Tipi di contratti
Contratti reali, verbali, letterali e consensuali
- Contratti reali: Consenso con la consegna della res
- Contratti verbali: Consenso mediante parole
- Contratti letterali: Consenso con atto scritto
- Contratti consensuali: Consenso in qualunque modo
Contratti verbali
I contratti verbali sono molto antichi e basati sull'oralità.
- Sponsio: Nasce per garantire l'adempimento del terzo e consiste nello scambio contestuale di una domanda e di una risposta congruenti con testimoni.
- Congruità: Usare lo stesso verbo nella domanda e nella risposta: spondes? Spondeo.
Inizialmente la sponsio poteva essere fatta solo dai Romani, era duttile perché usata per diversi scopi. Successivamente vengono introdotti altri verbi come promitto e può essere svolta anche dai peregrini. Non può essere svolta in post-mortem e nemmeno svolta da un terzo perché prevede la contestualità.
Nel caso di inadempimento vi era la legis actio per iudicis arbitrive postulationem. In epoca classica la sponsio diviene stipulatio e si agisce con l’actio ex stipulatu e con l'actio certae creditae pecuniae.
- Dotis dictio: Obbligazione assunta dalla donna, dal pater o da un debitore della donna che si impegna a costituire la dote. Era una dichiarazione unilaterale di chi si fosse impegnato senza il dover dire nulla dall’altra parte (marito assume tacito consenso).
- Promissio iurata liberti: Rapporto tra schiavo liberato e il padrone. Il vincolo nasce quando lo schiavo non è ancora libero, perciò non avendo capacità d’agire farà una promessa di tipo religioso che avrà carattere giuridico solo dopo la manomissione. La promessa è l’impegno a fare qualcosa.
- Nexum: Nasce per evitare la manus iniectio ed è citato nelle XII tavole, in cui viene riconosciuto il pieno diritto alle dichiarazioni nate da nexum. Consiste nel debitore che si obbliga a lavorare gratuitamente per il creditore fino all'estinzione del debito. La cerimonia si svolgeva con la pronuncia di parole solenni, la bilancia e 5 cittadini romani maschi puberi.
- Vadiatura: Garanzia per comparizione in giudizio.
- Praediatura: Garanzia di restituire la res litigiosa e i frutti da parte di chi è stato scelto dal giudice durante il processo interinale.
Quasi contratti
Atti leciti unilaterali in cui manca l'accordo.
Negotiorum gestio
- Svolgere un'attività per conto di terzi senza averne avuto incarico.
- Obbligazioni gestor: portare a termine l'attività e trasmettere effetti giuridici al dominus.
- Obbligazioni dominus: risarcire eventuali spese.
Elementi fondamentali:
- Gestione degli affari altrui: il negozio deve rientrare nella sfera giuridica di un altro.
- Animus negotia aliena gerendi: animus di gestire negozio altrui.
- Negotium utiliter coeptum: negozio iniziato utilmente.
Actio negotiorum gestorum: dominus contro gestor.
Actio negotiorum gestorum contraria: gestor contro dominus.
Pollicitatio
- Promessa unilaterale di realizzare qualcosa per le elezioni. Non deve essere né accettata né rifiutata: se il promittente viene eletto sorge l'obbligazione di creare l'opera.
I cittadini cui è stata promessa possono esperire azioni legali per costringere il promittente a realizzare l'opera. È sottoposta a condizione sospensiva, l'obbligazione sorge quando viene eletto.
Votum
- Promessa alla divinità di fare o meno qualcosa in cambio di un miracolo. Ha valore giuridico perché una volta fatta, il sacerdote può citare in giudizio chi non adempie.
In antichità era considerato bilaterale e si chiamava voti sponsio poiché il consenso era espresso con l’esaudimento della richiesta.
Indebiti solutio
- Soggetto esegue erroneamente prestazione credendosi obbligato. Nasce la condictio indebiti (azioni per ingiustificato adempimento).
Requisiti:
- Indebitum: inesistenza del debito o esistenza debito ma è diverso o esiste ma è verso altri.
- Solutio: pagamento con intenzione di sciogliere il debito.
- Errore: elemento soggettivo; convinzione di dover adempiere.
- Buona fede di chi riceve il pagamento, altrimenti è un furtum.
Delitti
Atti illeciti da cui sorge un’obbligazione.
Furtum
- Sottrazione dolosa di cosa mobile altrui (anche di persone sottoposte a potestà).
Furtum manifesto: colto in flagrante.
Furtum non manifesto: non flagrante, costretti a pagare il duplum.
