizione?

Principalmente in 3 modi:

  • cretio: questa era una dichiarazione solenne e verbale fatta da colui il quale era stato chiamato a diventare erede di fronte a dei testimoni;
  • pro herede gestio: è un comportamento concludente; cioè la volontà di essere erede si deduce da un comportamento (=gestione del patrimonio ereditario). Nell'epoca più antichi affinchè si avesse la pro herede gestio erano 3:
    • la gestione concreta;
    • il comportarsi come erede (elemento soggettivo);
    • la gestione doveva riguardare beni dell'hereditas. Dal II d.C. In poi furono considerati bastevoli soltanto i primi due requisiti.
  • nuda voluntate:

Manifestazione espressa però non solenne, di voler essere erede. Chi poteva accettare l'eredità? Tutti coloro che erano dotati della capacità giuridica e d'agire; erano pertanto esclusi:

  • furiosi
  • l'infans-> l'infans maior invece poteva accettare con l'auctoritas del tutore, e successivamente il minore di 25 anni con il consenso del curatore.

Come abbiamo invece già visto figli e servi accettavano dopo aver ricevuto lo iussum da parte del pater. L'erede volontario come abbiamo detto poteva rinunciare all'eredità attraverso una semplice dichiarazione; ma cosa accadeva se nel momento successivo all'accettazione e dopo la confusione dei patrimoni l'erede scopriva che tale eredità era dannosa? (debiti>crediti) In tal caso vi erano vari strumenti a sua disposizione:

  • poteva chiedere la restitutio in integrum, ovvero chiedere al pretore di tornare alla posizione giuridica anteriore
all'accettazione; rimedio che inizialmente era concesso solo ai minori, e successivamente esteso grazie ad Adriano;  poteva stringere un patto con i creditori in forza del quale essi riducevano proporzionalmente i loro crediti;  nel diritto giustinianeo venne introdotto il beneficio d'inventario: ovvero l'erede evitava la confusione del suo patrimonio con quello del defunto e va a rispondere dei debiti nei limiti dell'attivo dell'eredità. In questo caso si redigeva l'inventario del patrimonio ereditario alla presenza dei creditori e di un notaio (pubblico ufficiale), e dopo di che si procedeva con tale distinzione. A delazione avvenuta e mentre si aspettava l'adizione il patrimonio era considerato come un'eredità giacente, essa era sostanzialmente mantenuta nella sua integrità a vantaggio di colui il quale sarebbe diventato erede; ma nel frattempo gli potevano accadere delle cose: es. se vi erano degli schiavi al suo interno, ed

essi effettuavano degli acquisti, tale eredità veniva incrementata.

Bonorum possessio: Accanto alla successione testamentaria e a quella legittima troviamo la bonorum possessio, ovvero l'esperienza giuridica successoria introdotta dal pretore; cioè accanto alla successione che avveniva secondo le norme dello ius civile il pretore sviluppò la bonorum possessio, ovvero giunse ad attribuire il possesso dell'eredità a persone che non erano contemplate come eredi dal diritto civile. Non sappiamo come essa nasce, si pensa che nasce come un mezzo di tutela concesso agli eredi, ma sappiamo che ben presto cominciò ad essere assegnata a persone che non erano eredi per lo ius civile. Vi sono 3 casi di bonorum possessio:

  1. il pretore la concedeva a persone che erano state istituite come eredi all'interno di un testamento che non presentava le formalità previste dallo ius civile (bonorum possessio secundum tabulas);
  2. il pretore la concedeva a
meglio il bonorum possessor, l'erede civile perdeva la possibilità di ottenere l'eredità e diventava un bonorum possessor a sua volta.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher violalombardi0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Di Ottavio Daniela.
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