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UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA (ART. 420 C.P.C.)
L’udienza di cui all’art. 420 c.p.c. è stata pensata dal legislatore come un’udienza unica, cioè come l’unica
udienza del processo del lavoro per rispettare il principio di speditezza, ma è difficile condensare in
un’unica udienza tutte le attività contenute all’interno dell’art. 420 c.p.c. → sono principalmente tre le fasi
che compongono l’udienza di discussione:
Fase preliminare
Fase istruttoria
Fase decisoria
La discussione delle parti precede sempre la decisione.
Una traccia del pensiero del legislatore è contenuta nel quarto comma dell’art. 420 c.p.c. secondo cui Se la
conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti
alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice
invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.
Il processo quindi si conclude nella prima udienza solo in due casi:
- Se il giudice ritiene la causa matura per la decisione → la causa è considerata matura dal giudice
quando ha già maturato un suo convincimento e non ha bisogno di assumere nessun mezzo
istruttorio
- Se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui
decisione può definire il giudizio → nel processo civile abbiamo le questioni pregiudiziali, cioè le
questioni di rito (competenza e giurisdizione), e le questioni preliminari, cioè le questioni di merito.
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Se siamo davanti ad un giudice che non ha giurisdizione o non è competente, il processo si chiude
alla prima udienza e la stessa accade per alcune questioni preliminari di merito: basti pensare al
caso in cui la causa per impugnare il licenziamento sia proposta oltre i 180 giorni.
FASE PRELIMINARE
È la fase in cui vi è il primo contatto tra le parti ed il giudice, il quale per prima cosa verifica la regolare
costituzione delle parti e l’integrità del contraddittorio.
Riguardo alla regolare costituzione delle parti, è necessario dire che nel processo del lavoro, a differenza
del processo ordinario, non ci può essere la contumacia dell’attore, il quale quindi deve presentarsi al
dibattimento perché il convenuto riceve un ricorso notificato con decreto di fissazione dell’udienza già
avvenuto, quindi l’attore si è già costituito al momento del deposito del ricorso.
A questo punto l’attore potrà essere assente, ma non contumace; la differenza è che la contumacia dà vita
ad un altro processo chiamato processo contumaciale, mente l’assenza no.
Nel caso dell’atto di citazione invece l’attore notifica l’atto, ma poi non si iscrive la causa a ruolo e non si
costituisce. Nel caso il convenuto abbia interesse a portare avanti la causa, potrà egli stesso iscrivere la
causa a ruolo e il giudice dovrà fissare un’altra udienza per consentire all’attore di presentarsi; se ciò non
avviene il processo procede e l’attore è considerato contumace.
Nel processo del lavoro, si possono verificare diversi casi:
- l’attore si costituisce e il convenuto, nonostante la notifica del ricorso sia andata a buon fine, non si
costituisce nel termine assegnato, ma compare in udienza → egli può costituirsi direttamente in
udienza, ma a quel punto incorre in alcune decadenze e preclusioni, quindi si va avanti nel processo
ma il convenuto non potrà chiedere l’intervento di un terzo, non potrà formulare la domanda
riconvenzionale, non potrà formulare eccezioni che non siano eccezioni in senso ampio
N.B. abbiamo due tipi di eccezioni:
o eccezione in senso ampio → è formulabile dalle parti e dal giudice e da queste non si
decade;
o Eccezione in senso stretto → è formulabile solo dalla parte e non può essere rilevata
d’ufficio dal giudice (es. eccezione di prescrizione).
- Il ricorso è stato notificato correttamente ed il convenuto resistente non si costituisce e non si
compare in udienza → è dichiarato contumace; il processo contumaciale è un processo ordinario,
ma visto che il convenuto è un contumace gli devono essere notificati alcuni atti elencati nell’art.
292 c.p.c. -> questo perché se esiste da una parte l’obbligo per la parte di andare in giudizio se
vuole difendere un proprio diritto, non esiste nessun corrispondente obbligo per il convenuto di
costituirsi.
Il fatto che il convenuto non si costituisce non equivale a dire che egli perda; va ricordato che tutto
il processo civile si regge sull’art. 2697 c.c. il quale dice che chi propone in giudizio una domanda ha
l’onere di provarla, quindi il convenuto può non presentarsi e l’attore può perdere comunque
perché è lui che deve provare il proprio diritto, anche se l’altra parte non si costituisce.