Nel caso di furtum flagrante in epoca antica:
- Se il ladro era libero veniva flagellato poi addictus al derubato.
- Se il ladro era schiavo veniva flagellato poi pena di morte.
Epoca successiva:
- Pena commisurata al quadruplo della cosa rubata.
Quaestio lance licioque: ci si può recare dal sospettato per vedere se ha rubato i beni ma si deve andare nudi e con un piattino in mano (dimostrazione di non nascondere nulla). Se si trovano i beni scatta l'equiparazione al furto flagrante.
Furti aggravati: per entrambi vi era la endoploratio (chiamare i vicini perché siano testimoni) e ius occidendi.
- Notturno: durante la notte.
- A mano armata: qui se telo defendit.
Elementi costitutivi del furto:
- Contrectatio rei: contatto tra ladro e res.
- Invito domino: contrarietà del dominus.
- Animus furandi: consapevolezza di star rubando.
- Animus lucri faciendi: rubare per arricchirsi.
Rapina
- Nasce nel I sec. a.C. ed è il furtum con violenza. Venne creata dal pretore Lucillo con l’Actio vi Bonorum Raptorum. Se si agiva entro un anno si subiva la pena del quadruplo, dopo 1 anno pena del simplum: valore stesso del bene.
Damnum iniuria datum
- Danneggiamento arrecato senza diritto (taglio clandestino della pianta). La pena è di 25 assi. La lex Aquilia nel 286 a.C. introduce la nozione di damnum e i 3 capitoli principali:
a) Chiunque avesse ucciso animali o schiavi avrebbe subito manus iniectio o addictio, altrimenti si poteva liberare pagando il massimo valore della cosa.
b) Elementi fondamentali sono il contatto fisico del danneggiatore con la cosa e il nesso di causalità.
L'azione del danneggiato è la legis actio Aquiliae: risarcimento danno.
Iniuria
Offesa fisica o morale.
- Membrum ruptum: amputazione arto - legge del taglione o accordo economico.
- Os Fractum: composizione legale: pena pecuniaria di 300 assi per un uomo libero, 150 per uno schiavo.
Successivamente il pretore decide che la pena sarà commisurata all’offesa. Nel I secolo stabilì che l’iniuria dovesse essere punita come crimine dello stato. Nel periodo classico si avrà un’unica actio che unifica: actio iniuriam in cui giudica il giudice.
Quasi delitti
Atti illeciti, categoria creata per corresponsione ai quasi contratti.
Iudex qui litem suam fecerit
- Se il giudice fosse corrotto, sarebbe stato punito con pena capitale. In questo caso il giudice emana una sentenza senza seguire le indicazioni del pretore oppure giudicano male (dolosamente/con imprudenza). La parte lesa si presenta davanti ad un altro pretore per ottenere risarcimento del danno subito.
Actio de effusis vel deiectis
- Danno derivante dal lancio di una cosa da una casa. Difficile individuare il colpevole perciò il pretore stabilisce che l’actio era contro l’abitante della casa, la somma dovuta era calcolata dal giudice.
Se il lancio causava la morte di un uomo libero poteva essere esperita contro chiunque ed era del pagamento di 50000 sesterzi agli eredi. Se l’abitante non coincideva con il lanciatore, l’abitante poteva rivalersi.
Actio de positis et suspensis
- Azione per casa pericolante contro abitante che ha creato pericolo. Ciò è un illecito di pericolo, potenzialità del danno va dimostrata da chi indice l’actio. In caso di esito positivo l’abitante paga 10000 sesterzi.
Actio contra nautas, caupones et stabularios
- Erano i battellieri, caupones erano gli albergatori e stabularius erano gli stranieri. Tutti questi erano tenuti al pagamento al risarcimento dei danni delle cose dei loro clienti per dolo o furto quando venivano imbarcate o poste nell'albergo o nella stalla.
Risponde il titolare che può avere una culpa in eligendo (nella scelta dei collaboratori) o culpa in vigilando (per non aver vigilato).
Estinzione dell'obbligazione
L'estinzione dell'obbligazione può avvenire:
Ipso iure
- Solutio: Adempimento della prestazione. Doveva avvenire per intero e, se il creditore lo concedeva, poteva essere data una cosa diversa (DATIO IN SOLUTUM).
- Sabiniani sostengono che la datio in solutum estingue l'obbligazione e prevalgono.
- Proculiani sostengono che la datio in solutum concedeva la possibilità al debitore di citare in giudizio il creditore che volesse anche l'altra prestazione.
