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UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA (ART. 420 C.P.C.)

L’udienza di cui all’art. 420 c.p.c. è stata pensata dal legislatore come un’udienza unica, cioè come l’unica

udienza del processo del lavoro per rispettare il principio di speditezza, ma è difficile condensare in

un’unica udienza tutte le attività contenute all’interno dell’art. 420 c.p.c. → sono principalmente tre le fasi

che compongono l’udienza di discussione:

 Fase preliminare

 Fase istruttoria

 Fase decisoria

La discussione delle parti precede sempre la decisione.

Una traccia del pensiero del legislatore è contenuta nel quarto comma dell’art. 420 c.p.c. secondo cui Se la

conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti

alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice

invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

Il processo quindi si conclude nella prima udienza solo in due casi:

- Se il giudice ritiene la causa matura per la decisione → la causa è considerata matura dal giudice

quando ha già maturato un suo convincimento e non ha bisogno di assumere nessun mezzo

istruttorio

- Se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui

decisione può definire il giudizio → nel processo civile abbiamo le questioni pregiudiziali, cioè le

questioni di rito (competenza e giurisdizione), e le questioni preliminari, cioè le questioni di merito.

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Se siamo davanti ad un giudice che non ha giurisdizione o non è competente, il processo si chiude

alla prima udienza e la stessa accade per alcune questioni preliminari di merito: basti pensare al

caso in cui la causa per impugnare il licenziamento sia proposta oltre i 180 giorni.

FASE PRELIMINARE

È la fase in cui vi è il primo contatto tra le parti ed il giudice, il quale per prima cosa verifica la regolare

costituzione delle parti e l’integrità del contraddittorio.

Riguardo alla regolare costituzione delle parti, è necessario dire che nel processo del lavoro, a differenza

del processo ordinario, non ci può essere la contumacia dell’attore, il quale quindi deve presentarsi al

dibattimento perché il convenuto riceve un ricorso notificato con decreto di fissazione dell’udienza già

avvenuto, quindi l’attore si è già costituito al momento del deposito del ricorso.

A questo punto l’attore potrà essere assente, ma non contumace; la differenza è che la contumacia dà vita

ad un altro processo chiamato processo contumaciale, mente l’assenza no.

Nel caso dell’atto di citazione invece l’attore notifica l’atto, ma poi non si iscrive la causa a ruolo e non si

costituisce. Nel caso il convenuto abbia interesse a portare avanti la causa, potrà egli stesso iscrivere la

causa a ruolo e il giudice dovrà fissare un’altra udienza per consentire all’attore di presentarsi; se ciò non

avviene il processo procede e l’attore è considerato contumace.

Nel processo del lavoro, si possono verificare diversi casi:

- l’attore si costituisce e il convenuto, nonostante la notifica del ricorso sia andata a buon fine, non si

costituisce nel termine assegnato, ma compare in udienza → egli può costituirsi direttamente in

udienza, ma a quel punto incorre in alcune decadenze e preclusioni, quindi si va avanti nel processo

ma il convenuto non potrà chiedere l’intervento di un terzo, non potrà formulare la domanda

riconvenzionale, non potrà formulare eccezioni che non siano eccezioni in senso ampio

N.B. abbiamo due tipi di eccezioni:

o eccezione in senso ampio → è formulabile dalle parti e dal giudice e da queste non si

decade;

o Eccezione in senso stretto → è formulabile solo dalla parte e non può essere rilevata

d’ufficio dal giudice (es. eccezione di prescrizione).

- Il ricorso è stato notificato correttamente ed il convenuto resistente non si costituisce e non si

compare in udienza → è dichiarato contumace; il processo contumaciale è un processo ordinario,

ma visto che il convenuto è un contumace gli devono essere notificati alcuni atti elencati nell’art.

292 c.p.c. -> questo perché se esiste da una parte l’obbligo per la parte di andare in giudizio se

vuole difendere un proprio diritto, non esiste nessun corrispondente obbligo per il convenuto di

costituirsi.

Il fatto che il convenuto non si costituisce non equivale a dire che egli perda; va ricordato che tutto

il processo civile si regge sull’art. 2697 c.c. il quale dice che chi propone in giudizio una domanda ha

l’onere di provarla, quindi il convenuto può non presentarsi e l’attore può perdere comunque

perché è lui che deve provare il proprio diritto, anche se l’altra parte non si costituisce.