La mancata costituzione del convenuto può essere anche una strategia difensiva, la quale però
viene attuata sulla base di ciò che è scritto nel ricorso notificato; se cambiano le carte in tavola, il
convenuto deve essere messo nelle condizioni di costituirsi.
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In base all’art. 292 c.p.c. L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse
contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente
al contumace in quanto ci sono domande nuove.
- Compare solo il convenuto all’udienza e l’attore è assente → si fissa un’altra udienza; se a
quell’udienza l’attore non si presenta, il giudice si rivolge al convenuto e gli chiede se ha interesse a
proseguire questo processo iniziato dall’attore.
Se la risposta è sì allora si prosegue in assenza dell’attore, mentre se la risposta è no la causa viene
cancellata dal ruolo
- All’udienza non compare nessuno → il giudice fissa una successiva udienza; se a quell’udienza di
nuovo nessuno compare la causa si estingue
Quindi il giudice verifica se ci sono le parti e chi si è costituito -> questo è importante perché il principio del
contraddittorio è un principio cardine di ogni processo ed infatti è inserito nel giusto processo; una volta
verificata la presenza delle parti, il giudice tenterà la conciliazione giudiziaria.
La comparizione delle parti è importante anche per un altro aspetto -> le parti vengono interrogate.
l’interrogatorio può essere di due tipi:
Interrogatorio libero → non è un mezzo di prova, ma serve al giudice per capire meglio la causa e
per formulare una proposta conciliativa più adeguata.
Interrogatorio formale → è una prova legale perché tramite questo interrogatorio si provoca la
confessione, la quale è anch’essa una prova legale (si distingue tra prove liberamente apprezzabili,
dove il giudice decide che valore ha quella prova e prove legali, dove il legislatore ha già deciso che
efficacia probatoria ha quella prova) perché il legislatore dice che dal momento in cui si tratta di
fatti sfavorevoli alla parte, essa si presume vera.
N.B. l’art. 420 c.p.c. fa riferimento all’interrogatorio libero → in questo caso, se la parte ammette un fatto
ad essa sfavorevole non ha confessato. L’interrogatorio libero serve anche a fissare il tema decidendum,
fissato nel ricorso e dalle memorie, in quanto ci possono essere modificazioni.
Infatti il comma 6 dell’art. 420 c.p.c. stabilisce che qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non
oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio
non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.
Tramite tali note è possibile rimanere solo nei confini della emendatio libelli.
Qui è opportuno distinguere la mutatio libelli e la emandatio libelli:
La mutatio libelli consiste nella modificazione della domanda, cioè nell’introdurre un petitum o una
causa petendi completamente nuovi.
N.B. il petitum si distingue in petitum immediato, cioè la domanda fatta al giudice, o petitum
mediato, cioè il bene oggetto della controversia.
Quindi se cambia l’oggetto o la ragione della causa, abbiamo una causa completamente nuova e
siamo nella mutatio libelli che è vietata perché altrimenti verrebbe violato il principio di parità delle
armi (es. se si impugna un licenziamento disciplinare non si può contestualmente chiedere il
mobbing, perché è una nuova domanda).
Ciò che è consentito invece è l’emendatio libelli che consiste nella precisazione della domanda (es.
diversa quantificazione del danno o diversa qualificazione del licenziamento): in virtù del principio
iura novit curia sarà il giudice a decidere. 22
La emendatio libelli è permessa anche per ragioni di economia processuale.
Per capire se siamo davanti ad una domanda nuova dobbiamo chiederci se abbiamo bisogno di altri mezzi
di prova per sostenerla: se è così, allora abbiamo una domanda nuova, altrimenti no.
il tema decidendum ed il tema probandum si fissano all’udienza ex art. 420 c.p.c.
In base al comma 7 dell’art. 420 c.p.c. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del
quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli
ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni.
POTERI OFFICIOSI DEL GIUDICE
Il giudice può ammettere mezzi di prova d’ufficio (ciò non è permesso al giudice del processo civile
ordinario) → ciò rappresenta una deroga al principio di disponibilità del processo e delle prove della parte
al fine di colmare le lacune di preparazione e competenza che può avere il lavoratore.
Il processo del lavoro è qualificato come processo inquisitorio attenuato perché il giudice può ammettere
d’ufficio delle prove anche al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge.
In base all’art. 421 c.p.c. il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti
che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti
stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio (è una prova legale costituenda, insieme alla
confessione, è può essere di 3 tipi: estimatorio quando non si riesce in nessun modo a dare un