Per il luogo si era convenuto dovrà essere eseguita in detto luogo, se non fosse convenuto vi erano diverse ipotesi:
- Obbligazione di dare o fare concernente un immobile, il luogo coincide nel luogo in cui si trova l'immobile.
- Obbligazione di fare: il luogo è quello utile per l'adempimento.
- Obbligazioni di dare cosa mobile e determinata, il luogo in cui si trova la cosa nel momento in cui l'obbligazione sarebbe dovuta essere adempiuta.
- Obbligazione di restituzione cosa, il luogo è quello della consegna.
- In altri casi dove volesse il debitore.
Il tempo entro il quale si doveva adempiere: allo scadere del termine altrimenti il creditore può chiedere sempre l'adempimento.
- Acceptilatio: Nella fase arcaica estingue Vale obbligazioni nate per verbis (sponsio), ed era una domanda solenne del debitore al creditore e una congrua risposta per l'estinzione. Successivamente: diviene un mezzo per il debitore, cioè un accordo tra debitore e creditore senza che si dovesse eseguire la prestazione.
- Liberazione per aes et libram: Gaio la definiva come immaginaria soluzione e si applicava:
- Per estinguere obbligazioni nate per asse e bilancia.
- Per obbligazioni nate da sentenza.
- Per legato per damnationem (obbligazione dell'erede nei confronti del legatario).
- Novazio: Compiere stipulatio ed eseguire ciò che è dovuto in base alla precedente obbligazione più le innovazioni.
Requisiti:
- Esistenza di obbligazione precedente civile o naturale.
- Conclusione di una nuova obbligazione che ha per oggetto la stessa prestazione + un elemento nuovo: mutamento di debitore o creditore/apposizione di un termine o una condizione.
- Inserita da Giustiniano: Animus novandi -> volontà effettiva di fare la novazione. Se non c'è la precedente, rimane in vita e si avranno solo gli effetti.
Ope exceptionis
- Compensazione: Due soggetti sono creditori e debitori reciprocamente. Si ha quando:
- Crediti dell’argentarius: banchiere sottrae quello che doveva da quello che gli spettava.
Processo civile
Lite portata dinanzi al magistrato che dovrà decidere a chi dare ragione.
- Legis actiones (epoca antica).
- Processo formulare (nasce con il pretore).
- Extra ordinem (si afferma nel passaggio tra Repubblica e Impero).
Legis actiones
Ne parla Gaio, anche se è precedente alla sua esistenza. Importanza delle parole, se si sbaglia si perde la controversia.
Esistono due tipi di legis actiones:
- Cognizione: Accerta la verità processuale.
- Esecuzione: Esecuzione sentenza spontanea o coattiva.
Gaio parla di 5 legis actiones, 3 di cognizione 2 di esecuzione:
Legis actio in sacramento in rem o in personam
Per stabilire chi ha torto e chi ha ragione.
- In rem: Risolvere controversie per diritti reali.
- In personam: Cause che hanno ad oggetto un debito o un credito.
Le origini di entrambe derivano da:
- Autotutela o vendetta privata perché nel rituale vi sono tracce di un’epoca in cui gli uomini si facevano giustizia da soli, ricorrendo alla forza.
- Religiose perché gli uomini ricorrevano al giudizio divino.
Legis actiones in rem: Due soggetti: attore che promuove in giudizio e convenuto chiamato in giudizio. Vi sono due fasi una in iure con il pretore (è un funzionario pubblico) un'altra in iudicio con il giudice (è un privato cittadino).
SI SVOLGE COSÌ: L'attore chiama in giudizio il convenuto (in ius vocatio) davanti al pretore con l'oggetto controverso (res litigiosa). Davanti al pretore, con la Res, l'attore con in mano una festuca (bastoncino simbolo militare) la pone sull'oggetto e pronuncia MEUM ESSE AIO (questa cosa è mia). La festuca è traccia di autotutela. Il convenuto poteva assumere contegno passivo e si procedeva con l’addictio del pretore oppure poteva compiere la contravindicatio uguale e contraria e così si stabiliva la parità.