La mancata costituzione del convenuto può essere anche una strategia difensiva, la quale però

viene attuata sulla base di ciò che è scritto nel ricorso notificato; se cambiano le carte in tavola, il

convenuto deve essere messo nelle condizioni di costituirsi.

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In base all’art. 292 c.p.c. L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse

contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente

al contumace in quanto ci sono domande nuove.

- Compare solo il convenuto all’udienza e l’attore è assente → si fissa un’altra udienza; se a

quell’udienza l’attore non si presenta, il giudice si rivolge al convenuto e gli chiede se ha interesse a

proseguire questo processo iniziato dall’attore.

Se la risposta è sì allora si prosegue in assenza dell’attore, mentre se la risposta è no la causa viene

cancellata dal ruolo

- All’udienza non compare nessuno → il giudice fissa una successiva udienza; se a quell’udienza di

nuovo nessuno compare la causa si estingue

Quindi il giudice verifica se ci sono le parti e chi si è costituito -> questo è importante perché il principio del

contraddittorio è un principio cardine di ogni processo ed infatti è inserito nel giusto processo; una volta

verificata la presenza delle parti, il giudice tenterà la conciliazione giudiziaria.

La comparizione delle parti è importante anche per un altro aspetto -> le parti vengono interrogate.

l’interrogatorio può essere di due tipi:

 Interrogatorio libero → non è un mezzo di prova, ma serve al giudice per capire meglio la causa e

per formulare una proposta conciliativa più adeguata.

 Interrogatorio formale → è una prova legale perché tramite questo interrogatorio si provoca la

confessione, la quale è anch’essa una prova legale (si distingue tra prove liberamente apprezzabili,

dove il giudice decide che valore ha quella prova e prove legali, dove il legislatore ha già deciso che

efficacia probatoria ha quella prova) perché il legislatore dice che dal momento in cui si tratta di

fatti sfavorevoli alla parte, essa si presume vera.

N.B. l’art. 420 c.p.c. fa riferimento all’interrogatorio libero → in questo caso, se la parte ammette un fatto

ad essa sfavorevole non ha confessato. L’interrogatorio libero serve anche a fissare il tema decidendum,

fissato nel ricorso e dalle memorie, in quanto ci possono essere modificazioni.

Infatti il comma 6 dell’art. 420 c.p.c. stabilisce che qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non

oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio

non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

Tramite tali note è possibile rimanere solo nei confini della emendatio libelli.

Qui è opportuno distinguere la mutatio libelli e la emandatio libelli:

 La mutatio libelli consiste nella modificazione della domanda, cioè nell’introdurre un petitum o una

causa petendi completamente nuovi.

N.B. il petitum si distingue in petitum immediato, cioè la domanda fatta al giudice, o petitum

mediato, cioè il bene oggetto della controversia.

Quindi se cambia l’oggetto o la ragione della causa, abbiamo una causa completamente nuova e

siamo nella mutatio libelli che è vietata perché altrimenti verrebbe violato il principio di parità delle

armi (es. se si impugna un licenziamento disciplinare non si può contestualmente chiedere il

mobbing, perché è una nuova domanda).

 Ciò che è consentito invece è l’emendatio libelli che consiste nella precisazione della domanda (es.

diversa quantificazione del danno o diversa qualificazione del licenziamento): in virtù del principio

iura novit curia sarà il giudice a decidere. 22

La emendatio libelli è permessa anche per ragioni di economia processuale.

Per capire se siamo davanti ad una domanda nuova dobbiamo chiederci se abbiamo bisogno di altri mezzi

di prova per sostenerla: se è così, allora abbiamo una domanda nuova, altrimenti no.

il tema decidendum ed il tema probandum si fissano all’udienza ex art. 420 c.p.c.

In base al comma 7 dell’art. 420 c.p.c. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del

quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli

ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni.

POTERI OFFICIOSI DEL GIUDICE

Il giudice può ammettere mezzi di prova d’ufficio (ciò non è permesso al giudice del processo civile

ordinario) → ciò rappresenta una deroga al principio di disponibilità del processo e delle prove della parte

al fine di colmare le lacune di preparazione e competenza che può avere il lavoratore.

Il processo del lavoro è qualificato come processo inquisitorio attenuato perché il giudice può ammettere

d’ufficio delle prove anche al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge.

In base all’art. 421 c.p.c. il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti

che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti

stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio (è una prova legale costituenda, insieme alla

confessione, è può essere di 3 tipi: estimatorio quando non si riesce in nessun modo a dare un

Dettagli
A.A. 2015-2016
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marco.barbieri.94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Lotti Alberto.