Successivamente il convenuto prende la festuca e pronuncia parole solenni. A questo punto si apre il contenzioso: le parti compiono un gesto che simboleggia l'Antico scontro fisico. Così interviene il pretore, che dice entrambi di lasciare l'uomo. L'attore chiede al convenuto in base a quale diritto sia stata pronunciata la vindicatio e il convenuto risponde “in iure feci” (in base al diritto) = PARITÀ. Entra in scena il sacramentum(religione) l'attore dice al convenuto di giurare che la cosa è sua. Al giuramento si aggiunge il denaro (SUMMA SACRAMENTI), se Il convenuto accetta entrambi depositano il denaro alla cassa dei Pontefici. Il vincitore prenderà la somma la Res litigiosa perché uno ha violato la PAX DEORUM e occorre ripristinarla con il sacrificio di un ariete. Il pretore assegna la Res a chi sceglie o a chi delle garanzie.
Successivamente il pretore sceglie un giudice che darà un giudizio entro il tramonto. Con questa fase si giunge alla sentenza che contiene quale dei due giuramenti sia giusto o meno.
Ipotesi su come si decideva quale fosse giusto in base all’ORDALIA:
- Volo uccelli
- Analisi viscere
Legis actio sacramenti in personam
Era simile a quella in rem.
Legis actio per iudicis arbitrive postulationem
Si utilizza per la richiesta al pretore della nomina di un giudice o di un arbitro.
- Se vi fosse stata la sponsio si poteva chiedere di nominare un giudice senza il sacramentum.
- L'arbitro è un privato cittadino che ha competenze tecniche (ad esempio agrimensore).
Si chiede la nomina quando:
- Si deve sciogliere una comunione di beni e l'arbitro li divide (ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO).
- Dividere patrimonio ereditario tra figli (ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE).
- Regolare i confini tra due fondi poiché si litiga sul confine, decide l’arbitro perché sono sacri a Iuppiter Terminalis (ACTIO FINIUM REGUNDORUM).
- Regolare deflusso delle acque da un campo all'altro (ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE). Nel caso sia un uomo che modifichi l'azione, deve intervenire un arbitro.
Legis actio per condictionem
È speciale.
- Lex Silia: Controversa esistenza di un credito ma è nota la somma dovuta.
- Lex Calpurnia: Crediti di una res.
L'attore dichiara al convenuto che è debitore di x, se il convenuto lo ammette paga, altrimenti dopo 30 giorni si va dal pretore che nomina il giudice.
Legis actio esecutive
Vi è già stata la sentenza e si sa chi ha torto e chi ha ragione.
Legis actio per manus iniectionem
Trascorsi 30 giorni dalla sentenza, il creditore dichiara di compiere la manus iniectio e afferra il debitore. Il debitore non può difendersi ma può chiedere ad un terzo (videx) di contestare la legalità del debito. Così si apre un processo e se il vindex vince Il debitore è libero altrimenti dovrà pagare il doppio del debito. Se il vindex non c'era, il creditore chiede l'addictio (60 giorni ad 1 libbra di farro, poi mercato per 3 volte o morte. Aulo Gellio ricorda che se vi fossero più 5 creditori, il debitore poteva essere fatto a pezzi e diviso per propiziare l'agricoltura).
Legis actio per pignoris capionem
Agisce sui beni. Il creditore si impossessa di beni del debitore, è una legis actio perché se si sbaglia a pronunciare le parole non possono essere presi i beni = TUTELA INTERESSI SOCIALI E PUBBLICISTICI.
(Dei pubblicani che sono coloro che riscuotono le tasse avendo vinto una gara d'appalto. Le tasse a Roma erano molto elevate se non venissero pagate, si doveva fare la pignoris capio ho prendere gli oggetti.)
Presto le legis actiones in odium venerunt a causa della troppa rigidità e vennero abolite dalla lex Aebutia del II/I sec. a.C. contribuì anche alla scomparsa, il processo formulare la creazione del pretore peregrino.
Processo formulare
Il pretore aveva un ruolo attivo, perché decideva se il contenuto fosse degno di essere difeso. Se il convenuto riconosceva l’actio si concludeva (CONFESSIO) altrimenti il pretore scriveva la formula per il giudice. Era un’istruzione scritta dove si indicavano i punti di fatto e di diritto che il giudice esaminava. Egli poteva assolvere o condannare il convenuto a pagare una somma di denaro.
1) Fase: in ius vocatio = Chiamata dell’attore al convenuto per presentarsi in giudizio. Il convenuto doveva pagare il denaro se non si fosse presentato.
2) Fase in iure: le parti compaiono davanti al pretore per capire se il termine della lite fosse sottoposto a tutela del giudice. L'attore chiede al pretore di proseguire in giudizio, il convenuto poteva:
- Soddisfare la pretesa = pagare il debito.
- Riconoscere la pretesa senza soddisfarla; si procede all'esecuzione senza passare alla fase in iudici.
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